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PDL 2505-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2505-1151-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

n. 2505

presentato dal ministro della gioventù
(MELONI)

di concerto con il ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili

Presentato il 10 giugno 2009

e

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1151, d'iniziativa del deputato CATANOSO GENOESE

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili

Presentata il 24 maggio 2008

(Relatori: LORENZIN, per la I Commissione; DE NICHILO RIZZOLI, per la XII Commissione)


NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali), il 24 giugno 2010, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2505. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
Per il testo della proposta di legge n. 1151, si veda il relativo stampato.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2505, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, da ultimo, nella seduta del 23 giugno;

            rilevato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, proveniente dalle Commissioni competenti per il merito, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4;

            evidenziato inoltre che:

                esso reca un contenuto omogeneo, finalizzato a regolare il fenomeno delle comunità giovanili; in tale ambito si indicano i requisiti costituivi (articolo 2), si disciplina l'utilizzo del Fondo nazionale per le comunità giovanili (articoli 3 e 6, comma 2), si prevede l'istituzione di un apposito registro nazionale (articolo 5) e si definiscono le modalità operative dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili (articolo 4);

                il provvedimento definisce dunque una fattispecie di formazione sociale che si affianca, in relazione ai requisiti oggettivi della propria attività, a quelle già previste, in particolare, dalla legge che disciplina le associazioni di promozione sociale (legge n. 383 del 2000) e, per alcuni limitati profili, dalla legge che riconosce le organizzazioni di volontariato (legge n. 266 del 1991), rispetto alle quali il principale elemento di differenziazione risiede nel profilo soggettivo anagrafico dei partecipanti;

                il testo effettua, agli articoli 3 e 4, una modifica non testuale dell'articolo 1, comma 556, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005) recante la disciplina dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili (che il testo integra definendone la composizione ed i compiti), e dell'omonimo Fondo nazionale, per il quale si destina una quota della dotazione ai compiti istituzionali del Dipartimento mentre esso è attualmente finalizzato, nella sua interezza, alla «realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili»;

                il disegno di legge effettua sia all'articolo 5, comma 1, sia all'articolo 6, comma 1, richiami normativi generici alla legge n. 383 del 2000, «per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge» e con riferimento alle disposizioni della medesima legge «in quanto compatibili»;

                il disegno di legge presentato dal Governo è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del

 

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Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170; è altresì allegato il parere reso dalla Conferenza Stato-Regioni;

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            valuti la Commissione la necessità di precisare se i riferimenti alle «comunità giovanili» contenuti all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 4, commi 1 e 3 – volti a riconoscere a tali soggetti una funzione di collaborazione con il Dipartimento della gioventù nonché il potere di designare cinque membri dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili – debbano essere intesi con riguardo a tutte le comunità o solo a quelle registrate ai sensi dell'articolo 5;

            all'articolo 3, comma 1, lettera b) – che si riferisce agli interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di «edifici e di strutture pubblici e privati con vincolo di destinazione d'uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni da definire nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 3, e comunque non inferiore a 10 anni» – si sopprima il riferimento agli edifici privati, atteso che l'articolo 2, comma 3, opera solo con riferimento alle comunità giovanili che utilizzino «edifici di proprietà pubblica».

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 4, comma 5 – che demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro della gioventù, da adottare sentita la Conferenza unificata, la definizione dei criteri e delle modalità per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio sulle comunità giovanili – dovrebbe verificarsi la congruità della natura non regolamentare del decreto ivi previsto, atteso che esso ha il compito di definire elementi significativi delle fattispecie normative individuate agli articoli 4 e 5;

            all'articolo 5, comma 2 – che richiama i «requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, o dalla legge 11 agosto 1991, n. 266» – dovrebbe valutarsi l'opportunità di esplicitare se gli articoli cui si intende fare riferimento siano gli articoli 2 e 3 della legge n. 383 del 2000 e l'articolo 3 della legge n. 266 del 1991; dovrebbe altresì precisarsi che la previsione secondo cui le comunità giovanili possono essere iscritte solo se siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, riguarda il solo caso in cui sia utilizzato un edificio di pubblica proprietà;

