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PDL 3491

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3491



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MIGLIOLI

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

Presentata il 19 maggio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — L'anatomia è una disciplina indispensabile per tutta la medicina e principalmente per l'esercizio della chirurgia, della microchirurgia, della chirurgia non invasiva, della radiologia e della radiologia interventista.
      Per quanto sia elevato il livello di preparazione garantito dalle cattedre di anatomia, questa però non viene più insegnata con l'aiuto indispensabile della dissezione, unico metodo idoneo ad acquisire una conoscenza reale, particolareggiata e tridimensionale degli organi del corpo umano.
      L'unico modo per fare pratica di dissezione per gli studenti di medicina italiani – almeno per quanti possono permetterselo – è recarsi in Francia, in Spagna, in Belgio e in altri Paesi europei, dove è possibile frequentare corsi pratici su preparati anatomici: attualmente, in particolare, il 50 per cento dei partecipanti ai corsi francesi è italiano. In Francia, infatti, è in vigore dal 1960 una normativa che concerne la donazione del corpo, grazie alla quale fino ad oggi sono stati donati alle università francesi oltre 50.000 corpi.
      In Italia tutto ciò non è previsto. Allo studente di medicina manca un'effettiva possibilità di approfondire le proprie conoscenze anatomiche, approfondimento che sarebbe poi messo al servizio della collettività. Così come non è data la possibilità al cittadino di donare il proprio corpo affinché possa essere utilizzato per fini di alto valore etico e umano, quali lo studio, appunto, e la ricerca scientifica. Anche la ricerca scientifica, infatti, riceverebbe grande aiuto da quanto previsto dalla presente proposta di legge, in particolare per quel che riguarda lo studio di tutte quelle malattie su cui è più impegnata, e per la pratica delle nuove tecniche chirurgiche, microscopiche e mininvasive.
 

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      Quello che con la presente proposta di legge in sostanza si propone è l'estensione di quel diritto a fare «dono di sé» che è già stato sancito dalla legge n. 91 del 1999 sulla donazione degli organi e dei tessuti a fini di trapianto.
      L'articolo 1 stabilisce l'oggetto della legge.
      All'articolo 2 è promossa l'informazione attraverso iniziative dirette a fare conoscere ai cittadini, ma anche ai medici di medicina generale e a quelli delle strutture sanitarie pubbliche e private, la possibilità di donare il proprio corpo per fini scientifici.
      L'articolo 3 stabilisce le modalità di manifestazione del consenso. Si prevede un testamento olografo in duplice copia, una delle quali è consegnata ai centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme di cui all'articolo 4. L'articolo 3 stabilisce inoltre le modalità con le quali il centro di riferimento è tenuto a comunicare la volontà di donazione all'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore, che a sua volta lo inserirà in un apposito elenco speciale.
      L'articolo 4 stabilisce che siano utilizzate in funzione di centri di riferimento le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità.
      Con l'articolo 5 sono individuati le modalità e i criteri di riconsegna della salma, che deve essere restituita alla famiglia in condizioni dignitose ed entro un anno dalla presa in consegna. Lo stesso articolo sancisce che le spese per il trasporto della salma e quelle per la tumulazione sono a carico dell'azienda sanitaria locale in cui ha sede il centro di riferimento che l'ha presa in consegna.
      All'articolo 6 si chiarisce che la donazione del corpo non può avere fini di lucro.
      Infine, all'articolo 7 è indicato il termine per l'adozione del regolamento di attuazione della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina la donazione del corpo ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della presente legge.
      2. La donazione del corpo post mortem è informata ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

Art. 2.
(Promozione dell'informazione).

      1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.
      2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:

          a) diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

          b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sulla donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

 

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Art. 3.
(Manifestazione del consenso).

      1. La donazione del corpo post mortem avviene mediante testamento olografo in duplice copia. Una copia del testamento deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4.
      2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo il contenuto del testamento di cui al comma 1 del presente articolo. L'ufficio di stato civile procede all'iscrizione del donatore del corpo in un apposito elenco speciale.

Art. 4.
(Centri di riferimento).

      1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

Art. 5.
(Riconsegna della salma).

      1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno dalla data della consegna.

 

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      2. Le spese per il trasporto della salma effettuate dal momento del decesso fino alla riconsegna della salma ai sensi del comma 1, nonché le spese relative alla tumulazione della stessa salma sono poste a carico dell'istituzione in cui ha sede il centro di riferimento di cui al medesimo comma 1.

Art. 6.
(Donazione del corpo post mortem).

      1. La donazione del corpo post mortem non può avere fini di lucro.
      2. Eventuali donazioni effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 7.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il regolamento di attuazione della medesima legge.


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