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PDL 3610-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3610-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

dal ministro della difesa
(LA RUSSA)

dal ministro dell'interno
(MARONI)

dal ministro della giustizia
(ALFANO)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

di concerto con il ministro della salute
(FAZIO)

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

Presentato il 7 luglio 2010

(Relatori: STEFANI, per la III Commissione;
CICU, per la IV Commissione)


NOTA: Le Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), il 20 luglio 2010, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 3610. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3610 e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare i profili normativi connessi alla proroga fino al 31 dicembre 2010 della partecipazione di personale italiano alle diverse missioni internazionali che vedono impegnato il nostro Paese, introducendo una normativa strumentale al loro svolgimento o rinviando a quella esistente; non appaiono tuttavia riconducibili a tale ambito normativo i commi 6 e 10 dell'articolo 5, i quali, rispettivamente, riguardano i concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e la proroga fino a non oltre il 31 dicembre 2011 dell'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, tema di cui non risulta esservi traccia né nel titolo né nel preambolo del decreto-legge;

                secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento effettua ampi rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria – più volte auspicata dal Comitato – che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse; essendosi scelto di perpetuare la lunga e complessa catena di rinvii normativi per la disciplina in materia penale (e segnatamente al decreto-legge n. 152 del 2009 nonché al decreto n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla peculiare disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001) il Comitato ribadisce che tale modalità di produzione normativa non appare coerente con le esigenze di certezza e conoscibilità del diritto maggiormente rilevanti proprio nel delicato ambito della legge penale, rendendo quindi sicuramente urgente un riordino delle norme di settore in un testo organico, come peraltro richiesto nell'ordine del giorno 9/3016/6, presentato alla Camera lo scorso 17 dicembre in occasione di un precedente analogo decreto-legge, ed accettato dall'Esecutivo che ha quindi presentato al Senato il disegno di legge n. 2099, recante delega al Governo per l'emanazione del codice penale delle missioni militari all'estero;

                in relazione alla prossima entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il provvedimento reca una «clausola di corrispondenza», secondo cui «a decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel presente decreto a disposizioni originariamente previste da fonti diverse e attualmente riprodotte nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010» che, seppure opportuna, andrebbe tuttavia integrata con i riferimenti puntuali alla corrispondenza tra le vecchie norme e quelle riprodotte

 

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nel nuovo corpus legislativo e regolamentare; inoltre, sul citato codice, pur approvato in tempi recentissimi e non ancora vigente, già intervengono sia novelle (all'articolo 5, comma 4, ed all'articolo 6, comma 2) sia un'integrazione conseguente ad una interpretazione autentica della disciplina attualmente vigente (all'articolo 5, comma 6);

                in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari, il provvedimento si caratterizza come disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate ovvero sia richiamata la normativa vigente in materia di missioni militari, in funzione del mantenimento delle deroghe da essa già previste; vi sono infine discipline implicitamente derogatorie rispetto all'ordinamento vigente per la quali sarebbe invece opportuno indicare espressamente le norme derogate, secondo quanto statuito dall'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988;

                sotto il profilo dell'efficacia delle norme nel tempo, il decreto-legge assume efficacia retroattiva in quanto, pur approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 giugno, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 luglio mentre le disposizioni del provvedimento sono applicabili dal 1° luglio 2010; inoltre, esso reca due disposizioni di interpretazione autentica (articolo 3, comma 7 e articolo 5, comma 6);

                il provvedimento, infine, adotta espressioni imprecise; ad esempio, l'articolo 1, comma 6, dispone che il «Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari»; anche la rubrica dell'articolo 1 appare imprecisa in quanto recita «Iniziative in favore dell'Afghanistan» mentre i commi 3, 4 e 6 dell'articolo si riferiscono anche al Pakistan;

                il disegno di legge di conversione presentato dal Governo è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

          ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si verifichi la portata normativa dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8 – ove, rispettivamente, si convalidano attività compiute dal 1° gennaio 2009, si interpreta l'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008 nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo e si dispone sui residui contabili – dal momento che si tratta di disposizioni sostanzialmente coincidenti con altre già vigenti quali, in particolare, i commi 6 e 7

