Frontespizio Pareri Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3118-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3118-67-68-711-736-846-1616-2062-2247-2471-2488-2651-2892-3195-A



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

n. 3118

presentato dal ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)

dal ministro dell'interno
(MARONI)

dal ministro per le riforme per il federalismo
(BOSSI)

e dal ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati

Presentato il 13 gennaio 2010


NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 10 giugno 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 3118. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 67, 68, 711, 736, 846, 1616, 2062, 2247, 2471, 2488, 2651, 2892 e 3195, si vedano i relativi stampati.
 

Pag. 2

e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 67, d'iniziativa dei deputati

STUCCHI, CAPARINI, GIBELLI

Introduzione del capo IV-bis del titolo II della parte prima del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Istituzione delle comunità territoriali

Presentata il 29 aprile 2008

n. 68, d'iniziativa dei deputati

STUCCHI, CAPARINI, GIBELLI, REGUZZONI

Modifica all'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'organo di revisione economico-finanziaria nei piccoli comuni e nelle comunità montane

Presentata il 29 aprile 2008

n. 711, d'iniziativa del deputato URSO

Soppressione delle comunità montane

Presentata il 5 maggio 2008

n. 736, d'iniziativa dei deputati

MOGHERINI REBESANI, GIOVANELLI, BARANI, BENAMATI, BRAGA, DIVELLA, FADDA, FEDI, FERRARI, FOGLIARDI, GINEFRA, GRASSI, LENZI, LUSETTI, MELANDRI, MISIANI, NARDUCCI, OLIVERIO, PIZZETTI, RIA, ROSSA, SAMPERI, SBROLLINI, TENAGLIA, FEDERICO TESTA, VASSALLO, VILLECCO CALIPARI

Disposizioni per la riforma e la semplificazione del sistema istituzionale e amministrativo territoriale

Presentata il 6 maggio 2008
 

Pag. 3

n. 846, d'iniziativa dei deputati

ANGELA NAPOLI, CARLUCCI

Soppressione delle comunità montane

Presentata il 7 maggio 2008

n. 1616, d'iniziativa dei deputati

GARAGNANI, CARLUCCI

Modifica all'articolo 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'esclusione della città di Bologna dal novero delle aree metropolitane

Presentata il 5 agosto 2008

n. 2062, d'iniziativa dei deputati

GIOVANELLI, BRESSA, AMICI, MARCO CARRA, FERRARI, FONTANELLI, LANZILLOTTA, LO MORO, MARCHI, MISIANI, NACCARATO, RUBINATO, VASSALLO, ZACCARIA

Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali

Presentata il 14 gennaio 2009

n. 2247, d'iniziativa dei deputati

BORGHESI, LEOLUCA ORLANDO, ROTA, CIMADORO, ZAZZERA, DI STANISLAO, FAVIA, PALAGIANO, DI GIUSEPPE, MONAI

Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica mediante la soppressione di enti territoriali

Presentata il 26 febbraio 2009
 

Pag. 4

n. 2471, d'iniziativa dei deputati

DI PIETRO, DONADI, EVANGELISTI, BORGHESI, BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, DI GIUSEPPE, DI STANISLAO, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, MESSINA, MISITI, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PALOMBA, PIFFARI, PISICCHIO, PORCINO, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA

Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica

Presentata il 26 maggio 2009

n. 2488, d'iniziativa dei deputati

RIA, MOFFA, DI BIAGIO, ANTONINO FOTI

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni delle province, di riduzione del numero dei consiglieri e dei membri delle giunte comunali e provinciali nonché di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale

Presentata il 4 giugno 2009

n. 2651, d'iniziativa dei deputati

MATTESINI, FONTANELLI, GIOVANELLI

Modifica all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale

Presentata il 28 luglio 2009

n. 2892, d'iniziativa del deputato REGUZZONI

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali e provinciali nonché di soppressione delle comunità montane e delle circoscrizioni di decentramento comunale

Presentata il 6 novembre 2009
 

Pag. 5

n. 3195, d'iniziativa del deputato GARAGNANI

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti i poteri di controllo dei consiglieri comunali e provinciali

Presentata il 9 febbraio 2010

(Relatore: BRUNO)
 

Pag. 6


torna su
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3118 nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta dello scorso 8 giugno, e rilevato che:

                esso interviene in materia di organizzazione dello Stato e di funzionamento degli enti territoriali con disposizioni immediatamente precettive, cui si connettono quattro norme di delega finalizzate, rispettivamente, al conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione (articolo 9), all'adozione della Carta delle autonomie locali (articolo 13), al riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia (articolo 13-bis) ed alla razionalizzazione delle Province (articolo 14); peraltro, la norma di delega dell'articolo 13 reca anche un'autorizzazione alla delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; a tale contenuto si connette solo indirettamente l'articolo 23-bis, relativo agli uffici di diretta collaborazione dei Presidenti delle Regioni;

                esso reca una complessa procedura per l'esercizio della delega relativa alla «Carta delle autonomie locali», imperniata su una previa intesa in Conferenza unificata e sulla possibilità che le competenti Commissioni parlamentari si esprimano due volte sullo schema del decreto legislativo, qualora il Governo non si conformi al parere espresso in prima battuta (articolo 13, comma 2); al riguardo, il Comitato valuta favorevolmente le disposizioni che prefigurano il parere parlamentare in due fasi (in sede istruttoria ed in sede di definitiva elaborazione del testo), in quanto ciò costituisce un meccanismo particolarmente idoneo a consentire un rafforzamento delle prerogative parlamentari ed il massimo coinvolgimento del Parlamento al procedimento di emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega; con riferimento invece alla circostanza che il parere parlamentare consegua alla previa intesa in sede di Conferenza unificata si è invece in passato già rilevato che «la previa intesa prevista, finalizzata ad una stesura di un testo condiviso tra Governo statale e Giunte regionali, rende potenzialmente meno incisivo il successivo parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari (si richiamano i pareri sul disegno di legge relativo al federalismo fiscale e sulla riforma della contabilità pubblica); inoltre, si segnala che la delega volta alla razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali (articolo 14) risulta subordinata, sia nel suo esercizio che nella possibilità di conseguire gli obiettivi di soppressione di talune Province ad una iniziativa dei comuni che è solo eventuale, cui deve poi conseguire il coinvolgimento delle Regioni (che vengono «sentite» ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione) nonché delle Province interessate (non menzionate dalla citata disposizione costituzionale);

                nell'effettuare numerose modifiche della disciplina vigente, il testo del disegno di legge in alcuni casi – ad esempio agli articoli da

 

Pag. 7

2 a 6, l'articolo 8 e gli articoli da 25 a 27 – non effettua un adeguato coordinamento con il TUEL (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000); inoltre, talune previsioni concernenti l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni si intrecciano con l'articolo 14, commi da 26 a 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, attualmente all'esame del Senato, in particolare, per quanto riguarda l'esercizio in forma associata delle funzioni dei comuni e con l'articolo 5, comma 6, del citato decreto, relativo all'erogazione di indennità e gettoni di presenza a favore di componenti di organi circoscrizionali;

                il provvedimento, agli articoli 18 e 19, incide su una disposizione di recente approvazione (l'articolo 2, comma 186, della legge finanziaria 2010, già precedentemente oggetto di modifica ad opera del decreto-legge n. 2 del 2010), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

                presenta una disposizione che, pur concernendo meccanismi di finanziamento di enti pubblici, opera retroattivamente a partire dal 1o gennaio 2010 (articolo 17, comma 2);

                il testo del disegno di legge, inoltre, adotta talune espressioni imprecise: ad esempio, l'articolo 10 disciplina il trasferimento di funzioni e risorse da un ente locale ad altro ente locale, sulla base di «accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati», senza chiarire il ruolo dell'ente provincia nella stipula degli accordi; l'articolo 29, comma 3, che novella l'articolo 151 del TUEL in materia di controlli negli enti locali, dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno «d'intesa», anziché di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                il provvedimento utilizza, infine, una formula abrogativa esplicita innominata che, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, andrebbe evitata in quanto «superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale»;

                il titolo del provvedimento contiene ancora un riferimento agli «uffici territoriali del governo» la cui disciplina – a seguito dell'attività emendativa in Commissione – è trattata in modo assolutamente marginale, così da suggerirne l'espunzione dal titolo; inoltre, l'articolo 9 e l'articolo 13-bis recano una delega al Governo che – ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi – dovrebbe essere segnalata anche nella rubrica dell'articolo;

                il disegno di legge presentato dal Governo è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al

