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PDL 3541

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3541



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FEDRIGA, BUONANNO, REGUZZONI, CAPARINI, ALLASIA, BRIGANDÌ, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, DESIDERATI, LUSSANA, MONTAGNOLI, MUNERATO, ALESSANDRI, ANGELI, BITONCI, BRAGANTINI, CIMADORO, COMAROLI, CROSIO, DAL LAGO, DI BIAGIO, DIVELLA, GUIDO DUSSIN, FOLLEGOT, ANTONINO FOTI, GIAMMANCO, GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, LAMORTE, LANZARIN, MAGGIONI, MANNUCCI, NICOLA MOLTENI, ANGELA NAPOLI, NEGRO, RAINIERI, SIMONETTI, STASI, STUCCHI, TORAZZI, TORRISI, VELLA

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata

Presentata il 10 giugno 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — È dei giorni scorsi la denuncia da parte dei colleghi componenti della Commissione antimafia che i boss mafiosi, al raggiungimento dei requisiti anagrafici, percepiscono la pensione sociale o, comunque, il trattamento pensionistico spettante per l'attività lavorativa svolta come copertura della loro carriera criminosa.
      Addirittura sembrerebbe – ma è ancora da appurare – che taluni mafiosi abbiano ottenuto l'indennità di disoccupazione durante i loro periodi di latitanza.
      Indubbiamente si tratta di uno spreco clamoroso, ma soprattutto di una vergogna per i familiari delle vittime e di una ingiustizia nei riguardi di tutti i cittadini onesti. Non dimentichiamo che stiamo parlando di criminali incalliti, che si sono macchiati dei più efferati delitti.
      E noi, come legislatori, abbiamo il dovere di intervenire per porre rimedio a
 

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questa stortura normativa, affinché le famiglie delle vittime non si sentano prese in giro ed affinché i cittadini che vivono nella legalità possano continuare ad avere fiducia nelle istituzioni.
      L'articolo 1 della proposta di legge prevede, dunque, al comma 1, che alle persone in regime di detenzione o comunque sottoposte a misure cautelari restrittive della libertà personale, per atti di terrorismo e di criminalità organizzata, sia sospesa l'erogazione di ogni trattamento pensionistico loro spettante ai sensi della vigente normativa in materia, mentre il comma 2 dispone per i condannati, con sentenza passata in giudicato, per i medesimi reati, la perdita del diritto al trattamento pensionistico ed il comma 3 ne prevede la sospensione o la revoca con l'entrata in vigore della legge per coloro che già godono di tali prestazioni.
      L'articolo 2 interviene, invece, sui trattamenti di reversibilità spettanti ai familiari di terroristi o mafiosi.
      Cari colleghi, siamo convinti che le colpe dei padri non debbano ricadere sui figli, perché è compito della società offrire loro una possibilità di riscatto, una strada alternativa, ma se questi figli – intendendo il termine in senso lato, ovvero includendo mogli, fratelli, sorelle, eccetera – sono consapevoli e partecipi dell'attività criminosa dei loro padri, allora è giusto che paghino anch'essi.
      Ribadendo la necessità dell'intervento legislativo, auspichiamo una rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nei confronti di coloro che sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale per i reati di terrorismo, strage o di criminalità organizzata, di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis e 422 del codice penale, è sospesa l'erogazione di qualunque trattamento pensionistico spettante ai sensi della normativa vigente fino a conclusione dell'ultimo grado processuale.
      2. Coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i reati di cui al comma 1, perdono il diritto ad ogni trattamento pensionistico spettante ai sensi della normativa vigente.
      3. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, già percettori di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità, di pensione sociale o di assegno sociale, il trattamento è sospeso ovvero revocato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

      1. I familiari superstiti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per concorso nel reato ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, ovvero per il reato di favoreggiamento di cui all'articolo 378 del codice penale, perdono il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum e, se già percettori del trattamento, il medesimo è revocato dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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