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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3544 |
1) il coordinamento delle diverse banche di dati contenenti informazioni rilevanti ai fini delle attività di prevenzione degli illeciti in materia assicurativa e la definizione di una disciplina per l'accesso alle stesse, da parte delle istituzioni abilitate e delle imprese di assicurazione, che risulti effettivamente funzionale all'individuazione dei comportamenti illeciti;
2) l'istituzione di un organismo che, attraverso il pieno accesso alle citate banche di dati e mediante analisi sulle informazioni presenti in detti archivi, individui i casi di sospetta frode, segnalandoli alle imprese assicurative interessate, alle forze di polizia e all'autorità giudiziaria per le eventuali azioni penali da intraprendere.
Qualsiasi intervento che prescindesse dall'accennata struttura a due livelli, basata su un accesso più ampio alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione e sull'istituzione di un organismo centralizzato di analisi, costituirebbe una soluzione meramente fittizia, atta soltanto a generare aspettative destinate probabilmente a risultare deluse.
In tale contesto, la presente proposta di legge, che si compone di due soli articoli, risponde alle esigenze segnalate dallo stesso ISVAP e da tutti gli operatori del settore assicurativo, disegnando, all'articolo 1, l'architettura di un sistema antifrode efficiente e semplice. Tale sistema è incentrato sull'ISVAP, si fonda sull'utilizzazione di archivi di dati già esistenti, principalmente presso la banca di dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed è articolato, ai sensi del comma 2, in un modulo informatico di analisi dei dati contenuti nelle predette banche di dati, nonché in un modulo di allerta che evidenzi rischi di frode in occasione della liquidazione dei sinistri.
Inoltre l'articolo 1 prevede specificamente forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria e con le forze di polizia, stabilendo, al comma 4, che l'ISVAP si avvale di un nucleo speciale di polizia ai fini delle indagini giudiziarie concernente i delitti di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e di mutilazione fraudolenta della propria persona, attraverso i quali si esplicano generalmente i fenomeni di frode assicurativa, nonché al fine di prevenire tali delitti.
La definizione delle modalità di funzionamento del sistema è affidata dal comma 3 a un regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP, nonché, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali.
L'articolo 2 intende invece affrontare specificamente le questioni attinenti alla contraffazione dei contrassegni assicurativi relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, per contrastare un fenomeno che ha raggiunto, soprattutto in talune aree del Mezzogiorno, livelli particolarmente preoccupanti, coinvolgendo una quota pari, in alcune province, a circa un terzo dei veicoli circolanti.
A tal fine la disposizione prevede, al comma 1, che l'ISVAP stabilisca, a carico delle imprese di assicurazione, l'obbligo di adottare sistemi di identificazione a radio-frequenza (RFID) nella produzione dei predetti contrassegni, al fine di rendere impossibile la contraffazione di tali documenti, vietando espressamente che le stesse compagnie ne addebitino i costi agli assicurati.
Il comma 2 dell'articolo 2 affida al Ministro dello sviluppo economico il compito di predisporre, di concerto con il Ministro dell'interno, un piano straordinario di controlli contro il fenomeno delle frodi nel settore assicurativo, in particolare definendo modalità e procedure attraverso le quali realizzare un più efficace
1. È istituito, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore assicurativo, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva. Il sistema si avvale di un archivio informatico, basato sulla banca dati dei sinistri, istituita dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in collegamento con altre banche di dati pubbliche e private individuate ai sensi del comma 3, e organizzato secondo i moduli informatici indicati nel comma 2.
2. L'archivio informatico di cui al comma 1 si articola nei seguenti strumenti informatici:
a) un modulo informatico centrale che analizza, con tecniche di estrazione (data mining), le informazioni presenti nella banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in collegamento con le informazioni esistenti nelle banche di dati pubbliche e private di cui al comma 1, allo scopo di individuare e memorizzare, sulla base di indici predefiniti, le posizioni che presentino un significativo rischio di frode;
b) un modulo informatico di allerta che, sulla base delle informazioni presenti nel modulo centrale di cui alla lettera a) e delle relative elaborazioni, fornisce all'autorità giudiziaria, al nucleo speciale di polizia di cui al comma 4 e alle imprese
3. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione di cui al comma 1 da parte dell'ISVAP, sono definite le strutture e i livelli di accesso all'archivio informatico, il contenuto delle interrogazioni all'archivio medesimo e le tipologie dei dati che sono forniti all'autorità giudiziaria, alle forze di polizia e alle imprese di assicurazione, le modalità di conservazione dei dati nell'archivio, nonché le modalità per l'attivazione, a titolo gratuito, dei collegamenti con le altre banche di dati di cui al comma 1, individuate con il medesimo decreto.
4. Allo scopo di rafforzare il dispositivo di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore assicurativo, l'ISVAP, in ordine ai suoi rapporti con l'autorità giudiziaria e con le forze di polizia, relativamente ai dati acquisiti dall'archivio e dalle altre banche di dati di cui al comma 1, si avvale della collaborazione di un nucleo speciale di polizia, ai fini delle indagini giudiziarie relative ai delitti di cui all'articolo 642 del codice penale, nonché a fini di prevenzione dei medesimi delitti.
5. In relazione alle necessità connesse al funzionamento del sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo previsto dalla presente legge, all'articolo 19 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, concernente il ruolo organico dell'ISVAP, le parole: «che non può eccedere le quattrocento unità» sono sostituite dalle seguenti: «che non può eccedere 410 unità».
6. Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri per il funzionamento del sistema di prevenzione di cui alla presente legge, compresi gli oneri relativi al personale, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP, incrementa in misura corrispondente il contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione e di riassicurazione ai sensi degli articoli 335 e 336 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo le modalità previste dai medesimi articoli 335 e 336.
1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, l'ISVAP, con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, a carico delle compagnie di assicurazione, l'obbligo di utilizzare, senza alcun aggravio di costo per i soggetti assicurati, sistemi di identificazione a radio-frequenza (RFID) per la produzione dei predetti contrassegni. Il provvedimento definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a un anno dalla data della sua emanazione, entro il quale le compagnie assicurative sono tenute ad ottemperare a tale obbligo.
2. Al fine di rafforzare la prevenzione contro il fenomeno delle frodi nel settore assicurativo, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione
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