 

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        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, comma 1 – che indica un doppio requisito anagrafico dei membri delle comunità giovanili – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se debba valere al momento della costituzione delle comunità o per tutta la loro vita, come sembrerebbe dall'articolato tenuto conto che, in quest'ultimo caso, andrebbe disciplinato il caso di sopravvenuto mutamento del requisito anagrafico del complesso degli associati;

            al medesimo articolo 2, comma 2 – ove si fa riferimento ad una consultazione delle regioni, province autonome ed autonomie locali («sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali») – dovrebbe verificarsi l'esigenza di specificare se siano coinvolti i soggetti rappresentativi degli enti territoriali (Conferenza unificata, Conferenza delle regioni, ANCI e UPI);

            all'articolo 3, comma 1, alinea – che riserva «una quota non superiore al 20 per cento, per il primo anno di esercizio dall'entrata in vigore della presente legge», del Fondo nazionale per le comunità giovanili ai compiti istituzionali del Dipartimento per le politiche giovanili – dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare se si intenda fare riferimento all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge o a quello immediatamente successivo;

            all'articolo 5, comma 1 – ove si prevede l'accesso delle comunità ai finanziamenti del Fondo nazionale per le comunità giovanili ed ai benefìci di cui al capo III della legge n. 383 del 2000 – dovrebbe valutarsi l'esigenza di precisare se, ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui alla citata legge n. 383 del 2000 (che operano «in quanto compatibili») sia sufficiente la sola iscrizione nel registro delle comunità giovanili o sia altresì necessaria l'ulteriore iscrizione nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 7;

            al medesimo articolo 5, andrebbe altresì chiarita la portata normativa del comma 3 – in ordine all'iscrizione al registro – rispetto a quanto già stabilito dal comma 2, che evidentemente appare applicabile anche alle associazioni già esistenti;

            all'articolo 6, comma 3 – secondo cui «il Ministro della gioventù trasmette annualmente una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 4 e al monitoraggio delle attività svolte dalle comunità giovanili» – dovrebbe valutarsi l'opportunità di introdurre nella disposizione la previsione di un termine predefinito per la trasmissione della relazione nonché gli specifici elementi conoscitivi (quali ad esempio il numero di comunità costituitesi ed iscritte nel registro, il novero dei soggetti che beneficiano delle misure introdotte, gli esiti dei relativi monitoraggi e controlli) che devono necessariamente essere presenti nella relazione in quanto ritenuti essenziali per attivare una reale procedura di verifica interna al circuito Governo-Parlamento.

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

        esaminato il provvedimento in oggetto,

            rilevato che:

                a) con riferimento all'articolo 5, l'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano le comunità giovanili come particolari forme di associazione e che sono necessari ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro, potrebbe risultare eccessivamente complesso a causa della non sempre chiara determinazione dei requisiti medesimi;

                b) l'articolo 5 fa riferimento, in primo luogo, ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1; tale ultima disposizione, peraltro, appare piuttosto generica in ordine alla definizione del profilo soggettivo delle associazioni in questione, allorché stabilisce che esse debbano essere composte da persone di età «prevalentemente» non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni; sarebbe quindi preferibile stabilire in via di principio che le comunità giovanili siano composte da persone di età non superiore ad una certa soglia e prevedere, quale eccezione, che una determinata percentuale di associati possa superare quel tetto di età;

                c) l'articolo 5 richiama inoltre l'articolo 2, comma 3, secondo il quale, nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi, a qualsiasi titolo, edifici di proprietà pubblica, il rapporto tra l'ente concedente e la comunità giovanile sia regolato da apposite convenzioni; sembrerebbe quindi più opportuno precisare che il requisito è rappresentato dalla convenzione di cui all'articolo 1, comma 3, nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi edifici di proprietà pubblica;

