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PDL 3489

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3489



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MIGLIOLI

Istituzione del Centro italiano di studi per la storia territoriale presso il castello di Montecuccolo in Pavullo nel Frignano

Presentata il 19 maggio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge riprende, aggiornandola, una precedente proposta di legge a firma degli onorevoli Manzini (prematuramente scomparsa) e Giovanardi per l'istituzione del Centro italiano di studi per la storia territoriale presso il castello di Montecuccolo in Pavullo nel Frignano in provincia di Modena (A.C. 3575 della XIII legislatura). «Nel tranquillo e poetico Frignano vi è un punto che è come il compendio, di quelle montagne: è il Castello di Montecuccolo». Così, in questo sintetico bozzetto di Pier Biagio Casoli sta tutto il significato di Montecuccolo quale parte rilevante del patrimonio artistico, culturale e storico di un territorio dal XII secolo ai giorni nostri, ove nacque una delle figure più originali e affascinanti dell'Europa del seicento: Raimondo Montecuccoli, di cui si è recentemente celebrato il quarto centenario della nascita. Figura quanto mai attuale per la sua mentalità e cultura europea e sovranazionale e fonte di confronto e di dialogo per quanti, intellettuali, economisti e politici, stanno disegnando il volto del nostro continente entro il progetto ancora così complesso dell'Unione europea. La struttura del castello è stata oggetto nel corso degli anni di diversi interventi di recupero e di restauro conclusisi con la riapertura dell'antico maniero al pubblico, riportando al suo antico splendore uno dei monumenti più significativi della storia del nostro Paese. Nell'ambito di un complessivo progetto di fruizione e di valorizzazione del castello, di mostre permanenti e temporanee di artisti del territorio come Gino Covili e Raffaele Biolchini, di valorizzazione del patrimonio locale con il Museo storico naturalistico di Frignano, che sta riscontrando un positivo apprezzamento qualificando il castello di Montecuccolo come
 

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un punto qualificante della rete dei contenitori storico-culturali del nostro Paese, si inserisce la presente proposta di legge che intende soddisfare e rispondere a un'esigenza sentita e richiesta da istituzioni culturali e amministrazioni pubbliche sull'istituzione, con sede presso il castello di Montecuccolo, di un centro per lo studio del territorio, con particolare riguardo all'evoluzione storica del patrimonio culturale del nostro Paese e anche attraverso una rete informatizzata che valorizzi l'enorme patrimonio storico-culturale del nostro Paese e di cui il castello di Montecuccolo è un esempio e una testimonianza significativi.
      L'istituzione del Centro italiano di studi per la storia territoriale (CSST) consegue a un lavoro svolto nel corso di molti anni da numerosi e valenti studiosi, italiani e stranieri (tra gli altri, professor Giovanni Santini, Accademia nazionale di scienze, Barker Thomas, Giovanni Borelli, professor Pier Biagio Casoli, Cesare Campori, Adriano Gimorri, Robert Mandrou, Andrea Pini, Padre Berardo Rossi, Albano Sorbelli, Raimondo Luraghi, Ezio Raimondi eccetera), che hanno scritto della storia del territorio di Raimondo Montecuccoli e del castello di Montecuccolo. Il CSST si avvarrà della consulenza e del contributo scientifici delle istituzioni culturali operanti da tempo nel territorio nazionale e internazionale a partire dall'università.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'istituzione del CSST; l'articolo 2 definisce i compiti del CSST; l'articolo 3 stabilisce gli organi del CSST; l'articolo 4 stabilisce le modalità di nomina del presidente e i suoi compiti; l'articolo 5 stabilisce i compiti e la composizione del consiglio direttivo; l'articolo 6 stabilisce i compiti e la composizione della giunta esecutiva; l'articolo 7 prevede il collegio dei revisori dei conti; l'articolo 8 disciplina la struttura organizzativa e il personale del CSST; l'articolo 9 prevede la dotazione finanziaria del CSST.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione).

      1. È istituito il Centro italiano di studi per la storia territoriale (CSST), ente di ricerca a carattere nazionale.
      2. Il CSST è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università, e della ricerca. Esso ha sede presso il castello di Montecuccolo nel comune di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena.
      3. Il CSST ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e adotta propri regolamenti con le procedure e con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali.

