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PDL 3585

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3585



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BORGHESI, DI PIETRO, DONADI, EVANGELISTI, LEOLUCA ORLANDO, CAMBURSANO, MESSINA, BARBATO, CIMADORO, DI GIUSEPPE, DI STANISLAO, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, MONAI, MURA, PALADINI, PALAGIANO, PALOMBA, PIFFARI, PORCINO, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA

Disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria, di contrasto dell'evasione fiscale, di equità e di crescita economica, nonché di tassazione delle transazioni finanziarie

Presentata il 30 giugno 2010
 

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PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I
RISANAMENTO

Capo I
Contrasto dell'evasione fiscale e contributiva

Art. 1.
(Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero).

      1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 30 aprile 2010.
      2. Gli intermediari versano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al comma 1. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

Art. 2.
(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse).

      1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

 

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n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 38. - (Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2010, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
      2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce l'inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente deve indicare gli elementi necessari alla compilazione dell'ISEE.
      3. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'autodeterminazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti che possono trasmetterle in via telematica con la firma digitale utilizzando forme di pagamento elettroniche.
      4. L'ufficio delle imposte, di seguito denominato «ufficio» indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

 

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      5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
      6. L'ufficio procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui al presente articolo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica è notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base del calcolo.
      7. Entro trenta giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'ufficio una documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.
      8. L'ufficio se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente, procede ad una nuova rettifica a modifica della precedente dandone comunicazione al contribuente.
      9. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 7, l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo dell'imposta come determinata in maniera sintetica con le procedure di cui al presente articolo.
      10. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'ufficio entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte ad un ottavo di quanto disposto dalla normativa vigente. L'eventuale ricorso non sospende il pagamento delle imposte iscritte a ruolo.
      11. Al di fuori dei casi previsti dal presente articolo l'ufficio può sempre procedere alla determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intende aderire all'ammontare dell'imposta che deriva dalla determinazione sintetica, fatta salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria,
 

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deve produrre entro trenta giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta, elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che può provare o giustificare le ragioni dello scostamento del valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.
      12. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro centoottanta giorni dalla data del ricorso al fine di verificare la possibilità di addivenire ad una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente viene considerata valida.
      13. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui commi da 1 a 10 l'ufficio procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e degli indicatori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai diversi periodi d'imposta con le medesime procedure di cui citati commi da 1 a 10».

Art. 3.
(Ripristino di norme per il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

          a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

          b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

 

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modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

          c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

      2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

          a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;

          b) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

          c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

          d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4.
(Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate).

      1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), di importo non inferiore a euro 3.000. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri

 

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si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Contrasto dei fenomeni delle società di comodo, delle imprese «apri e chiudi», delle imprese in perdita sistematica e dei «paradisi fiscali»).

      1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri già previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
      2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
      3. Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, del Corpo della guardia di finanza e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscali e contributive.
      4. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati

 

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ad amministratori e a soci, per più di un periodo d'imposta.
      5. Anche ai fini di cui al comma 4, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza realizzano piani coordinati di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardano almeno un quinto della platea di riferimento.
      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dichiarati non riconosciuti i costi basati su documenti contabili provenienti da Paesi, già ricompresi nella black list dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e con i quali non è stato stipulato dal Governo italiano un accordo per la lotta all'evasione fiscale e la conseguente disponibilità delle autorità del Paese interessato a dare tempestiva richiesta a tutte le informazioni richieste dal Governo italiano anche su conti bancari intrattenuti con cittadini o imprese operanti sul territorio italiano.

Art. 6.
(Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre un mese dalla medesima data di entrata in vigore, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia delle entrate provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni

 

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azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 settembre 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
      2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

Capo II
Disposizioni fiscali e maggiori entrate

Art. 7.
(Delega al Governo in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2010, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi

 

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derivanti da titoli emessi dallo Stato, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'unica aliquota pari al 20 per cento; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;

          b) applicazione dell'aliquota di cui alla lettera a), nel rispetto dei princìpi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato;

          c) eventuale introduzione di misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o detrazioni d'imposta, in favore dei soggetti economicamente più deboli, nel rispetto del principio indicato alla lettera d);

          d) semplificazione delle procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali;

          e) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari;

          f) introduzione di un'adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina tenendo conto, tra l'altro, dell'esigenza di evitare che possano emergere, con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite e nel rispetto del principio indicato alla lettera d);

          g) coordinamento, con l'introduzione delle modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

 

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Art. 8.
(Inserimento delle stock option ed emolumenti variabili nella base imponibile dell'IRPEF).

      1. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock option attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di contratti di lavoro a progetto costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'articolo 3 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 9.
(Ripristino della detrazione dall'ICI per l'abitazione principale).

