|
CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3480 |
1. La presente legge, nelle more dell'approvazione di una riforma generale dell'ordinamento delle professioni intellettuali, contiene misure volte a semplificare e a rafforzare i rapporti tra professionisti e pubbliche amministrazioni, a incentivare l'attività professionale, a prevenire i casi di insolvenza dei professionisti e a valorizzarne il patrimonio.
2. Ai fini della presente legge, per professionista si intendono gli iscritti ad albi o elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile ovvero le società e le associazioni tra essi costituite per l'esercizio professionale e, ove non sia differentemente disposto, per pubblica amministrazione si intende una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
1. Il professionista che vanta un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti di una pubblica amministrazione, quale corrispettivo per la propria attività, può chiedere all'amministrazione debitrice di attestare l'esistenza di tale credito.
1. Il professionista che è debitore di somme di denaro nei confronti di una pubblica amministrazione, qualunque siano la natura e la fonte dell'obbligazione, può adempiere in tutto o in parte opponendo in compensazione altri crediti vantati nei confronti della stessa pubblica amministrazione, da questa attestati ai sensi dell'articolo 2.
2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il professionista che è debitore di somme nei confronti di una pubblica amministrazione, ove l'obbligazione non abbia natura tributaria, contributiva o previdenziale, può adempiere in tutto o in parte tramite la cessione di crediti vantati nei confronti di un'altra pubblica amministrazione, se da questa attestati ai sensi dell'articolo 2. La cessione estingue immediatamente l'obbligazione del professionista. Le amministrazioni interessate regolano i rapporti tra esse insorti a seguito della cessione secondo la disciplina degli articoli 1260 e seguenti del codice civile.
3. Tramite la cessione di crediti di cui al comma 2, il professionista può adempiere, altresì, a obbligazioni di natura tributaria, contributiva o previdenziale, ove tra l'amministrazione creditrice e l'amministrazione debitrice sia stata stipulata una convenzione per regolamentare i reciproci rapporti insorgenti dalle cessioni. A decorrere dal 1o luglio 2012,
1. I crediti attestati ai sensi dell'articolo 2 tengono luogo delle fideiussioni o delle altre garanzie richieste a qualsiasi titolo dalle pubbliche amministrazioni al professionista creditore, anche in esecuzione di disposizioni di legge o regolamentari, per l'esercizio della relativa attività, con particolare riferimento alla disciplina degli appalti pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al blocco dei pagamenti ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, in danno del professionista che oppone un credito attestato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, qualora la differenza tra il debito contestato e il credito opposto sia inferiore a 10.000 euro.
1. Il professionista che versa in situazione di sovrindebitamento, anche in conseguenza dell'esercizio dell'attività professionale o per obbligazioni assunte per conto di congiunti o di affini entro il terzo grado, può domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti, stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60 per cento della complessiva esposizione debitoria.
2. Ai fini dell'accordo di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudice fissa le modalità per la comunicazione dell'accordo agli interessati.
3. Costituiscono illecito disciplinare la mancata attuazione dell'accordo comunque imputabile al professionista, ogni omissione relativa alla propria situazione patrimoniale e debitoria e ogni altro comportamento contrario alla buona fede assunto in vista della stipulazione o dell'esecuzione dell'accordo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle associazioni professionali e alle società tra professionisti. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consigli nazionali degli ordini professionali adeguano i codici deontologici.
