PDL 3042
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3042
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei deputati
VIGNALI, LUPI, PALMIERI, PIZZOLANTE
Modifica all'articolo 53 della Costituzione, in materia di determinazione della base imponibile e di limite al prelievo tributario relativamente alle imposte dirette
Presentata il 14 dicembre 2009
Onorevoli Colleghi! — La progressività dell'imposta, prevista dal secondo comma dell'articolo 53 della Costituzione, produce una proporzione geometrica nell'imposizione fiscale, realizzando una tassazione abnorme. In particolare, attraverso la maggiore tassazione dei redditi più alti, essa produce come effetto, in via pratica, l'elusione del primo e fondamentale comma del medesimo articolo. In tal modo il peso dell'imposizione fiscale ricade sui redditi medi e bassi. Ciò è ancora più vero a livello dell'imposizione fiscale in capo alle imprese, presso le quali si realizza il contrario del dettato costituzionale. Infatti, le imprese quotate in borsa e i grandi gruppi italiani, nel 2008, hanno subito una tassazione media del 26 per cento: dal momento che la tassazione media complessiva per le imprese si attesta al 43 per cento è facile dedurre che il peso fiscale grava sulle piccole e medie imprese e soprattutto sulle piccole imprese, per le quali supera abbondantemente il 50 per cento. Qualora venga eliminata la progressività dell'imposta, sarebbe in ogni caso fatto salvo (anzi, maggiormente realizzato) il principio fissato dal primo comma del medesimo articolo 53, cioè la contribuzione alla comunità pubblica in ragione delle capacità contributive di ciascuno; inoltre si realizzerebbe più compiutamente il principio di equità.
Pertanto, la presente proposta di legge costituzionale introduce due principi di sussidiarietà orizzontale e di equità fiscale. Il primo principio prevede che il prelievo
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fiscale diretto non possa essere applicato sui costi sostenuti dalle persone fisiche o dalle imprese, ma solo sui redditi. Il secondo principio prevede che l'imposizione fiscale non possa eccedere la metà dei redditi delle persone fisiche e delle imprese. Lo Stato democratico, infatti, non può rendersi prepotente a tal punto da sottrarre la maggior parte dei redditi da lavoro, né trasformarsi di fatto in «socio di maggioranza» delle libere iniziative economiche.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 53 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il prelievo fiscale diretto può essere effettuato solo sui redditi delle persone fisiche e delle imprese e non può eccedere la metà dei redditi maturati nell'anno di riferimento».