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PDL 3511

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3511



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LO PRESTI

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernenti il patrocinio a spese dello Stato

Presentata il 26 maggio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — L'approvazione del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, non ha sempre garantito la concreta e piena attuazione del diritto al gratuito patrocinio, previsto al fine di assicurare anche ai non abbienti un mezzo idoneo ed efficace per agire e difendersi.
      Nel corso degli anni sono state registrate gravi disparità di trattamento nelle varie fasi della procedura per il riconoscimento del beneficio ed in particolare nella fase dell'ammissione e nella fase del mantenimento del beneficio, nonché nella fase della liquidazione dei compensi. L'eccessiva discrezionalità nell'interpretazione delle questioni giuridiche attinenti la materia ha spesso compromesso l'effettività e il decoro della difesa.
      In particolare, nella fase di ammissione, appare criticabile l'eccessivo ricorso da parte del giudice ai poteri di cui all'articolo 79, comma 3 del citato testo unico, di richiedere l'allegazione di documenti comprovanti le autocertificazioni presentate, che invece restano il cardine e lo spirito della norma, di fatto frustrando il ricorso all'istituto. Le difficoltà maggiori riguardano la posizione degli stranieri, che per essere ammessi al beneficio devono oggi presentare apposita documentazione consolare sui redditi percepiti all'estero, a causa dell'inerzia dei propri consolati.
 

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      In secondo luogo, nella fase di conferma del provvedimento di ammissione, appare discutibile il recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il beneficiario deve annualmente comunicare le proprie condizioni reddituali, anche ove le eventuali variazioni di reddito non possano comportare la revoca del beneficio. Questo approccio appare in contrasto con la volontà del legislatore di limitare l'onere di comunicazione alle sole variazioni rilevanti.
      In terzo luogo, necessita di correttivi l'articolo 96, comma 2, del citato testo unico, che lascia al giudice il potere di respingere l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio allorché «vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte». Tale norma riconosce eccessivi margini di discrezionalità, peraltro legati ad una delicata valutazione sulla personalità del reo. Appare preferibile che ogni indagine sulle condizioni reddituali sia sempre rimessa ai competenti uffici finanziari.
      La fase della liquidazione dei compensi al difensore appare, infine, quella più gravemente lesiva, tanto che la stessa Corte di cassazione è stata costretta ad intervenire a garanzia della dignità dei difensori.
      Infatti, nonostante il riferimento legislativo al limite dei valori medi degli onorari, e della metà dei valori medi per la materia civile, spesso i compensi liquidati, oltre a violare la legge, mortificano il decoro e la dignità del professionista, non essendo, peraltro, più previsto alcun parere del consiglio dell'ordine degli avvocati. Non si può non rammentare che anche nel periodo in cui il parere era previsto, veniva disatteso con spregio anche dei minimi della tariffa. A ciò si aggiunga il notevole lasso di tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di liquidazione e il momento dell'adozione del decreto di liquidazione, con il costante e prolungato ritardo da parte dello Stato per il pagamento delle fatture emesse.
      Appare, infine, inaccettabile la norma che riconosce al difensore d'ufficio il pagamento degli onorari da parte dello Stato solo allorché abbia dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, imponendo in tal modo al difensore che ha esaurito il proprio compito a beneficio del funzionamento del processo, di intraprendere una nuova e defatigante attività giudiziaria, stavolta nei confronti di colui che è stato appena difeso, il cui contenuto e limite è rimesso alla pura discrezionalità del magistrato che dovrà liquidare il compenso. Sul punto, infatti, si sono susseguite nel tempo le interpretazioni più disparate da parte dei giudici che, sempre più spesso, hanno imposto agli avvocati l'obbligo di ricerche ai limiti del possibile e attività estenuanti, senza la minima garanzia di una effettiva riscossione delle somme dovute per l'attività espletata.
      Per far fronte a queste difficoltà, si propongono una serie di correttivi mirati.
      L'articolo 1 della proposta di legge prevede l'esenzione dal pagamento del contributo unificato nei ricorsi avverso i provvedimenti in materia di ammissione o revoca del patrocinio a spese dello Stato.
      L'articolo 2 introduce alcune semplificazioni in materia di certificazioni reddituali in materia di gratuito patrocinio. In particolare, si limita l'onere, a carico dei soggetti ammessi al beneficio, di comunicare le variazioni reddituali ai soli casi di superamento delle soglie massime; inoltre, si introducono correttivi per evitare che l'inerzia delle autorità consolari possa pregiudicare il diritto dei cittadini extracomunitari ad essere ammessi al beneficio.
      L'articolo 3 amplia la facoltà di scelta del difensore da parte dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio, secondo un giusto criterio di prossimità: si prevede la possibilità di nominare anche un procuratore iscritto negli elenchi del distretto di residenza dell'interessato, anche ove il processo si svolga in altro foro.
 

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      L'articolo 4 prevede che i compensi dei difensori siano liquidati sulla base di una parcella asseverata dal consiglio dell'ordine, e che il giudice se ne possa discostare solo dandone adeguata motivazione.
      L'articolo 6 stabilisce che il giudice, se ritiene che l'interessato abbia presentato una documentazione reddituale infedele, debba sempre incaricare gli uffici finanziari delle adeguate verifiche, prima di respingere l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
      L'articolo 8 stabilisce che i compensi per i difensori d'ufficio siano sempre liquidati e corrisposti dall'erario, salvo recupero a carico del debitore.
      Gli articoli 5 e 7, da ultimo, prevedono interventi di coordinamento formale del testo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Abolizione del contributo unificato per i ricorsi avverso provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato).

      1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, il processo in materia di provvedimenti che revocano o negano l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato».

Art. 2.
(Semplificazioni in materia di certificazioni reddituali in materia di patrocinio a spese dello Stato).

      1. All'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «variazioni rilevanti dei limiti di reddito» sono inserite le seguenti: «ai fini della revoca del beneficio»;

          b) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tuttavia, qualora l'interessato dia prova che la certificazione sia stata richiesta ed essa non pervenga nel termine di sessanta giorni per mancato riscontro dell'autorità consolare, il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata, richiede la trasmissione della certificazione direttamente all'organo consolare dello Stato di appartenenza. Trascorsi ulteriori sessanta giorni senza che la certificazione sia pervenuta si provvede sull'istanza di ammissione al patrocinio sulla base della sola dichiarazione sostitutiva».

 

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Art. 3.
(Scelta del difensore).

      1. All'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero del distretto nel quale risiede o è domiciliato l'interessato».

          b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero del distretto nel quale risiede o è domiciliato l'interessato».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

      1. All'articolo 82 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. L'autorità giudiziaria provvede alla liquidazione sulla base della parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta dal difensore e corredata dal parere del consiglio dell'ordine. Ove la quantificazione sia erronea o appaia eccessiva, l'autorità giudiziaria può ridurla, dandone adeguata motivazione»;

          b) al comma 2 dopo le parole: «pende il processo» sono inserite le seguenti: «, ovvero del distretto nel quale risiede o è domiciliato l'interessato».

 

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Art. 5.
(Modifica all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

      1. Al comma 3 dell'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 79, comma 2,».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

      1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il magistrato può trasmettere l'istanza» sono sostituite dalle seguenti: «il magistrato trasmette l'istanza».

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

      1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rilevanti ai fini della revoca del beneficio».

Art. 8.
(Liquidazione dei compensi in caso di imputato insolvente o irreperibile).

      1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali» sono soppresse.
      2. L'articolo 117 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato.


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