 

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e 8 dell'articolo 3, del decreto-legge n. 1 del 2010 e l'articolo 1, commi 7 e 8, della legge n. 108 del 2009;

            si sopprima la disposizione di cui all'articolo 5, comma 10 – secondo cui «l'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato (...) non oltre il 31 dicembre 2011» – in quanto la norma incide su disposizioni di rango secondario, in difformità rispetto a quanto statuito dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, punto 3, lettera e); ciò in quanto essa modifica un termine fissato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che nominava il Commissario Straordinario per dodici mesi poi prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009 che faceva seguito al DPCM 20 novembre 2009, n. 171, che operava una modifica dell'articolo 51 dello statuto della CRI (atto di natura regolamentare approvato anch'esso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97) volta ad elevare a 24 mesi la durata massima dell'incarico di commissario straordinario; in quest'occasione, invece, si determina una ultrattività del decreto presidenziale di nomina ed una surrettizia modifica dello Statuto della Croce Rossa che, come detto, esclude che l'incarico del Commissario straordinario possa eccedere i due anni; in alternativa alla soppressione della disposizione, potendo la fonte primaria autorizzare l'Esecutivo ad adottare le relative modifiche alla disciplina secondaria, si proceda a riformulare in tal senso la norma in questione.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, comma 10 – che finanzia la partecipazione italiana, anche mediante l'istituzione di una Fondazione di diritto privato, alle attività del Segretariato Permanente dell'Iniziativa, per attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) – dovrebbe valutarsi l'esigenza di chiarire compiti, struttura ed obiettivi dell'istituenda fondazione (di cui non viene fatta alcuna menzione nemmeno nella relazione illustrativa), nonché l'entità delle risorse finanziarie ad essa assegnate;

            all'articolo 3, commi 12 e 13 – ove si dispone che «I contratti degli esperti (...) sono prorogati di dodici mesi» e si prevede che essi siano stipulati «ai sensi dell'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, (...) con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri» – dovrebbe precisarsi se la proroga discenda direttamente dalla legge o richieda ulteriori atti amministrativi ed in che termini operi il richiamo esplicito al comma 01 dell'articolo 1 del decreto n. 368 (che recita: «il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato»).

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 3610 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «difesa e forze armate» che le lettere a) e d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3610 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia»;

            rilevato che, al comma 5 dell'articolo 5, concernente le modalità di impiego di lavoratori occasionali da parte delle Forze armate, si prevede che, con riferimento alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, il Ministero della difesa, trascorso il periodo citato (31 dicembre 2010), qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede all'assunzione diretta del lavoratore, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del venti per cento delle assunzioni autorizzate annualmente ai sensi della normativa vigente;

            considerato, in proposito, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, che il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni e che l'area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso (vedi, da ultimo, la sentenza 26 maggio 2010, n. 195);

 

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            tenuto conto del fatto che nella disposizione in esame non sono delimitati i presupposti per l'esercizio del potere di assunzione, ma è posto solo un limite quantitativo alle assunzioni dirette;

            preso atto dell'orientamento alla base delle sentenze n. 215 e n. 293 del 2009 della stessa Corte, dal quale emerge che la stabilizzazione deve offrire «sufficienti garanzie per assicurare che la disposta trasformazione del rapporto di lavoro riguardi soltanto soggetti che siano stati selezionati ab origine mediante procedure concorsuali» e deve essere «subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione»;

            constatato che, in tema di limiti entro i quali può consentirsi al legislatore di disporre procedure di stabilizzazione di personale, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha stabilito che le deroghe sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006) e che non è in particolare sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006);

            considerato che nel testo non sono indicate le specifiche ragioni che potrebbero giustificare, alla luce della citata giurisprudenza, la stabilizzazione mediante assunzione diretta dei rapporti di lavoro disciplinati e ritenuto pertanto necessario sostituire il riferimento all’ «assunzione diretta» con una previsione che rimandi allo svolgimento delle procedure selettive da osservare nel reclutamento del suddetto personale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 5, comma 5, nella parte in cui si prevede che, con riferimento alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, il Ministero della difesa, trascorso il periodo citato (31 dicembre 2010), qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede all'assunzione diretta del lavoratore, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del venti per cento delle assunzioni autorizzate annualmente ai sensi della normativa vigente, sia sostituito il riferimento all’ «assunzione diretta» con una previsione che rimandi allo svolgimento delle procedure selettive da osservare nel reclutamento del suddetto personale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione.

