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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 2942 |
1. All'articolo 2598 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«3-bis) vende nel proprio esercizio commerciale o in luoghi aperti al pubblico o pone in altri modi sul mercato prodotti che risultano contraffatti o che imitano in maniera evidente i prodotti di un concorrente ovvero che creano confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente».
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca reato, è disposta la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti di cui al numero 3-bis) dell'articolo 2598 del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.
2. Qualora il commercio dei prodotti contraffatti di cui al numero 3-bis) dell'articolo 2598 del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, avvenga in un luogo pubblico, si procede alla confisca del mezzo di locomozione utilizzato per trasportare la merce o, qualora non sia possibile l'identificazione di tale mezzo, all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro.
1. Il pubblico ufficiale che omette di effettuare i controlli o di irrogare le sanzioni
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