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PDL 3480

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3480



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LO PRESTI, FAENZI, PECORELLA, MUSSOLINI, COSTA, LA LOGGIA, SCALIA, BERNINI BOVICELLI

Misure di sostegno e di incentivo per lo sviluppo delle libere professioni, nonché delega al Governo in materia di estensione della disciplina del concordato preventivo e per l'istituzione di una procedura di esdebitazione in favore dei professionisti

Presentata il 18 maggio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Il mondo delle professioni è chiamato ad affrontare gravi difficoltà. I professionisti, specie quanti di loro prestano servizi alle imprese, hanno risentito direttamente della generale crisi finanziaria e industriale di questi anni. Molti lamentano la contrazione degli incarichi o ritardi nei pagamenti, la difficoltà di sostenere le spese di gestione degli studi o di mantenere i rapporti con i propri collaboratori e dipendenti.
      Difetta, in questo contesto, un'efficace politica pubblica di sostegno alle professioni. Mentre, dinanzi alla crisi, il Governo e il Parlamento hanno saputo reagire con grande concretezza, stimolando la produzione e sostenendo i redditi delle famiglie, al contrario il dibattito sulla riforma degli ordinamenti professionali si è avvitato intorno a questioni ideologiche o si è concentrato su temi di lungo periodo.
      L'esigenza di fronteggiare la crisi impone, invece, una specifica considerazione dei problemi che i professionisti sono chiamati ad affrontare nel loro lavoro quotidiano. La riforma del sistema professionale non può dirsi completa senza una serie di misure specifiche, che tengano conto dei concreti problemi strutturali del settore.
      A questo fine, la proposta di legge contiene un articolato e coerente insieme
 

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di correttivi, che affrontano molti dei nodi avvertiti come più urgenti dai professionisti.
      Nel capo I, l'articolo 1 individua le finalità perseguite dalla legge e le definizioni adottate.
      Il capo II affronta lo spinoso problema dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Su questo fronte, il Parlamento e le regioni, in diverse occasioni, hanno introdotto correttivi organizzativi e procedurali; esigenze di cassa, tuttavia, hanno sempre impedito di attuare immediatamente e in modo generalizzato, in favore di tutti i soggetti economici, meccanismi di compensazione automatica, in particolare estesi anche agli obblighi contributivi e tributari. In attesa di una più ampia riforma è già ora possibile, con le opportune cautele e con la dovuta gradualità, addivenire a una soluzione pienamente soddisfacente almeno per i professionisti, per i quali le esigenze di liquidità possono essere più immediate e investire anche la sfera personale, essendo per loro più difficile accedere al credito bancario.
      A tal fine, l'articolo 2 prevede, anzitutto, una procedura breve per la certificazione dei crediti vantati dai professionisti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, stabilendone la libera cedibilità inter privatos.
      L'articolo 3 disciplina la possibilità del professionista di opporre in compensazione i crediti certificati alle pubbliche amministrazioni: ciò può avvenire senza limiti se il rapporto di debito-credito è con un medesimo ente; se, invece, gli enti sono differenti e i debiti sono di natura fiscale, contributiva o previdenziale, la compensazione potrà operare solo dopo un periodo transitorio, per consentire agli enti pubblici interessati di stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con gli istituti previdenziali al fine di regolare i rispettivi rapporti.
      Da ultimo, l'articolo 4 prevede che i crediti certificati possano tenere luogo delle fideiussioni e delle garanzie richieste dalle pubbliche amministrazioni e che non si possa procedere al cosiddetto «fermo amministrativo» dei pagamenti, ove il professionista vanti crediti certificati di ammontare pari al debito contestato.
      Il capo III offre una soluzione per risolvere le crisi da sovraindebitamento dei professionisti, tramite procedure di ristrutturazione e di esdebitazione. Come noto, i professionisti e le associazioni e società professionali non sono mai stati soggetti agli istituti fallimentari. Nella recente riforma fallimentare, tuttavia, sono stati introdotti degli istituti di regolazione della crisi di impresa sicuramente compatibili con gli ordinamenti professionali. Occorre considerare, inoltre, che per il professionista l'impossibilità di fare fronte alle proprie obbligazioni può trovare origine non solo nella perdita della capacità reddituale, ma anche in situazioni extraprofessionali la cui soluzione potrebbe consentire il ritorno sul mercato del professionista. Anche su questo fronte il mondo delle professioni può costituire un laboratorio dove sperimentare soluzioni da estendere alla più vasta platea di interessati.
      In quest'ottica, l'articolo 5 estende ai professionisti la disciplina degli accordi di ristrutturazione del debito di recente introdotti dall'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, cosiddetta «legge fallimentare».
      L'articolo 6 consente immediatamente anche alle associazioni e società professionali di beneficiare, con gli opportuni adattamenti, delle procedure di concordato preventivo. Inoltre, si prevede una delega al Governo per l'istituzione di una procedura semplificata di concordato per i professionisti individuali e le associazioni e società professionali.
      Da ultimo, l'articolo 7 contiene una delega al Governo finalizzata a istituire una specifica procedura di esdebitazione in favore dei professionisti, previa cessione universale dei beni ai creditori, con liberazione dai debiti residui. La procedura è fruibile ove non sia stato possibile stipulare accordi di ristrutturazione e a condizione che il professionista non sia precedentemente incorso in gravi illeciti disciplinari.
 