1. Alla procedura di concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti
a) prevedere che possano essere ammessi, a loro richiesta, i professionisti che versino in uno stato di crisi o di insolvenza dovuto a obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività professionale o sorte in conseguenza di essa;
b) prevedere che durante la procedura non possano essere avviate azioni esecutive individuali nei confronti del professionista e che restino sospese quelle già intentate;
c) escludere, in ogni caso, che i professionisti possano essere soggetti a procedura fallimentare;
d) prevedere che, in ogni caso, il professionista conservi il diritto di esercitare la propria attività professionale durante la procedura, senza disporre forme speciali di vigilanza;
e) prevedere forme semplificate per verificare l'esposizione debitoria e la consistenza del patrimonio del richiedente;
f) stabilire forme semplificate per acquisire l'adesione dei creditori alla proposta, in particolare:
1) omettendo la loro convocazione in adunanza ove il giudice non lo reputi strettamente necessario;
2) prevedendo che, ordinariamente, il consenso sia acquisito mediante dichiarazione scritta del creditore fatta pervenire presso la cancelleria del tribunale competente e che la mancata opposizione equivalga ad accettazione;
g) prevedere forme di pubblicazione degli accordi comunque rispettose della dignità e del decoro del professionista;
h) prevedere la possibilità di proporre transazioni fiscali ai sensi dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
i) qualificare come illecito disciplinare ogni comportamento contrario alla buona fede compiuto da un professionista durante la procedura, ovvero in vista di essa o durante l'esecuzione degli obblighi assunti.
1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina generale per la composizione delle crisi da sovraindebitamento dei privati, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a istituire una procedura di esdebitazione in favore dei professionisti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che possano essere ammessi, a loro richiesta, i professionisti che versino in uno stato di sovrindebitamento dovuto a obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività professionale o sorte in conseguenza di essa e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi dell'avvertimento nei dieci anni antecedenti;
b) fatto salvo quanto previsto dalla lettera a), prevedere che l'esdebitazione riguardi tutte le obbligazioni dei professionisti, anche estranee all'esercizio dell'attività professionale;
c) prevedere che il professionista presenti una relazione giurata sul proprio stato patrimoniale e sulla propria esposizione debitoria, con rilevanza disciplinare;
d) prevedere che il beneficio sia accordato solo ove il giudice accerta l'oggettiva impossibilità per il professionista di proseguire nell'esercizio professionale e l'impossibilità di addivenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 5;
e) prevedere che il professionista disponga la cessione universale di tutto il proprio patrimonio, compresi i diritti di credito, anche per attività professionali, maturati alla data della richiesta, nonché la cessione di un terzo dei compensi professionali che saranno da lui percepiti nel triennio successivo;
f) prevedere, all'esito della procedura, l'estinzione dei crediti residui.
1. La cessione di uno studio professionale è il contratto con il quale il professionista trasferisce ad un altro professionista l'insieme degli elementi materiali e degli arredi dello studio, i rapporti contrattuali strumentali allo svolgimento dell'attività professionale, ivi compresi i rapporti di lavoro e di collaborazione, e i rapporti contrattuali con i clienti aventi ad oggetto la propria attività.
2. Il professionista cedente deve adoperarsi, secondo buona fede, per favorire la prosecuzione dei rapporti contrattuali con il professionista cessionario.
3. La cessione può essere effettuata anche in favore di associazioni o di società
1. In caso di cessione di uno studio professionale, i rapporti di lavoro e di collaborazione professionale con il professionista cedente continuano con il professionista cessionario e il lavoratore o il collaboratore conservano tutti i diritti che ne derivano.
2. Per i lavoratori e per i collaboratori la cessione costituisce sempre giusta causa di risoluzione del rapporto, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma, del codice civile.
3. Ai fini del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.
1. La cessione dello studio professionale ha effetto nei confronti dei clienti del professionista cedente, trascorsi dieci giorni dal momento in cui questi ne siano stati compiutamente informati.
2. Entro due mesi dalla notizia del trasferimento, i clienti del professionista cedente possono sempre recedere dal rapporto. È comunque dovuto al professionista il compenso per l'attività svolta. In tal caso, il professionista cedente e il professionista cessionario devono adottare tutti gli opportuni accorgimenti per assicurare la continuità dell'assistenza professionale e per evitare ogni danno al cliente che recede al rapporto.
3. Ove, a seguito della cessione, una parte significativa della clientela ceduta receda dal rapporto, si può procedere, su iniziativa dell'interessato, alla revisione del corrispettivo inizialmente pattuito. In caso
1. Il patto di non concorrenza non può comunque eccedere i cinque anni e non può impedire al professionista cedente di svolgere l'attività professionale nella circoscrizione di un diverso ordine professionale territoriale o in un settore professionale differente. In ogni caso, per tale periodo, è fatto divieto al professionista cedente di prestare la propria attività professionale in favore dei clienti il cui rapporto è stato oggetto di cessione.
