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PDL 3616

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3616



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NARDUCCI, BRAGA, BINDI, BOBBA, BUCCHINO, BURTONE, CARLUCCI, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CAZZOLA, CODURELLI, CORSINI, DAMIANO, DI BIAGIO, DI STANISLAO, DUILIO, FADDA, RENATO FARINA, FEDI, FERRARI, FIANO, FRONER, GARAVINI, GATTI, GNECCHI, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, LUCÀ, MARANTELLI, MIGLIOLI, MOTTA, OLIVERIO, PEDOTO, PORTA, RIGONI, RUGGHIA, SBROLLINI, SCHIRRU, SERVODIO, STRIZZOLO, TIDEI, TRAVERSA, ZACCHERA

Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

Presentata l'8 luglio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La crisi economica generalizzata a livello mondiale ha ovvie ricadute anche in Svizzera visto il ruolo importantissimo che le banche esercitano in tale Paese. L'esportazione dei prodotti svizzeri di qualità risentirà dell'effetto della crisi e delle azioni poste in essere in materia fiscale tra i Paesi membri dell'Unione europea per rientrare nei criteri di Maastricht, con un impatto non indifferente su tutti gli altri settori e, quindi, anche sui posti di lavoro.
      Gli effetti stanno diventando evidenti anche nel mercato del lavoro delle zone di
 

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frontiera tra la Svizzera e l'Italia, con preoccupanti ricadute sui numerosi lavoratori frontalieri italiani che ogni giorno si recano nella vicina Confederazione elvetica per svolgere il proprio lavoro.
      L'impiego di lavoratori frontalieri italiani in Svizzera (e in particolare nei confinanti Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese) è sempre stato visto come un vero e proprio polmone per l'economia dei comuni di confine. Nel momento in cui l'economia svizzera è florida, il numero di lavoratori frontalieri aumenta, mentre nei periodi di crisi i primi soggetti colpiti dalla perdita del posto di lavoro sono proprio i lavoratori frontalieri italiani.
      Come è noto, soprattutto la zona di frontiera lombarda e piemontese ha alimentato da decenni un consistente flusso di forza lavoro occupata nei cantoni svizzeri confinanti con l'Italia.
      Il numero dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera oggi è di circa 50.000 unità, con un forte aumento degli addetti alle attività di servizio che comprendono tutti i lavoratori frontalieri interinali ai quali, tuttavia, non è garantito un reddito nei periodi di inattività, mentre, per contro, si registra un netto calo degli occupati nei settori tradizionali dell'industria manifatturiera e dell'edilizia.
      Gli aspetti previdenziali e di sicurezza sociale concernenti i cittadini italiani aventi lo status di «frontalieri» sono stati disciplinati, tra l'Italia e la Svizzera, mediante accordi bilaterali sulla base dei quali la Svizzera trasferisce annualmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli oneri prelevati sulla massa salariale dei frontalieri (in parte dei lavoratori e in parte dei datori di lavoro), destinati all'assicurazione per l'indennità di disoccupazione dei citati cittadini. I contributi trasferiti dalla Svizzera all'INPS – versati in un fondo apposito gestito con contabilità separata – sono stati utilizzati correntemente per finanziare i trattamenti previsti dalla legge 5 giugno 1997, n. 147. La predetta legge, infatti, prevede il diritto e disciplina il trattamento di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori frontalieri italiani che perdono l'impiego in Svizzera. Inoltre, essa stabilisce che sia lo Stato di residenza, e quindi l'Italia, a farsi carico del pagamento dell'indennità di disoccupazione.
      Nello specifico, i lavoratori frontalieri sono assoggettati a una trattenuta mensile sul salario percepito in Svizzera che è poi parzialmente trasferita dalla Svizzera all'INPS, su una contabilità separata, destinata al pagamento dell'indennità di disoccupazione.
      Dal 1o giugno 2009, secondo una disposizione contenuta negli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea, la Svizzera ha concluso il trasferimento all'INPS dei contributi sopra illustrati, in linea con quanto stabilito dal Trattato sulla libera circolazione delle persone e l'introduzione dell'esportabilità dell'indennità di disoccupazione. In sostanza, la Svizzera non è più tenuta a versare all'Italia una parte dei contributi per la disoccupazione tuttora prelevati sui salari dei lavoratori frontalieri.
      La nuova prassi coincide, purtroppo, con un momento estremamente difficile del mercato del lavoro svizzero che, per effetto della crisi finanziaria cui si faceva riferimento in premessa, ha perso un consistente numero di posti di lavoro e conseguentemente ha visto aumentare la disoccupazione.
      L'esperienza del passato insegna che i cantoni lungo il confine sud della Svizzera, naturale sbocco della forza lavoro transfrontaliera, hanno economie più deboli rispetto ai cantoni a nord delle Alpi, un fenomeno che si somma alla precaria situazione occupazionale che si registra sul versante italiano.
      Comunque i lavoratori frontalieri in Italia in stato di disoccupazione, anche dopo l'interruzione del trasferimento delle indennità di disoccupazione da parte elvetica, avranno garantite le prestazioni previste dalla legge n. 147 del 1997. La legge, infatti, stabilisce che l'indennità speciale di disoccupazione sia erogata fino all'esaurimento delle risorse giacenti nel fondo a gestione separata dell'INPS che, a oggi, ammonta a circa 380 milioni di euro.
 

