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PDL 3386

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3386



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROSSA

Istituzione della figura del professionista delle attività fisico-motorie e sportive e disciplina dell'esercizio dell'attività

Presentata il 13 aprile 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — L'educazione motoria, fisica e sportiva rappresenta una componente essenziale per un'equilibrata crescita fisica, culturale e sociale dei giovani e degli adulti per tutto l'arco della vita nonché uno strumento per la tutela della salute.
      Negli ultimi anni abbiamo assistito alla crescente affermazione delle attività fisico-motorie e sportive tra i cittadini. Si tratta di un fenomeno diffuso e rispondente a una domanda di attività fisica e di sport come momento di svago e di benessere.
      I benefìci che le attività di movimento producono sullo stato psico-fisico della persona rappresentano un dato scientifico ormai acquisito.
      La comunità scientifica riconosce nella mancanza di attività fisica una delle cause primarie del sovrappeso e dell'obesità nonché di una serie di disturbi cronici, quali le malattie cardiovascolari o il diabete, che riducono la qualità della vita degli individui mettendo così a rischio la vita delle persone, costituendo altresì un pesante onere per i bilanci sanitari e per l'economia del Paese.
      L'attività fisica è indicata tra le abitudini che contribuiscono ad accrescere l'indice di longevità al pari dell'astensione dal fumo e della corretta alimentazione.
      L'allenamento può dunque offrire una vita più lunga e più sana.
      Sono pochissime le malattie nelle quali è controindicato l'esercizio fisico; esso si è dimostrato benefico a qualunque età, anche in quelle più avanzate.
      Le evidenze scientifiche comprovano che l'esercizio fisico allunga la vita e ne migliora la qualità e che un'attività motoria adattata riduce la probabilità di avere nuovi eventi a chi è già portatore di malattie.
      Alcune specifiche malattie si prestano spesso e meglio di altre a essere trattate con l'attività motoria, è tuttavia necessario esportare questa esperienza al di fuori del contesto ospedaliero e dalle cliniche riabilitative
 

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e diffonderla nel territorio, per rispondere a una crescente domanda di attività controllata e adattata che viene sempre più espressa da larghe fasce di popolazione, per offrire un approccio demedicalizzato, rivolto anche ai disabili, per un'educazione al movimento che possa essere gradevole ed efficace.
      Il ricorso all'attività fisico-motoria e sportiva è quindi consigliato anche quale strumento di prevenzione.
      La prevenzione è strumento di politiche educative e sociali e di promozione alla salute; oltre a incidere positivamente sullo stato di salute della persona, essa contribuisce anche ad alleggerire il carico del Servizio sanitario nazionale cui si rivolgono per diagnosi e per cure i cittadini affetti da patologie e disturbi.
      Attualmente nel nostro Paese l'incidenza delle attività fisico-motorie e sportive riguarda il 60 per cento della popolazione impegnata principalmente in attività di movimento non riconducibili a sport tradizionali.
      Tali attività sono svolte prevalentemente presso strutture private quali, palestre, centri di fitness, centri polivalenti e strutture affini, e solo marginalmente presso strutture pubbliche. Queste ultime consentono l'accesso gratuito oppure a costi assai contenuti, a fronte delle prime che, invece, richiedono al cittadino di sostenere spese a volte anche molto alte.
      Gli studi sul mercato dei servizi di wellness e di fitness evidenziano che il cittadino accetta di buon grado di sostenere tali costi pur di ottenere benefìci effettivi dall'esercizio delle attività di movimento. Tuttavia non sempre le strutture private sono all'altezza dei costi richiesti al cliente.
      Spesso le modalità di applicazione delle attività fisico-motorie e sportive non garantiscono il rispetto degli standard qualitativi mettendo a rischio la salute dell'utente.
      Proprio per tutelare la salute di quanti accedono alle strutture pubbliche e private per avvalersi delle attività di movimento, la presente proposta di legge intende istituire la figura del professionista delle attività fisico-motorie e sportive (articolo 1).
      Si tratta di una figura qualificata cui affidare la responsabilità della programmazione delle attività e la loro applicazione nell'ambito delle strutture pubbliche e private al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività stesse da parte di coloro che accedono ai servizi.
      Il professionista delle attività fisico-motorie e sportive è un laureato in scienze motorie o in classi affini, che può operare nell'ambito sia di strutture pubbliche sia di strutture private (articolo 3).
      Presso tali strutture le attività che possono essere esercitate dal professionista comprendono le varie forme di ginnastica attiva, educativa e compensativa, le attività di fitness, le pratiche correlate alla prevenzione, alla rieducazione e al mantenimento della funzione motoria, nonché le attività di movimento adattate alla disabilità motoria (articolo 2).
      Al professionista è fatto obbligo di informare in forma scritta la clientela presso ogni struttura ove si trovi ad operare, circa il possesso dei titoli di studio richiesti dalla legge per l'esercizio delle attività descritte (articolo 4).
      La presente proposta di legge, inoltre, disciplina in modo specifico l'esercizio dell'attività del professionista presso le strutture private (articolo 5).
      Per lo svolgimento dell'attività fisico-motoria all'interno di queste sedi è richiesta obbligatoriamente la presenza di un professionista delle attività fisico-motorie e sportive cui affidare la responsabilità della pianificazione delle attività e del controllo in fase di esecuzione.
      In qualità di dirigente responsabile, al professionista è affidata la funzione di controllo del personale istruttore, nonché del rispetto della normativa anti-doping.
      Nel caso di strutture private presso cui si svolge oltre all'attività fisico-motoria anche quella sportiva (strutture polivalenti), la proposta di legge prevede che il professionista cui affidare la responsabilità della direzione sia in possesso di ulteriori requisiti: la laurea specialistica o il master universitario di primo livello in
 