 

Pag. 8

decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 9, comma 5 – secondo cui, «in relazione ai contenuti dei decreti legislativi di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per quanto riguarda l'amministrazione indiretta e strumentale dello Stato si provvede, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma e ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, nel rispetto del medesimo principio previsto per le amministrazioni statali relativamente alla riduzione delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale trasferito, nonché dei criteri di semplificazione, adeguatezza, riduzione della spesa, eliminazione di duplicazioni di funzioni rispetto alle regioni e agli enti locali ed eliminazione di sovrapposizioni di competenze di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni» – sul presupposto che il modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, richiede di esplicitare quali siano le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni da abrogare con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, si chiarisca se la disposizione in commento configuri un'autonoma autorizzazione alla delegificazione (da riformulare dunque nei suddetti termini) ovvero semplicemente autorizzi i decreti legislativi a prevedere l'utilizzo di tale strumento, demandando quindi a questi ultimi la definizione delle modalità concrete di operatività dell'istituto della delegificazione;

            all'articolo 11 – secondo cui «il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, presenta alle Camere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, appositi disegni di legge» in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione – si chiariscano gli effetti dell'eventuale mancanza della previa intesa, sul presupposto che una siffatta previsione contenuta in una fonte normativa ordinaria non può determinare effetti impeditivi dell'iniziativa legislativa governativa (né ovviamente di quella di altri titolari del potere di iniziativa legislativa) e che dunque, al pari della previsione di un termine di dodici mesi, essa opera solo sul piano delle modalità di svolgimento del procedimento endogovernativo (ed è eventualmente surrogabile ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997); al riguardo, dovrebbe altresì valutarsi la portata normativa dei commi 2 e 3 dell'articolo in commento, che non pongono vincoli

 

Pag. 9

legislativi rafforzati rispetto alla fonte legislativa prevista dall'articolo 11, comma 1, trattandosi di fonti pari ordinate;

            all'articolo 13, comma 1 – che indica tra i princìpi e criteri direttivi della delega concernente l'adozione della «Carta delle autonomie» il «rispetto dei princìpi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale» (lettera c) del comma 1) – si valuti l'esigenza di esplicitare i suddetti princìpi;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 19, comma 1 – secondo cui «a decorrere dal 2011 e per tutti gli anni a seguire, nei singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, sono soppressi, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni» – si chiarisca il momento in cui opera la soppressione del consorzio nell'ipotesi in cui il rinnovo dei diversi consigli comunali avvenga in tempi sfalsati; in proposito, dovrebbe anche precisarsi se il meccanismo di successione dei Comuni nei rapporti giuridici degli enti soppressi avvenga pro-quota o secondo altri criteri.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 13-bis – che indicando come princìpi e criteri direttivi della delega finalizzata al riordino della normativa riguardante il comune di Campione d'Italia quelli di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 nonché il «mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti», sembra configurare una mera opera di riordino priva di essenziali elementi innovativi – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata della disposizione del comma 2, che appare invece prefigurare oneri connessi all'attuazione della delega (posti a carico del bilancio del comune di Campione d'Italia);

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 3, comma 1, lettera a) – che indica tra le funzioni fondamentali delle Province «la normazione sull'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni» – dovrebbe verificarsi se, anche in questo caso, vada inserita la specificazione secondo cui si tratta delle funzioni «spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa», in analogia con quanto la Commissione di merito ha inteso precisare all'articolo 2, comma 1, lettera a), in riferimento alle funzioni dei Comuni, in una logica di differenziazione con le competenze regionali in materia;

            all'articolo 13, comma 1 – che attribuisce la delega per la redazione della «Carta delle autonomie locali», al fine di raccogliere in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti

 

Pag. 10

locali – dovrebbe valutarsi l'opportunità di fissare la scadenza della relativa delega successivamente alle altre deleghe previste dal disegno di legge, in modo che si possa tenere conto, nella redazione del codice, di tutti i decreti legislativi emanati ai sensi del disegno di legge stesso mentre, nella formulazione attuale, essa scade dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge e dunque anteriormente rispetto al termine previsto per l'esercizio della delega relativa alla razionalizzazione delle Province (24 mesi);

            al comma 2 del medesimo articolo 13 – volto a prevedere il secondo parere da parte delle Commissioni competenti solo qualora il Governo «non intenda conformarsi al parere parlamentare» – dovrebbe valutarsi se non sia preferibile riformulare la disposizione prevedendo l'espressione di un doppio parere sic et simpliciter, senza condizionarlo al mancato rispetto dei rilievi espressi nel primo parere (anche per superare la difficoltà derivante dal fatto che ad esprimersi sono più organi parlamentari, che possono assumere posizioni diverse e muovere quindi rilievi tra loro potenzialmente contrastanti);

            all'articolo 29, comma 1 – che riscrive l'articolo 49 del TUEL in materia di «pareri dei responsabili dei servizi» – dovrebbe verificarsi se la responsabilità amministrativa e contabile connessa all'espressione dei pareri che è prevista dal comma 3 del nuovo articolo 49 debba riguardare «i soggetti di cui al comma 1» o debba estendersi anche ai soggetti di cui al comma 2, essendo anch'essi tenuti ad esprimere pareri;

            al comma 2 del medesimo articolo 29 – che introduce nel TUEL, tra gli altri, l'articolo 147-ter, che sembrerebbe prevedere la funzione di controllo strategico unicamente negli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti – dovrebbe precisarsi se i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non vi siano tenuti ovvero se debbano effettuare tale controllo necessariamente in forma associata».


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

                premesso che la competenza della medesima si limita all'articolo 23-bis, avente ad oggetto gli uffici di diretta collaborazione in ambito regionale, prevede che per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i Presidenti delle Regioni possono avvalersi della

 

Pag. 11

diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza, anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, precisando peraltro che il collocamento fuori ruolo determina l'indisponibilità del relativo posto nell'ambito delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza fino al termine del rispettivo incarico;

                rilevato che l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito con legge n. 181 del 2008, per garantire l'integrità dell'organico degli uffici giudiziari, pone dei precisi limiti al numero dei magistrati che possono essere destinati a funzioni non giudiziarie;

                ritenuto che dall'applicazione del predetto articolo 23-bis possano derivare invece seri problemi di funzionalità per gli uffici giudiziari nell'ambito dei quali prestano servizio i magistrati che verrebbero posti fuori ruolo o in aspettativa, non prevedendosi neanche – come stabilisce invece la legislazione vigente in materia alla quale si intende derogare – la possibilità per gli organi di autogoverno delle magistrature di appartenenza di valutare l'impatto sulla organizzazione dei predetti uffici;

        esprime, per quanto attiene alle parti di propria competenza,

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia soppresso l'articolo 23-bis.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

NULLA OSTA

        

 

Pag. 12


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3118, recante «Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, e le abbinate proposte di legge;

            sottolineato come il provvedimento si inquadri nella prospettiva del processo di attuazione del federalismo fiscale previsto dalla legge n. 42 del 2009,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento agli articoli 2 e 3, i quali recano l'elenco delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire in tale ambito anche la funzione relativa alla gestione dei tributi e delle entrate proprie di tali enti;

            b) con riferimento agli articoli 13-bis e 23-bis, inseriti nel corso dell'esame in sede referente, recanti, rispettivamente, delega al Governo per definire una disciplina organica delle disposizioni concernenti il Comune di Campione d'Italia e norme sulla possibilità, per i Presidenti delle regioni, di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché di avvocati dello Stato, valuti la Commissione di merito se tali previsioni risultino congruenti con il contenuto proprio del provvedimento;

            c) con riferimento all'articolo 29, comma 2, nella parte in cui inserisce nel Testo unico delle disposizioni sugli enti locali (TUEL), i nuovi articoli 147-quater e 147-sexies, relativi, rispettivamente, ai controlli sulle società partecipate dagli enti locali ed ai controlli sugli organismi gestionali partecipati dai medesimi enti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio coordinare tra loro tali disposizioni, che risultano in gran parte sovrapponibili, in particolare facendo rifluire il contenuto dell'articolo 147-quater nel testo dell'articolo 147-sexies, opportunamente integrando quest'ultimo nel senso di renderlo applicabile anche alle società partecipate;

