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PDL 2950

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2950



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

REGUZZONI, TOGNI, GRIMOLDI, FAVA, NICOLA MOLTENI

Disposizioni in favore dell'industria del mobile

Presentata il 17 novembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! — Il settore dei mobili e degli altri elementi di arredo costituisce un fiore all'occhiello della produzione italiana, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. La presente proposta di legge mira ad allargare ed a rendere stabili e definitivi gli incentivi per l'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici, già introdotti dal Governo Berlusconi con il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
      L'articolo 1 introduce una detrazione fiscale per l'acquisto di mobili e di altri elementi di arredo, fino a un massimo di 25.000 euro, per i giovani di età compresa tra diciotto e trenta anni e per le giovani coppie, che destinano i mobili all'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale. Le spese per i mobili devono essere effettuate nei dodici mesi precedenti o successivi al cambio di residenza da parte del beneficiario.
      L'articolo 2 introduce una detrazione fiscale per l'acquisto di nuove cucine e per i connessi impianti ed elettrodomestici nella misura massima di 20.000 euro, purché le spese siano sostenute per sostituire una cucina avente almeno quindici anni e dotata di elettrodomestici non classificati ai fini del consumo energetico e che la cucina e gli elettrodomestici acquistati siano di classe energetica non inferiore ad A+.
      Al fine di allargare i benefìci anche alle imprese alberghiere, l'articolo 3 introduce un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto di nuovi arredi, per i connessi impianti ed elettrodomestici e per gli altri elementi di arredo per interni alle aziende esercenti attività alberghiere, nella misura massima di 1.000
 

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euro per posto letto e comunque di 100.000 euro complessivi, e alle condizioni che le spese siano sostenute per rendere più efficiente l'attività alberghiera e che gli elettrodomestici acquistati siano di classe energetica non inferiore ad A+.
      L'articolo 4 riconosce a chi acquista un'unità immobiliare destinata ad abitazione principale propria o dei propri familiari una detrazione fiscale per l'acquisto di mobili per l'arredo della stessa unità immobiliare, per un importo massimo complessivo non superiore a 25.000 euro.
      L'articolo 5 innalza la quota di ammortamento attualmente prevista per i mobili dal 12 per cento al 20 per cento.
      L'articolo 6 esclude dai limiti imposti dal patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti locali per l'acquisto di mobili e di attrezzature per ufficio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È concessa una detrazione fiscale per l'acquisto di mobili e di altri elementi di arredo della casa nella misura massima di 25.000 euro, alle seguenti condizioni:

          a) che le spese siano sostenute da giovani di età superiore a diciotto anni ed inferiore a trenta anni per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di altri adulti conviventi, o che le spese siano sostenute da giovani coppie che acquistano o che affittano l'abitazione da destinare ad abitazione principale a seguito della contrazione di matrimonio, a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di altri adulti conviventi;

          b) che le spese siano relative ad acquisti effettuati nei dodici mesi successivi o precedenti al cambio di residenza.

Art. 2.

      1. È concessa una detrazione fiscale per l'acquisto di nuove cucine e per i connessi impianti ed elettrodomestici, nella misura massima di 15.000 euro per i mobili e per i relativi costi di montaggio e di impiantistica e di 5.000 euro per gli elettrodomestici, alle seguenti condizioni:

          a) che le spese siano sostenute per sostituire una cucina avente almeno quindici anni di anzianità e dotata di elettrodomestici non classificati ai fini del consumo energetico;

          b) che la cucina e gli elettrodomestici acquistati siano di classe energetica non inferiore ad A+;

 

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          c) che le condizioni di cui alle lettere a) e b) siano certificate mediante autodichiarazione del contribuente, controfirmata da un tecnico elettricista abilitato.

Art. 3.

      1. È concesso un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto di nuovi elementi di arredo, per i connessi impianti ed elettrodomestici e per gli altri elementi di arredo per interni alle aziende esercenti attività alberghiere, nella misura massima di 1.000 euro per posto letto e comunque di 100.000 euro complessivi, alle seguenti condizioni:

          a) che le spese siano sostenute per rendere più efficiente l'attività alberghiera;

          b) che gli elettrodomestici acquistati siano di classe energetica non inferiore ad A+;

          c) che le condizioni di cui alle lettere a) e b) siano certificate mediante autodichiarazione del contribuente, controfirmata, per quanto riguarda le condizioni di cui alla citata lettera b), da un tecnico elettricista abilitato.

Art. 4.

      1. A chi acquista un'unità immobiliare destinata ad abitazione principale propria o dei propri familiari è riconosciuta una detrazione fiscale per l'acquisto dei mobili per l'arredo della stessa unità immobiliare per un importo massimo complessivo non superiore a 25.000 euro.

Art. 5.

      1. La percentuale di ammortamento relativa ai mobili prevista dalle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modificazioni, è elevata dal 12 al 20 per cento.

 

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Art. 6.

      1. L'acquisto di mobili e di attrezzature da ufficio effettuato dagli enti locali nell'anno 2010 è esentato dal rispetto del patto di stabilità interno.

Art. 7.

      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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