                d) ulteriori requisiti sono previsti dallo stesso articolo 5, il quale, anzitutto, dispone che le comunità giovanili debbano possedere, alternativamente, i requisiti statutari previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 o dalla legge 11 agosto 1991, n. 266; sarebbe piuttosto preferibile una estrapolazione dei requisiti previsti dalle leggi richiamate e ritenuti idonei a qualificare anche le comunità giovanili, nonché la loro elencazione nel contesto dell'articolo 2, comma 1;

                e) inoltre, sempre ai fini dell'iscrizione, l'articolo 5 dispone che negli statuti debba risultare l'impegno degli associati a contrastare all'interno della comunità giovanile ogni forma di discriminazione o di violenza, ovvero di promozione o di esercizio di attività illegali, nonché l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcol; anche in questo caso appare opportuno integrare l'articolo 2, comma 1, laddove precisa l'oggetto statutario, con tale ulteriore requisito statutario attualmente previsto dall'articolo 5,

 

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            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare il testo del provvedimento come indicato in premessa.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2505, recante: «Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni la possibilità di introdurre una previsione normativa all'articolo 2 al fine di prevedere, fra le finalità delle comunità giovanili, lo svolgimento di attività tese alla valorizzazione del mondo agricolo, con particolare riferimento alle tradizioni e alle peculiarità locali.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2505, in corso di esame presso le Commissioni riunite I e XII della Camera, recante norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili;

 

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            considerato che il provvedimento, che detta disposizioni sulle comunità giovanili e destina ad esse apposite risorse, reca norme in una materia, le «politiche giovanili», riconducibile alla competenza legislativa delle regioni,

        esprime

PARERE CONTRARIO

        

 

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TESTO
del disegno di legge n. 2505

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TESTO
delle Commissioni

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

Art. 1.
(Finalità e oggetto).
      1. La Repubblica riconosce il valore sociale delle comunità giovanili, strumento di crescita civile e culturale della popolazione giovanile, espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nonché veicolo di promozione, creatività e integrazione sociale.       1. Identico.
      2. La presente legge, in attuazione e in conformità rispettivamente agli articoli 2, 3, 18 e 117 della Costituzione, detta norme per il riconoscimento, la promozione e il sostegno delle comunità giovanili.       2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 31, e in conformità all'articolo 117 della Costituzione, detta norme per il riconoscimento, la promozione e il sostegno delle comunità giovanili.
      3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di promuovere e incentivare su tutto il territorio nazionale la nascita di nuove comunità giovanili e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti, anche attraverso scambi e progetti con altre realtà nazionali e internazionali, con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea.       3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di promuovere e incentivare su tutto il territorio nazionale la nascita di nuove comunità giovanili e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti, anche attraverso scambi e progetti con altre realtà nazionali e internazionali, nonché di promuovere azioni volte al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge da parte, per il proprio ambito di competenza, delle regioni, delle province e dei comuni.

Art. 2.
(Comunità giovanili).

Art. 2.
(Comunità giovanili).

      1. Costituisce comunità giovanile l'associazione di persone di età di norma non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni, senza fini di lucro, avente ad oggetto il perseguimento delle seguenti finalità, oltre quelle individuate dagli associati:

      1. Costituisce comunità giovanile l'associazione di persone di età prevalentemente non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni, senza fini di lucro, avente ad oggetto, per statuto, il perseguimento delle seguenti finalità, oltre quelle individuate dagli associati:

      a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto di sé e degli altri, anche attraverso la promozione di attività di incontro, confronto e integrazione civile, sociale e culturale;       a) identica;

