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PDL 3660-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3660-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 22 luglio 2010 (v. stampato Senato n. 2266)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri e,
ad interim, ministro dello sviluppo economico
(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

con il ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)

con il ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 26 luglio 2010

(Relatore: TORAZZI)


NOTA: La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 29 luglio 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3660 e rilevato che:

                esso reca un contenuto parzialmente eterogeneo, in quanto il testo originario interviene non solo in materia di energia (articolo 1), ma anche sulla disciplina relativa alle partecipazioni societarie di Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (articolo 2) e sulle incompatibilità connesse alla carica del Presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare (articolo 3), mentre le numerose disposizioni introdotte dal Senato, pur riguardando temi attinenti all'energia, trattano anch'esse svariati profili quali i flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas (articolo 1-bis), gli impianti di energia derivante da fonti rinnovabili (articoli 1-ter, 1-quinquies, 1-sexies, 1-octies e 1-nonies), il sistema delle tariffe (1-quater) e la sicurezza del sistema elettrico (1-septies);

                in alcuni casi il provvedimento in esame non effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in gran parte oggetto di modifiche non testuali (ad esempio, agli articoli 1-ter e 1-novies) ed interviene a modificare disposizioni di recente approvazione (articolo 1-octies), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

                esso introduce, all'articolo 3, una deroga, in sede di prima applicazione, alla disciplina delle incompatibilità con la carica del Presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, recata dalla medesima legge istitutiva dell'agenzia (articolo 29, comma 13, della legge n. 99 del 2009), nonché dalla normativa riferita allo status dei parlamentari (articoli 1 e 2 della legge n. 60 del 1953);

                il testo reca, inoltre, una disposizione di interpretazione autentica (articolo 1-quater) per la quale andrebbe verificato se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui «deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo»;

                il decreto-legge – che trae origine dalla sentenza n. 215/2010, con cui la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale promossa da alcune regioni per affermare la competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia» e dunque la violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione – reca disposizioni che inevitabilmente si intersecano con la potestà normativa regionale, non solo con riguardo all'articolo i (attività dei commissari straordinari), ma anche con riguardo ad alcuni procedimenti autorizzatori:

 

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l'articolo 1-quinquies fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività per impianti conformi alla legislazione regionale, pur se in difformità con quella nazionale; l'articolo 1-sexies demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle «congrue garanzie finanziarie» che deve prestare il soggetto richiedente l'autorizzazione per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, rilasciata dalle regioni e che è oggetto anche di apposite leggi regionali (si vedano, ad esempio, la legge della Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 e la legge Toscana 24 febbraio 2005, n. 39);

                esso novella inoltre, all'articolo 1-octies, una fonte normativa primaria che tuttavia, a sua volta, incideva in maniera non testuale sull'ambito di applicazione di un decreto ministeriale, proseguendo dunque l'opera di legificazione in modo frazionato di materie già deferite alla fonte normativa secondaria;

                il disegno di legge di conversione, come integrato al Senato reca una nuova norma di carattere «sostanziale», volta a prorogare i termini di esercizio di una delega legislativa circostanza che, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione», interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo o nel disegno di legge di conversione possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite; inoltre l'articolo 1, comma 2, reca una disposizione la cui formulazione è suscettibile di ingenerare dubbi di compatibilità con la prescrizione di cui alla lettera e) del citato articolo 15, comma 2, della legge n. 400, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento»; peraltro, va segnalato che, con riferimento alla disciplina dell'articolo 3 (la cui versione originaria si riferisce alle incompatibilità di tutti i componenti dell'Agenzia), la Commissione Affari costituzionali del Senato ha espresso una condizione soppressiva «in quanto contiene disposizioni di carattere ordinamentale, riguardanti in particolare lo status del parlamentare, incompatibili con un provvedimento d'urgenza»;

                il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

            sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

                si sopprima la disposizione introdotta al Senato nell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione – destinata a

 

