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PDL 3496-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3496-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri e, ad interim, ministro dello sviluppo economico
(BERLUSCONI)

dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2

Presentato il 21 maggio 2010

(Relatore: BONCIANI)


NOTA: L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 16 giugno 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3496 e rilevato che:

                esso reca un contenuto eterogeneo, in quanto i due articoli trattano tre distinti argomenti, intervenendo sia nel settore ambientale, sia in quello dell'autotrasporto; in particolare, i due commi dell'articolo 1 hanno come elemento unificante la finalità di differire termini relativi – rispettivamente – alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (comma 1) ed al versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle aziende di autotrasporto (comma 2), mentre l'articolo 2 tratta anch'esso la materia ambientale, disciplinando le procedure di assegnazione delle quote di emissione di CO2;

                nell'introdurre disposizioni operanti esclusivamente per il 2010, il provvedimento in esame non effettua alcuna modifica delle preesistenti fonti normative che risultano quindi, relativamente all'anno 2010, oggetto di modifiche non testuali;

                esso effettua inoltre, all'articolo 1, un differimento di termini, assistiti da norme sanzionatorie, che risultano già scaduti rispettivamente il 30 aprile 2010 ed il 16 aprile 2010 (peraltro quest'ultimo termine era stato anche prorogato dal decreto-legge n. 194 del 2009, cosiddetto «mille proroghe»), acquisendo dunque un'efficacia retroattiva per un lasso di tempo piuttosto ampio; ciò in quanto il decreto-legge, pur approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2010, è stato pubblicato solo il 21 maggio 2010; entrambi i differimenti, come spiegato nella relazione illustrativa, si rendono peraltro necessari per la tardiva (comma 1) o mancata (comma 2) emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

                il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, interviene in un settore in cui non è stata data attuazione all'opera di delegificazione a suo tempo autorizzata dalla legge n. 70 del 1994, per cui la disciplina è attualmente definita da decreti del Presidente del Consiglio nella cornice fissata dalla normativa primaria tuttora vigente, che reca anche il termine di presentazione della dichiarazione ambientale, circostanza che ha richiesto, in questa occasione come anche in passato, di intervenire con fonti primarie per la modifica del suddetto termine;

                reca, all'articolo 2, l'abrogazione di una disposizione introdotta nel luglio del 2009 e successivamente modificata nel novembre 2009, e comunque destinata ad entrare in vigore nel 2012, circostanza che integra una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

                il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di

 

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accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2008;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 2 – che per l'anno 2010 differisce al 16 giugno il termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, specificando che «non si applicano sanzioni a carico delle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute e, pertanto, sono considerate in regola ai fini degli obblighi assicurativi» – si chiarisca il termine ultimo per l'adempimento, scaduto il quale operano le sanzioni, atteso che a differenza di quanto stabilito dal primo periodo del comma, che indica la data del 16 giugno, il secondo periodo sembra consentire la liceità di versamenti effettuati, anche dopo tale data, fino al giorno di entrata in vigore della legge di conversione (il giorno successivo alla sua pubblicazione); al riguardo, per esigenze di certezza, andrebbe dunque valutata l'opportunità di stabilire un termine per l'adempimento dell'obbligo di versamento che scada successivamente o contestualmente al termine costituzionale di conversione del decreto.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 3496 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2»,

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che la lettera s)

 

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del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            tenuto conto che nel testo vi sono norme che rientrano altresì nelle materie «tutela della concorrenza» e «previdenza sociale», anch'esse assegnate alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e o) della Costituzione,

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

NULLA OSTA


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2» (n. 3496 Governo), così come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

 

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            pur rilevando che il nuovo Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che sarà operativo dal 2011, nella sua definizione attuale, può penalizzare le imprese di minori dimensioni,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3496, recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2», come risultante dagli emendamenti approvati;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3496 Governo, «Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2;

            considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato; preso atto che rilevano, altresì, profili afferenti alla tutela della concorrenza ed alla previdenza sociale, inerenti alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e o) della Costituzione;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) sia precisato che l'attuazione del decreto-legge in oggetto debba avvenire con il pieno coinvolgimento delle Regioni;

            2) ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, sia previsto l'utilizzo delle strutture e agenzie regionali, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni e nel pieno rispetto dell'autonomia regionale.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica.
Art. 1.
Art. 1.
      1. È convertito in legge il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.       1. Il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 1:

                al primo periodo, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98»;

            al secondo periodo, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294»;

            al comma 2:

                al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 55» sono inserite le seguenti: «, comma 5,»;

            il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando l'obbligo di cui al primo periodo».

      All'articolo 2:

            al comma 1, la parola: «CO2» è sostituita dalle seguenti: «anidride carbonica (CO2)»;

            al comma 3, le parole: «come modificata dalla direttiva 2009/29/CE» sono sostituite dalle seguenti: «come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;

            nella rubrica, la parola: «CO2» è sostituita dalle seguenti: «anidride carbonica».

        Nel titolo, la parola: «CO2» è sostituita dalle seguenti: «anidride carbonica».

 

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DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 2010, N. 72
 

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Decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2010.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.

Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la scadenza del 30 aprile 2010 per la presentazione della dichiarazione ambientale con riferimento all'anno 2009, di consentire la presentazione delle dichiarazioni medesime nel termine del 30 giugno 2010, facendo comunque salve le dichiarazioni presentate avvalendosi del modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008;  
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi al 16 giugno 2010, al fine di dare attuazione agli interventi a sostegno del settore già previsti dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);  
        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per l'assegnazione di quote di emissione di CO2 a operatori energetici ed industriali per impianti entrati in funzione dopo l'adozione del Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO2 per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico in data 18 dicembre 2006, ed in relazione alla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008- 2012 adottata con decreto dei medesimi Ministri in data 28 febbraio 2008;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2010;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente  

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e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;  

emana
il seguente decreto-legge:
 

Articolo 1.
(Differimento di termini).

Articolo 1.
(Differimento di termini).

        1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, possono essere presentate fino al 30 giugno 2010. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008.

        1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, possono essere presentate fino al 30 giugno 2010. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008.

        2. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Non si applicano sanzioni a carico delle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute e, pertanto, sono considerate in regola ai fini degli obblighi assicurativi.         2. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando l'obbligo di cui al primo periodo.

Articolo 2.
(Misure urgenti in materia di emissioni di CO2).

Articolo 2.
(Misure urgenti in materia di emissioni di anidride carbonica).

        1. Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti

        1. Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di


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come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
        2. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 1 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.         2. Identico.
        3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 di cui all'articolo 10 della citata direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravi per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99.         3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 di cui all'articolo 10 della citata direttiva 2003/87/CE, come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravi per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni.
        4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.         4. Identico.
        5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.         5. Identico.

Articolo 3.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 20 maggio 2010.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico.
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.

 


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