 

Pag. 13

            d) con riferimento al comma 8 dell'articolo 151 del TUEL, come novellato dall'articolo 29, comma 3, il quale prevede che al rendiconto degli enti locali sia allegata una relazione contenente valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta dalla Giunta dell'ente, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare tale previsione, stabilendo che la relazione utilizza i dati ottenuti dalle attività di controllo di gestione e contiene una quantificazione dei servizi offerti, dei costi unitari dei servizi e del grado di copertura dei fabbisogni, prevedendo inoltre che, per le province ed i comuni con popolazione al di sopra di un determinato livello, la relazione sia redatta in forma di bilancio sociale.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3118;

            valutato positivamente l'impianto complessivo del provvedimento che si fonda sulla scelta politica di porre alla base delle opzioni giuridiche e ordinamentali i princìpi di responsabilità e di rappresentatività che sono alla base dell'esperienza e dell'azione quotidiana delle istituzioni territoriali, chiamate a dare risposta ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese;

            esaminata la disposizione di cui all'articolo 7 che vieta l'attribuzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province ad enti o agenzie statali o regionali o ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite, con contestuale individuazione delle sanzioni nella cessazione dei finanziamenti e nella nullità degli atti adottati in contrasto con tale norma;

 

Pag. 14

            valutata l'opportunità di specificare, con particolare riferimento alla materia ambientale, che dalla disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, non vengano compromesse le competenze di carattere tecnico e specialistico attribuite dalla normativa vigente all'ISPRA e alle ARPA regionali, allo scopo di evitare equivoci in ordine all'attribuzione ed esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4, che hanno natura amministrativa;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un comma aggiuntivo 1-bis all'articolo 7, che specifichi che restano ferme in ogni caso le competenze in materia ambientale riconosciute per legge in capo all'ISPRA e alle ARPA regionali.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3118, nel testo come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione Affari costituzionali (nuovo testo n. 3118 Governo e abb.),

        premesso che:

            il testo in esame individua, nell'ambito delle funzioni fondamentali dei comuni, la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale, e, nell'ambito delle funzioni fondamentali delle province, la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;

            il testo individua altresì, nell'ambito delle funzioni fondamentali delle città metropolitane, la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali, nonché la mobilità e la viabilità metropolitane;

 

Pag. 15

            il testo introduce opportunamente specifiche disposizioni volte ad assicurare il controllo da parte degli enti locali sulle società da essi partecipate,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità, alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2, alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 e alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4, di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile».


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3118, come risultante dagli emendamenti approvati;

            preso atto delle disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che riguardano prevalentemente interventi in materia di lavoro pubblico;

            valutato positivamente che il provvedimento in esame si faccia carico di disporre la semplificazione di diverse procedure dettate dalla normativa vigente;

 

Pag. 16

            preso atto che è stato introdotto nel testo un nuovo articolo 23-bis, secondo il quale, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, i presidenti delle regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti;

            rilevato che l'articolo 29 detta importanti disposizioni in materia di controlli negli enti locali, dalle quali emerge un ruolo particolarmente rilevante dei segretari comunali e provinciali, soprattutto sotto il profilo della loro competenza ad esprimere pareri sulle delibere degli organi amministrativi;

            ricordato, al riguardo, che si registra una grave carenza di organico di segretari degli enti locali su tutto il territorio nazionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 23-bis, si segnala che le disposizioni da questo previste – non consentendo, di fatto, agli organismi preposti all'autogoverno della magistratura di valutare, come stabilito dalla legge, l'eventuale autorizzazione al collocamento fuori ruolo – sembrerebbero determinare una rilevante deroga ai princìpi che stanno alla base della specifica disciplina del rapporto di lavoro dei singoli magistrati;

            b) all'articolo 29, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una apposita norma che – per fronteggiare la carenza di organico di segretari degli enti locali sul territorio nazionale – consenta all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di individuare, in coerenza con la vigente disciplina normativa, apposite misure per l'iscrizione all'albo nazionale degli idonei dell'ultimo concorso pubblico.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 17


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 3118, elaborato dalla I Commissione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            si invita la Commissione di merito a considerare, nella eventuale revisione della configurazione delle province, il valore della ruralità nonché i disagi strutturali.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

NULLA OSTA


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3118, in corso di esame presso la I Commissione della Camera;

 

Pag. 18

            valutato che il contenuto del provvedimento in esame appare prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

            evidenziato il particolare profilo che assumono le previsioni volte all'attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in materia di conferimento di funzioni amministrative alle regioni nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché i princìpi della legislazione regionale nelle materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale ed il riassetto dell'ordinamento regionale conseguente alla ridefinizione delle funzioni tra gli enti territoriali;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 5, siano precisate le funzioni fondamentali ivi richiamate ed eventualmente trasferite che in ogni caso dovranno avere la garanzia del finanziamento integrale;

            2) all'articolo 10, comma 1, sia chiarito il significato dell'espressione «accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati», che sembrerebbe implicare un ruolo dell'ente provincia nella stipula degli accordi;

            3) all'articolo 14, comma 2, sia chiarito il ruolo degli attori istituzionali coinvolti nei processi di ridefinizione delle circoscrizioni provinciali;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 2, un coordinamento con le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL) in cui sono regolate le medesime funzioni proprie degli enti locali;

            b) valuti altresì la Commissione di merito, all'articolo 6, comma 1, l'opportunità di precisare la portata della norma, atteso che il provvedimento in esame si limita all'indicazione delle funzioni fondamentali senza provvedere al loro inquadramento nelle materie elencate all'articolo 117 della Costituzione;

            c) valuti, all'articolo 8, l'opportunità di definire espressamente le materie alle quali afferiscono le funzioni fondamentali di comuni e province, anche al fine di evitare criticità interpretative nella fase di emanazione delle leggi regionali;

            d) valuti, all'articolo 11, comma 2, l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni, disponendo la norma interventi in materie di competenza concorrente o residuale regionale;

 

Pag. 19

            e) valuti la Commissione l'opportunità di definire i parametri per la classificazione dei piccoli comuni e dei comuni montani;

            f) valuti altresì la Commissione l'opportunità di uniformare la durata delle differenti deleghe recate dal provvedimento riducendone i termini previsti per l'esercizio delle medesime.

 

Pag. 20


TESTO
del disegno di legge n. 3118

torna su
TESTO
della Commissione

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati.

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati.

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. La presente legge, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 114, primo comma, della Costituzione e in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, individua e disciplina le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ne favorisce l'esercizio in forma associata, al fine di razionalizzare le modalità di esercizio delle stesse funzioni, di favorirne l'efficienza e l'efficacia e di ridurne i costi. La presente legge, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, individua e trasferisce funzioni amministrative e disciplina il procedimento per la razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali, sulla base di parametri oggettivi.

      1. La presente legge, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 5 e 114, primo comma, della Costituzione e in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, individua e disciplina le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ne favorisce l'esercizio in forma associata, al fine di razionalizzare le modalità di esercizio delle stesse funzioni, di favorirne l'efficienza e l'efficacia e di ridurne i costi. La presente legge, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, individua e trasferisce funzioni amministrative e disciplina il procedimento per la razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali, sulla base di parametri oggettivi.
      1-bis. La presente legge e i decreti legislativi emanati in base alle deleghe ivi previste sono inderogabilmente attuati in conformità agli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita, nonché in conformità alla disciplina del patto di stabilità interno, assicurando la coerenza tra le funzioni individuate e trasferite e la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.


Pag. 21
      2. La presente legge, in coerenza con l'obiettivo di razionalizzare le funzioni e di eliminarne le duplicazioni, prevede inoltre:       2. Identico:
          a) la soppressione o la razionalizzazione di enti e di organismi che operano in ambito statale, regionale e locale con l'obiettivo che le funzioni da questi esercitate spettino a uno degli enti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione;           a) identica;
          b) la modifica della composizione dei consigli e delle giunte degli enti locali, prevedendo una significativa riduzione del numero di consiglieri e di assessori;           soppressa
          c) la definizione e la disciplina dei piccoli comuni;           c) identica;
          d) la modifica delle funzioni del consiglio comunale e del consiglio provinciale;           d) identica;
          e) modifiche concernenti i direttori generali degli enti locali;           e) identica;
          f) la modifica delle norme relative ai controlli negli enti locali, al fine di assicurare la piena responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti.           f) identica.

