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PDL 3471

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3471



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BACCINI, ARACRI, BARANI, BELCASTRO, BERGAMINI, BIASOTTI, BITONCI, CASSINELLI, CASTIELLO, DI VIRGILIO, DIVELLA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, FUCCI, GIRLANDA, LAMORTE, LEHNER, LO MONTE, MARINELLO, CESARE MARINI, RAISI, RIGONI, SAMMARCO, SBAI, SOGLIA, VELLA

Modifiche all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Presentata il 12 maggio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — In Italia i comuni che non raggiungono i 5.000 abitanti sono esattamente 5.073 e costituiscono circa i tre quarti del numero complessivo dei comuni. In queste realtà le dinamiche politiche, amministrative e sociali si svolgono con un rapporto diretto tra gli abitanti, il primo cittadino e l'amministrazione comunale, sulla base delle peculiarità e delle necessità dell'intera area.
      Per questo motivo è necessario che la normativa affronti le peculiarità di questi comuni rispettando vincoli di fiducia che si instaurano tra i cittadini e gli amministratori locali, che spesso sono il perno di una buona politica, funzionale allo sviluppo e alla promozione del territorio.
      È, dunque, necessario sopprimere i limiti di rieleggibilità immediata e consentiva alla carica di sindaco previsti dall'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite alla rielezione, di cui al presente comma, non si applica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti»;

          b) al comma 3 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto al comma 2, secondo periodo,».


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