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PDL <B>3291-bis-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3291-bis-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della giustizia
(ALFANO)

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno

(Testo risultante dallo stralcio degli articoli da 3 a 9 del disegno di legge n. 3291, deliberato dall'Assemblea il 12 maggio 2010)

(Relatore: PAPA)


NOTA: La Commissione permanente II (Giustizia), il 17 giugno 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 3291-bis. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3291-bis ed abbinate, recante «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno»,

            considerato che il provvedimento è riconducibile alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento penale», «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», che le lettere l), h) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconducono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

            richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia (in particolare, la sentenza n. 255 del 2006 della Corte costituzionale) e tenuto conto che, nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione di merito ha approvato modifiche che rendono la disciplina in questione di carattere transitorio e che è stata prevista l'inapplicabilità del beneficio quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussistano l'idoneità e l'effettività del domicilio,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 3291-bis, recante disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

                il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 2-quater, non reca disponibilità sufficienti a far fronte a oneri la cui quantificazione non è, peraltro, debitamente verificata;

                le deroghe previste per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del Ministero della giustizia di cui all'articolo 2-sexies, relativamente alla riduzione degli assetti amministrativi previsti dall'articolo 2,

 

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comma 8, del decreto-legge n. 194 del 2009, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il Ministero della giustizia non ha ancora dato attuazione alle riduzioni degli assetti organizzativi previsti dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, a cui sono stati ascritti effetti di risparmio di spesa, e l'esclusione in esame farebbe venire meno del tutto il contributo richiesto al Ministero della giustizia;

                rilevata l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia determinato il contingente annuo dei posti disponibili per i condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti, che possono scontare la pena detentiva, non superiore a dodici mesi, presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

                rilevato che l'articolo 2-ter, comma 1, lettera a), prevede che le maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 212, della legge n. 191 del 2009, siano riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, appare necessario, al fine di evitare che le medesime risorse siano destinate, senza l'indicazione di criteri, a due diverse finalità, modificare anche il successivo comma 221, il quale dispone che le predette entrate affluiscano al fondo di cui al comma 250 del suddetto articolo 2;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

            all'articolo 2-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le seguenti parole: “, 212”»;

        sopprimere l'articolo 2-quater;

        sopprimere l'articolo 2-sexies.

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 3291-bis Governo, recante «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno», quale risultante dagli emendamenti approvati;

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di elencare espressamente – anziché tramite rinvio all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 – i delitti ai quali non si applica la detenzione domiciliare, nonché di integrare tale elenco con i delitti previsti dagli articoli 572 (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-sexies (Circostanze aggravanti ed attenuanti), 609-bis (Violenza sessuale), 609-ter (Circostanze aggravanti), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 612-bis (Atti persecutori), 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice penale.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Esecuzione delle pene detentive non superiori a dodici mesi presso il domicilio).

Art. 1.
(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi).

      1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.

      1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio».

      Si veda il comma 5.       2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:
            a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
            b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
            c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
            d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

      2. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale,

      3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale,


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quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza, con l'indicazione dell'abitazione del condannato o di un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, affinché provveda ai sensi del comma 1 del presente articolo. quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
      3. Se il condannato è già detenuto, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta dal condannato medesimo durante la detenzione, indicando altresì l'abitazione di questo o un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza dove eseguire la pena.       4. Se il condannato è già detenuto, salvo che ricorra il caso previsto nel comma 9, lettera b), dell'articolo 656 del codice di procedura penale, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. A tal fine, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
      4. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.       5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 27 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo è ridotto a cinque giorni.
      5. La detenzione ai sensi del comma 1 non è applicabile:       
          a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della  

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legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;  
          b) ai soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;  
          c) ai soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della citata legge n. 354 del 1975;  
          d) ai soggetti cui è già stata revocata la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.  
 

      6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.

        7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere

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  con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      6. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, 51-bis, 51-ter, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili.       8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione).

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione).

      1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;  
          b) al secondo comma:

              1) le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque»;

 
              2) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».  
 

Art. 3.
(Circostanza aggravante).
 

      1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-ter è aggiunto il seguente:
      «11-quater. l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere».


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Art. 4.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191).
 

      1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: «di cui al comma 213» sono inserite le seguenti: «nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212»;
            b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tal fine, per assicurare la piena operatività dei servizi di polizia penitenziaria, con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro il 30 giugno 2010 possono essere introdotte disposizioni per abbreviare i corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria».
 

      2. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: «, 212» è soppressa.

 

Art. 5.
(Relazione alle Camere).
 

      1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della funzione pubblica, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati.


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Artt. 3-9.
 

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Art. 10.
(Clausola di invarianza finanziaria).

Soppresso.

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 


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