Pag. 22

Capo II
FUNZIONI FONDAMENTALI

Capo II
FUNZIONI FONDAMENTALI

Art. 2.
(Funzioni fondamentali dei comuni).

Art. 2.
(Funzioni fondamentali dei comuni).

      1. Ferma restando la programmazione regionale, sono funzioni fondamentali dei comuni:

      1. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, sono funzioni fondamentali dei comuni:

          a) la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni;           a) la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
          b) la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;           b) identica;
          c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;           c) identica;
          d) il controllo interno;           d) identica;
          e) la gestione finanziaria e contabile;           e) identica;
          f) la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza;           f) identica;
          g) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;           g) identica;
          h) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;           h) identica;
          i) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e della realizzazione di attività produttive;           i) identica;
          l) le funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale di base;           l) le funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;

Pag. 23
          m) la partecipazione alla pianificazione urbanistica, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio;           m) la pianificazione e la regolamentazione urbanistica di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
          n) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;           n) identica;
          o) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di pertinenza dell'ente;           o) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;
          p) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;           p) identica;
          q) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;           q) identica;
          r) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;           r) identica;
          s) la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici, artistici e bibliografici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali;           s) identica;
          t) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;           t) identica;
          u) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;           u) identica;

Pag. 24
          v) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;           v) identica;
          z) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici.           z) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Pag. 25

Art. 3.
(Funzioni fondamentali delle province).

Art. 3.
(Funzioni fondamentali delle province).

      1. Ferma restando la programmazione regionale, le funzioni fondamentali delle province sono:

      1. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, le funzioni fondamentali delle province sono:

          a) la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni;           a) la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
          b) la pianificazione e la programmazione delle funzioni spettanti;           b) identica;
          c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;           c) identica;
          d) la gestione finanziaria e contabile;           d) identica;
          e) il controllo interno;           e) identica;
          f) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito sovracomunale;           f) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale;
          g) la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza e la polizia locale;           g) identica;
          h) l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e alle forme associative;           soppressa
          i) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;           i) identica;
          l) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;           l) identica;
          m) l'attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l'attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;           m) nell'ambito dei piani nazionali e regionali di protezione civile l'attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d'emergenza in materia; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l'attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;

Pag. 26
          n) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e di controllo;           n) identica;
          o) la tutela e la gestione, per gli aspetti di competenza, del patrimonio ittico e venatorio;           o) identica;
          p) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;           p) identica;
          q) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;           q) identica;
          r) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;           r) identica;
          s) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego;           s) identica;
          t) la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale in ambito provinciale, compatibilmente con la legislazione regionale;           t) identica;
          u) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale.           u) identica.

Pag. 27

Art. 4.
(Funzioni fondamentali delle città metropolitane).

Art. 4.
(Funzioni fondamentali delle città metropolitane).

      1. Ferma restando la programmazione regionale, le funzioni fondamentali delle città metropolitane sono:

      1. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, le funzioni fondamentali delle città metropolitane sono:

          a) le funzioni delle province di cui all'articolo 3;           a) identica;
          b) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;           b) identica;
          c) l'azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei comuni;           c) identica;
          d) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;           d) identica;
          e) la mobilità e la viabilità metropolitane;           e) identica;
          f) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;           f) identica;
          g) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.           g) identica.

Pag. 28

Art. 5.
(Funzioni fondamentali ricadenti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione).

Art. 5.
(Funzioni fondamentali ricadenti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione).

      1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le regioni, nell'esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, possono attribuire le stesse alla provincia, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce al comune, o al comune, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce alla provincia, previo accordo con gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni, e previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata». Le regioni assicurano a tale fine il rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse tra gli enti locali interessati. Sono fatte salve le modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

      1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le regioni, nell'esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, possono attribuire le stesse alla provincia, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce al comune, o al comune, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce alla provincia, previo accordo con gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni, e previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata». Le regioni assicurano a tale fine il rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali tra gli enti locali interessati. Sono fatte salve le modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.


Pag. 29

Art. 6.
(Disciplina delle funzioni fondamentali).

Art. 6.
(Disciplina delle funzioni fondamentali).

      1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge sono disciplinate dalla legge statale o dalla legge regionale, secondo il riparto della competenza per materia di cui all'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

      1. Identico.

        2. I comuni, le province e le città metropolitane organizzano le rispettive funzioni fondamentali valorizzando, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e per l'erogazione di servizi e prestazioni di interesse pubblico.

Pag. 30

Art. 7.
(Disposizione di salvaguardia).

Art. 7.
(Disposizioni di salvaguardia).

      1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere esercitate da enti o agenzie statali o regionali. Non possono altresì essere esercitate da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui sono attribuite le medesime funzioni fondamentali.

      1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere:

          a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite;

            b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite.
 

      1-bis. Restano ferme in ogni caso le competenze in materia ambientale riconosciute per legge all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

        2. A decorrere dall'effettivo trasferimento, ai sensi dell'articolo 10, delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

Pag. 31

Art. 8.
(Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali).

Art. 8.
(Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali).

      1. L'esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l'ente titolare.

      1. Identico.

      2. Le funzioni fondamentali dei comuni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), possono essere esercitate da ciascun comune singolarmente o, se compatibile con la natura della funzione, in forma associata mediante la costituzione di un'unione di comuni.       2. Le funzioni fondamentali dei comuni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), che garantiscono l'autonomia normativa e organizzativa degli stessi, possono essere esercitate da ciascun comune singolarmente o, se compatibile con la natura della funzione, in forma associata mediante la costituzione di un'unione di comuni.
      3. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 2, comma 1, lettere g), l), m), n), o), p), q), r), t), u), v) e z), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Le funzioni fondamentali di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri comuni.       3. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 2, comma 1, lettere g), l), m), n), o), p), q), r), t), u), v) e z), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ad eccezione dei comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri comuni. Le funzioni fondamentali di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri comuni.
      4. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione di un comune non può essere svolta da più di una forma associativa.       4. Identico.
      5. Le province possono esercitare una o più funzioni di cui all'articolo 3 in forma associata. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla data determinata dai decreti legislativi di cui all'articolo 14.       5. Identico.

Pag. 32
      6. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da g) a z), secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.       6. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da g) a z), secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.
      7. Salvo quanto previsto dalle leggi regionali, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione e l'unione di comuni di cui, rispettivamente, agli articoli 30 e 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico». Ogni comune può fare parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.       7. Identico.
      8. All'articolo 32 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:       8. Identico:
          a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:           a) identico:
      «2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei comuni associati.       «2. Identico.

Pag. 33
      3. Lo statuto prevede il presidente dell'unione, scelto secondo un sistema di rotazione periodica tra i sindaci dei comuni associati, e prevede che la giunta sia composta esclusivamente dai sindaci dei comuni associati e che il consiglio sia composto, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze»;       3. Lo statuto prevede il presidente dell'unione, scelto secondo un sistema di rotazione periodica tra i sindaci dei comuni associati, e prevede che la giunta sia composta esclusivamente dai sindaci dei comuni associati e che il consiglio sia composto, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore alla metà di quello previsto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze»;
          b) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.           b) identica.

Pag. 34

Capo III
FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEGLI ENTI LOCALI

Capo III
FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 9.
(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato).

Art. 9.
(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato).

      1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane individuate dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, su proposta dei Ministri dell'interno, per i rapporti con le regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto:

      1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane individuate dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, su proposta dei Ministri dell'interno, per i rapporti con le regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto:

          a) l'individuazione e il trasferimento delle restanti funzioni amministrative esercitate, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, dallo Stato o da enti territoriali, che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, sono attribuite, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a comuni, province, città metropolitane e regioni;           a) l'individuazione e il trasferimento delle restanti funzioni amministrative esercitate, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, dallo Stato o da enti pubblici, che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, sono attribuite, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a comuni, province, città metropolitane e regioni;
          b) l'individuazione delle funzioni che rimangono attribuite allo Stato.           b) identica.