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      Il capo IV regola i contratti di trasferimento degli studi tra professionisti. Di recente, la Corte di cassazione (sezione II, sentenza n. 2860 del 2010) ha avuto modo di ribadire le piene legittimità e congruenza con l'ordinamento deontologico di questi accordi; ad oggi, tuttavia, manca un quadro giuridico chiaro, che regoli adeguatamente i rapporti tra le parti interessate e le rispettive responsabilità. Questa lacuna non consente al professionista di fare leva sul valore della propria attività, anche per l'accesso al credito, e determina significativi problemi in caso di impedimento temporaneo all'esercizio professionale. Introdurre una disciplina legale completa e coerente è uno strumento efficace per valorizzare il patrimonio di esperienze e di rapporti con la clientela e con i collaboratori, che costituiscono le uniche vere risorse del professionista.
      L'articolo 8 prevede, perciò, la possibilità di stipulare accordi onerosi per il trasferimento, definitivo o temporaneo, dello studio professionale, stabilendo che il cedente deve adoperarsi, secondo buona fede, per favorire la prosecuzione dei rapporti d'opera intellettuale con il cessionario.
      L'articolo 9 garantisce la continuità e la prosecuzione, con il cessionario, dei rapporti di lavoro del cedente con i collaboratori e i dipendenti, sulla falsariga della disciplina civilistica del trasferimento d'azienda.
      L'articolo 10 tutela i clienti trasferiti, salvaguardando il loro diritto di recesso per giusta causa e imponendo al professionista cedente e al cessionario di adottare tutti le azioni opportune per tutelarne adeguatamente gli interessi.
      L'articolo 11 regola i rapporti tra cedente e cessionario, in ordine ai patti di non concorrenza, che non possono eccedere i cinque anni, né impedire lo svolgimento dell'attività professionale in un diverso settore o nella circoscrizione di un diverso ordine territoriale.
      L'articolo 12 disciplina gli accordi di gestione dello studio, per venire incontro agli impedimenti temporanei del cedente, in casi da definire con regolamenti dei consigli nazionali degli ordini, prevedendo specifici obblighi di correttezza e di buona fede a carico del cessionario, per prevenire pratiche accaparratorie e per garantire l'opportuno coordinamento dell'attività.
      L'articolo 13 prevede, poi, accordi sull'uso del nome del professionista da parte di studi di cui egli faccia direttamente parte; prevede, inoltre, la possibilità di accordi similari con studi terzi, a condizione, però, che siano stipulati per un periodo di tempo limitato e che sussistano stabili accordi di collaborazione, per tutelare l'affidamento dei clienti.
      L'articolo 14, a tutela dell'ordinamento deontologico, sancisce la nullità di tutti gli accordi relativi alla gestione degli studi stipulati da professionisti radiati o sospesi dall'albo, per evitare che tali accordi possano tradursi in un aggiramento delle sanzioni irrogate dagli ordini.
      Da ultimo, l'articolo 15 regola la successione nello studio professionale, assoggettandola alla medesima disciplina degli accordi di trasferimento inter vivos. Previsioni ad hoc, tuttavia, sono previste per i casi di morte del professionista membro di un'associazione o società professionale: in questi casi i rapporti con la clientela proseguono con tali associazioni e società, salvo il diritto ad un equo compenso per gli eredi. In caso di contenzioso, la composizione della lite è rimessa, in prima istanza, al competente consiglio dell'ordine, fatti salvi i ricorsi ordinari.
      Il capo V contiene disposizioni relative agli incarichi professionali conferiti o autorizzati dalle pubbliche amministrazioni. Per un verso, alcune inefficienze che aggravano l'azione delle pubbliche amministrazioni potrebbero essere superati ricorrendo all'ausilio delle competenti categorie professionali. In secondo luogo, occorre evitare che le pubbliche amministrazioni distorcano il mercato professionale, sia nelle procedure di conferimento degli incarichi a professionisti esterni, sia in sede di autorizzazione ai propri dipendenti allo svolgimento di incarichi esterni. Occorre considerare, da ultimo, come l'incertezza sulla corretta interpretazione delle norme attributive delle sfere di competenza o di
 