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3610, di conversione del decreto-legge n. 102 del 2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

                gli oneri derivanti dall'attribuzione degli incarichi di consulenza di cui all'articolo 3, comma 5, trovano copertura negli stanziamenti autorizzati dal provvedimento, nonché nei residui derivanti da precedenti interventi legislativi e costituisce un limite massimo di spesa;

                i nuovi limiti in tema di consulenze, introdotti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, si applicano a decorrere dal 2011 e non hanno pertanto effetto nei confronti degli incarichi di consulenza di cui all'articolo 3, comma 5, che verranno a scadenza il 31 dicembre 2010;

                la deroga ai vincoli di impegnabilità di cui all'articolo, 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, prevista dall'articolo 3, comma 10, non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed è giustificata dalle finalità del provvedimento in esame, che è volto ad assicurare la prosecuzione di interventi in un arco di tempo determinato, autorizzando ogni spesa a tale fine necessaria;

                dalla proroga dei contratti di personale esperto, di cui ai commi 12 e 13 dell'articolo 3, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto la copertura del relativo onere è assicurata a valere su risorse disponibili a legislazione vigente; tali disposizioni, inoltre, non comportano alcuna deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, in quanto i contratti del predetto personale non rientrano nelle tipologie contrattuali alle quali si applica il nuovo limite di spesa introdotto dal predetto decreto-legge;

                le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 dell'articolo 3 non determinano la possibilità di forme di stabilizzazione automatica dei

 

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rapporti di lavoro, in quanto tali disposizioni si applicano a soggetti assunti con contratti di diritto privato;

                l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5, determinando la stabilizzazione dei contratti di personale assunto in via diretta con contratti di lavoro a tempo determinato, si configura come un intervento asistematico e settoriale e suscettibile di determinare analoghe richieste di stabilizzazione e spinte emulative, non evidenzia le ragioni per le quali risulta necessario disporre a tempo indeterminato del predetto personale e non specifica se le unità da stabilizzare debbano essere contenute nei limiti delle dotazioni organiche del Ministero della difesa;

                l'articolo 5, comma 10, non determina effetti finanziari negativi, in quanto il Commissario straordinario della Croce rossa italiana sostituisce gli organi statutari fino alla conclusione del riassetto organizzativo;

            ritenuto che la promozione di iniziative contro le mutilazioni genitali femminili rientri a pieno titolo nelle attività di politica estera finanziabili a valere sulle risorse di cui alla legge n. 49 del 1987, come determinate dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria 2010 e non pregiudichi gli interventi di spesa già previsti a valere sulle medesime risorse;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 3, comma 12, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente»;

            all'articolo 5, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 3610 Governo, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 6

 

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luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia»;

            premesso, in particolare, che risulta indispensabile fornire adeguate indicazioni sulle modalità di utilizzo delle risorse previste all'articolo 1, comma 2,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            appare necessario avere un'adeguata informazione sulle modalità di attuazione del riparto delle risorse assegnate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, previste dall'articolo 1, comma 2.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3610, recante «Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli

 

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interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere eventuali forme di stabilizzazione di talune categorie di personale precario delle Forze armate.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

            esaminato il disegno di legge n. 3610, recante conversione in legge del DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;

            valutate positivamente le missioni di mantenimento della pace e la prevenzione dei conflitti svolte dall'Unione europea, con particolare riferimento al Kosovo;

            rilevata l'opportunità di valutare il ricorso, previsto dagli articoli 42 e 46 del Trattato sull'Unione europea, come modificati dal Trattato di Lisbona, a cooperazioni strutturate permanenti tra gli Stati membri che intendano assumere impegni più vincolanti ai fini delle missioni più impegnative, anche in relazione alle missioni internazionali,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
delle Commissioni

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

      1. Il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 1:

            al comma 1, le parole: «(legge finanziaria 2010)» sono soppresse;

            al comma 2, la parola: «NATO'S» è sostituita dalla seguente: «NATO's» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, entro il 28 febbraio 2011, una relazione sulle realizzazioni e sullo stato di avanzamento dei progetti previsti dalla predetta Convenzione»;

            al comma 4:

                all'alinea, la parola : «individuate» è sostituita dalla seguente: «individuati»;

                alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed educativo»;

            al comma 5, le parole: «all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative “Afgana”» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione di una “Casa della società civile” a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30».