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      Occorre evidenziare che le iniziative anticrisi del Governo svizzero hanno favorito il ricorso alle indennità per lavoro ridotto (una specie di «cassa integrazione» svizzera), utilizzabile anche dai lavoratori frontalieri, un intervento che per molti mesi ha reso meno gravoso il numero di licenziamenti.
      L'indennità per lavoro ridotto è comunque limitata nel tempo e si deve anche sottolineare la tendenza di parte delle imprese a utilizzare il ricorso al «lavoro ridotto» per ristrutturarsi, un'operazione che di regola comporta una riduzione permanente degli effettivi. La scadenza di molti trattamenti di «cassa integrazione» ha accelerato tali processi negli ultimi mesi e soltanto una forte inversione del trend negativo potrebbe ridare fiato all'occupazione, ma per ora di tale inversione non vi sono segnali.
      I dati raccolti fino alla fine dello scorso dicembre 2009 nei diversi uffici del sindacato dell'Organizzazione cristiano-sociale ticinese evidenziano, per esempio, un consistente aumento di lavoratori frontalieri che hanno perso il posto di lavoro, quantificabile in un incremento del 40-50 per cento in più rispetto al corrispondente periodo del 2008.
      La legge n. 147 del 1997 prevede, per i lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera (divenuti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro non a loro imputabile), un periodo di indennizzo di dodici mesi e un importo dell'indennità compreso tra il 25 e il 50 per cento del salario medio percepito nell'ultimo anno di lavoro in Svizzera. Dalla sua entrata in vigore, visto il consistente fondo esistente, l'indennità versata è sempre stata del 50 per cento del salario lordo.
      I lavoratori svizzeri percepiscono, invece, un'indennità pari al 70 o all'80 per cento del salario lordo. Il diritto a tale indennità ha una durata, rispettivamente, di: 400 giornate lavorative se l'assicurato può comprovare un periodo di contribuzione di dodici mesi nell'arco degli ultimi due anni antecedenti la disoccupazione e non supera l'età di 55 anni; 520 giornate lavorative se può comprovare un periodo di contribuzione di diciotto mesi e un'età minima di 55 anni o più, oppure se ha inoltrato richiesta di rendita d'invalidità al competente ufficio dell'assicurazione per l'invalidità o ad altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; 640 giornate lavorative se può comprovare un periodo di contribuzione di diciotto mesi nell'arco degli ultimi quattro anni e un'età minima di 55 anni o più, ovvero qualora manchino non più di quattro anni al raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita all'Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, nel caso di lavoratori il cui collocamento sul mercato del lavoro risulta impossibile.
      Considerando, inoltre, che la legge n. 147 del 1997 è finanziata con i contributi versati dai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera e che essa rappresenta l'unico ammortizzatore sociale esistente per i frontalieri (finanziato dall'INPS, come rilevato, con i trasferimenti provenienti dalla Svizzera), le organizzazioni sindacali italiane e svizzere, attive da tempo nella tutela del lavoro frontaliero, intendono sostenere la presente proposta di legge.
      Nei mesi scorsi le predette organizzazioni sindacali hanno sottoposto ai lavoratori questa proposta di legge, che ha visto raccogliere migliaia di firme di adesione e di sostegno.
      Forti di un consenso così ampio, le modifiche che si propongono prefigurano che i fondi della legge n. 147 del 1997 gestiti dall'INPS siano utilizzati esclusivamente per il pagamento dei trattamenti di disoccupazione destinati ai lavoratori frontalieri e non siano impiegati per prelievi o storni destinati al finanziamento di iniziative alternative che nulla hanno a che vedere con gli scopi contenuti nella legge stessa.
      Inoltre, prendendo spunto da casi negativi e sfavorevoli per i lavoratori interessati, si propone una modifica che incide sui requisiti occorrenti per accedere al trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri.
      La relativa legislazione svizzera, infatti, prevede che, nel momento in cui un lavoratore è impedito ad esercitare la propria
 