      1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2011.
      2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente

 

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alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
      2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

Art. 10.
(Contenimento dell'uso degli strumenti derivati da parte di regioni ed enti locali).

      1. Il divieto alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è valido per un periodo minimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.
(Riduzione della quota di deducibilità delle svalutazioni dei crediti da parte delle banche).

      1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento»;

Art. 12.
(Incremento dell'addizionale dell'IRES per le società operanti nel settore energetico).

      1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.
      2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano

 

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le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

Art. 13.
(Istituzione dell'imposta sulla pubblicità televisiva e aumento del canone di concessione per le emittenti televisive nazionali).

      1. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente articolo.
      2. La base imponibile dell'imposta di cui al comma 1 è costituita dai corrispettivi, al netto dell'IVA, percepiti dalle emittenti televisive operanti in ambito nazionale in modalità analogica, digitale terrestre, via cavo o satellitare, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni.
      3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.
      4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.
      5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
      6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
      7. A decorrere dal 1o gennaio 2011, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «pari all'1 per cento del fatturato»

 

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sono sostituite dalle seguenti: «pari al 5 per cento del fatturato».

Art. 14.
(Disposizioni in materia di gestione dello spettro radioelettrico).

      1. Al fine di massimizzare la gestione efficiente delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse a servizi di telefonia mobile con l'utilizzo parziale della banda 790-862 MHz, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse frequenziali da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d'uso sono assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva.
      2. La base d'asta della procedure di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri Paesi dell'Unione europea.
      3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, la medesima Autorità, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, della stessa Autorità, a quanto previsto dal presente articolo, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale.
      4. È sempre consentito all'operatore di rete locale di fornire i propri servizi trasmissivi alle emittenti nazionali.

 

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Art. 15.
(Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio).

      1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2010, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.
      2. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1 è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Con la medesima decorrenza alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.
      3. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione che interessano più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede l'eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, anche situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione o alla rete di distribuzione, proporzionalmente

 

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al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione che interessano il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con i criteri di cui al primo periodo.
      4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 3.
      5. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per il 60 per cento alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
      6. Al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti e aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli
 

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ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
      7. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti in favore dei residenti delle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1 di spettanza dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative in favore dei residenti in ciascuna regione interessata. In caso di mancata capienza del Fondo, alle relative integrazioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III
Riduzione dei costi della politica

Art. 16.
(Trattamento pensionistico dei parlamentari nazionali e soppressione delle spese di viaggio e di trasporto per i parlamentari cessati dal mandato).

      1. Il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare

 

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è regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti e autonomi contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335.
      2. È considerata retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva, nonché del calcolo del trattamento pensionistico, l'indennità annua spettante ai parlamentari a norma dell'articolo 69 della Costituzione, stabilita ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e rideterminata dall'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
      3. I parlamentari comunicano agli uffici dell'organo cui appartengono l'ente o l'istituto di previdenza al quale devono essere trasferiti i contributi da loro versati per l'erogazione dell'assegno vitalizio. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
      4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3.
      5. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.
      6. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
      7 I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati dagli
 

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organi interessati, confluiscono in un apposito capitolo dell'entrata.

Art. 17.
(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali).

      1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso»;

          b) il quarto periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato».

Art. 18.
(Modifica all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici).

      1. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici, le parole: «per importi

 

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compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.066 euro».

Art. 19.
(Trattamento economico dei parlamentari, modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e riduzione della indennità dei consiglieri regionali).

      1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, come determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 4. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.
      2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.
      3. Sono rimborsate ai membri del Parlamento le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e di ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza. Le spese di cui al presente comma non possono in alcun modo essere rimborsate ai parlamentari cessati dal mandato.
      4. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso, per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, nella misura

 

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massima di 2.000 euro mensili. Tale importo è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.
      5. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato e devono essere corredati della relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime.
      6. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore a un importo di 2.000 euro mensili, da aggiornare ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».
      7. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedono, ad adeguare, ove necessario, la disciplina del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali e provinciali in modo che esso non superi il 70 per cento dell'importo del trattamento percepito dai membri del Parlamento ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Art. 20.
(Indennità e rimborsi dei Ministri).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei

 

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Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento.
      2. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio in aggiunta a quanto loro spettante in quanto componenti della rispettiva Assemblea parlamentare.

Capo IV
Riduzione dei costi delle pubbliche amministrazioni

Art. 21.
(Economie negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici).

      1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che saranno deliberate dalle regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2011, i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare,

 

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nonché dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso dell'anno 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dal comma 3.
      3. Ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

Art. 22.
(Riduzione del numero dei Ministri).