      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

      2. Identico:


Pag. 35
          a) conferire, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, al livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;           a) identica;
          b) prevedere che tutte le funzioni amministrative residuali, non allocate ai sensi della lettera a), sono di competenza del comune;           b) prevedere che tutte le funzioni amministrative residuali, non conferite ai sensi della lettera a), sono di competenza del comune;
          c) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;           c) identica;
          d) disciplinare, nel caso in cui la titolarità delle funzioni sia attribuita a un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, la data di decorrenza del loro esercizio nonché le procedure per la determinazione e il trasferimento contestuale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie al loro esercizio; qualora si tratti di funzioni già esercitate dallo Stato, si procede con intesa conclusa in sede di Conferenza unificata; per le funzioni già esercitate dalle regioni o da enti locali si procede tramite intesa tra la regione interessata e gli enti di riferimento ovvero tramite intesa in ambito regionale tra gli enti locali interessati; in ogni caso, i provvedimenti di attuazione della disciplina transitoria sono corredati della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite.           d) disciplinare, nel caso in cui la titolarità delle funzioni sia attribuita a un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, la data di decorrenza del loro esercizio nonché le procedure per la determinazione e il trasferimento contestuale dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro esercizio; qualora si tratti di funzioni già esercitate dallo Stato, si procede con intesa conclusa in sede di Conferenza unificata; per le funzioni già esercitate dalle regioni o da enti locali si procede tramite intesa tra la regione interessata e gli enti di riferimento ovvero tramite intesa in ambito regionale tra gli enti locali interessati; in ogni caso, i provvedimenti di attuazione della disciplina transitoria sono corredati della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite;
            e) prevedere inderogabilmente che la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 corrisponda a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro esercizio.

Pag. 36

      3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. In mancanza di intesa nel termine di cui al citato articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

      3. Identico.

      4. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive.       4. Identico.

Pag. 37
      5. In relazione ai contenuti dei decreti legislativi di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per quanto riguarda l'amministrazione indiretta e strumentale dello Stato si provvede, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma e ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, nel rispetto del medesimo principio previsto per le amministrazioni statali relativamente alla riduzione delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale trasferito, nonché dei criteri di semplificazione, adeguatezza, riduzione della spesa, eliminazione di duplicazioni di funzioni rispetto alle regioni e agli enti locali ed eliminazione di sovrapposizioni di competenze di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.       5. Identico.

Pag. 38

Art. 10.
(Trasferimento delle risorse agli enti locali).

Art. 10.
(Trasferimento delle risorse agli enti locali).

      1. Qualora la titolarità di una funzione fondamentale sia allocata dalla presente legge a un ente locale diverso da quello che la esercita alla data di entrata in vigore della legge medesima, alla determinazione e al trasferimento delle risorse necessarie al loro esercizio si provvede con uno o più accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati. Con accordo in sede di Conferenza unificata sono stabilite le modalità per superare il dissenso in sede locale.

      1. Qualora la titolarità di una funzione fondamentale sia conferita dalla presente legge a un ente locale diverso da quello che la esercita alla data di entrata in vigore della legge medesima, alla determinazione e al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al suo esercizio si provvede con uno o più accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati. Con accordo in sede di Conferenza unificata sono stabilite le modalità per superare il dissenso in sede locale.

      2. I trasferimenti delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali allocate dalla presente legge a comuni, province e città metropolitane ed esercitate dallo Stato alla data di entrata in vigore della presente legge sono effettuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla medesima data, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali o, nelle materie di competenza legislativa regionale, della Conferenza unificata.       2. I trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali conferite dalla presente legge a comuni, province e città metropolitane ed esercitate dallo Stato alla data di entrata in vigore della presente legge sono effettuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla medesima data, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali o, nelle materie di competenza legislativa regionale, della Conferenza unificata.
      3. Se alla data di entrata in vigore della presente legge una o più funzioni fondamentali sono esercitate da regioni, queste ultime provvedono a trasferire all'ente locale titolare della funzione le risorse strumentali connesse all'esercizio della funzione medesima.       3. Se alla data di entrata in vigore della presente legge una o più funzioni fondamentali sono esercitate da regioni, queste ultime provvedono a trasferire all'ente locale titolare della funzione le risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio della funzione medesima.
      4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali è subordinata all'effettivo trasferimento di risorse strumentali all'esercizio delle medesime.       4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al presente articolo è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.

Pag. 39

Art. 11.
(Funzioni esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione).

Art. 11.
(Funzioni esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione).

      1. Il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, presenta alle Camere appositi disegni di legge per l'individuazione e per il trasferimento alle regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo stesso alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

      1. Il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi disegni di legge per l'individuazione e per il trasferimento alle regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

      2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per i rapporti con le regioni, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri competenti per materia, si provvede alla determinazione, al trasferimento e alla ripartizione tra le regioni dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali connessi all'esercizio delle funzioni trasferite.       2. Identico.
        3. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie all'esercizio delle medesime.

Pag. 40

Art. 12.
(Legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione).

Art. 12.
(Legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione).

      1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti:

      1. Identico.

          a) adeguano la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, regolandone le modalità di esercizio;  
          b) sopprimono e accorpano strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni allocate ai comuni e alle province, evitando in ogni caso la duplicazione di funzioni amministrative.  

      2. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 1, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

      2. Identico.

      3. Le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti:       3. Identico:
          a) allocano le funzioni amministrative e le relative risorse in modo organico a comuni, province e città metropolitane al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;           a) allocano le funzioni amministrative e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali in modo organico a comuni, province e città metropolitane al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

Pag. 41
          b) conferiscono agli enti locali, nelle materie di propria competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni ad esse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, che non richiedono di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;           b) identica;
          c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla regione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;           c) identica;
          d) razionalizzano e semplificano, contestualmente all'attuazione delle lettere a), b) e c), i livelli locali, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione.           d) identica.

      4. Al fine di assicurare la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi, la legge regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, disciplina le ulteriori forme e le modalità di associazionismo comunale nonché le forme e le modalità di associazionismo provinciale, previo accordo con le province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni.

      4. Al fine di assicurare la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi, la legge regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, disciplina le ulteriori forme e le modalità di associazionismo comunale nonché le forme e le modalità di associazionismo provinciale, previo accordo con le province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni, e garantisce che non vi siano ulteriori costi per la gestione del personale e degli organi della rappresentanza politica.

        5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente articolo ad un ente diverso da quello che la esercita alla data dell'atto di conferimento è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie all'esercizio delle medesime.

Pag. 42

Art. 13.
(Delega al Governo per l'adozione della «Carta delle autonomie locali»)

Art. 13.
(Delega al Governo per l'adozione della «Carta delle autonomie locali»)

      1. Al fine di riunire e di coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Al fine di riunire e di coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;           a) identica;
            a-bis) revisione delle disposizioni contenute nel testo unico nelle parti in cui contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
            a-ter) adeguamento delle disposizioni del testo unico alla legislazione successiva alla data di entrata in vigore del medesimo testo unico;
          b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del testo unico, recepite nel codice, e delle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;           b) identica;
          c) rispetto dei princìpi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.           c) identica.

Pag. 43

      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui al citato articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

      3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.       3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Pag. 44
 

Art. 13-bis.
(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).
 

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

        2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del bilancio del comune di Campione d'Italia.

Pag. 45

Capo IV
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROVINCE E DEGLI UFFICI DECENTRATI DELLO STATO
 

Art. 14.
(Delega al Governo in materia di razionalizzazione delle province).

      Soppresso.

      1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e all'attribuzione delle funzioni fondamentali e delle funzioni amministrative alle province, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per i rapporti con le regioni, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la regione interessate, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle province e per la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.

 
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:  
          a) previsione che il territorio di ciascuna provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;  
          b) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;  

Pag. 46
          c) previsione, in conformità all'articolo 133 della Costituzione, dell'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché del parere della provincia o delle province interessate e della regione;  
          d) previsione della soppressione di province in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio;  
          e) attribuzione a una o più province contigue nell'ambito della stessa regione delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della provincia da sopprimere;  
          f) individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini.  

      3. Gli schemi di decreto di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

 

Pag. 47

Art. 15.
(Delega al Governo in materia di prefetture – uffici territoriali del Governo).