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riserva alle diverse professioni possa determinare ritardi negli affidamenti degli incarichi e alimentare un significativo contenzioso. È opportuno, per fare fronte a queste difficoltà, introdurre appositi meccanismi di interpello.
      A tali fini, anzitutto, l'articolo 16 prevede che, nei procedimenti a istanza di parte, il privato interessato, sopportandone i relativi costi, chieda all'amministrazione di nominare quale responsabile del procedimento un competente professionista. Il professionista delegato cura tutte le attività istruttorie e deve perseguire l'interesse dell'amministrazione nominante, cui comunque compete l'assunzione del provvedimento finale. Il professionista risponde solidalmente con l'amministrazione dei danni arrecati per lesione di interessi legittimi o diritti soggettivi e in particolare, per il cosiddetto «danno da ritardo».
      L'articolo 17 pone un limite massimo agli incarichi esterni di natura libero-professionale che le amministrazioni possono concedere ai propri dipendenti, che non devono eccedere i due nel corso di uno stesso anno solare.
      L'articolo 18 stabilisce che le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici siano vincolate al rigoroso rispetto dei minimi tariffari e che la statuizione di compensi sotto i minimi tariffari sia nulla, operando il meccanismo della sostituzione automatica di cui all'articolo 1419, secondo comma, del codice civile.
      L'articolo 19, da ultimo, prevede, in presenza di un'oggettiva incertezza sull'estensione di una riserva di attività o di competenza, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di richiedere un parere al Ministro della giustizia, che si pronuncia sentiti gli ordini interessati. L'articolo, inoltre, introduce una procedura ad hoc, ove la questione sull'estensione della riserva professionale debba essere preliminarmente definita nell'ambito di un giudizio civile.
      Il capo VI contiene disposizioni di incentivo e di sostegno economico all'attività professionale. Quello dei servizi professionali non è più un mercato riservato ai professionisti: il professionista non deve solo affrontare la concorrenza dei colleghi, ma anche delle imprese, in materia di progettazione e ingegneria, di revisione contabile, di consulenza commerciale e tributaria. La presenza sul mercato delle imprese è favorita e sostenuta da un diffuso sistema di finanziamenti e di incentivi, cui i professionisti non possono accedere, almeno a parità di condizioni. In queste condizioni la concorrenza è falsata. Per correggere tali distorsioni occorre, da un lato, estendere i regimi di incentivo anche all'attività professionale e all'altro lato, incentivare gli ordini professionali a svolgere un ruolo di sostegno attivo.
      A tal fine, innanzitutto, l'articolo 20 prevede l'estensione ai professionisti dei regimi di finanziamento, dei sussidi e delle agevolazioni previsti per le piccole e medie imprese, in quanto compatibili. A tal fine è previsto che le amministrazioni, a parità di impegno di spesa, riservino specifiche linee di intervento e quote delle risorse disponibili in favore di progetti presentati da professionisti. Si stabilisce, sempre alle stesse condizioni, l'estensione ai professionisti degli interventi e dei fondi di garanzia in ordine al livello e alle condizioni del credito già previsti dalla normativa statale, sempre in quanto compatibili. A fini di chiarezza, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, dovrà provvedere a una ricognizione dei benefìci previsti dalle disposizioni di legge vigenti che saranno oggetto di estensione.
      L'articolo 21, da ultimo, prevede espressamente che, per agevolare la concessione di crediti, gli ordini possano stipulare accordi con banche che si impegnino a erogare finanziamenti agli iscritti che, ove non onorati, espongono a severe sanzioni disciplinari. Lo stesso articolo autorizza gli ordini a istituire società di cui detengano l'intero capitale sociale, al fine di attivare ogni opportuna azione di sostegno in favore degli iscritti, specie per promuovere l'accesso dei più giovani alla professione e per favorire sinergie tra professionisti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e definizioni).