      1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, il numero dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, con il disegno di legge di stabilità il Governo può proporre alle Camere, per la durata della legislatura in corso, l'incremento del numero dei Ministri e dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio, in misura non superiore ad un Ministro e a due Dipartimenti.

Art. 23.
(Riorganizzazione e accorpamento delle province).

      1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il

 

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numero delle province e delle circoscrizioni provinciali attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna regione.
      2. Nessuna provincia può avere una popolazione inferiore a un milione di abitanti.
      3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
      4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentite le province interessate.

Art. 24.
(Soppressione delle comunità montane).

      1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montante soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.
      3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.

 

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      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

Art. 25.
(Soppressione dei consorzi di bonifica).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei

 

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limiti dei costi sostenuti per le relative attività.
      2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.

Art. 26.
(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati «consorzi BIM», sono soppressi.
      2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
      3. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente.
      4. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai

 

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sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 27.
(Trasferimento del personale delle soppresse autorità d'ambito territoriale ottimale).

      1. Il personale che all'atto della soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale, disposta dall'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, risulta alle dipendenze delle medesime autorità è trasferito alle dipendenze delle regioni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 28.
(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale).

      1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 abitanti»;

          b) il comma 3 è abrogato;

          c) al comma 5, le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni»;

 

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          d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. Ogni circoscrizione non può avere meno di 80.000 abitanti. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità».

Art. 29.
(Unioni di comuni).

      1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in particolare delle:

          a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

          b) funzioni di polizia locale;

          c) funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e di refezione, nonché l'edilizia scolastica;

          d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

          e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e dei piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

          f) funzioni del settore sociale.

      2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il

 

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funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.
      3. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.
(Ricognizione degli enti locali dotati di indirizzo politico).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascuna regione il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone una ricognizione degli enti locali dotati di indirizzo politico presenti sui rispettivi territori. Qualora riscontri una difformità tra gli enti dotati di indirizzo politico esistenti e quelli previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
      2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna alle regioni interessate un termine per procedere alla soppressione degli enti locali non corrispondenti alle indicazioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni di una somma corrispondente ai mancati risparmi.

 

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Art. 31.
(Chiusura delle sedi di rappresentanza delle regioni all'estero e istituzione del «Palazzo Italia» a Bruxelles).

      1. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.
      2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro il medesimo termine ivi previsto il Ministro per le politiche europee coordina in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un progetto, per la realizzazione di una sede unica, denominata «Palazzo Italia», situata a Bruxelles, delle rappresentanze delle regioni italiane presso l'Unione europea.
      3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ulteriormente ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, di una somma corrispondente ai mancati risparmi nei casi in cui, entro il termine previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome non provvedano alla chiusura delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

Art. 32.
(Modifica dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli).

      1. L'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 37. - (Composizione dei consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

          a) da 54 membri nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

 

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          b) da 44 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

          c) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

          d) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, sono capoluoghi di provincia;

          e) da 26 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

          f) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

          g) da 14 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

          h) da 10 membri negli altri comuni.

      2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

          a) da 43 membri nelle province con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

          b) da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a un milione di abitanti;

          c) da 32 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

          d) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

          e) da 26 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

          f) da 22 membri nelle province con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti;

          g) da 20 membri nelle altre province.

      3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
      4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».

 

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      2. Il comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 33.
(Modifiche all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contenimento degli organi di governo degli enti locali e di riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali).

      1. All'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «un terzo, arrotondato aritmeticamente» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto»;

          b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

          a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

          b) non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 40 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 43 consiglieri».

 

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      2. Il comma 185 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 34.
(Riduzione dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica).

      1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri. Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.
      2. I componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali.
      3. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessari per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.
      4. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 2 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
      5. Le regioni provvedono ad adeguare ai princìpi di cui al presente articolo le loro partecipazioni in società, fatte salve

 

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particolari disposizioni previste da norme statutarie per le regioni a statuto speciale.

Art. 35.
(Riduzione degli stipendi dei dirigenti di imprese a partecipazione pubblica o sovvenzionate).

      1. A decorrere dalla data di entrata della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché delle società da esse controllate, di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

Art. 36.
(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi).

      1. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, da enti o amministrazioni pubblici, il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del

 

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presente comma non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati.
      2. Tutti gli enti pubblici, anche economici e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori dei conti, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.
      3. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui al comma 1, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di accrescere l'efficienza dei servizi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1o settembre 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e di feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle amministrazioni e delle agenzie dello Stato, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; l'autorizzazione è rilasciata
 

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nei soli casi in cui non è possibile limitarsi alla pubblicazione, nel sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non è possibile, per le medesime finalità, l'utilizzo di video o audio-conferenze, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare un aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere fuori dell'orario di ufficio. Il personale che partecipa a tali eventi non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e per le autorità indipendenti, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al presente comma, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Per le Forze armate e le Forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o dell'Unione europea.