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prorogare di ulteriori sei mesi il termine della delega «per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione» di cui all'articolo 3 della legge n. 99 del 2009 – in quanto non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione l'inserimento in esso di una disposizione di carattere sostanziale, in particolare se destinata a prorogare il termine di esercizio di una delega, integrandosi in tal caso, come precisato in premessa, una violazione del limite di contenuto posto dal già citato articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 1, comma 1, capoverso 3 – che attribuisce al «Ministro per la semplificazione normativa ed agli altri Ministri competenti» i poteri di controllo e di vigilanza sui commissari straordinari nominati per gli interventi urgenti in materia di energia – dovrebbe valutarsi l'esigenza di integrare le disposizioni che definiscono l'ambito delle competenze interne all'Esecutivo, in quanto il decreto-legge n. 15 del 2008 prevede che il Ministro «assicura il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa» e il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di delega delle funzioni si limita a prevedere «funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relative alla semplificazione normativa»;

                all'articolo 1, comma 2 – secondo cui «fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei commissari straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78... cessa dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni e le province autonome interessate sulla loro ratifica, ...In tale caso, detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione di continuità, fino alla data fissata nell'intesa» – dovrebbe verificarsi il rapporto tra la previsione che esclude l'evenienza che la sentenza della Corte Costituzionale esplichi sugli atti di nomina dei commissari straordinari effetti retroattivi rispetto alla sua pubblicazione, con il divieto posto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, lettera e) di conseguire, con decreto-legge, l'effetto di «ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento», tenuto conto che dalla disciplina che regola gli effetti delle sentenze della Corte discende il principio secondo cui gli effetti della pronuncia dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma si producono ex tunc, salvo i cosiddetti diritti quesiti o rapporti esauriti;

 

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                all'articolo 1-quater – che reca una norma qualificata come interpretazione autentica – dovrebbe riformularsi la disposizione riferendola alla disposizione che si intende interpretare e non all'articolo che si limita ad effettuare una novella testuale della disciplina oggetto di interpretazione autentica;

                all'articolo 1-octies – che novella integralmente l'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2010, incidendo, come già la norma sostituita, in maniera non testuale sull'ambito di applicazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 – dovrebbe verificarsi l'esigenza, in un'ottica sistematica e tenuto conto di tale circostanza, di ricondurre alla disciplina della fonte primaria la materia in questione, visto che essa è stata già oggetto di disposizioni di rango legislativo contenute in provvedimenti d'urgenza;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1-bis, comma 2 – che demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione di indirizzi generali relativi alla gestione di flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e il gas con riguardo agli inadempimenti contrattuali dei clienti finali «sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito» – dovrebbe valutarsi l'esigenza, anche al fine di evitare un inedito coinvolgimento delle Camere nel procedimento di emanazione di un atto di competenza di una autorità indipendente e dunque non responsabile sul piano politico nei confronti delle Assemblee parlamentari, di formulare il testo nel senso di prevedere una titolarità dell'atto anche in capo all'Esecutivo ovvero di limitarsi a disporre la (previa) trasmissione dello schema di atto alle Camere, così da consentirne una funzione di controllo e di eventuale intervento con proprie deliberazioni nelle forme parlamentari tipiche.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 3660 Governo, approvato dal Senato;

 

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            rilevato che:

                le disposizioni in esso contenute sono riconducibili principalmente alle materie «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, e «tutela dell'ambiente», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

                la giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto legittima la disciplina statale di dettaglio nel settore energetico, in ragione del principio di «attrazione in sussidiarietà» elaborato dalla Corte stessa nella sentenza n. 303 del 2003;

                l'articolo 1 interviene sulla stessa materia già affrontata con il decreto-legge n. 78 del 2009 (articolo 4, commi 1-4), cioè sugli interventi urgenti ed indifferibili connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione di energia, da effettuare con mezzi e poteri straordinari, sulla quale è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle succitate disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2009 in quanto lesive degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

                con riferimento alla nomina dei commissari straordinari, prevista dall'articolo 1, rileva l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, relativo all'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali, il quale prevede che il Governo possa sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;        

                la sentenza n. 240 della 2004 della Corte costituzionale, nel chiarire i limiti entro i quali il legislatore statale può disciplinare il potere sostitutivo nei confronti delle regioni, precisa che è necessario che «l'esercizio dei poteri sostitutivi sia previsto e disciplinato dalla legge, la quale deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali; che la sostituzione riguardi il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell’an; che il potere sostitutivo sia esercitato da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo; che la legge predisponga congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione»;

                per quanto riguarda invece la facoltà riconosciuta al Governo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto in esame, di procedere, decorso il termine di 30 giorni, a prescindere dall'intesa con le regioni, giova ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 121 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma di tenore analogo (contenuta nel decreto-legge n. 112 del 2008), rilevando che