        All'articolo 2:

            al comma 1, le parole: «(legge finanziaria 2010)» sono soppresse;

            al comma 2, le parole: «al Fondi fiduciario» sono sostituite dalle seguenti: «ai Fondi fiduciari»;

            al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la spesa di euro 778.500 per favorire iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili, anche in vista dell'adozione di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite»;

            al comma 9, al primo periodo, la parola: «comprese» è sostituita dalla seguente: «compresi» e, al quarto periodo, le parole: «, e successive modificazioni» sono soppresse;

            al comma 10, le parole: «Iniziativa Adriatica Ionica» sono sostituite dalle seguenti: «Iniziativa Adriatico-Ionica».

 

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        All'articolo 3:

            al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali»;

            al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «n. 49,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e le parole: «all'articolo 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 1 e 2»;

            al comma 4, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse;

            al comma 5, dopo le parole: «n. 266,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;

            al comma 6, dopo le parole: «all'articolo 01, comma 1,» è inserita la seguente: «del», le parole: «n. 108 ed» sono sostituite dalle seguenti: «n. 108,», le parole: «e all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «e 2» e dopo le parole: «1° gennaio 2010» è inserito il seguente segno di interpunzione «,»;

            al comma 8, la parola: «dall’», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «all’», dopo le parole: «n. 152, convertito» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «dagli» è sostituita dalla seguente: «agli» e dopo le parole: «1° gennaio 2010,» sono inserite le seguenti: «n. 1,»;

            al comma 12, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

        All'articolo 4:

            al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30»;

            al comma 17, le parole: «Consiglio dell'Unione europea» sono sostituite dalla seguente: «Consiglio»;

            ai commi 21 e 22, le parole: «29 dicembre 2009, n. 197» sono sostituite dalle seguenti: «5 marzo 2010, n. 30»;

            ai commi 29, 30 e 31, le parole: «di cui di cui» sono sostituite dalle seguenti: «di cui».

        All'articolo 5:

            al comma 2:

                all'alinea, le parole: «n. 108 del 2009» sono sostituite dalle seguenti: «3 agosto 2009, n. 108»;

                alla lettera c), la parola: «Scopje» è sostituita dalla seguente: «Skopje»;

            dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. All'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma è sostituito dal seguente:

        “Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto ogni anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonché a quattro giornate

 

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di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937”;

            b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

        “In caso di assenza per infermità, l'assegno di lungo servizio all'estero è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo”»;

            al comma 4:

                all'alinea, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;

                alla lettera b), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

            al comma 5, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

            al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;

            al comma 8, la parola: «inserite» è sostituita dalla seguente: «aggiunte».

        All'articolo 6, al comma 2, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al» e le parole: «27 febbraio 2002, n. 15» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2002, n. 6».

        All'articolo 8:

            al comma 1, le parole: «L'ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Il secondo periodo» e le parole: «sono iscritte» sono sostituite dalle seguenti: «, è iscritta»;

            al comma 2:

                all'alinea, la cifra: «706.845.998» è sostituita dalla seguente: «707.624.498»;

                dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

            «b-bis) quanto a euro 778.500, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

        All'articolo 9, al comma 1, dopo le parole: «riprodotte nel» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al» e dopo le parole: «n. 66, e nel» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

 

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DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2010, N. 102
 

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Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
        Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa;  
        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute;  

emana
 

il seguente decreto-legge:
 

Capo I
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Capo I
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Articolo 1.
(Iniziative in favore dell'Afghanistan).

Articolo 1.
(Iniziative in favore dell'Afghanistan).