Art. 37.
(Autovetture di servizio delle amministrazioni pubbliche).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale, regionale e locale, con l'esclusione dei servizi di ordine pubblico ed emergenza, è stabilita nelle seguenti misure:

          a) dieci autovetture per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun Ministero e per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

 

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          b) cinque autovetture per ciascun Ministro senza portafoglio, per le regioni e per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

          c) due autovetture per le province autonome di Trento e di Bolzano e per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

          d) una autovettura per ciascuna provincia e per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

      2. Le autovetture di servizio in esubero rispetto alla dotazione massima stabilita ai sensi del comma 1 devono essere poste in vendita tramite gara pubblica, da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di noleggio di autovetture con conducente.
      4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 38.
(Soppressione della società «Difesa Servizi Spa»).

      1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 27, 32, 33, 34, 35 e 36 sono abrogati;

          b) al comma 28, le parole: «, anche avvalendosi della società di cui al comma 27,» e le parole: «, anche avvalendosi dell'apposita società», sono soppresse.

Art. 39.
(Riduzione delle spese per sistemi d'arma).

      1. Gli accantonamenti finanziari in essere a legislazione vigente presso il Ministero

 

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dello sviluppo economico per programmi di elevato contenuto tecnologico destinati alle Forze armate nel triennio 2010-2012 non possono superare il limite previsto per l'anno 2009 ridotto del 30 per cento.

Art. 40.
(Riassegnazione delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite).

      1. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace sono riassegnate al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora riassegnati.

Art. 41.
(Soppressione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio).

      1. Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato. Gli importi relativi al soppresso Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, corrispondenti a disponibilità finanziarie non impegnate, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 42.
(Razionalizzazione delle procedure del Dipartimento della protezione civile).

      1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.

 

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      2. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il comma 2 è abrogato.
      3. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.
      4. All'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: «altri eventi che, per intensità ed estensione,» sono sostituite dalle seguenti: «altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,».
      5. All'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano fermi i poteri e le competenze dell'Autorità e dell'Osservatorio di cui rispettivamente agli articoli 6 e 7 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

          b) al comma 5:

              1) al sesto periodo, le parole: «e all'ISTAT» sono sostituite dalle seguenti: «, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione degli interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge».

Art. 43.
(Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché per l'istituzione degli sportelli unici «Promo-Italia»).

      1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è abrogato;

 

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          b) al comma 3, le parole: «decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «decreti legislativi di cui al comma 1» e le parole: «dai medesimi commi» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo comma».

      2. Dopo l'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «Art. 12-bis. - (Promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché istituzione degli sportelli unici «Promo-Italia»). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della riunificazione in un unico organismo pubblico delle funzioni e delle competenze attribuite agli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia di cui alla lettera a), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

          a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, che subentra nelle funzioni dei seguenti enti, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo:

              1) Agenzia nazionale del turismo (ENIT);

              2) Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

              3) Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST Spa);

 

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              4) Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale (INFORMEST);

              5) FINEST Spa;

              6) camere di commercio italiane all'estero;

              7) istituti italiani di cultura all'estero;

          b) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

          c) adeguamento delle disposizioni legislative vigenti che regolano i singoli enti di cui alla lettera a) nell'ambito del quadro delineato dai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo;

          d) riunificazione organizzativa e funzionale degli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, in base ai seguenti obiettivi:

              1) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

              2) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero;

              3) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;

              4) realizzazione di attività di promozione e di diffusione della cultura italiana all'estero, nonché sostegno dello sviluppo

 

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culturale degli italiani residenti all'estero;

              5) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati «Promo-Italia», quali strutture in grado di consentire una più efficace azione dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero. Previsione, altresì, che gli sportelli unici all'estero denominati «Promo-Italia» subentrano, sotto il profilo funzionale, agli sportelli di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICE, della INFORMEST, della FINEST Spa, delle camere di commercio italiane all'estero e degli istituti italiani di cultura all'estero, soppressi ai sensi della lettera a);

              6) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative nonché alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionali;

              7) assorbimento del personale degli enti di cui alla lettera a) nell'ambito della struttura del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, istituito ai sensi della lettera a), in relazione alle rinnovate esigenze imposte dal quadro economico-finanziario pubblico, nonché nell'ambito degli sportelli unici all'estero denominati «Promo-Italia» di cui al numero 5).

      2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma».

 

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Art. 44.
(Soppressione di ulteriori enti).