1. Possono essere stipulati contratti di gestione di uno studio professionale per un periodo di tempo limitato, nei casi previsti dal comma 3. Il contratto può essere stipulato a titolo gratuito, oneroso o con compartecipazione agli onorari percipiendi.
2. Il professionista cessionario deve sempre comportarsi secondo buona fede con la clientela temporaneamente ceduta, evitare comportamenti accaparratori e, fatta salva la propria autonomia professionale, coordinarsi con il professionista cedente e rispettare gli eventuali indirizzi che questi gli comunichi; deve altresì informare tempestivamente il professionista cedente di ogni circostanza significativa relativa allo svolgimento dei rapporti con la clientela temporaneamente ceduta.
3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consigli nazionali degli ordini professionali stabiliscono i casi nei quali possono essere stipulati i contratti di gestione temporanea
1. I professionisti possono concludere accordi, anche a titolo oneroso, relativi all'uso del proprio nome nella denominazione di associazioni e di società professionali di cui fanno parte.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono consentiti anche in favore di associazioni e di società professionali di cui i professionisti non fanno parte, a condizione che:
a) l'accordo preveda stabili forme di collaborazione con le associazioni e con le società;
b) le associazioni e le società professionali siano iscritte a un altro albo territoriale;
c) l'uso del proprio nome ai sensi del comma 1 sia consentito fino alla scadenza dell'accordo, che in ogni caso non può avere durata superiore a cinque anni rinnovabili. In caso di interruzione anticipata dell'accordo, compete al consiglio dell'ordine professionale tenutario dell'albo al quale è iscritto il professionista che ha consentito l'uso del proprio nome autorizzare l'uso di quest'ultimo fino alla scadenza inizialmente prevista.
3. Ove sia espressamente previsto nell'accordo, le associazioni e le società professionali che hanno nella loro denominazione il nome di un socio professionista possono mantenerne l'uso anche dopo la morte del medesimo.
1. Sono nulli i contratti di cui al presente capo stipulati da professionisti radiati dall'albo.
1. In caso di morte del professionista gli eredi, se abilitati allo svolgimento della medesima professione, possono succedere nei rapporti con la clientela del defunto, secondo le modalità e con i limiti di cui al presente capo.
2. In caso di morte del professionista socio di un'associazione o società professionale i rapporti con la clientela proseguono con quest'ultima, fatto salvo il diritto degli eredi ai compensi maturati per le prestazioni svolte e a una somma forfetaria annuale per i successivi tre anni non inferiore al 20 per cento della media degli utili spettanti al professionista defunto negli ultimi tre anni di attività.
3. In caso di morte del professionista i collaboratori iscritti all'ordine professionale possono subentrare nei rapporti con la clientela ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, fatto salvo il diritto degli eredi ai compensi maturati per le prestazioni svolte e a una somma forfetaria annuale per i successivi tre anni non inferiore al 20 per cento della media dei compensi spettanti al professionista defunto negli ultimi tre anni di attività con riferimento ai clienti ceduti.
4. In caso di mancato accordo tra i collaboratori sui termini dei subentri ovvero di mancato accordo sulle spettanze dovute agli eredi, la composizione è definita dal consiglio dell'ordine professionale tenutario dell'albo al quale è iscritto il professionista cessionario. È ammesso il ricorso dinanzi al giudice ordinario.
1. Nei procedimenti a istanza di parte, ove ne sia fatta espressa richiesta da parte dell'istante, il dirigente o il funzionario della pubblica amministrazione preposto all'unità organizzativa competente può nominare, quale responsabile del procedimento, un professionista non appartenente ai ruoli dell'ente, purché iscritto nell'albo di una professione regolamentata per la quale la legge riconosce competenza in merito alle attività da svolgere.
2. Al professionista di cui al comma 1 del presente articolo possono essere affidati tutti o alcuni dei compiti del responsabile del procedimento di cui all'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fatta salva l'adozione del provvedimento finale, che resta in ogni caso affidata al dirigente o al funzionario competente.