        1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 18.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui

        1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 18.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui


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alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e di euro 1.800.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano. alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e di euro 1.800.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano.
        2. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per l'implementazione e l'ampliamento della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. e la NewCo Rai International.         2. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO's Strategic Communications in Afghanistan, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per l'implementazione e l'ampliamento della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. e la NewCo Rai International. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, entro il 28 febbraio 2011, una relazione sulle realizzazioni e sullo stato di avanzamento dei progetti previsti dalla predetta convenzione.
        3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afgano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.         3. Identico.
        4. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:         4. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
            a) al sostegno al settore sanitario;             a) al sostegno al settore sanitario ed educativo;
            b) al sostegno istituzionale e tecnico;             b) identica;
            c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;             c) identica;
            d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.             d) identica.

        5. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».

        5. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede alla realizzazione di una «Casa della società civile» a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della Conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.


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        6. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.         6. Identico.

Articolo 2.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).

Articolo 2.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).

        1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 9.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), nonché la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.

        1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 9.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione italiana al Fondi fiduciario della NATO destinati alla formazione della polizia federale irachena e alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale.         2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati alla formazione della polizia federale irachena e alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale.
        3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 600.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano         3. Identico.
        4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 594.182 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).         4. Identico.
        5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 11.706.125 per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Yemen e la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.         5. Identico.
        6. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31         6. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31

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dicembre 2010, la spesa di euro 2.400.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180. dicembre 2010, la spesa di euro 2.400.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, nonché la spesa di euro 778.500 per favorire iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili, anche in vista dell'adozione di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
        7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 886.244 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PSDC (ex PESD).         7. Identico.
        8. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 214.000 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan spetta ogni sei mesi il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto è acquisito dopo quattro mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.         8. Identico.
        9. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 439.800 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione europea. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 31.200 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.         9. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 439.800 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, compresi le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione europea. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 31.200 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.
        10. Per attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatica Ionica (IAI), finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 300.000 per la partecipazione italiana, anche mediante l'istituzione di una Fondazione di diritto privato, alle attività del Segretariato Permanente dell'Iniziativa con sede in Ancona.         10. Per attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI), finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 300.000 per la partecipazione italiana, anche mediante l'istituzione di una Fondazione di diritto privato, alle attività del Segretariato Permanente dell'Iniziativa con sede in Ancona.

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Articolo 3.
(Regime degli interventi).

Articolo 3.
(Regime degli interventi).

        1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui al presente Capo.

        1. Identico.

        2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente Capo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.         2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente Capo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali.
        3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui all'articolo 1 e 2, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Il Ministero degli Affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione.         3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Il Ministero degli Affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unità tecniche di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione.
        4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.         4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
        5. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel         5. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono

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rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste. affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.
        6. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, all'articolo 2, comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108 ed all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, ed agli articoli 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.         6. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, all'articolo 2, comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, ed agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.
        7. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.         7. Identico.
        8. Ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 e dagli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.         8. Ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, all’articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 e agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.
        9. Le somme di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2010 e, se non impegnate nell'esercizio di competenza, in quello successivo.         9. Identico.
        10. Alle spese previste all'articolo 1 e all'articolo 2 non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.         10. Identico.
        11. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:         11. Identico.
            a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di Governo;  
            b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;  
            c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.  

Pag. 28-29
        12. I contratti degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in scadenza il 31 dicembre 2010, sono prorogati di dodici mesi. In ogni caso non si procede alla proroga dei rapporti contrattuali oltre il compimento del 67° anno di età.         12. I contratti degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in scadenza il 31 dicembre 2010, sono prorogati di dodici mesi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso non si procede alla proroga dei rapporti contrattuali oltre il compimento del 67° anno di età.
        13. Ai fini della disciplina dei contratti di cui al comma 12, da stipulare ai sensi dell'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si provvede con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.         13. Identico.

Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Articolo 4.
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).
Articolo 4.
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 364.692.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

        1. Identico.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 118.518.722 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.         2. Identico.
        3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 58.960.039 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, di seguito elencate:         3. Identico.
            a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;  
            b) Joint Enterprise.  