      1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:

          1) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Reggio Calabria;

          2) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma;

          3) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento;

          4) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese;

          5) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli;

          6) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;

          7) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia;

          8) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina;

          9) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro;

          10) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;

          11) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa;

          12) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento;

          13) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso;

          14) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;

          15) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia;

 

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          16) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;

          17) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia;

          18) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila;

          19) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Massa Carrara;

          20) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena;

          21) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro;

          22) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro;

          23) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara;

          24) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;

          25) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;

          26) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Terni;

          27) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia;

          28) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Municipalizzati (Milano);

          29) Cassa Soccorso azienda municipale autobus (Reggio Calabria);

          30) Cassa soccorso fra i dipendenti dell'azienda trasporti autofilovari consorzio salernitano (Salerno);

          31) Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle zone municipalizzate del gas;

          32) Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue di malattia per le aziende private del gas;

          33) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Basso Toce» di Gravellona Toce (Novara);

 

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          34) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Bacchiglione» di Vicenza;

          35) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Mella» di Brescia;

          36) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Tesna superiore e affluenti» di Vicenza;

          37) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Toce» di Domodossola (Novara);

          38) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Topino e utenze irrigue derivate di Foligno» (Perugia);

          39) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Interprovinciale Difesa Sponda Sinistra fiume Secchia» di Campogalliano(MO);

          40) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Tergola-Muson Vecchio» di Camposampietro (PD);

          41) ENPAIA-gestione assistenza sanitaria;

Art. 45.
(Riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni e incremento delle risorse per le detrazioni fiscali per i carichi familiari e delle risorse del Fondo per l'occupazione).

      1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nell'anno 2002, incrementata del tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2012, fino a 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2011, per le spese delle pubbliche amministrazioni centrali e dei Ministeri, e per

 

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un importo complessivo pari a 5 miliardi di euro annui per l'insieme delle pubbliche amministrazioni.
      2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, volte ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al medesimo comma 1. La disposizione del presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal Patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
      3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:

          a) aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari;

          b) aumento delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di garantire e di estendere la fruibilità degli ammortizzatori sociali anche nei confronti dei lavoratori atipici.

      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 46.
(Riduzione dei trasferimenti alle imprese e riduzione del costo del lavoro rilevante per la determinazione dell'imponibile IRAP).

      1. A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese,

 

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di parte capitale e parte corrente, sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alla società Ferrovie dello Stato Spa, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato per una quota massima pari a 2 miliardi e 750 milioni di euro.
      2. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di al comma 1.
      3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni del comma 1, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati alla riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 47.
(Soppressione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina).

      1. Il comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.
      2. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata

 

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in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del primo comma della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.
      3. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono trasferite ad un apposito capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate a finanziare l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi del trasporto pubblico locale regionale e interregionale, in particolare nelle aree del Mezzogiorno.

Art. 48.
(Utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni del software a codice sorgente aperto).

      1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche ed eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard
      2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo di software liberi, in considerazione delle loro positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, predilige l'uso di software libero.
      3. Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
      4. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente.

 

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      5. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, del software a codice sorgente aperto. Qualora sia privilegiato il software a codice sorgente aperto, il fornitore dove necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilità del codice sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche all'opportunità per la pubblica amministrazione di modificare i programmi per elaboratore elettronico in modo da adattarli alle proprie esigenze.
      6. La pubblica amministrazione che intende avvalersi di un software non libero deve motivare analiticamente la ragione di tale scelta.
      7. Dell'eventuale maggiore spesa derivante dall'attuazione di una scelta non appropriata del software risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, adotta i relativi regolamenti di attuazione.
      9. Nello stesso termine di cui al comma 8, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione adotta un regolamento recante la definizione dei criteri per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione nonché dei programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero, da parte delle pubbliche amministrazioni anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali.
      10. I regolamenti di cui al presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

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Art. 49.
(Intensificazione dei controlli in materia di invalidità).

      1. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile o disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'INPS si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.
      2. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di disabilità cui consegue il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile o disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme restando la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile e disabilità nei periodi per i quali è accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subìti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      3. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di

 

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invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, al comma 2 dello stesso articolo 20 il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile».

TITOLO II
MISURE PER SOSTENERE I REDDITI DELLE FAMIGLIE, DEI LAVORATORI E DEI PENSIONATI

Capo I
MISURE IN FAVORE DEI CITTADINI, DEI LAVORATORI E DELLE FAMIGLIE

Art. 50.
(Aumenti delle detrazioni per carichi di famiglia).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, le detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, sono proporzionalmente incrementate nel limite stabilito dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, fino alla concorrenza di 4.400 milioni di euro annui.
      2. All'alinea della lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

 

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dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per il convivente nelle coppie formate da persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi a condizione che la convivenza duri da almeno due anni risultanti dal certificato di residenza anagrafica».
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia previsti dal comma 1.