3. Fatti salvi i termini di conclusione del procedimento previsti dalla legge o dai regolamenti, il professionista esegue i compiti affidatigli ai sensi dei commi 1 e 2, nel più breve tempo, nell'interesse della pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico e nell'interesse dell'istante alla celere definizione della pratica.
4. Il professionista risponde ove, per sua colpa, la pubblica amministrazione sia chiamata al risarcimento del danno in conseguenza dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento. In caso di colpa grave, il professionista risponde, altresì, solidalmente con la pubblica amministrazione per ogni altro danno cagionato per lesione di diritti o di interessi di terzi.
5. Il compenso del professionista è posto a carico dell'istante ed è liquidato
1. I contratti per prestazioni stipulati in qualunque forma con i professionisti da pubbliche amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche a seguito di procedure ad evidenza pubblica, non possono prevedere compensi inferiori a quelli fissati dalle tariffe professionali. Si applica l'articolo 1419, secondo comma, del codice civile.
2. Le tariffe minime professionali si applicano agli appalti ai quali possono partecipare i professionisti.
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«7-bis. In ogni caso, le pubbliche amministrazioni, nel corso dello stesso anno solare, non possono concedere a
1. Ove, in occasione del conferimento di un incarico professionale da parte di una pubblica amministrazione, sussista un'oggettiva incertezza sull'esistenza o sull'estensione di una riserva di attività o di un riconoscimento di competenza in favore di iscritti a uno o più albi o elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile, ovvero sia oggettivamente incerto a quale categoria professionale sia riservata l'attività o sia riconosciuta una competenza in relazione all'oggetto dell'incarico, la pubblica amministrazione richiede un parere al Ministro della giustizia, che si pronuncia entro trenta giorni, interpellati i consigli nazionali degli ordini professionali interessati.
2. Ove, per la definizione di una controversia, occorra preliminarmente risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'esistenza o l'estensione di una riserva di attività o il riconoscimento di una competenza tecnica in favore di iscritti ad alibi o elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile, il giudice, interpellati gli ordini professionali interessati, decide con sentenza sulla sola questione pregiudiziale, impartendo distinti provvedimenti per la prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 64 del decreto 30 marzo 2001, n. 165.
1. Nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e fatta salva l'invarianza del complessivo impegno di spesa, le pubbliche amministrazioni adeguano le procedure per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, garanzie, aperture di credito, ausili finanziari e ogni altro vantaggio economico disposte, anche in esecuzione di disposizioni di legge o regolamentari, in favore delle piccole e medie imprese, in modo da estendere i benefìci ivi previsti anche ai professionisti e alle associazioni e società professionali.
2. Ai fini di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni in sede di definizione dei piani, dei programmi e delle azioni di sostegno alle attività economiche e produttive, nonché in occasione della predeterminazione dei criteri di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) possono prevedere specifiche e separate linee di intervento a sostegno dei professionisti delle associazioni e società professionali, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, cui destinare una quota delle risorse disponibili;
b) possono fissare criteri per la concessione dei benefìci che consentano anche ai professionisti e alle associazioni e società professionali di concorrere alle relative procedure, a parità di condizioni con altre categorie.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, procede alla ricognizione delle disposizioni di legge e di regolamento e degli atti amministrativi generali emanati dalle amministrazioni dello Stato e dagli
1. I consigli territoriali degli ordini professionali stipulano accordi o convenzioni con le banche al fine di stabilire condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato per l'erogazione, ai propri iscritti, di finanziamenti, anticipazioni o garanzie, ovvero per la cessione di crediti derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Costituisce illecito disciplinare il fatto del professionista che, con comportamento colpevole, non abbia onorato un finanziamento ottenuto in virtù di accordi o convenzioni stipulati ai sensi del periodo precedente.
2. Nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, gli ordini professionali, anche tramite la costituzione di società a totale partecipazione pubblica, possono adottare ogni iniziativa per il sostegno economico delle attività professionali degli iscritti, in particolare per promuovere e per facilitare l'accesso effettivo all'attività professionale da parte dei più giovani e per promuovere sinergie e accordi di collaborazione tra professionisti con differenti specializzazioni o appartenenti a differenti ordini professionali.
|