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PDL 3453

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3453



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'acquisizione, la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare della Croce rossa italiana

Presentata il 5 maggio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La Croce rossa italiana (CRI), eretta a corpo morale con il regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, ha, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, come sostituito dall'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, ad ogni effetto di legge, qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici e la sua natura pubblica è espressamente richiamata anche dall'articolo 5 dello Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2005.
      La gestione della CRI, nell'ultimo decennio, è stata più volte affidata a commissari straordinari con lo scopo di ripristinare la trasparenza e la legalità nelle molteplici attività svolte dall'ente. Negli ultimi mesi, tuttavia, sulla gestione commissariale non sono mancate le critiche, anche aspre, riportate da numerosi giornali quotidiani e riviste a carattere nazionale che hanno preso spunto per le loro inchieste dalle vicende e dalle denunce di un dipendente del Corpo militare della stessa CRI.
      Per questi motivi si ritiene opportuno proporre, nella XVI legislatura, l'istituzione
 

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di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'acquisizione, la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare della CRI.
      In particolare, l'articolo 1 istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta e ne definisce l'oggetto di intervento.
      L'articolo 2 ne determina la composizione.
      L'articolo 3 prevede gli eventuali comitati.
      L'articolo 4 disciplina le testimonianze.
      L'articolo 5 determina le modalità di richiesta di atti e documenti.
      L'articolo 6 disciplina l'obbligo del segreto.
      L'articolo 7 disciplina l'organizzazione interna e in particolare prevede la possibilità per la Commissione di organizzare i propri lavori sulla base di un regolamento approvato dalla Commissione stessa.
      L'articolo 8 stabilisce l'entrata in vigore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'acquisizione, la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare della Croce rossa italiana).

      1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'acquisizione, la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare della Croce rossa italiana, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussiste una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione

 

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avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.
      2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.
      3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
      6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.
(Comitati).

      1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 4.
(Audizioni a testimonianza).

      1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a

 

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testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale.
      2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto di ufficio.
      3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
      4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.
      3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
      4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto

 

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non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
      5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.
(Segreto).

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può

 

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proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
      2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2010 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
      6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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