Art. 51.
(Restituzione del drenaggio fiscale a lavoratori e a pensionati).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, con riferimento al periodo d'imposta 2010, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Alla restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi dei limiti di reddito sono arrotondati a 100 euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 euro o per eccesso se è superiore. Il

 

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decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto è emanato entro il 30 settembre 2010.
      3. L'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può eccedere il limite massimo di spesa di 2.200 milioni di euro annui.
      4. L'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

Art. 52.
(Estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori con contratto a progetto).

      1. A decorrere dall'anno 2011, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 1.400 milioni di euro annui per garantire ed estendere permanentemente un'indennità, in caso di fine lavoro, ai lavoratori con contratto a progetto di cui all' articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfano in via congiunta le seguenti condizioni:

          a) hanno conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;

          b) con riguardo all'anno di riferimento è stato loro accreditato, presso la Gestione separata di cui all'alinea un numero di mensilità non inferiore a uno;

          c) risultano senza contratto di lavoro da almeno due mesi.

      2. L'indennità di cui al comma precedente è liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento e comunque non superiore a 20.000 euro del reddito lordo percepito l'anno precedente.
      3. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla

 

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data del 31 dicembre 2010 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
      4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro due mesi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle parti sociali e sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
      5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione del presente articolo.

TITOLO III
MISURE A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E IMPRESA A «CARTA ZERO»

Capo I
Misure per lo sviluppo delle piccole e medie imprese

Art. 53.
(Cessione alla Cassa depositi e prestiti Spa dei crediti dei fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni).

      1. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti delle medesime amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti Spa diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.
      2. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad effettuare operazioni di

 

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cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
      3. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone una rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, relativamente alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi e ai termini di erogazione della Cassa depositi e prestiti Spa di quanto alla stessa dovuto.
      5. I pagamenti effettuati in favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, fermi restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle pubbliche amministrazioni debitrici.

Art. 54.
(Riduzione del costo del lavoro rilevante per la determinazione dell'imponibile IRAP per le piccole e medie imprese).

      1. All'articolo 11, comma 4-bis.1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000,» sono soppresse;

          b) le parole: «euro 1.850» sono sostituite dalle seguenti: «euro 31.850».

Art. 55.
(Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo).

      1. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

 

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          b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a un milione di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo».

Art. 56.
(Agevolazione fiscale in favore della capitalizzazione delle società).

      1. Il comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:

      «3-ter. Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi».

Art. 57.
(Utili reinvestiti).

      1. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il

 

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periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Capo II
Disposizioni per la semplificazione degli oneri amministrativi relativi all'avvio di attività economiche, imprenditoriali e produttive

Art. 58.
(Finalità).

      1. Il presente capo, nel rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali dal titolo V della parte seconda della Costituzione, reca disposizioni finalizzate a semplificare gli oneri amministrativi relativi all'avvio delle attività imprenditoriali, nonché all'avvio delle attività economiche, individuate ai sensi dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nonché delle attività produttive di beni e di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere.

Art. 59.
(Nuove disposizioni in materia di dichiarazione di inizio attività).

      1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 19. - (Dichiarazione di inizio attività). - 1. Ai fini dell'inizio di un'attività imprenditoriale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nonché di un'attività di produzione di beni o di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere, è sufficiente trasmettere, per via telematica, una dichiarazione iniziale dell'interessato,

 

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attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al responsabile dello sportello unico, ove presente, o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui l'attività è svolta, previa delega espressa delle funzioni concorrenti lo sportello unico da parte dell'amministrazione comunale di riferimento.
      2. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate dalla data di trasmissione della dichiarazione dell'interessato che sostituisce di diritto ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni ad albi o in ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei requisiti o dei presupposti di legge ovvero di atti amministrativi a contenuto generale e qualora non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.
      3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito fiscale, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché gli atti imposti dalla normativa dell'Unione europea.
      4. In caso di realizzazione o di modifica di un insediamento produttivo relativo alla realizzazione delle attività di cui al comma 1, sono allegati alla dichiarazione gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente, resa sotto l'esclusiva responsabilità della società professionale o del professionista autore del progetto, purché muniti di idonea copertura assicurativa per la responsabilità
 