      Soppresso

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 
          a) contenimento della spesa pubblica;  
          b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;  
          c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;  
          d) mantenimento in capo agli uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle prefetture;  
          e) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture – uffici territoriali del Governo;  
          f) titolarità in capo alle prefetture – uffici territoriali del Governo della titolarità di funzioni espressamente conferite e di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici;  
          g) accorpamento, nell'ambito della prefettura – ufficio territoriale del Governo, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono conferite all'ufficio medesimo;  

Pag. 48
          h) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;  
          i) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle prefetture – uffici territoriali del Governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale;  
          l) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura – ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura – ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;  
          m) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture – uffici territoriali del Governo entro un congruo termine stabilito dai decreti legislativi di cui al presente articolo;  
          n) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture – uffici territoriali del Governo, quali commissari ad acta nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera m);  

Pag. 49
          o) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.  
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.  
      3. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.  

Pag. 50

Capo V
SOPPRESSIONI E ABROGAZIONI RELATIVE AD ENTI E ORGANISMI

Capo V
SOPPRESSIONI E ABROGAZIONI RELATIVE AD ENTI E ORGANISMI

Art. 16.
(Soppressione dei difensori civici comunali).

      Soppresso

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soppressa la figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico, ad eccezione di quello delle province. Le funzioni dei difensori civici comunali possono essere attribuite ai difensori civici della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune, che assumono la denominazione di «difensori civici territoriali».

 
      2. I difensori civici territoriali sono competenti a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. La loro competenza, in tali ambiti, riguarda le attività dell'amministrazione provinciale e comunale.  
      3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i difensori civici eletti ai sensi dell'articolo 11 del testo unico e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalle proprie funzioni alla scadenza del proprio incarico.  
      4. I comuni, con apposita convenzione con la provincia, possono assicurare la difesa civica ai cittadini nei confronti della propria amministrazione. In tal caso, la difesa civica è attribuita ai difensori civici territoriali di cui al comma 1.  

Pag. 51

Art. 17.
(Norme concernenti la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago e dei relativi finanziamenti).

Art. 17.
(Norme concernenti la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago e dei relativi finanziamenti).

      1. A decorrere dall'anno 2010, le leggi regionali possono prevedere la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti e possono attribuire le funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali possono prevedere la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti e possono attribuire le funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui ai citati articolo 34 e disposizioni di legge è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo parere della Conferenza unificata. Per i fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trova al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.       2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, alle comunità isolane o di arcipelago di cui all'articolo 29 del testo unico si estendono le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.
      3. Le risorse di cui al comma 2, secondo periodo, sono attribuite alle regioni secondo le modalità stabilite dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e dalle relative norme di attuazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore di queste ultime.       Soppresso

Pag. 52

Art. 18.
(Soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale).

Art. 18.
(Circoscrizioni di decentramento comunale).

      1. Ad eccezione dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, sono soppresse le circoscrizioni comunali di cui all'articolo 17 del testo unico.

      Soppresso

      2. I comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni di cui al comma 1 con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. I comuni succedono alle circoscrizioni soppresse in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.       2. I comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni delle circoscrizioni di decentramento comunale, effettuate in attuazione dell'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. I comuni succedono alle circoscrizioni soppresse in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.
      3. Le soppressioni di cui al comma 1 e le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, per le circoscrizioni comunali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla cessazione dei rispettivi organi in carica alla medesima data.       Soppresso
      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti possono essere istituite circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. In ogni caso, gli organi delle circoscrizioni di decentramento di cui al primo periodo non possono essere composti da un numero di componenti superiore a otto nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e da un numero di componenti superiore a dodici nei comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, il limite del numero dei componenti di cui al secondo periodo si applica dalla data di cessazione degli organi delle circoscrizioni in carica alla medesima data.       4. Gli organi delle circoscrizioni di decentramento non possono essere composti da un numero di componenti superiore a otto nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e da un numero di componenti superiore a dodici nei comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, il limite del numero dei componenti delle circoscrizioni di decentramento si applica dalla data di cessazione degli organi delle circoscrizioni in carica alla medesima data.

Pag. 53
      5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti degli organi delle circoscrizioni non soppresse ai sensi del comma 1 e quelli degli organi delle circoscrizioni di nuova istituzione hanno diritto a percepire, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza, esclusivamente un unico gettone di presenza, il cui ammontare è determinato ai sensi dell'articolo 82 del testo unico, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto dal citato articolo 82 del testo unico, e successive modificazioni, in nessun caso l'ammontare percepito può superare l'importo spettante al consigliere comunale.       5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti degli organi delle circoscrizioni non soppresse e quelli degli organi delle circoscrizioni di nuova istituzione hanno diritto a percepire, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza, esclusivamente un unico gettone di presenza, il cui ammontare è determinato ai sensi dell'articolo 82 del testo unico, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto dal citato articolo 82 del testo unico, e successive modificazioni, in nessun caso l'ammontare percepito può superare l'importo spettante al consigliere comunale.
      6. Sono abrogati i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 17 del testo unico.       6. È abrogato il comma 3 dell'articolo 17 del testo unico.
        6-bis. I comuni con popolazione superiore a 100.000 e inferiore a 250.000 abitanti e i comuni capoluogo di provincia possono prevedere forme di consultazione e di partecipazione senza spese o oneri aggiuntivi.

Pag. 54

Art. 19.
(Soppressione dei consorzi tra enti locali).

Art. 19.
(Soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali).

      1. A decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni. A decorrere dalla stessa data cessano conseguentemente dalle proprie funzioni gli organi dei medesimi consorzi. Sono esclusi dalla soppressione di cui al primo periodo i consorzi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, e successive modificazioni. Sono altresì esclusi dalla soppressione i bacini imbriferi montani.
      2. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, possono conferire con propria legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni già spettanti a tutti i consorzi tra gli enti locali sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le regioni disciplinano gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e assicurano che i trasferimenti avvengano entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore. I comuni, le province o le regioni succedono a tutti i consorzi soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.
      3. Le disposizioni del comma 2 si applicano soltanto ai consorzi che non sono costituiti esclusivamente da enti locali. Per i consorzi costituiti esclusivamente da enti locali spetta a questi ultimi la regolazione degli effetti conseguenti al loro scioglimento.

      1. A decorrere dall'anno 2011 e per tutti gli anni a seguire, nei singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, sono soppressi, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni.
      2. A decorrere dalla data di soppressione di ciascun consorzio cessano conseguentemente dalle proprie funzioni i relativi organi.

      3. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio, con assunzione da parte degli enti locali delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione degli enti locali ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale; in relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.
      4. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, e successive modificazioni. Sono altresì esclusi dalla soppressione i bacini imbriferi montani.
      5. In deroga a quanto previsto dal comma 3, per i consorzi che non sono costituiti esclusivamente da enti locali, le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, possono conferire con propria legge le funzioni già spettanti ai consorzi soppressi, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le regioni disciplinano gli effetti conseguenti alla soppressione dei consorzi con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio. In base a quanto disposto dalla legge regionale ai sensi del presente comma, i comuni,


Pag. 55
  le province o le regioni succedono ai consorzi soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.
      6. Le riduzioni di spesa conseguenti all'attuazione del presente articolo confluiscono nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Pag. 56

Capo VI
ORGANI DEGLI ENTI LOCALI

Capo VI
ORGANI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 20.
(Composizione dei consigli).

      Soppresso

      1. L'articolo 37 del testo unico è sostituito dal seguente:

 
      «Art. 37. – (Composizione dei consigli). – 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:  
          a) da 45 membri nei comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti;  
          b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;  
          c) da 37 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;  
          d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;  
          e) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;  
          f) da 15 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;  
          g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;  
          h) da 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;  
          i) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.  

      2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

 
          a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;  
          b) da 30 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti;  

Pag. 57
          c) da 24 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti;  
          d) da 20 membri nelle altre province.  

      3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

 
      4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».  

Pag. 58

Art. 21.
(Composizione delle giunte).

      Soppresso

      1. All'articolo 47 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

 
          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
      «1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, secondo periodo, la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a quanto stabilito, per ciascuna fascia di popolazione, dal comma 5»;  
          b) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
      «5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:  
          a) non superiore a 2 nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; non superiore a 3 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1 milione di abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;  

Pag. 59
          b) non superiore a 4 per le province a cui sono assegnati 20 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri».  

