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PDL 3582

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3582



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PALADINI, PORCINO

Norme concernenti la prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia nel settore privato

Presentata il 28 giugno 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di regolare la prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro dei lavoratori del settore privato oltre i limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia.
      La disciplina legislativa vigente prevede che nel settore privato il pensionamento di vecchiaia si maturi a sessantacinque anni di età: dopo tale termine, se il lavoratore non presenta la domanda di pensionamento, il datore di lavoro ha la possibilità di licenziare liberamente il lavoratore.
      La regolamentazione della permanenza al lavoro persegue l'obiettivo di valorizzare i lavoratori che, considerata la crescita dell'aspettativa di vita negli ultimi decenni, vogliono permanere nel mercato del lavoro e, al contempo, consente risparmi per il sistema previdenziale.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce che i lavoratori dipendenti del settore privato, i quali maturano i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia a partire dal 1o gennaio 2011, possono optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro, comunicandolo al datore di lavoro e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente entro tre mesi prima della data prevista per il pensionamento di vecchiaia.
 

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      Il datore di lavoro che riceve la comunicazione ha l'obbligo di mantenere il dipendente al lavoro per due anni, nel corso dei quali potrà licenziarlo solo nei casi previsti in via ordinaria dalla legge, fatta salva per il lavoratore la possibilità di presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento.
      L'articolo 2 dispone che il calcolo della pensione dei lavoratori che scelgono di continuare il rapporto di lavoro oltre i sessantacinque anni di età viene operato secondo le regole vigenti alla data dell'effettivo pensionamento.
      L'articolo 3 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere, entro il primo trimestre di ogni anno, una relazione sugli effetti economici e sociali derivanti dall'innalzamento volontario dell'età per la pensione di vecchiaia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Facoltà di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite di età per il pensionamento di vecchiaia).

      1. I lavoratori dipendenti del settore privato che maturano i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia a decorrere dal 1o gennaio 2011 possono scegliere di proseguire il rapporto di lavoro comunicandolo per iscritto al datore di lavoro e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente entro tre mesi prima della data prevista per il pensionamento di vecchiaia.
      2. La prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo ha durata di due anni, decorrenti dal compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
      3. Nel corso del biennio, il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro nel rispetto delle leggi vigenti sul licenziamento dei lavoratori.

Art. 2.
(Calcolo dell'ammontare della pensione spettante ai lavoratori che optano per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite di età per il pensionamento di vecchiaia).

      1. La pensione del lavoratore che opta per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 1 è calcolata alla data del pensionamento secondo le disposizioni vigenti.

Art. 3.
(Relazione alle Camere).

      1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sugli effetti economici e sociali derivanti dall'applicazione della presente legge.


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