Pag. 30-31
        4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 10.495.380 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.         4. Identico.
        5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 10.121.897 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.         5. Identico.
        6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 601.943 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.         6. Identico.
        7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 57.690 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.         7. Identico.
        8. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 128.654 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID).         8. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 128.654 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
        9. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 201.652 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.         9. Identico.
        10. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 132.388 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.         10. Identico.

Pag. 32-33
        11. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 80.443 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.         11. Identico.
        12. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 889.355 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.         12. Identico.
        13. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 23.890.556 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.         13. Identico.
        14. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.956.138 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.         14. Identico.
        15. È autorizzata, dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 12.033.738 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.         15. Identico.
        16. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 5.047.579 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui all'articolo 5, comma 15-bis, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.         16. Identico.
        17. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 810.944 per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2010.         17. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 810.944 per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio del 15 febbraio 2010.
        18. È autorizzata, per l'anno 2010, l'ulteriore spesa di euro 25.000.000 per la stipulazione dei contratti di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.         18. Identico.

Pag. 34-35
        19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per l'anno 2010, l'ulteriore spesa di 2.679.906 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dal comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan.         19. Identico.
        20. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.225.082 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.         20. Identico.
        21. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 999.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.600 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 5, comma 19, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.         21. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 999.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.600 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 5, comma 19, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
        22. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 64.200 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 5, comma 20, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.         22. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 64.200 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 5, comma 20, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
        23. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 662.554 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 5, comma 21, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.         23. Identico.
        24. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.023.691 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 5, comma 22, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.         24. Identico.

Pag. 36-37
        25. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 1.072.252 e di euro 508.822 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 5, comma 23, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.         25. Identico.
        26. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 321.812 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.         26. Identico.
        27. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 56.315 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 5, comma 25, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.         27. Identico.
        28. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 227.863 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.         28. Identico.
        29. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 265.861 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui di cui all'articolo 5, comma 27, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.         29. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 265.861 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 5, comma 27, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
        30. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui di cui all'articolo 5, comma 28, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.         30. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 5, comma 28, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
        31. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina,         31. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina,

Pag. 38-39
denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui di cui all'articolo 5, comma 29, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 5, comma 29, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
        32. È autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.         32. Identico.

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di personale).

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di personale).

      1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

        1. Identico.

        2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 108 del 2009, è corrisposta:         2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta:
            a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, MINUSTAH, ed EUPM e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 16, 23 e 28;             a) identica;
            b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 17;             b) identica;
            c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Scopje e al personale che partecipa alle missioni Atalanta nella Repubblica delle Seychelles ed EUTM Somalia a Bruxelles, di cui all'articolo 4, commi 3, 13 e 17.             c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje e al personale che partecipa alle missioni Atalanta nella Repubblica delle Seychelles ed EUTM Somalia a Bruxelles, di cui all'articolo 4, commi 3, 13 e 17.

        3. All'articolo 3, comma 4, della legge 3 agosto 2009, n. 108, dopo le parole: «volontari in ferma breve trattenuti in servizio» sono inserite le seguenti: «o in rafferma biennale».

        3. Identico.

          3-bis. All'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) il primo comma è sostituito dal seguente:
          «Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto ogni anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonché a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937»;

Pag. 40-41
              b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
          «In caso di assenza per infermità, l'assegno di lungo servizio all'estero è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo».

        4. All'articolo 2268, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

        4. All'articolo 2268, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) i numeri 1004), 1081), 1082) e 1085) sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: «1004) decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, a esclusione degli articoli 2, commi 2 e 3; 3; 4; 5; 7; 13; 14;», «1081) legge 3 agosto 2009, n. 108, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;», «1082) decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197, articoli: 2; 3, commi 1, 2, 3, 3-bis, 5, 7, 7-bis, 7-ter; 4, comma 1;», «1085) decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, e legge di conversione 5 marzo 2010, n. 30, articoli: 6, comma 3; 7; 8, comma 1; 9, commi 1-bis, 2, 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 5.»;             a) identica;
            b) il numero 795) è soppresso.             b) il numero 795) è abrogato.