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professionale, pari almeno al doppio del valore economico dell'opera.
      5. Qualora l'oggetto della dichiarazione riguardi attività diverse da quelle di cui al comma 1 ovvero attività relative alla produzione di beni o di servizi finanziari, di comunicazione elettronica, di trasporto, di agenzie di lavoro interinale, di servizi sanitari, di servizi audiovisivi, di servizi legati all'esercizio di pubblici poteri, di attività di azzardo, di servizi sociali, di servizi privati di sicurezza e di servizi forniti da notai o da ufficiali giudiziari, restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui al comma 2 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti. In ogni caso, tali attività non possono essere iniziate prima della decorrenza di quindici giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione, per via telematica, all'amministrazione comunale di riferimento.
      6. L'amministrazione comunale può richiedere, per via telematica, informazioni o documentazione aggiuntiva relative a fatti, stati e qualità solo qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili, per via telematica, presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta di informazioni o di documentazione aggiuntiva non costituisce causa di interruzione dell'attività, salvo che nei casi previsti dal comma 7.
      7. Qualora l'amministrazione comunale rilevi un'evidente carenza delle condizioni, delle modalità e dei fatti che legittimano la prosecuzione di una delle attività di cui al comma 1, adotta immediati e motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività e di rimozione dei loro effetti, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente la propria attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione e, in ogni caso, non superiore a dieci giorni.
      8. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione, per via telematica, di pareri di organi e di enti appositi, i termini per
 

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l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di quindici giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione, per via telematica, all'interessato.
      9. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».

Art. 60.
(Disposizioni sanzionatorie).

      1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

      «1. Con la dichiarazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Al soggetto che dichiari il falso, nell'ambito della dichiarazione di cui all'articolo 19 o della domanda di cui all'articolo 20, si applicano le pene previste dall'articolo 483 del codice penale, aumentate fino al doppio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato».

Art. 61.
(Controlli).

      1. Nei casi in cui, durante lo svolgimento di un'attività amministrativa di controllo, di verifica o di ispezione, l'amministrazione competente rileva un'irregolarità tale da pregiudicare il legittimo esercizio delle attività di cui all'articolo 58, può disporre contestualmente, con provvedimento

 

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motivato, la sospensione della prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, fino a quando il titolare dell'impresa non provvede a conformare la propria attività alla normativa vigente e, in ogni caso, non oltre il termine massimo di un anno dalla data di esecuzione del provvedimento amministrativo di sospensione.

Art. 62.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

      1. Al fine di garantire una reale tutela del reddito dei lavoratori delle imprese nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 61, si applicano le disposizioni relative al riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui legge 20 maggio 1975, n. 164.
      2. Nei casi di cui al comma 1, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposto nella misura del 30 per cento dall'INPS e nella misura del 50 per cento dal datore di lavoro, avendo riguardo alla retribuzione globale di fatto di ciascun lavoratore.
      3. Durante i primi sei mesi di cassa integrazione guadagni ordinaria, il datore di lavoro corrisponde il trattamento di cui al comma 1 anticipando la spesa a carico dell'INPS. Tale spesa è successivamente rimborsata al datore di lavoro.
      4. Qualora la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria da parte del datore di lavoro risulti oggettivamente impossibile per mancanza di liquidità, vi provvede la finanza pubblica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 63.
(Disposizioni finali).

      1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008,

 

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n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogata.
      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo.
      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61.
      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono stabilite le norme che disciplinano la trasmissione per via telematica della dichiarazione di inizio attività prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dall'articolo 59 della presente legge.

TITOLO IV
TASSAZIONE DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Art. 64.
(Istituzione di un'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie).

      1. Al fine di assicurare maggiori risorse a progetti europei di investimenti ed agli interventi in favore dei Paesi meno sviluppati, secondo quanto previsto dall'articolo 67, e di ridurre le transazioni finanziarie internazionali a carattere speculativo,

 

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è istituita un'imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0 per cento.
      2. Il Governo è impegnato a promuovere i necessari accordi internazionali, con particolare riguardo agli Stati membri dell'area Euro, previo parere della Commissione di cui all'articolo 68, al fine di estendere l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
      3. Successivamente all'adozione da parte degli altri Paesi membri dell'area Euro di un'imposta equivalente a quella di cui al presente articolo, l'aliquota di cui al comma 1 può essere elevata fino allo 0,05 per cento. Tale aliquota sarà elevata automaticamente nei casi di eccessiva turbolenza del tasso di cambio di una valuta al fine di bloccare gli eccessi speculativi, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo di cui all'articolo 66.
      4. Il Governo è autorizzato, in qualsiasi momento, ad apportare modifiche all'aliquota di cui al comma 3 per armonizzarla a quelle adottate da altri Paesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione di cui all'articolo 68.

Art. 65.
(Caratteristiche dell'imposta).