      1. La presente legge, nelle more dell'approvazione di una riforma generale dell'ordinamento delle professioni intellettuali, contiene misure volte a semplificare e a rafforzare i rapporti tra professionisti e pubbliche amministrazioni, a incentivare l'attività professionale, a prevenire i casi di insolvenza dei professionisti e a valorizzarne il patrimonio.
      2. Ai fini della presente legge, per professionista si intendono gli iscritti ad albi o elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile ovvero le società e le associazioni tra essi costituite per l'esercizio professionale e, ove non sia differentemente disposto, per pubblica amministrazione si intende una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Capo II
DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI PROFESSIONISTI TITOLARI DI CREDITI NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 2.
(Certificazione del credito).

      1. Il professionista che vanta un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti di una pubblica amministrazione, quale corrispettivo per la propria attività, può chiedere all'amministrazione debitrice di attestare l'esistenza di tale credito.

 

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      2. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere resa entro trenta giorni dalla richiesta e il rifiuto deve essere adeguatamente motivato.
      3. I crediti attestati ai sensi del presente articolo possono essere liberamente oggetto di cessione a terzi, con le modalità previste dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Art. 3.
(Compensazione e cessione a pubbliche amministrazioni dei crediti certificati).

      1. Il professionista che è debitore di somme di denaro nei confronti di una pubblica amministrazione, qualunque siano la natura e la fonte dell'obbligazione, può adempiere in tutto o in parte opponendo in compensazione altri crediti vantati nei confronti della stessa pubblica amministrazione, da questa attestati ai sensi dell'articolo 2.
      2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il professionista che è debitore di somme nei confronti di una pubblica amministrazione, ove l'obbligazione non abbia natura tributaria, contributiva o previdenziale, può adempiere in tutto o in parte tramite la cessione di crediti vantati nei confronti di un'altra pubblica amministrazione, se da questa attestati ai sensi dell'articolo 2. La cessione estingue immediatamente l'obbligazione del professionista. Le amministrazioni interessate regolano i rapporti tra esse insorti a seguito della cessione secondo la disciplina degli articoli 1260 e seguenti del codice civile.
      3. Tramite la cessione di crediti di cui al comma 2, il professionista può adempiere, altresì, a obbligazioni di natura tributaria, contributiva o previdenziale, ove tra l'amministrazione creditrice e l'amministrazione debitrice sia stata stipulata una convenzione per regolamentare i reciproci rapporti insorgenti dalle cessioni. A decorrere dal 1o luglio 2012,

 

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l'Agenzia delle entrate e gli istituti previdenziali accettano le cessioni a soddisfazione delle pretese tributarie, contributive e previdenziali anche in assenza di tali convenzioni.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo. Entro lo stesso termine, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta uno schema di convenzione tra l'Agenzia delle entrate e le amministrazioni pubbliche, per la cessione dei crediti attestati ai sensi dell'articolo 2. In difetto, le convezioni possono essere autonomamente definite dalle amministrazioni interessate.

Art. 4.
(Altri utilizzi delle attestazioni di credito nei confronti delle pubbliche amministrazioni).

      1. I crediti attestati ai sensi dell'articolo 2 tengono luogo delle fideiussioni o delle altre garanzie richieste a qualsiasi titolo dalle pubbliche amministrazioni al professionista creditore, anche in esecuzione di disposizioni di legge o regolamentari, per l'esercizio della relativa attività, con particolare riferimento alla disciplina degli appalti pubblici.
      2. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al blocco dei pagamenti ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, in danno del professionista che oppone un credito attestato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, qualora la differenza tra il debito contestato e il credito opposto sia inferiore a 10.000 euro.

 

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Capo III
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, CONCORDATO PREVENTIVO ED ESDEBITAZIONE IN FAVORE DEI PROFESSIONISTI

Art. 5.
(Accordi di ristrutturazione dei debiti).

