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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3527 |
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 603 sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis. – (Grave sfruttamento dell'attività lavorativa). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.
Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento una o più delle seguenti condizioni:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente sproporzionato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nonché la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
2) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
3) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se i fatti di
b) dopo l'articolo 629 è inserito il seguente:
«Art. 629-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per il delitto di cui all'articolo 629, quando il fatto è commesso nell'ambito di un rapporto di lavoro, comporta l'applicazione delle pene accessorie previste all'articolo 603-ter».
2. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «In relazione» sono inserite le seguenti: «al delitto di cui all'articolo 603-bis e»;
b) nella rubrica sono premesse le seguenti parole: «Grave sfruttamento dell'attività lavorativa,».
1. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori»;
b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato».
2. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del
a) al comma 1, lettera b), le parole: «e 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «600-quinquies e 603-bis»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La sanzione pecuniaria di cui alla lettera c) del comma 1 si applica all'ente anche in relazione al delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
c) al comma 2, dopo le parole: «lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e nel comma 1-bis,»;
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale e di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è esclusa in ogni caso dall'ambito delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto la sospensione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame».
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro che riguardi un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante nel territorio nazionale sono raddoppiate.
1. Al comma 11 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ai sei mesi» sono soppresse;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il lavoratore extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, ovvero con contratto di lavoro a termine di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nonché il lavoratore extracomunitario che esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali, per cause indipendenti dalla loro responsabilità, rimangono privi di occupazione, se iscritti nelle liste di collocamento, alla scadenza del permesso di soggiorno hanno diritto al rinnovo di esso per ulteriori ventiquattro mesi. Il rinnovo di ventiquattro mesi spetta anche ai lavoratori extracomunitari che, ai sensi della normativa vigente, usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione, ovvero di altri istituti per il sostegno del reddito. I lavoratori extracomunitari con contratto di lavoro stagionale i quali, per cause indipendenti dalla loro responsabilità, rimangano privi di occupazione, alla scadenza del permesso di soggiorno hanno diritto al rinnovo di esso per ulteriori dodici mesi».
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