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      b) l'educazione all'impegno sociale e civile, alla legalità, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;       b) identica;
      c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e formative;       c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche o formative;
      d) lo svolgimento di attività di informazione, formazione e promozione delle iniziative internazionali, comunitarie e nazionali sulle tematiche giovanili.       d) lo svolgimento di attività di informazione, formazione e promozione delle iniziative internazionali, comunitarie, nazionali e territoriali sulle tematiche giovanili.
      2. Le comunità giovanili collaborano con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, di seguito denominato «Dipartimento», nella promozione di programmi, attività e altre iniziative nelle materie di competenza del medesimo Dipartimento, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali.       2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, di seguito denominato «Dipartimento», si avvale della collaborazione delle comunità giovanili nella promozione di programmi, attività e altre iniziative nelle materie di competenza del medesimo Dipartimento, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali.
      3. Nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi edifici di proprietà pubblica, il rapporto tra l'ente concedente e la comunità giovanile è regolato da apposite convenzioni, anche con riferimento alla responsabilità per danni all'immobile e alla stipula del relativo contratto di assicurazione ai sensi della normativa vigente in materia di utilizzo di beni pubblici.       3. Nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi, a qualsiasi titolo, edifici di proprietà pubblica, il rapporto tra l'ente concedente e la comunità giovanile è regolato da apposite convenzioni, anche con riferimento alla responsabilità per danni all'immobile e alla stipula del relativo contratto di assicurazione ai sensi della normativa vigente in materia di utilizzo di beni pubblici.
      4. Ai fini e per gli effetti della presente legge non sono considerati comunità giovanili i partiti politici né le associazioni sindacali, professionali e di categoria.       4. Ai fini e per gli effetti della presente legge non sono considerati comunità giovanili i soggetti indicati dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Art. 3.
(Fondo nazionale per le comunità giovanili).

Art. 3.
(Fondo nazionale per le comunità giovanili).

      1. Il Fondo di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo sostituito dal

      1. Il Fondo di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,


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comma 2 del presente articolo, già trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, è destinato, per una quota non superiore al 20 per cento, ai compiti istituzionali di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione del Dipartimento e, per la restante parte, a sostenere finanziariamente in particolare: già trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, è destinato, per una quota non superiore al 20 per cento, per il primo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore della presente legge ed al 10 per cento per gli anni successivi, ai compiti istituzionali di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione del Dipartimento e, per la restante parte, a sostenere finanziariamente in particolare:
      a) iniziative concernenti la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1;       a) identica;
      b) interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e di strutture pubblici e privati con vincolo di destinazione d'uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni da definire nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 3;       b) interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e di strutture pubblici e privati con vincolo di destinazione d'uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni da definire nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 3, e comunque non inferiore a dieci;
      c) progetti volti a realizzare reti a carattere regionale o interregionale al fine di sviluppare e favorire lo scambio di esperienze e la diffusione delle buone pratiche nella realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1.       c) identica.
      2. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall'articolo 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:       Soppresso
      «556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro».  

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Art. 4.
(Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili).

Art. 4.
(Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili).

      1. L'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, ha sede presso il Dipartimento, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro della gioventù o da un suo delegato ed è composto da sedici membri, di cui due designati dal Ministro della gioventù, uno dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri delegato alle politiche per la famiglia, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di cui uno dagli enti locali, due dal Forum nazionale dei giovani e cinque dalle comunità giovanili individuate con il decreto di cui al comma 5.

      1. L'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ha sede presso il Dipartimento, è presieduto dal Ministro della gioventù o da un suo delegato ed è composto da sedici membri, di cui due designati dal Ministro della gioventù, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri delegato alle politiche per la famiglia, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di cui almeno uno dagli enti locali, due dal Forum nazionale dei giovani e cinque dalle comunità giovanili individuate con il decreto di cui al comma 5.