      1. Il professionista che versa in situazione di sovrindebitamento, anche in conseguenza dell'esercizio dell'attività professionale o per obbligazioni assunte per conto di congiunti o di affini entro il terzo grado, può domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti, stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60 per cento della complessiva esposizione debitoria.
      2. Ai fini dell'accordo di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudice fissa le modalità per la comunicazione dell'accordo agli interessati.
      3. Costituiscono illecito disciplinare la mancata attuazione dell'accordo comunque imputabile al professionista, ogni omissione relativa alla propria situazione patrimoniale e debitoria e ogni altro comportamento contrario alla buona fede assunto in vista della stipulazione o dell'esecuzione dell'accordo.
      4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle associazioni professionali e alle società tra professionisti. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consigli nazionali degli ordini professionali adeguano i codici deontologici.

Art. 6.
(Delega al Governo per l'estensione della disciplina del concordato preventivo ai professionisti).

      1. Alla procedura di concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti

 

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del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, possono essere ammesse anche le associazioni e società professionali, che in ogni caso possono continuare a esercitare l'attività professionale senza alcuna sorveglianza da parte degli organi di procedura.
      2. In nessun caso il tribunale può dichiarare il fallimento, anche ove dichiari inammissibile o respinga la domanda di concordato preventivo di cui al comma 1.
      3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a estendere anche ai professionisti e alle associazioni e società professionali, per quanto compatibile, la procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti del decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che possano essere ammessi, a loro richiesta, i professionisti che versino in uno stato di crisi o di insolvenza dovuto a obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività professionale o sorte in conseguenza di essa;

          b) prevedere che durante la procedura non possano essere avviate azioni esecutive individuali nei confronti del professionista e che restino sospese quelle già intentate;

          c) escludere, in ogni caso, che i professionisti possano essere soggetti a procedura fallimentare;

          d) prevedere che, in ogni caso, il professionista conservi il diritto di esercitare la propria attività professionale durante la procedura, senza disporre forme speciali di vigilanza;

          e) prevedere forme semplificate per verificare l'esposizione debitoria e la consistenza del patrimonio del richiedente;

          f) stabilire forme semplificate per acquisire l'adesione dei creditori alla proposta, in particolare:

              1) omettendo la loro convocazione in adunanza ove il giudice non lo reputi strettamente necessario;

 

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              2) prevedendo che, ordinariamente, il consenso sia acquisito mediante dichiarazione scritta del creditore fatta pervenire presso la cancelleria del tribunale competente e che la mancata opposizione equivalga ad accettazione;

          g) prevedere forme di pubblicazione degli accordi comunque rispettose della dignità e del decoro del professionista;

          h) prevedere la possibilità di proporre transazioni fiscali ai sensi dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

          i) qualificare come illecito disciplinare ogni comportamento contrario alla buona fede compiuto da un professionista durante la procedura, ovvero in vista di essa o durante l'esecuzione degli obblighi assunti.

ART. 7.
(Delega al Governo per l'istituzione di una procedura di esdebitazione in favore dei professionisti).

      1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina generale per la composizione delle crisi da sovraindebitamento dei privati, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a istituire una procedura di esdebitazione in favore dei professionisti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che possano essere ammessi, a loro richiesta, i professionisti che versino in uno stato di sovrindebitamento dovuto a obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività professionale o sorte in conseguenza di essa e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi dell'avvertimento nei dieci anni antecedenti;

          b) fatto salvo quanto previsto dalla lettera a), prevedere che l'esdebitazione riguardi tutte le obbligazioni dei professionisti, anche estranee all'esercizio dell'attività professionale;

 

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          c) prevedere che il professionista presenti una relazione giurata sul proprio stato patrimoniale e sulla propria esposizione debitoria, con rilevanza disciplinare;

          d) prevedere che il beneficio sia accordato solo ove il giudice accerta l'oggettiva impossibilità per il professionista di proseguire nell'esercizio professionale e l'impossibilità di addivenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 5;

          e) prevedere che il professionista disponga la cessione universale di tutto il proprio patrimonio, compresi i diritti di credito, anche per attività professionali, maturati alla data della richiesta, nonché la cessione di un terzo dei compensi professionali che saranno da lui percepiti nel triennio successivo;

          f) prevedere, all'esito della procedura, l'estinzione dei crediti residui.

Capo IV
PATTI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DI UNO STUDIO PROFESSIONALE

Art. 8.
(Contratto di cessione di uno studio professionale).