 

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l'attribuzione al Governo del potere di procedere senza l'intesa vanificherebbe la previsione di quest'ultima, attribuendo ad una delle parti un ruolo preminente, incompatibile con il regime dell'intesa;

                nella medesima sentenza, tuttavia, la Corte ha richiamato, senza censurarlo, l'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 281 del 1997, il quale contiene una norma di chiusura in base alla quale «quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata» e «in caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni» del medesimo articolo 3 sottoponendo quindi i provvedimenti adottati alla Conferenza Stato-regioni con l'obbligo di esaminare le osservazioni di quest'ultima ai fini di eventuali deliberazioni successive;

            considerato infine che l'articolo 3 contiene disposizioni di carattere ordinamentale, riguardanti in particolare lo status del parlamentare, incompatibili con un provvedimento d'urgenza,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 3 del decreto-legge.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

        esprime

NULLA OSTA

        all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3660, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2010, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi;

              preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

                 l'articolo 1-ter amplia il numero degli impianti alimentati da fonti energetiche assimilate, e quindi da fonti non rinnovabili non incentivabili ai sensi della normativa comunitaria, che possono beneficiare dei regimi incentivanti ex provvedimento «CIP 6», determinando oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

                l'articolo 1-quater, nel prevedere che la tariffa concernente biogas e biomasse si applichi retroattivamente ad impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, potrebbe determinare un aggravio delle tariffe a carico dei consumatori, con conseguenti aumenti delle bollette anche nei confronti della pubblica amministrazione;

                l'articolo 1-septies, prevedendo un rafforzamento in termini di potenza degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema di elettrico, potrebbe determinare un aggravio delle tariffe a carico dei consumatori, con conseguenti aumenti delle bollette anche nei confronti della pubblica amministrazione;

                l'articolo 1-octies, che reca un diverso regime per l'accesso alle tariffe incentivanti per la produzione di energia fotovoltaica, ampliando la platea dei soggetti beneficiari, potrebbe determinare un aggravio delle tariffe a carico dei consumatori, con conseguenti aumenti delle bollette anche nei confronti della pubblica amministrazione;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            Sopprimere l'articolo 1-ter;

        e con le seguenti condizioni:

            sopprimere l'articolo 1-quater;

            sopprimere l'articolo 1-septies;

            sopprimere l'articolo 1-octies.

 

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        e con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 1-quinquies, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività ivi richiamati anche qualora la mancata entrata in esercizio degli impianti entro il termine indicato da tale disposizione sia dovuta esclusivamente a responsabilità degli enti gestori della rete elettrica.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, il disegno di legge n. 3660 Governo, approvato dal Senato recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi»;

            considerato che le misure introdotte in materia di procedure per interventi urgenti per le reti di energia e nomina di appositi commissari straordinari appaiono idonee a garantire un maggior coinvolgimento delle regioni e degli enti locali;

            apprezzata la disposizione introdotta dal Senato secondo la quale sono considerati sottoprodotti anche gli sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato e i materiali provenienti da attività agricole anche al di fuori del luogo di produzione;

            valutate positivamente le disposizioni in materia di produzione di energia elettrica, incentivi agli impianti alimentati da fonti assimilate alle fonti rinnovabili nonché rafforzamento degli strumenti per la sicurezza del sistema elettrico

            considerato quanto disposto dall'articolo 3 in merito alle incompatibilità del presidente e dei componenti, diversi dal presidente, dell'Agenzia per la sicurezza nucleare,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:
modifichi la Commissione di merito l'articolo 1-quinquies, prevedendo che gli impianti siano considerati entrati in esercizio nel momento in cui la conclusione dei lavori ed esecuzione degli stessi nel rispetto delle leggi siano certificate da un tecnico abilitato.