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scienze motorie o in discipline fisico-sportivo ovvero di titoli equivalenti rilasciati da Paesi membri dell'Unione europea o da altri Paesi esteri i cui titoli sono riconosciuti in Italia.
      Viene inoltre data facoltà a più strutture private, in numero non superiore a tre, di avvalersi di un medesimo professionista cui affidare la responsabilità della direzione. In tal caso la regione dovrà stabilire il numero minimo di utenti settimanali al di sotto del quale le strutture private potranno associarsi per affidare congiuntamente l'incarico di dirigente al professionista.
      L'articolo 5 dispone che le strutture private già operanti si adeguino al nuovo obbligo entro un anno della data di entrata in vigore della legge, trasmettendo al comune competente per territorio la dichiarazione attestante l'instaurazione del rapporto di lavoro con il professionista delle attività fisico-motorie e sportive.
      Le funzioni di controllo sui requisiti delle strutture private sono affidate alle aziende sanitarie locali e alle strutture periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, in caso di accertata violazione, sospendono l'esercizio dell'attività fino a che queste non abbiano regolarizzato la propria posizione o, in caso di comportamenti recidivi, dispongono la chiusura definitiva della struttura (articolo 6)
      Infine, si stabilisce che le disposizioni della legge non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (articolo 7).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di valorizzare il movimento e l'educazione motoria e di garantire il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie all'interno di strutture gestite da soggetti pubblici e privati, è istituita la figura del professionista delle attività fisico-motorie e sportive.
      2. Il professionista delle attività fisico-motorie e sportive deve essere in possesso della laurea in scienze motorie o in altre classi affini, previste nell'ordinamento italiano o riconosciute nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 2.

      1. L'oggetto dell'attività del professionista delle attività fisico-motorie e sportive comprende le varie forme di ginnastica attiva, educativa e compensativa, le attività di fitness, nonché le pratiche legate alla prevenzione, alla rieducazione e alla disabilità motoria.

Art. 3.

      1. L'esercizio dell'attività da parte dei professionisti di cui alla presente legge è consentito all'interno del Servizio sanitario nazionale e del sistema socio-sanitario, come personale non sanitario, e nel settore delle attività psicofisiche. L'attività può essere altresì esercitata presso strutture private, la cui direzione o gestione è affidata ai medesimi professionisti delle attività fisico-motorie e sportive.

Art. 4.

      1. Il professionista delle attività fisico-motorie e sportive è tenuto a rendere noto,

 

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in forma scritta, al pubblico e alla clientela delle strutture pubbliche o private presso cui svolge la propria attività il possesso dei titoli di studio che ai sensi della presente legge costituiscono requisiti per l'esercizio delle attività stesse.

Art. 5.

      1. Nell'ambito delle strutture private, lo svolgimento delle attività fisico-motorie è subordinato alla presenza del professionista delle attività fisico-motorie e sportive in qualità di dirigente responsabile della pianificazione e del controllo dei programmi e della loro applicazione, del controllo del personale istruttore, del rispetto delle normative anti-doping e dell'adeguata informazione alla clientela in ordine ai possibili effetti collaterali connessi all'assunzione di integratori alimentari o di sostanze comunque dirette a migliorare le prestazioni sportive non vietate dalla legislazione vigente.
      2. Qualora le strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie comprendano anche attività di tipo sportivo, quali le strutture polivalenti, la funzione di dirigente di cui al comma 1 deve essere esercitata da un professionista delle attività fisico-motorie e sportive in possesso di laurea specialistica o di master universitario di primo livello in scienze motorie o in discipline fisico-sportive o di titoli equivalenti rilasciati dalle università di un Paese membro dell'Unione europea o di un Paese estero i cui titoli di studio sono riconosciuti in Italia.
      3. Le regioni definiscono il numero di utenti settimanali al di sotto del quale le strutture private possono associarsi tra loro, in numero non superiore a tre, per avvalersi di un medesimo professionista delle attività fisico-motorie e sportive quale responsabile della struttura.
      4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture private già operanti sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni del presente articolo trasmettendo al comune competente per territorio la dichiarazione di inizio

 

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attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, attestante l'assunzione ovvero la stipula di altro accordo di collaborazione da parte della struttura stessa con un professionista delle attività fisico-motorie e sportive.

Art. 6.

      1. Le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti da parte delle strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie e sportive sono attribuite alle aziende sanitarie locali e alle strutture periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, in caso di accertata violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, dispongono l'immediata sospensione dell'esercizio dell'attività della struttura interessata, fino alla relativa regolarizzazione. In caso di recidiva, è disposta l'immediata chiusura della struttura.

Art. 7.

      1. Restano escluse dagli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della presente legge le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
    


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