      1. La cessione di uno studio professionale è il contratto con il quale il professionista trasferisce ad un altro professionista l'insieme degli elementi materiali e degli arredi dello studio, i rapporti contrattuali strumentali allo svolgimento dell'attività professionale, ivi compresi i rapporti di lavoro e di collaborazione, e i rapporti contrattuali con i clienti aventi ad oggetto la propria attività.
      2. Il professionista cedente deve adoperarsi, secondo buona fede, per favorire la prosecuzione dei rapporti contrattuali con il professionista cessionario.
      3. La cessione può essere effettuata anche in favore di associazioni o di società

 

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tra professionisti nelle quali il professionista cedente diventa socio; in tale caso non si applicano gli articoli 10 e 11.

Art. 9.
(Rapporti di lavoro e di collaborazione professionale).

      1. In caso di cessione di uno studio professionale, i rapporti di lavoro e di collaborazione professionale con il professionista cedente continuano con il professionista cessionario e il lavoratore o il collaboratore conservano tutti i diritti che ne derivano.
      2. Per i lavoratori e per i collaboratori la cessione costituisce sempre giusta causa di risoluzione del rapporto, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma, del codice civile.
      3. Ai fini del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 10.
(Rapporti contrattuali aventi ad oggetto l'attività professionale).

      1. La cessione dello studio professionale ha effetto nei confronti dei clienti del professionista cedente, trascorsi dieci giorni dal momento in cui questi ne siano stati compiutamente informati.
      2. Entro due mesi dalla notizia del trasferimento, i clienti del professionista cedente possono sempre recedere dal rapporto. È comunque dovuto al professionista il compenso per l'attività svolta. In tal caso, il professionista cedente e il professionista cessionario devono adottare tutti gli opportuni accorgimenti per assicurare la continuità dell'assistenza professionale e per evitare ogni danno al cliente che recede al rapporto.
      3. Ove, a seguito della cessione, una parte significativa della clientela ceduta receda dal rapporto, si può procedere, su iniziativa dell'interessato, alla revisione del corrispettivo inizialmente pattuito. In caso

 

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di mancato accordo, la composizione è definita dal consiglio dell'ordine professionale tenutario dell'albo al quale è iscritto il professionista cessionario. È ammesso ricorso dinanzi al giudice ordinario.

Art. 11.
(Divieto di concorrenza).

      1. Il patto di non concorrenza non può comunque eccedere i cinque anni e non può impedire al professionista cedente di svolgere l'attività professionale nella circoscrizione di un diverso ordine professionale territoriale o in un settore professionale differente. In ogni caso, per tale periodo, è fatto divieto al professionista cedente di prestare la propria attività professionale in favore dei clienti il cui rapporto è stato oggetto di cessione.

Art. 12.
(Accordi di gestione temporanea dello studio professionale).

      1. Possono essere stipulati contratti di gestione di uno studio professionale per un periodo di tempo limitato, nei casi previsti dal comma 3. Il contratto può essere stipulato a titolo gratuito, oneroso o con compartecipazione agli onorari percipiendi.
      2. Il professionista cessionario deve sempre comportarsi secondo buona fede con la clientela temporaneamente ceduta, evitare comportamenti accaparratori e, fatta salva la propria autonomia professionale, coordinarsi con il professionista cedente e rispettare gli eventuali indirizzi che questi gli comunichi; deve altresì informare tempestivamente il professionista cedente di ogni circostanza significativa relativa allo svolgimento dei rapporti con la clientela temporaneamente ceduta.
      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consigli nazionali degli ordini professionali stabiliscono i casi nei quali possono essere stipulati i contratti di gestione temporanea

 

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dello studio professionale di cui al presente articolo.
      4. Ai contratti di gestione temporanea dello studio professionale di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'affitto di azienda, per quanto compatibile.

Art. 13.
(Accordi relativi all'uso del nome).

      1. I professionisti possono concludere accordi, anche a titolo oneroso, relativi all'uso del proprio nome nella denominazione di associazioni e di società professionali di cui fanno parte.
      2. Gli accordi di cui al comma 1 sono consentiti anche in favore di associazioni e di società professionali di cui i professionisti non fanno parte, a condizione che:

          a) l'accordo preveda stabili forme di collaborazione con le associazioni e con le società;

          b) le associazioni e le società professionali siano iscritte a un altro albo territoriale;

          c) l'uso del proprio nome ai sensi del comma 1 sia consentito fino alla scadenza dell'accordo, che in ogni caso non può avere durata superiore a cinque anni rinnovabili. In caso di interruzione anticipata dell'accordo, compete al consiglio dell'ordine professionale tenutario dell'albo al quale è iscritto il professionista che ha consentito l'uso del proprio nome autorizzare l'uso di quest'ultimo fino alla scadenza inizialmente prevista.

