Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3439

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3439



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BARBIERI, LOSACCO, CIMADORO, DRAGO, GRANATA, TRAPPOLINO, CIOCCHETTI, PALADINI, PERINA, VANNUCCI, ANNA TERESA FORMISANO, PIFFARI, LUCIANO ROSSI, VIOLA, RUGGERI, RAZZI

Modifiche alla legge 13 febbraio 1953, n. 60, e altre disposizioni in materia di incompatibilità tra il mandato parlamentare e le cariche di sindaco e di componente della giunta comunale dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di presidente della provincia e di componente della giunta provinciale

Presentata il 28 aprile 2010


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Il dettato costituzionale e le disposizioni di legge vigenti già prevedono l'impossibilità di cumulare alcuni incarichi con il mandato parlamentare, eppure il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati ha accertato, nei primi due anni di attività della legislatura corrente, 47 casi di doppi incarichi svolti da deputati, in contrasto con il mandato parlamentare. Tra le cariche incompatibili ben 42 consistevano in cariche regionali (consigliere regionale o assessore regionale) la cui incompatibilità è, come detto, direttamente prevista dall'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, mentre il Comitato ha optato per la deroga all'incompatibilità dell'incarico parlamentare con quella di sindaco di città con oltre
 

Pag. 2

20.000 abitanti. Tale orientamento è stato motivato dal fatto che «dopo una approfondita ed articolata istruttoria è emerso l'orientamento maggioritario favorevole all'accertamento della compatibilità, secondo un indirizzo inaugurato dalla Giunta nella XIV legislatura e motivato con il fatto che nell'ordinamento italiano è assente un'esplicita norma di legge che preveda l'incompatibilità». L'orientamento della Giunta, dunque, prende atto del fatto che l'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che prevede la decadenza dalla carica di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente della provincia dal momento dell'accettazione della candidatura a deputato o a senatore, obbliga ogni sindaco o presidente di provincia, intenzionato a candidarsi alle elezioni politiche, a dimettersi dal proprio incarico di amministratore locale, ma nulla dice rispetto al contrario, ossia a un parlamentare in carica che si candida alle elezioni locali (oppure a un politico che si candida, nella stessa tornata elettorale, alle elezioni locali e politiche). Con la presente iniziativa legislativa si intende colmare il vuoto normativo sollevato dalla Giunta delle elezioni, andando a modificare la legge n. 60 del 1953, che disciplina le incompatibilità parlamentari, introducendo l'esplicita impossibilità per il parlamentare di cumulare anche l'incarico di sindaco o di assessore di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti (preferendo il riferimento alla soglia che distingue i comuni superiori da quelli inferiori) nonché con l'incarico di presidente o di membro della giunta provinciale. La logica su cui si fonda tale modifica normativa è quella di evitare potenziali conflitti d'interesse, ossia l'abuso del proprio incarico al fine esclusivo di condizionare il voto di un pubblico vasto per un proprio tornaconto elettorale, oltre al fatto che amministrare un ente di medie-grandi dimensioni richiede un impegno costante a tempo pieno. Tale logica è poi tanto più necessaria in un momento in cui si registra il picco massimo di disaffezione e di allontanamento dei cittadini dalle istituzioni e dai suoi rappresentanti, rei di pensare solo a occupare le ambite poltrone.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:
      «I membri del Parlamento non possono altresì ricoprire le cariche di sindaco o di assessore di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e di presidente o di membro della giunta provinciale, ove assunte durante il mandato parlamentare, fermo restando quanto stabilito in materia di ineleggibilità dall'articolo 7, primo comma, lettere b) e c), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».

Art. 2.

      1. Alla lettera c) del primo comma dell'articolo 7 del testo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

Art. 3.

      1. Al comma 1 dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su