 

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PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3660, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            1) si sottolinea l'opportunità di prevedere agevolazioni procedurali e amministrative per la realizzazione di impianti fotovoltaici in ambito agricolo. Si segnala altresì l'esigenza di prevedere, per i medesimi impianti, lo slittamento di tre mesi dei termini per beneficiare delle vigenti agevolazioni tariffarie, in considerazione del fatto che si stanno registrando, con una notevole crescita degli investimenti e dei prezzi delle relative attrezzature, fenomeni speculativi a danno del mondo agricolo, favoriti dall'approssimarsi dei medesimi termini;

            2) per dare maggiori certezze agli operatori, si segnala la necessità, all'articolo 1-quater, di prevedere che il periodo di tre anni di cui ai commi 145 e 148 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 decorre dal 23 luglio 2007.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3660 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del «DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi»;

            considerato che:

                le modifiche introdotte dall'articolo 1-ter alle disposizioni di cui al comma 1117 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge

 

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finanziaria per il 2007) non superano il riconoscimento, in presenza di determinati requisiti, degli incentivi per le energie rinnovabili anche alle fonti assimilate;

                a tale proposito appare opportuno un approfondimento in sede di Unione europea;

            sottolineata l'opportunità che, conseguentemente, il Governo avvii le opportune consultazioni con la Commissione europea in ordine all'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1-ter al fine di evitare l'insorgenza di un contenzioso in sede di Unione europea sulla disposizione medesima,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, approvato dal Senato ed in corso di esame presso la X Commissione della Camera, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi, su cui la Commissione ha reso parere alla 10a Commissione del Senato in data 20 luglio 2010;

            considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla «distribuzione nazionale dell'energia» che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano in ambiti di competenza legislativa concorrente;

            preso atto dei motivi di urgenza del testo in esame e tenuto conto della sentenza 17 giugno 2010, n. 215, della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

            rilevate le modifiche apportate al testo del decreto-legge nel corso dell'esame al Senato;

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) sia precisato che la nomina dei commissari straordinari di cui all'articolo 1 del testo in esame può avvenire in casi di urgenza, rimanendo altrimenti ferma in capo alle regioni la relativa competenza;

            2) sia previsto l'intesa con le regioni e le province autonome interessate in ordine alla realizzazione degli interventi richiamati al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 10a luglio 2009, n. 78, come modificato dall'articolo 1 del testo in esame, nonché in relazione alle attività compiute dal commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 4 della medesima disposizione;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2011 il termine previsto dall'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;

            b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di escludere le regioni a statuto speciale dall'applicazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia».

 

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TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
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TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      Identico.

      2. All'articolo 3, comma 2, alinea, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».  
      3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

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Pag. 20-21

 

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Decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2010.
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione

Misure urgenti in materia di energia
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare provvedimenti riguardanti interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione di energia, che rivestono carattere strategico nazionale, nonché riguardanti l'avvio dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e il completamento del riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la semplificazione normativa, per i rapporti con le regioni e dell'economia e delle finanze;  

emana
 

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 1.
(Misure urgenti in materia di energia).

Articolo 1.
(Misure urgenti in materia di energia).
        1. A seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono sostituiti dai seguenti:         1. Identico:
        «1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri         «1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri

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individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Gli interventi di cui al presente comma possono essere realizzati anche con il coinvolgimento di soggetti privati nel relativo finanziamento, purché ne siano assicurate l'effettività e l'entità. Con le intese di cui al presente comma, sono altresì definiti i criteri di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari e regioni e province autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo. individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

        2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e province autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono definiti i criteri per l'esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari, regioni e province autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo; tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di soggetti privati nell'attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento, purché ne siano assicurate l'effettività e l'entità. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

        2. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1, nonché definire i criteri di cui al medesimo comma, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata.         (vedi comma 4).
        3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, individua altresì le dotazioni di mezzi e di personale, nonché le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il commissario, cui si applica l'articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai fini dei relativi oneri. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di         3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individua altresì le dotazioni di mezzi e di personale, nonché le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il commissario, cui si applica l'articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai fini dei relativi oneri. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di

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cui al presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del conferimento dell'incarico è data notizia nella Gazzetta Ufficiale. cui al presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del conferimento dell'incarico è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
        (vedi comma 2).         4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilità nonché definire i criteri di cui al secondo periodo del comma 2, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo, nominato con le procedure di cui al comma 3, dà impulso agli interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di:
              a) poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
              b) mezzi e risorse finanziarie pubbliche già previste a legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate».
        4. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi se indispensabile dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».         