Art. 2.
(Compiti).

      1. Il CSST persegue i seguenti scopi:

          a) promuovere ricerche e pubblicazioni sulla storia territoriale italiana;

          b) organizzare annualmente presso la sua sede, in collaborazione con istituzioni di ricerca italiane e straniere, convegni su argomenti riguardanti i vari aspetti della civiltà rurale nella sua continua osmosi con la civiltà contadina;

          c) organizzare convegni in località collegate per motivi storici e artistici alle tematiche che formano oggetto delle sue attività;

          d) promuovere la formazione di una banca dati o di un sistema di informatica territoriale, mediante la redazione e l'aggiornamento di schede territoriali di inquadramento

 

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generale relative a regioni, province, diocesi, comunità intermedie, comuni, villaggi e parrocchie, del catalogo dei beni culturali italiani in collaborazione con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 3.
(Organi del CSST).

      1. Sono organi del CSST:

          a) il presidente;

          b) il consiglio direttivo;

          c) la giunta esecutiva;

          d) il collegio dei revisori dei conti.

      2. I componenti degli organi di cui al comma 1 durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.
      3. I compiti e le modalità di funzionamento degli organi del CSST sono stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

Art. 4.
(Presidente).

      1. Il presidente del CSST è designato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti ed è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro».
      2. Con le modalità di cui al comma 1 è nominato un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di impedimento o di assenza.
      3. Il presidente esercita le seguenti funzioni:

          a) ha la rappresentanza legale del CSST;

          b) convoca e presiede il consiglio direttivo e la giunta esecutiva e assicura l'esecuzione delle delibere adottate dai medesimi organi;

 

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          c) presenta annualmente al Ministro una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 5.
(Consiglio direttivo).

      1. Il consiglio direttivo del CSST sovrintende alle attività del medesimo Centro; delibera sulle attività di ricerca e sulle questioni attinenti alla gestione amministrativa e contabile e approva i bilanci e i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3.
      2. Il consiglio direttivo è composto da:

          a) il presidente del CSST;

          b) ventuno esperti italiani e stranieri nominati dal Ministro sentito il Consiglio universitario nazionale.

Art. 6.
(Giunta esecutiva).

      1. La giunta esecutiva del CSST è composta dal presidente e da cinque componenti eletti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti.
      2. La giunta esecutiva esercita i compiti ad essa delegati dal consiglio direttivo e quelli previsti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 7.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il collegio dei revisori dei conti del CSST è nominato con decreto del Ministro e provvede al riscontro contabile. Il collegio è composto da:

          a) due componenti designati dal Ministro tra i funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          b) un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i funzionari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

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      2. Le funzioni di presidente sono attribuite al funzionario che riveste la qualifica più elevata. A parità di qualifica prevale l'anzianità di servizio. A parità di anzianità di servizio prevale il più anziano di età.

Art. 8.
(Istituzione).

      1. Nelle strutture del CSST opera personale, tecnico e amministrativo, del medesimo Centro nonché personale scientifico proveniente da università e altri enti pubblici e privati, nazionali e stranieri, utilizzato presso il Centro nell'ambito di convenzioni con gli enti da cui lo stesso personale dipende.
      2. Il personale scientifico è costituito da professori e da ricercatori che svolgono i propri compiti di ricerca presso le strutture del CSST previo nulla osta dell'ente di appartenenza.
      3. Il regolamento del personale, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, determina la dotazione organica del CSST, articolata in ruolo, livelli e profili professionali e le modalità di assunzione, nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale prevista per il comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
      4. Per l'uso di attrezzature scientifiche di particolare complessità e per altre obbiettive esigenze il CSST può stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.

Art. 9.
(Finanziamenti).

      1. I finanziamenti del CSST sono costituiti da:

          a) contributi dello Stato e di altri enti pubblici erogati nell'ambito di finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;

 

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          b) ogni altra forma autonoma di finanziamento, quali contributi volontari, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

      2. Le modalità della gestione finanziaria, contabile e amministrativa del CSST sono stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3.


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