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PDL 3509

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3509



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASSINELLI

Modifiche all'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, in materia di diritti e contributi a carico delle imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica o concessionarie di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri

Presentata il 26 maggio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Come noto, l'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, concerne la determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del medesimo codice.
      La previsione dei contributi amministrativi ivi contenuta, risalente alla fine degli anni ’90, attualmente mal si concilia con la struttura degli internet service provider (ISP) per due ordini di motivi:

          a) la strutturazione del tributo sulla base del solo criterio di prossimità geografica degli utenti mette in grave (ed ingiustificata) difficoltà modelli di business non legati alla prossimità geografica;

          b) l'attuale numero e l'entità economica degli scaglioni introduce funzioni di costo a gradino che inducono fatturati di startup che danneggiano la nascita di nuove piccole e medie imprese nel settore delle telecomunicazioni.

      La modifica proposta ha proprio l'obiettivo di ovviare a queste due distorsioni senza alterare in alcun modo l'attuale gettito dei tributi amministrativi: i grossi operatori continueranno, infatti, a preferire il pagamento dei vecchi contributi amministrativi (consentendo quindi il mantenimento inalterato dell'attuale gettito), mentre potrà emergere un nuovo insieme di operatori che potranno pagare i contributi secondo un criterio correlato con la loro evoluzione.

 

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      Il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2005, n. 245, noto come decreto Landolfi, che ha liberalizzato l'uso delle frequenze libere per la realizzazione dell'accesso disaggregato alla rete locale (unbundling local loop) all'utente finale, ha il grande merito di aver evidenziato che infrastrutturare è un'impresa possibile anche per realtà di piccole e piccolissime dimensioni, molte delle quali in soli due anni hanno realizzato reti che ora servono migliaia di utenti, molto spesso in zone con un elevato digital divide.
      L'assenza di una modifica come quella sopra illustrata mette in grande difficoltà la crescita di tali piccole imprese, non essendo loro riconosciuto (o meglio al tributo amministrativo che essi stanno pagando) il diritto di richiedere, in autonomia dagli OLO (other licensed operator), ad esempio, frequenze assegnate, ora indispensabili per il trasporto, della banda necessaria per raccordare il loro centro operativo di rete (NOC-network operation center) con gli access point wireless che servono l'utenza finale.
      L'allegato n. 10, in riferimento al tributo per l'utilizzo delle frequenze assegnate, presenta un'altra anomalia: il contributo decresce al crescere del numero di frequenze utilizzate da un medesimo soggetto. Ciò contrasta notevolmente con la considerazione secondo la quale le frequenze sono una risorsa scarsa, e quindi il contributo per singola frequenza dovrebbe semmai aumentare al crescere del numero di frequenze utilizzate da un medesimo soggetto (questo indurrebbe nei soggetti assegnatari un utilizzo più efficiente delle risorse assegnate e la tendenza a richiedere nuove frequenze solo quando esse siano indispensabili).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;

          b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

              «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;

          c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;

          d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

              «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».


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