      3. Ove sia espressamente previsto nell'accordo, le associazioni e le società professionali che hanno nella loro denominazione il nome di un socio professionista possono mantenerne l'uso anche dopo la morte del medesimo.

 

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Art. 14.
(Nullità dei contratti di cessione di studio professionale).

      1. Sono nulli i contratti di cui al presente capo stipulati da professionisti radiati dall'albo.

Art. 15.
(Successione nello studio professionale).

      1. In caso di morte del professionista gli eredi, se abilitati allo svolgimento della medesima professione, possono succedere nei rapporti con la clientela del defunto, secondo le modalità e con i limiti di cui al presente capo.
      2. In caso di morte del professionista socio di un'associazione o società professionale i rapporti con la clientela proseguono con quest'ultima, fatto salvo il diritto degli eredi ai compensi maturati per le prestazioni svolte e a una somma forfetaria annuale per i successivi tre anni non inferiore al 20 per cento della media degli utili spettanti al professionista defunto negli ultimi tre anni di attività.
      3. In caso di morte del professionista i collaboratori iscritti all'ordine professionale possono subentrare nei rapporti con la clientela ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, fatto salvo il diritto degli eredi ai compensi maturati per le prestazioni svolte e a una somma forfetaria annuale per i successivi tre anni non inferiore al 20 per cento della media dei compensi spettanti al professionista defunto negli ultimi tre anni di attività con riferimento ai clienti ceduti.
      4. In caso di mancato accordo tra i collaboratori sui termini dei subentri ovvero di mancato accordo sulle spettanze dovute agli eredi, la composizione è definita dal consiglio dell'ordine professionale tenutario dell'albo al quale è iscritto il professionista cessionario. È ammesso il ricorso dinanzi al giudice ordinario.

 

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Capo V
INCARICHI DISPOSTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 16.
(Professionista responsabile del procedimento).

      1. Nei procedimenti a istanza di parte, ove ne sia fatta espressa richiesta da parte dell'istante, il dirigente o il funzionario della pubblica amministrazione preposto all'unità organizzativa competente può nominare, quale responsabile del procedimento, un professionista non appartenente ai ruoli dell'ente, purché iscritto nell'albo di una professione regolamentata per la quale la legge riconosce competenza in merito alle attività da svolgere.
      2. Al professionista di cui al comma 1 del presente articolo possono essere affidati tutti o alcuni dei compiti del responsabile del procedimento di cui all'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fatta salva l'adozione del provvedimento finale, che resta in ogni caso affidata al dirigente o al funzionario competente.
      3. Fatti salvi i termini di conclusione del procedimento previsti dalla legge o dai regolamenti, il professionista esegue i compiti affidatigli ai sensi dei commi 1 e 2, nel più breve tempo, nell'interesse della pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico e nell'interesse dell'istante alla celere definizione della pratica.
      4. Il professionista risponde ove, per sua colpa, la pubblica amministrazione sia chiamata al risarcimento del danno in conseguenza dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento. In caso di colpa grave, il professionista risponde, altresì, solidalmente con la pubblica amministrazione per ogni altro danno cagionato per lesione di diritti o di interessi di terzi.
      5. Il compenso del professionista è posto a carico dell'istante ed è liquidato

 

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dalla pubblica amministrazione sulla base delle tariffe professionali.
      6. Con propri regolamenti, le pubbliche amministrazioni definiscono le modalità per il conferimento a professionisti dei compiti di responsabile del procedimento ai sensi del comma 2. Definiscono, altresì, i casi per i quali non può farsi luogo a tale conferimento, in considerazione della natura dell'affare trattato, degli interessi coinvolti o della particolare complessità delle valutazioni tecniche da compiere.

Art. 17.
(Compensi professionali dovuti da pubbliche amministrazioni).

      1. I contratti per prestazioni stipulati in qualunque forma con i professionisti da pubbliche amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche a seguito di procedure ad evidenza pubblica, non possono prevedere compensi inferiori a quelli fissati dalle tariffe professionali. Si applica l'articolo 1419, secondo comma, del codice civile.
      2. Le tariffe minime professionali si applicano agli appalti ai quali possono partecipare i professionisti.

