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PDL 3497

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3497



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Abrogazione del capo I del titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente il contratto di somministrazione di lavoro

Presentata il 21 maggio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — L'operazione di vero e proprio smantellamento della normativa in materia di lavoro è stata portata avanti dal Governo Berlusconi fin dall'inizio della legislatura, sia attraverso provvedimenti specifici, sia con singole norme in decreti-legge, di natura spesso estremamente eterogenea.
      Tenere, dunque, un quadro aggiornato delle numerose modifiche prodotte nel corso della presente legislatura potrebbe risultare in un primo momento complesso, ma attraverso un'attenta lettura le disposizioni che hanno destrutturato la legislazione sul lavoro, hanno tutte un filo comune: riformare importanti istituti del mercato del lavoro, alcuni dei quali recentemente oggetto di revisione, durante la scorsa legislatura, tramite la legge 24 dicembre 2007, n. 247, di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e compatibilità, cosiddetto protocollo sul welfare, sul quale si erano pronunciati favorevolmente milioni di lavoratori e pensionati con apposito referendum.
      Per quanto riguarda la fattispecie della presente proposta di legge, il contratto di somministrazione di lavoro (staff leasing) è stato introdotto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, cosiddetta «legge Biagi», che prevede che tale tipo di contratto può essere concluso tra un soggetto, utilizzatore, che si rivolge ad un altro soggetto, somministratore, a ciò autorizzato
 

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dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      Il contratto di somministrazione di lavoro, prima della finanziaria 2010, poteva essere applicato sia per i contratti a tempo determinato che per i contratti a tempo indeterminato.
      Il Governo Prodi aveva eliminato quest'ultima possibilità prevedendo che, per i contratti a tempo indeterminato, non potesse più essere applicato il contratto di somministrazione: il lavoratore dunque, in questo caso, passava alle dirette dipendenze del cosiddetto utilizzatore. Una norma di civiltà, tesa a garantire i lavoratori inserendoli a tutti gli effetti all'interno del luogo di lavoro, senza che nei confronti di tale categoria di neo assunti potessero valere regole o diritti diversi rispetto ai colleghi che svolgevano la loro attività nella medesima unità produttiva.
      Al contrario, in materia di lavoro, con il pretesto di rafforzare la competitività internazionale, l'attuale Governo ha operato una sistematica destrutturazione dei più importanti istituti, scegliendo la via della competizione «bassa», attraverso: l'abrogazione delle norme per la protezione delle lavoratrici dalle dimissioni in bianco; la cancellazione della responsabilità solidale in capo al committente negli appalti; la riduzione della durata dell'obbligo scolastico, consentendone il completamento attraverso un anno di contratto di apprendistato e dando alle aziende «carta bianca» per l'attività formativa.
      Per tali motivi la presente proposta di legge stabilisce l'abrogazione del contratto di somministrazione di lavoro, sia per i contratti a tempo determinato che a tempo indeterminato, insistendo direttamente sul decreto legislativo n. 276 del 2003 tramite la soppressione degli articoli del capo I del titolo III.
      Per quanto riguarda il tipo di contratto in oggetto, con la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è stata data la possibilità anche ai contratti collettivi di lavoro di livello aziendale, e non solo a quelli di tipo nazionale o territoriale, di individuare i casi in cui sia ammessa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Si tratta di un ampliamento della fattispecie, che abbiamo giudicato pericolosa perché amplia l'ambito di applicazione dello staff leasing, addirittura in misura superiore rispetto alla normativa previgente.
      Il comma 143 dell'articolo 2 della citata legge finanziaria 2010 inoltre, consente di stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.
      La finanziaria 2010, opera, inoltre, anche un'altra modifica, al comma 142, intervenendo sull'articolo 20, comma 5, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, laddove prevede che i contratti di somministrazione possano essere stipulati anche nel caso in cui siano stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, qualora tale contratto sia finalizzato alla sostituzione di lavoratori assenti, ovvero si preveda l'utilizzo di lavoratori in mobilità oppure il contratto di somministrazione abbia durata iniziale non superiore a dodici mesi.
      Il comma 142 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, inoltre, ha aggiunto il comma 5-bis all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, disponendo che, nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori in mobilità, assunti dal somministratore con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi, non si applicano le condizioni di ammissibilità ed i limiti previsti rispettivamente dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 20.
      Si tratta, in conclusione, di un vero e proprio sovvertimento di quanto previsto sia dal decreto legislativo n. 276 del 2003 sia dal protocollo sul welfare. Con la presente proposta di legge intendiamo, dunque, ripristinare lo spirito delle condizioni stabilite dalla legge n. 247 del 2007 e sopprimere le modifiche apportate al decreto legislativo n. 276 del 2003, introdotte dalla legge finanziaria 2010, con il comma 142 dell'articolo 2.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È abolito il contratto di somministrazione di lavoro di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
      2. Il capo I del titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è abrogato.


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