        2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei Commissari straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come ridefiniti dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, cessa dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni e le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche ai fini di cui al comma 1 di detto

        2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei commissari straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come ridefiniti dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, cessa dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni e le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche ai fini di cui ai commi 1 e 2 di


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articolo 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In tale caso, detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione di continuità, fino alla data fissata nell'intesa. detto articolo 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In tale caso, detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione di continuità, fino alla data fissata nell'intesa. Il raggiungimento dell'intesa con la regione o provincia autonoma interessata viene valutato ai fini della cessazione della materia del contendere, nei preesistenti procedimenti giurisdizionali relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti.
          3. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: «materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o» sono sostituite dalle seguenti: «materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati».
 

Articolo 1-bis.
(Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas).
          1. Al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, è istituito presso l'Acquirente unico S.p.A. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i criteri generali per il funzionamento del Sistema.
          2. Le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.
          3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili.
          4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della

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  fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'Autorità medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura. Nelle more dell'effettiva operatività del Sistema, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le modalità di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dall'Acquirente unico S.p.A. è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.
 

Articolo 1-ter.
(Interpretazione autentica in materia di tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza media annua non superiore a 1 MW).
          1. L'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che:
              a) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera a), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007;
              b) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99.
 

Articolo 1-quater.
(Denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili).
          1. Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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Articolo 1-quinquies.
(Garanzie finanziarie ai fini dell'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).
          1. Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l'avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opportune misure affinché l'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e di eventuali successivi subentranti.
 

Articolo 1-sexies.
(Rafforzamento degli strumenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico).
          1. Per far fronte alle criticità di sicurezza del sistema elettrico derivanti dall'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può disporre un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico, con remunerazione non superiore a quella prevista per equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi che comportano minor impatto ambientale.
          2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Articolo 1-septies.
(Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili).
          1. Il comma 1 dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è sostituito dai seguenti:
          «1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella

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  Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.
          1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione».
          2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico connessi alla politica di promozione delle energie rinnovabili e all'attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate.
 

Articolo 1-octies.
(Opere connesse agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili).
          1. Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
 

Articolo 1-novies.
(Competenze in materia di attività sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di DIA).
          1. All'articolo 1-sexies, comma 4-undecies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre

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  2003, n. 290, e successive modificazioni, le parole: «e notifica» sono sostituite dalle seguenti: «che può notificare».

Articolo 2.
(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.).

Articolo 2.
(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.).

        1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

        Identico.

Articolo 3.
(Agenzia per la sicurezza nucleare).

Articolo 3.
(Agenzia per la sicurezza nucleare).

        1. In sede di prima applicazione non operano, per il presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché agli articoli 1 e 2 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, e, per i componenti dell'Agenzia diversi dal presidente, le incompatibilità di cui al predetto articolo 29, comma 13, ad esclusione di quelle concernenti incarichi politici elettivi. Resta fermo, nei casi di cui al periodo precedente, l'obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.

        1. In sede di prima applicazione non operano, per il presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché agli articoli 1 e 2 della legge 13 febbraio 1953, n. 60. Resta fermo, nei casi di cui al periodo precedente, l'obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.

        2. All'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:         2. Identico.
            a) al comma 8, il settimo periodo è soppresso;  
            b) al comma 13, dopo le parole: «ivi compresi gli incarichi» è inserita la seguente: «politici».  

Articolo 4.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  

        Dato a Roma, addì 8 luglio 2010.

 

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico.
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa.
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.

 


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