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PDL 3527

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3527



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LIVIA TURCO, DAMIANO, VENTURA, VILLECCO CALIPARI, AMICI, LENZI, QUARTIANI, MURER, LUCÀ, BOFFA, BRANDOLINI, BUCCHINO, CALVISI, MARCO CARRA, CENNI, CODURELLI, DE BIASI, DE TORRE, FERRANTI, GATTI, GHIZZONI, GNECCHI, GOZI, GRASSI, LOLLI, MADIA, MIGLIOLI, MIOTTO, MOGHERINI REBESANI, MOTTA, PEDOTO, SAMPERI, SCHIRRU, SERVODIO, TOUADI, TRAPPOLINO, VELO

Introduzione degli articoli 603-bis, 603-ter e 629-bis del codice penale e altre disposizioni contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa, nonché disposizioni in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro

Presentata il 7 giugno 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge introduce un'autonoma fattispecie incriminatrice del caporalato, quando questa interessa minori o migranti clandestini. L'efficacia deterrente e preventiva della norma è potenziata della previsione di pene accessorie di natura interdittiva, che escludano per l'autore dei comportamenti sanzionati la possibilità di avere incarichi direttivi nelle imprese, di partecipare a gare d'appalto, di ricevere finanziamenti. Tali pene accessorie si estendono anche alla condanna per estorsione, poiché spesso il caporalato viene qualificato in giudizio anche come estorsione. Inoltre, per il reato di grave sfruttamento del lavoro si prevede anche la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
      All'articolo 2 si limita l'ambito di applicazione del reato contravvenzionale di occupazione di lavoratori stranieri clandestini
 

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ai soli casi in cui siano occupati stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia e le pene sono ridotte per i casi di lavoro domestico che coinvolga non più di due stranieri contestualmente (è il caso delle badanti).
      Al fine di contrastare lo sfruttamento del lavoro (sia pur nelle forme meno gravi di quelle previste dall'articolo precedente) di cui spesso sono vittime i migranti clandestini, si introduce il delitto di impiego nel lavoro di stranieri clandestini, reclutati tramite intermediazione abusiva (articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998). A tale delitto si applicano le pene accessorie previste per il caporalato e ad esso si estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
      Infine, a causa della crisi economica nella quale siamo tuttora immersi, che espone milioni di cittadini immigrati a una nuova minaccia, la perdita del diritto di soggiorno, quale conseguenza automatica della perdita del lavoro, la presente proposta di legge proroga il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro. Infatti, secondo l'articolo 18, comma 11, della legge cosiddetta «Bossi-Fini» (legge n. 189 del 2002, che sul punto ha novellato l'articolo 22 del citato testo unico sull'immigrazione), l'immigrato che resta disoccupato non può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno: alla scadenza del permesso vigente, può ottenere un rinnovo straordinario per un massimo di sei mesi, poi in assenza di un nuovo contratto di lavoro deve lasciare il nostro Paese.
      La presente proposta di legge si pone dunque l'obiettivo di modificare tale disciplina, introducendo il principio per cui il lavoratore extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, a termine o di collaborazione, e che per cause indipendenti dalla propria responsabilità perda il lavoro, se iscritto nelle liste di collocamento, ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno alla naturale scadenza per ulteriori ventiquattro mesi. La durata del nuovo permesso è di dodici mesi per i lavoratori con contratto stagionale.
      Lo spirito di quest'ultimo articolo è semplice ed evidente: impedire che tanti cittadini immigrati, già colpiti dalla perdita del lavoro a causa della crisi economica, si trovino esposti all'ulteriore, drammatico danno di perdere ogni diritto a vivere in Italia cercando una nuova occupazione, e siano rigettati con le loro famiglie verso un ritorno coatto nei Paesi di origine che ne interromperebbe i percorsi di integrazione e inevitabilmente li farebbe precipitare nella disperazione sociale e nella miseria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Grave sfruttamento dell'attività lavorativa).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 603 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 603-bis. – (Grave sfruttamento dell'attività lavorativa). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.
      Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento una o più delle seguenti condizioni:

          1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente sproporzionato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nonché la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

          2) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

          3) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

      La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se i fatti di

 

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cui al primo comma sono commessi in danno di minori degli anni diciotto ovvero di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o di apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro.
      Art. 603-ter. – (Pene accessorie). – La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i delitti di cui al precedente periodo importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento»;

          b) dopo l'articolo 629 è inserito il seguente:
      «Art. 629-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per il delitto di cui all'articolo 629, quando il fatto è commesso nell'ambito di un rapporto di lavoro, comporta l'applicazione delle pene accessorie previste all'articolo 603-ter».

      2. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «In relazione» sono inserite le seguenti: «al delitto di cui all'articolo 603-bis e»;

          b) nella rubrica sono premesse le seguenti parole: «Grave sfruttamento dell'attività lavorativa,».

 

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Art. 2.
(Modifiche all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti il reato di occupazione di lavoratori irregolarmente soggiornanti nel territorio nazionale).

      1. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 12 è sostituito dal seguente:
      «12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori»;

          b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
      «12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato».

      2. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del

 

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presente articolo, comporta l'applicazione delle pene accessorie di cui all'articolo 603-ter, primo periodo, del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.
      3. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), le parole: «e 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «600-quinquies e 603-bis»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. La sanzione pecuniaria di cui alla lettera c) del comma 1 si applica all'ente anche in relazione al delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

          c) al comma 2, dopo le parole: «lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e nel comma 1-bis,»;

          d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Per i delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale e di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è esclusa in ogni caso dall'ambito delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto la sospensione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame».

      4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro che riguardi un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante nel territorio nazionale sono raddoppiate.

 

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Art. 3.
(Modifiche all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro).

      1. Al comma 11 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo periodo, le parole: «, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ai sei mesi» sono soppresse;

          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il lavoratore extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, ovvero con contratto di lavoro a termine di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nonché il lavoratore extracomunitario che esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali, per cause indipendenti dalla loro responsabilità, rimangono privi di occupazione, se iscritti nelle liste di collocamento, alla scadenza del permesso di soggiorno hanno diritto al rinnovo di esso per ulteriori ventiquattro mesi. Il rinnovo di ventiquattro mesi spetta anche ai lavoratori extracomunitari che, ai sensi della normativa vigente, usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione, ovvero di altri istituti per il sostegno del reddito. I lavoratori extracomunitari con contratto di lavoro stagionale i quali, per cause indipendenti dalla loro responsabilità, rimangano privi di occupazione, alla scadenza del permesso di soggiorno hanno diritto al rinnovo di esso per ulteriori dodici mesi».


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