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PDL 3468

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3468



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GATTI, BOCCUZZI, MADIA, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, CODURELLI, GNECCHI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Modifiche agli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di visita medica preventiva in fase preassuntiva e di provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

Presentata l'11 maggio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di intervenire sul decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il cosiddetto «testo unico» in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per modificarne due articoli, il 41 e il 42, già modificati dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
      L'articolo 41 è inserito nella sezione V del capo III del titolo I, concernente la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente. Secondo l'articolo 39 del medesimo decreto legislativo, il medico competente presta la propria opera in qualità di dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore, di libero professionista o dipendente del datore di lavoro.
      Le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 106 del 2009 all'articolo 41 hanno introdotto, nella sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, la visita medica preventiva in fase preassuntiva e la visita medica precedente la ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute, al fine di verificare l'idoneità del lavoratore alla mansione. L'articolo 41 stabilisce che le visite mediche preventive in fase preassuntiva possono essere svolte, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. È facile intuire come questa seconda possibilità sia meramente di scuola visto che il datore di lavoro preferirà nella grande maggioranza dei casi affidarsi a un
 

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medico di sua completa fiducia piuttosto che a una struttura pubblica.
      La proposta di legge in esame intende ripristinare l'impianto originale dell'articolo 41, il quale non prevedeva la visita medica in fase preassuntiva.
      Inoltre, per ciò che riguarda i giudizi di idoneità alla mansione specifica del medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, si vuole tornare all'originaria disposizione, che faceva riferimento a un'informazione data per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro invece che a un «giudizio» per iscritto.
      L'articolo 42, concernente i provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica, prevede che il lavoratore inidoneo in base ai giudizi espressi dal medico competente sia adibito, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alla mansione di provenienza.
      Anche in questo caso si intende ripristinare il precedente testo dell'articolo 42, il quale prevedeva che il lavoratore, in caso di inidoneità alla mansione specifica, fosse adibito, ove possibile, a una mansione compatibile con il suo stato di salute e che lo stesso, in caso di assegnazione a una mansione inferiore, conservasse la «qualifica» originaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le lettere e-bis) ed e-ter) sono abrogate;

          b) il comma 2-bis è abrogato;

          c) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

              «c-bis) in fase preassuntiva»;

          d) al comma 4, le parole: «lettere a), b), c), d), e-bis) e e-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c) e d)»;

          e) il comma 6-bis è abrogato;

          f) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
      «7-bis. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore»;

          g) al comma 9, le parole: «, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva,» sono soppresse.

      2. All'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, del presente decreto, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile,

 

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a un'altra mansione compatibile con il suo stato di salute»;

          b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Il lavoratore di cui al comma 1 che è adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore sia adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le disposizioni dell'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».


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