Pag. 60

Art. 22.
(Efficacia delle norme sulla composizione degli organi).

      Soppresso

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 si applicano a decorrere dalla data di cessazione dei mandati degli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.  

Pag. 61

Art. 23.
(Delega di funzioni da parte del sindaco).

      Soppresso

      1. Al comma 1 dell'articolo 36 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, il sindaco, in alternativa alla nomina degli assessori di cui all'articolo 47, comma 5, lettera a), può delegare l'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri».  

Pag. 62
 

Art. 23-bis.
(Uffici di diretta collaborazione in ambito regionale).
 

      1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i presidenti delle regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti. Il collocamento fuori ruolo di cui al primo periodo determina l'indisponibilità del relativo posto nell'ambito delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza fino al termine del rispettivo incarico. In ogni regione gli incarichi di collaborazione di cui al primo periodo possono essere conferiti entro il limite massimo di un'unità per ciascuna categoria di personale. Il servizio svolto nell'espletamento dell'incarico è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Pag. 63

Art. 24.
(Attribuzioni dei consigli).

Art. 24.
(Attribuzioni dei consigli).

      1. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) alla lettera a), le parole: «salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi» sono soppresse;           a) identica;
          b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:           b) identico:
              «a-bis) dotazioni organiche dell'ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati»;           «a-bis) controllo sulle dotazioni organiche dell'ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati»;
          c) dopo la lettera b) è inserita la seguente:           c) identico:
              «b-bis) nomina degli organismi di valutazione e controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286»;           « b-bis) nomina degli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 »;
          d) alla lettera f), le parole: «con esclusione della» sono sostituite dalle seguenti: «inclusa la»;           d) identica;
          e) dopo la lettera g) è inserita la seguente:           e) identica;
              «g-bis) ricapitalizzazione di società partecipate e finanziamenti da parte dei soci alle medesime»;  
          f) dopo la lettera m) è inserita la seguente:           f) identica.
              «m-bis) approvazione, entro il 31 gennaio antecedente alla scadenza del mandato consiliare, del documento di verifica conclusiva delle linee programmatiche di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 46, comma 3».

Pag. 64
 

      1-bis. Il comma 3 dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:

        «3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica e conclusiva dell'attuazione delle linee programmatiche di cui all'articolo 46, comma 3».

      2. All'articolo 44 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      2. Identico.

      «2-bis. Il consiglio comunale o provinciale, secondo le modalità previste dal relativo regolamento, al fine di acquisire elementi di valutazione in relazione alle deliberazioni da adottare, può disporre l'audizione di personalità particolarmente esperte».  

      3. Il comma 3 dell'articolo 48 del testo unico è abrogato.

      3. Identico.


Pag. 65

Capo VII
NORME IN MATERIA DI PICCOLI COMUNI

Capo VII
NORME IN MATERIA DI PICCOLI COMUNI

Art. 25.
(Definizione di piccolo comune).

Art. 25.
(Definizione di piccolo comune).

      1. Ai fini del presente capo, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti.

      Identico.

      2. La popolazione di cui al comma 1 è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. In sede di prima applicazione, ai fini di cui al comma 1 è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.  

Pag. 66

Art. 26.
(Misure organizzative in favore dei piccoli comuni).

Art. 26.
(Misure organizzative in favore dei piccoli comuni).

      1. In conformità all'articolo 10, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nei piccoli comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile, secondo quanto disposto dal regolamento comunale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale compete il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, anche in base a convenzione, secondo la normativa vigente.

      Identico.


Pag. 67

Art. 27.
(Semplificazione dei documenti finanziari e contabili per i piccoli comuni).

Art. 27.
(Semplificazione dei documenti finanziari e contabili per i piccoli comuni).

      1. Per i piccoli comuni, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Per i piccoli comuni è facoltativa l'applicazione dell'articolo 229 del testo unico. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del testo unico.

      Identico.


Pag. 68

Capo VIII
DIRETTORE GENERALE DEGLI ENTI LOCALI

Capo VIII
DIRETTORE GENERALE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 28.
(Direttore generale degli enti locali).

Art. 28.
(Direttore generale degli enti locali).

      1. All'articolo 108 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) al primo periodo del comma 1, le parole: «superiore ai 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore ai 65.000 abitanti»;       a) al primo periodo del comma 1, le parole: «superiore ai 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore ai 100.000 abitanti»;
          b) al primo periodo del comma 3, le parole: «inferiore ai 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore ai 65.000 abitanti» e le parole: «i 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «i 65.000 abitanti».           b) al primo periodo del comma 3, le parole: «inferiore ai 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore ai 100.000 abitanti» e le parole: «i 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «i 100.000 abitanti».

Pag. 69

Capo IX
CONTROLLI

Capo IX
CONTROLLI

Art. 29.
(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali).

Art. 29.
(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali).

      1. L'articolo 49 del testo unico è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 49. – (Pareri dei responsabili dei servizi). – 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.       «Art. 49. – (Pareri dei responsabili dei servizi). – 1. Identico.
      2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.       2. Identico.
      3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi».       3. Identico.
        3-bis. Ove la giunta o il consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione».

      2. L'articolo 147 del testo unico è sostituito dai seguenti:

      2. Identico:

      «Art. 147. – (Tipologia dei controlli interni). – 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:       «Art. 147. – (Tipologia dei controlli interni). – 1. Identico:
          a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;           a) identica;

Pag. 70
          b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;           b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, costi e risultati;
          c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;           c) identica;
          d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L'organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da effettuare con cadenza trimestrale. Le verifiche periodiche valutano l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente;           d) identica;
          e) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;           e) identica;
          f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.           f) identica.

      2. Le lettere d), e) e f) del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province.

      2. Identico.


Pag. 71
      3. I controlli interni sono organizzati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri princìpi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove istituite.       3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri princìpi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi, le unità di controllo, laddove istituite.
      4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.       4. Identico.
 

      5. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo collaborativo sulla gestione degli enti locali, verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o il segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

      Art. 147-bis. – (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). – 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso

      Art. 147-bis. – (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). – 1. Identico.


Pag. 72
il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.  
      2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo princìpi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.       2. Identico.
      3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.       3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

      Art. 147-ter. – (Controllo strategico). – 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

      Art. 147-ter. – (Controllo strategico). – 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.


Pag. 73
      2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il proprio regolamento di contabilità in base a quanto previsto dallo statuto.       2. Identico.

      Art. 147-quater. – (Controlli sulle società partecipate). – 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

      Art. 147-quater. – (Controlli sulle società partecipate). – 1. Identico.

      2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.       2. Identico.
      3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.       3. Identico.
      4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.       4. Identico.

Pag. 74

      Art. 147-quinquies. – (Controllo sulla qualità dei servizi). – 1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.

      Art. 147-quinquies. – (Controllo sugli equilibri finanziari). – 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

        2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
        3. Il controllo sugli equilibri finanziari valuta anche l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente.

      Art. 147-sexies. – (Ambito di applicazione). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 147-quater e 147-quinquies costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province».

      Art. 147-sexies. - (Controlli sugli organismi gestionali). – 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sugli organismi gestionali partecipati dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, i cui dirigenti ne assumono la responsabilità.


Pag. 75
        2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere l'organismo partecipato secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e l'organismo partecipato, la situazione organizzativa, gestionale e contabile delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Gli atti istitutivi delle società partecipate prevedono obbligatoriamente modalità per l'efficace e tempestivo accesso alle informazioni di cui al primo periodo da parte degli enti titolari di quote minoritarie al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione ai cittadini sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi.
        3. Il sistema dei controlli di cui al comma 1 prevede il monitoraggio periodico sull'andamento degli organismi gestionali, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
        4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono indicati dal bilancio consolidato, secondo la competenza economica».

      3. L'articolo 151 del testo unico è sostituito dal seguente:

      3. Identico.

      «Art. 151. – (Princìpi in materia di contabilità). – 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i princìpi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.  

Pag. 76
      2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.  
      3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.  
      4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  
      5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  
      6. Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.  
      7. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.  

Pag. 77
      8. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.  
      9. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo».  