      1. L'imposta di cui all'articolo 64 si applica a tutte le transazioni valutarie effettuate nei mercati dei Paesi dell'area Euro.
      2. Ai fini del presente titolo, costituiscono transazioni valutarie i contratti, sia in contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto lo scambio di valute.
      3. Dal pagamento dell'imposta di cui all'articolo 64 sono esenti le Banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.

Art. 66.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in

 

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vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la disciplina dell'imposta di cui all'articolo 64, sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) identificazione delle transazioni valutarie in contanti e derivate, da e per l'estero, soggette all'imposta;

          b) definizione dei casi di eccessiva turbolenza del tasso di cambio di una valuta, mediante la determinazione del margine di oscillazione di tale tasso rispetto alla media dei valori dello stesso tasso registrati in un periodo di tempo stabilito, nonché definizione della misura dell'elevazione dell'aliquota, per i fini previsti dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 64;

          c) definizione delle modalità di riscossione dell'imposta da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

          d) coordinamento della disciplina dell'imposta con le norme del diritto dell'Unione europea, nonché armonizzazione della medesima imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

          e) destinazione del gettito derivante dall'imposta alla costituzione di un fondo finalizzato al finanziamento di interventi in favore dei Paesi meno sviluppati.

      2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione di cui all'articolo 68, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, le necessarie disposizioni integrative e correttive.

Art. 67.
(Destinazione del gettito).

      1. Il gettito dell'imposta di cui all'articolo 64 è destinato al finanziamento di

 

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programmi realizzati d'intesa con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

          a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e per la loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e svantaggiate dei Paesi assistiti, calcolate in base ai seguenti indici del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP): indice di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e di sviluppo dell'infanzia;

          b) riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito, con particolare riguardo ai Paesi che hanno avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti.

Art. 68.
(Istituzione di una Commissione per l'elaborazione di una proposta per un'imposta europea sulle transazioni valutarie).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Commissione incaricata di elaborare una proposta per sollecitare l'adozione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, di fornire pareri al Governo per il raccordo con le istituzioni europee e gli altri Paesi aderenti all'Unione e per promuovere iniziative nelle altri sedi internazionali.
      2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da un suo delegato, ed è composta da:

          a) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

          b) un rappresentante del Ministro per le politiche europee;

          c) un rappresentante della Banca d'Italia;

          d) un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la borsa;

 

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          e) un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

          f) due esperti scelti dal Ministro dell'economia e delle finanze.

      3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. Fanno altresì parte della Commissione tre rappresentanti dell'Associazione per la tassazione delle transazioni finanziarie e per l'aiuto ai cittadini (ATTAC) e due esperti nominati dalla medesima Associazione.
      5. Entro il termine di sei mesi dalla data di insediamento, la Commissione redige uno studio riguardante misure finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

          a) definire il criterio ottimale di accertamento delle transazioni valutarie e di riscossione dell'imposta di cui all'articolo 64;

          b) stabilire una procedura per la revisione periodica dell'aliquota dell'imposta, entro il limite previsto dal comma 3 dell'articolo 64, al fine di individuare la misura corrispondente al migliore risultato conseguibile in termini di aumento del gettito e di riduzione delle transazioni;

          c) prevedere meccanismi di disincentivazione nei confronti delle transazioni valutarie effettuate con operatori situati nei Paesi a regime fiscale privilegiato nei quali l'imposta di cui all'articolo 64 non è applicata;

          d) stabilizzare i movimenti di capitale in entrata e in uscita e in particolare le fughe di capitale conseguenti a situazioni di crisi valutaria, eventualmente attraverso temporanei aumenti dell'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 64;

          e) promuovere l'adozione dell'imposta anche da parte dei Paesi non facenti parte dell'Unione europea nei quali siano ubicati i mercati valutari più importanti;

          f) promuovere l'istituzione presso l'Unione europea di un fondo finanziato dal gettito dell'imposta derivante dall'articolo

 

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64 le cui disponibilità sono utilizzate per progetti europei di grandi infrastrutture, di ricerca, di conversione ecologica del sistema produttivo e per finanziare, con una significativa percentuale di tale gettito, la cooperazione allo sviluppo e gli obiettivi del Millennio.

      6. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento la proposta e lo studio elaborati dalla Commissione corredati di una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze, per l'espressione, entro il mese successivo, di un parere da parte dei competenti organi parlamentari ai fini dell'adozione di un'iniziativa in sede di Unione europea nell'ambito del Consiglio dei Ministri della medesima Unione.

Art. 69.
(Transazioni valutarie con i Paesi a regime fiscale privilegiato).

      1. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 64.
      2. Si considerano Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato quelli individuati dai decreti del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, relativamente alle transazioni valutarie effettuate da persone fisiche, e 24 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, relativamente alle transazioni effettuate da persone giuridiche.


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