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attività lavorativa a causa di malattia o di infortunio, non è versato alcun contributo previdenziale, a differenza di quanto avviene in Italia, Non essendovi alcun contributo versato, tale periodo non può quindi essere conteggiato, per cui decade il diritto alla disoccupazione speciale per i frontalieri.
      La modifica contenuta nella proposta di legge (articolo 2) intende pertanto garantire il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri che negli ultimi due anni hanno fatto registrare periodi di malattia o di infortunio, considerandoli periodi neutri ai fini del conteggio determinante per il diritto alla prestazione. Si specifica che i periodi di malattia o di infortunio devono già oggi essere indicati in un apposito formulario da parte del datore di lavoro svizzero.
      Come detto, la legge in materia di assicurazione per la disoccupazione vigente in Svizzera stabilisce il diritto al numero di indennità giornaliere di disoccupazione con un criterio flessibile che tiene conto dell'età del lavoratore (graduale aumento con l'approssimarsi all'età pensionabile). Sotto questo punto di vista i lavoratori frontalieri, pur essendo assoggettati a tale legge per quanto concerne il prelievo sui salari, patiscono una palese ingiustizia poiché la legge italiana n. 147 del 1997 disciplina diversamente tale aspetto. A partire da questa considerazione, la presente proposta di legge modifica (articolo 3) la norma vigente e prevede l'aumento della durata dell'indennità di disoccupazione speciale frontalieri per i lavoratori frontalieri anziani licenziati, che oggi sono i primi a perdere il lavoro e che incontrano le maggiori difficoltà, spesso insormontabili, di reinserimento nel mercato del lavoro.
      La modifica proposta all'articolo 3 innalza dunque a diciotto mesi il periodo di indennizzo previsto per i lavoratori frontalieri italiani di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni, «divenuti disoccupati a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro», e a ventiquattro mesi per quelli di età pari o superiore a cinquantasei anni.
      La legge n. 147 del 1997 riconosce ai soggetti che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione frontalieri la possibilità di iscriversi, presso i centri per l'impiego provinciali, nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
      A seguito di approfondite verifiche fatte da organizzazioni sindacali di settore con i competenti servizi regionali della Lombardia, si è potuto rilevare che tale procedura non è utilizzata dai frontalieri, che quindi perdono notevoli possibilità legate sia a incentivi per eventuali assunzioni in Italia sia a tutta quella serie di interventi di sostegno al reddito e orientamento che le regioni italiane hanno predisposto per particolari categorie di disoccupati. Pertanto nella presente proposta di legge si prevede l'inserimento d'ufficio dei lavoratori frontalieri che percepiscono l'indennità di disoccupazione nelle liste di cui alla legge n. 223 del 1991 da parte dei centri per l'impiego provinciali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1997, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse finanziarie della gestione separata devono essere utilizzate esclusivamente per il pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera».

Art. 2.

      1. All'articolo 2 della legge 5 giugno 1997, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-bis. Qualora nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione siano presenti periodi di malattia o di infortunio, essi concorrono a determinare il biennio nel quale verificare la sussistenza del requisito di un anno di attività soggetta a contribuzione, prescritto dal regime di assicurazione contro la disoccupazione vigente in Svizzera, ai fini del diritto ai trattamenti speciali di cui al comma 1».

Art. 3.

      1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La durata massima di cui al periodo precedente è elevata a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra cinquanta e cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori di età pari o superiore a cinquantasei anni».

 

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Art. 4.

      1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, è sostituito dal seguente:
      «4. Il lavoratore frontaliero cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla presente legge è inserito d'ufficio nelle liste di mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Il relativo onere è posto a carico della gestione di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge. La sede dell'INPS territorialmente competente per il ricevimento e per la valutazione della domanda di trattamento speciale di disoccupazione comunica l'accoglimento della domanda stessa all'interessato e al centro per l'impiego territorialmente competente rispetto alla residenza del lavoratore. Il centro per l'impiego provvede all'inserimento del nominativo del lavoratore nelle liste di mobilità previste dalla citata legge n. 223 del 1991».


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