        5. Per le esigenze correlate con la partecipazione alle missioni internazionali ovvero con le attività di concorso in circostanze di pubblica calamità, fino al 31 dicembre 2010, le Forze armate possono continuare ad avvalersi dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, nei limiti delle risorse destinate nell'anno 2010 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

        5. Per le esigenze correlate con la partecipazione alle missioni internazionali ovvero con le attività di concorso in circostanze di pubblica calamità, fino al 31 dicembre 2010, le Forze armate possono continuare ad avvalersi dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, nei limiti delle risorse destinate nell'anno 2010 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

        6. L'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, si interpreta nel senso che nei volontari in ferma prefissata di un anno, ivi previsti, sono ricompresi anche i volontari in ferma prefissata quadriennale che hanno comunque prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno. Conseguentemente, all'articolo 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «in ferma prefissata di un anno», sono inserite le seguenti: «o quadriennale».         6. L'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, si interpreta nel senso che nei volontari in ferma prefissata di un anno, ivi previsti, sono ricompresi anche i volontari in ferma prefissata quadriennale che hanno comunque prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno. Conseguentemente, all'articolo 2199, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «in ferma prefissata di un anno», sono inserite le seguenti: «o quadriennale».
        7. All'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.».         7. Identico.

Pag. 42-43
        8. All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, dopo le parole: «vigilanza militare», sono inserite le seguenti: «, al cui personale, nello svolgimento della specifica attività, sono conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283».         8. All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, dopo le parole: «vigilanza militare», sono aggiunte le seguenti: «, al cui personale, nello svolgimento della specifica attività, sono conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283».
        9. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa può avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.         9. Identico.
        10. L'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.         10. Identico.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia penale).

Articolo 6.
(Disposizioni in materia penale).

        1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

        1. Identico.

        2. All'articolo 2268, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i numeri 1002) e 1076) sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: «1002) decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, e legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, escluso l'articolo 9;», «1076) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, e legge di conversione 24 febbraio 2009, n. 12, ad esclusione degli articoli: 01; 1; 2; 5;».         2. All'articolo 2268, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i numeri 1002) e 1076) sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: «1002) decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, e legge di conversione 31 gennaio 2002, n. 6, escluso l'articolo 9;», «1076) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, e legge di conversione 24 febbraio 2009, n. 12, ad esclusione degli articoli: 01; 1; 2; 5;».

Articolo 7.
(Disposizioni in materia contabile).

Articolo 7.
(Disposizioni in materia contabile).

        1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

        Identico.


Pag. 44-45
        2. Il Ministero della difesa è autorizzato, nell'anno 2010, a cedere alle Forze di polizia della Repubblica di Haiti, a titolo gratuito, equipaggiamenti antisommossa, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.  
        3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 215.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8.  
        4. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011.  

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 8.
(Disposizioni finanziarie).
Articolo 8.
(Disposizioni finanziarie).

        1. L'ultimo periodo del comma 4-octies dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sostituito dal seguente: «Quota delle maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010, pari a 357.260.772 euro sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

        1. Il secondo periodo del comma 4-octies dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sostituito dal seguente: «Quota delle maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010, pari a 357.260.772 euro, è iscritta sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 706.845.998 per l'anno 2010, si provvede:         2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 707.624.498 per l'anno 2010, si provvede:
            a) quanto a euro 701.402.993 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;             a) identica;
            b) quanto a euro 5.443.005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa al Ministero della difesa.             b) identica;
              b-bis) quanto a euro 778.500, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Pag. 46-47

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        3. Identico.

Articolo 9.
(Clausola di corrispondenza).

Articolo 9.
(Clausola di corrispondenza).

        1. A decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel presente decreto a disposizioni originariamente previste da fonti diverse e attualmente riprodotte nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

        1. A decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel presente decreto a disposizioni originariamente previste da fonti diverse e attualmente riprodotte nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

Articolo 10.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 6 luglio 2010.

 

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Frattini, Ministro degli affari esteri.
La Russa, Ministro della difesa.
Maroni, Ministro dell'interno.
Alfano, Ministro della giustizia.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Fazio, Ministro della salute.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.

 


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