Art. 18.
(Limiti al conferimento di incarichi professionali a pubblici dipendenti).

      1. Dopo il comma 7 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

          «7-bis. In ogni caso, le pubbliche amministrazioni, nel corso dello stesso anno solare, non possono concedere a

 

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propri dipendenti in rapporto di tempo pieno, più di due autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti consistenti in prestazioni professionali in qualunque forma stipulati. La disposizione del periodo precedente si applica anche ai professori universitari a tempo pieno. Agli incarichi di docenza o di ricerca non si applicano i limiti di cui al primo periodo».

Art. 19.
(Dubbi sull'estensione delle riserve professionali).

      1. Ove, in occasione del conferimento di un incarico professionale da parte di una pubblica amministrazione, sussista un'oggettiva incertezza sull'esistenza o sull'estensione di una riserva di attività o di un riconoscimento di competenza in favore di iscritti a uno o più albi o elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile, ovvero sia oggettivamente incerto a quale categoria professionale sia riservata l'attività o sia riconosciuta una competenza in relazione all'oggetto dell'incarico, la pubblica amministrazione richiede un parere al Ministro della giustizia, che si pronuncia entro trenta giorni, interpellati i consigli nazionali degli ordini professionali interessati.
      2. Ove, per la definizione di una controversia, occorra preliminarmente risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'esistenza o l'estensione di una riserva di attività o il riconoscimento di una competenza tecnica in favore di iscritti ad alibi o elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile, il giudice, interpellati gli ordini professionali interessati, decide con sentenza sulla sola questione pregiudiziale, impartendo distinti provvedimenti per la prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 64 del decreto 30 marzo 2001, n. 165.

 

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Capo VI
DISPOSIZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DEI PROFESSIONISTI

Art. 20.
(Estensione ai professionisti dei benefìci riconosciuti alle piccole e medie imprese).

      1. Nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e fatta salva l'invarianza del complessivo impegno di spesa, le pubbliche amministrazioni adeguano le procedure per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, garanzie, aperture di credito, ausili finanziari e ogni altro vantaggio economico disposte, anche in esecuzione di disposizioni di legge o regolamentari, in favore delle piccole e medie imprese, in modo da estendere i benefìci ivi previsti anche ai professionisti e alle associazioni e società professionali.
      2. Ai fini di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni in sede di definizione dei piani, dei programmi e delle azioni di sostegno alle attività economiche e produttive, nonché in occasione della predeterminazione dei criteri di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

          a) possono prevedere specifiche e separate linee di intervento a sostegno dei professionisti delle associazioni e società professionali, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, cui destinare una quota delle risorse disponibili;

          b) possono fissare criteri per la concessione dei benefìci che consentano anche ai professionisti e alle associazioni e società professionali di concorrere alle relative procedure, a parità di condizioni con altre categorie.

      3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, procede alla ricognizione delle disposizioni di legge e di regolamento e degli atti amministrativi generali emanati dalle amministrazioni dello Stato e dagli

 

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enti pubblici nazionali che istituiscono o disciplinano l'attribuzione di vantaggi economici di cui al comma 1, e che, per le finalità perseguite, possono essere estese ai professionisti e alle associazioni e società professionali. Alla stessa ricognizione procedono le regioni, per gli atti di propria competenza.

Art. 21.
(Compiti degli ordini professionali).

      1. I consigli territoriali degli ordini professionali stipulano accordi o convenzioni con le banche al fine di stabilire condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato per l'erogazione, ai propri iscritti, di finanziamenti, anticipazioni o garanzie, ovvero per la cessione di crediti derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Costituisce illecito disciplinare il fatto del professionista che, con comportamento colpevole, non abbia onorato un finanziamento ottenuto in virtù di accordi o convenzioni stipulati ai sensi del periodo precedente.
      2. Nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, gli ordini professionali, anche tramite la costituzione di società a totale partecipazione pubblica, possono adottare ogni iniziativa per il sostegno economico delle attività professionali degli iscritti, in particolare per promuovere e per facilitare l'accesso effettivo all'attività professionale da parte dei più giovani e per promuovere sinergie e accordi di collaborazione tra professionisti con differenti specializzazioni o appartenenti a differenti ordini professionali.


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