      2. Al funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso il Dipartimento.       2. Identico.
      3. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:       3. Identico:
          a) promozione di studi e di ricerche sulla condizione giovanile in Italia e all'estero;           a) identica;
          b) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento delle realtà giovanili e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia di gioventù;           b) identica;
          c) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche di dati nei settori disciplinati dalla presente legge;           c) identica;

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          d) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e di promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle comunità giovanili, al fine di valorizzarne il ruolo di sviluppo e integrazione sociale;           d) identica;
          e) promozione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle comunità giovanili iscritte nel registro di cui all'articolo 5 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;           e) identica;
          f) promozione di scambi di conoscenze e di forme di collaborazione tra le comunità giovanili italiane e tra queste e altre realtà giovanili straniere;           f) identica;
          g) organizzazione della Conferenza nazionale sulla gioventù, alla quale partecipano i soggetti istituzionali e le comunità interessate;           g) identica;
          h) monitoraggio e supervisione delle attività svolte dalle comunità giovanili;           h) monitoraggio delle attività svolte dalle comunità giovanili;
          i) relazione periodica al Dipartimento e al Ministro della gioventù sull'attività svolta.           i) relazione annuale al Ministro della gioventù sull'attività svolta.

      4. All'attuazione dei compiti assegnati dalla presente legge all'Osservatorio di cui al comma 1 si provvede attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse strumentali ed economiche, allo stato già in dotazione al medesimo Osservatorio, nonché, ove necessario, di quelle di cui al comma 2.

      4. Identico.

      5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro della gioventù, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1, ivi comprese quelle per l'individuazione delle comunità giovanili di cui al medesimo       5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della gioventù, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1, ivi compresi quelli per l'individuazione dei membri designati dalle comunità giovanili ai

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comma 1, nonché quelle per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5, per la cancellazione da esso e per la periodica revisione dello stesso. sensi del medesimo comma 1, nonché quelli per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5, per la cancellazione da esso e per la periodica revisione dello stesso.
      6. L'Osservatorio di cui al comma 1 si coordina con gli osservatori regionali sui giovani, ove istituiti.       6. Identico.

Art. 5.
(Registro delle comunità giovanili).

Art. 5.
(Registro delle comunità giovanili).

      1. L'accesso ai benefìci previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge e al capo III della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in quanto compatibili, è subordinato all'iscrizione nel registro delle comunità giovanili, istituito presso il Dipartimento.

      1. L'accesso delle comunità giovanili ai benefìci previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge e al capo III della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in quanto compatibili, è subordinato all'iscrizione nel registro delle comunità giovanili, istituito presso il Dipartimento.

      2. Nel registro di cui al comma 1 sono iscritte, su domanda, le comunità giovanili che rispondono statutariamente ai requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e che prevedono nei propri statuti l'impegno degli associati a contrastare efficacemente, all'interno della comunità giovanile o in prossimità di essa, ogni forma di discriminazione o di violenza, ovvero di promozione o di esercizio di attività illegali, nonché l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcol.       2. Nel registro di cui al comma 1 sono iscritte, su domanda, le comunità giovanili che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, che rispondono statutariamente ai requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, o dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e che prevedono nei propri statuti l'impegno degli associati a contrastare all'interno della comunità giovanile ogni forma di discriminazione o di violenza, ovvero di promozione o di esercizio di attività illegali, nonché l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcol.
      3. Possono altresì chiedere di essere iscritte nel registro di cui al comma 1 le associazioni, costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2.       3. Possono altresì chiedere di essere iscritte nel registro di cui al comma 1 le associazioni, costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo e ai commi 1 e 3 dell'articolo 2.
      4. Le comunità giovanili iscritte nel registro di cui al comma 1 sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate associative per almeno tre anni, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, nonché dei bilanci e dei documenti amministrativi.       4. Le comunità giovanili iscritte nel registro di cui al comma 1 sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle eventuali entrate associative per almeno tre anni, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, nonché dei bilanci e dei documenti amministrativi.

Art. 6.
(Disposizioni finali).

Art. 6.
(Disposizioni finali).

      1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano,

      1. Identico.


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in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.  
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri di ripartizione e le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.       2. Con decreto del Ministro della gioventù, previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri di ripartizione e le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.
      3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.       3. Identico.
        4. Il Ministro della gioventù trasmette annualmente una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 4 e al monitoraggio delle attività svolte dalle comunità giovanili.


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