      4. L'articolo 169 del testo unico è sostituito dal seguente:

      4. Identico.

      «Art. 169. – (Piano esecutivo di gestione). – 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.  
      2. Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.  
      3. L'applicazione dei commi 1 e 2 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.  
      4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.  
      5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni».  

      5. L'articolo 196 del testo unico è sostituito dal seguente:

      5. Identico.


Pag. 78
      «Art. 196. – (Controllo di gestione). – 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e regolamenti di contabilità.  
      2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.  
      3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.  
      4. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi:  
          a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;  
          b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;  
          c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.  

Pag. 79

      5. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

 
      6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.  
      7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controlli di gestione fornisce, con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa, le conclusioni del predetto controllo agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Il resoconto annuale finale del predetto controllo è trasmesso anche alla Corte dei conti.  
      8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale, salva diversa disposizione statutaria».  

      6. Gli articoli 197, 198 e 198-bis del testo unico sono abrogati.

      6. Identico.

      7. Le disposizioni del testo unico in materia di controlli, di programmazione e di controllo di gestione, come modificate e integrate dal presente articolo, si applicano fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.       7. Identico.

Pag. 80

Art. 30.
(Revisione economico-finanziaria).

Art. 30.
(Revisione economico-finanziaria).

      1. All'articolo 234 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico.

          a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:  
      «2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:  
          a) tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;  
          b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.  
      2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti»;  

          b) al comma 3, le parole: «15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 abitanti»;

 
          c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
      «3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad unico revisore».  

Pag. 81

      2. Al comma 2 dell'articolo 236 del testo unico, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse.

      2. Identico.

      3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:       3. Identico:
          a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:           a) identico:
              «b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:               «b) identico:
              1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;               1) identico;
              2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;               2) identico;
              3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;               3) identico;
              4) proposte di ricorso all'indebitamento;               4) identico;
              5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;               5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
              6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;               6) identico;
              7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»;               7) identico»;
          b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:           b) identica;
              «c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà»;  
          c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:           c) identica;

Pag. 82
      «1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione»;  
          d) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:           d) identica.
              «a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente».  

Pag. 83

Capo X
NORME FINALI E ABROGAZIONI

Capo X
NORME FINALI E ABROGAZIONI

Art. 31.
(Abrogazioni).

Art. 31.
(Abrogazioni).

      1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) gli articoli 11, 27, 28, 29 e 35 sono abrogati;           a) identica;
          b) all'articolo 31:           b) identica;
              1) al comma 1, le parole: «e l'esercizio associato di funzioni» sono soppresse;  
              2) al comma 7, le parole: «determinate funzioni e servizi» sono sostituite dalle seguenti: «determinati servizi»;  
              3) il comma 8 è abrogato;  
          c) sono abrogate, limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali, le disposizioni contenute nei seguenti articoli: 2, comma 2, 58, 60, 77, 79, 82, 86, 140, 141, 142, 146, 194, 207 e 273;           c) identica;
          d) all'articolo 2, comma 1, le parole: «, le comunità montane, le comunità isolane» sono soppresse;           d) identica;
          e) all'articolo 4, comma 3, le parole: «ai comuni, alle province e alle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni e alle province»;           e) identica;
          f) all'articolo 58, comma 1, alinea, le parole: «, presidente e componente degli organi delle comunità montane» sono soppresse;           f) identica;
          g) all'articolo 66, comma 1, le parole: «, di presidente o di assessore della comunità montana» sono soppresse;           g) identica;

Pag. 84
                g-bis) all'articolo 70, comma 1, le parole: «consigliere comunale» sono sostituite dalle seguenti: «assessore o consigliere comunale»;
          h) all'articolo 77, comma 2, le parole: «i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane,» sono soppresse;           h) identica;
          i) all'articolo 79:           i) identica;
              1) al comma 1, le parole: «, delle comunità montane» sono soppresse;  
              2) al comma 2, le parole: «, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e ai presidenti di provincia»;  
              3) al comma 3, le parole: «, delle comunità montane» sono soppresse;  
              4) al comma 4, le parole: «, delle comunità montane» e le parole: «presidenti delle comunità montane,» sono soppresse;  
          l) all'articolo 81, comma 1, le parole: «delle comunità montane e» sono soppresse;           l) identica;
          m) all'articolo 82:           m) identica;
              1) al comma 1, le parole: «il presidente della comunità montana,» e le parole: «delle comunità montane,» sono soppresse;  
              2) al comma 2, le parole: «e delle comunità montane» sono soppresse;  
              3) al comma 8, lettera c), le parole: «, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e dei consorzi fra enti locali» e le parole: «, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «o del consorzio fra enti locali»;  
          n) all'articolo 86:           n) identica;
              1) al comma 1, le parole: «di comunità montane,» sono soppresse;  

Pag. 85
              2) al comma 5, le parole: «le comunità montane,» sono soppresse;
            n-bis) all'articolo 108, il comma 4 è abrogato;
            n-ter) all'articolo 127, comma 2, le parole: «comunale o» sono soppresse;
          o) all'articolo 137, comma 3, le parole: «allargata ai rappresentanti delle comunità montane» sono soppresse;           o) identica;
          p) all'articolo 142, comma 1, le parole: «e delle comunità montane» sono soppresse;           p) identica;
          q) all'articolo 156, comma 2:  
              1) al primo periodo, le parole: «, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane» sono soppresse;  
              2) al secondo periodo, le parole: «le comunità montane e» sono soppresse;           q) identica;
          r) all'articolo 162, comma 6, il terzo periodo è soppresso a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;           r) identica;
          s) all'articolo 165, il comma 4 è abrogato a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;           s) identica;
          t) all'articolo 175, comma 6, il secondo periodo è soppresso;           t) identica;
          u) all'articolo 204, comma 1, il secondo periodo è soppresso;           u) identica;
          v) all'articolo 206, comma 1, il secondo periodo è soppresso;           v) identica;
          z) all'articolo 207, comma 1, le parole: «nonché dalle comunità montane di cui fanno parte» sono soppresse;           z) identica;
          aa) all'articolo 208, comma 1, lettera b), le parole: «, le comunità montane» sono soppresse;           aa) identica;
          bb) all'articolo 222, comma 1, le parole: «e per le comunità montane ai primi due titoli» sono soppresse;           bb) identica;

Pag. 86
          cc) all'articolo 224, comma 1, le parole: «, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «e del sindaco metropolitano»;           cc) identica;
          dd) all'articolo 234, comma 3, le parole: «, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle unioni di comuni» e le parole: «o dall'assemblea della comunità montana» sono soppresse;           dd) identica;
          ee) all'articolo 236, comma 2, le parole: «, delle comunità montane» sono soppresse;           ee) identica;
          ff) all'articolo 238, comma 1, secondo periodo, le parole: «e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti» sono soppresse;           ff) identica;
          gg) all'articolo 241, comma 5, le parole: «al revisore della comunità montana ed» e le parole: «rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed» sono soppresse;           gg) identica;
          hh) all'articolo 242, il comma 3 è sostituito dal seguente:           hh) identica.
      «3. Le norme di cui al presente capo si applicano ai comuni e alle province».  

      2. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. Identico.

          a) all'articolo 34:  
              1) al comma 3, le parole: «, dei comuni e delle comunità montane,» sono sostituite dalle seguenti: «e dei comuni»;  
              2) il comma 4 è abrogato;  
          b) all'articolo 36, comma 1:  
              1) all'alinea, le parole: «, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «e a ciascun comune»;  
              2) la lettera c) è abrogata;  
          c) all'articolo 41:  

Pag. 87
              1) al comma 1, le parole: «, di tutti i comuni e di tutte le comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e di tutti i comuni»;  
              2) il comma 4 è abrogato.
 

      2-bis. È abrogato l'articolo 2, comma 186, lettera e), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, le parole: «b), c) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «b) e c)».

      3. Sono altresì abrogate le norme che alla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano gli enti soppressi in base alla legge medesima.

      3. Identico.

      4. Sono abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

      4. Identico.


Pag. 88

Art. 32.
(Norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

Art. 32.
(Norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

      1. Al fine di garantire ai comuni e alle province ricompresi in ciascuna regione a statuto speciale il riconoscimento delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguarsi a quanto stabilito dalla presente legge in armonia con i rispettivi statuti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
torna su