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PDL 3458

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3458



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Agevolazioni contributive in favore dei territori montani e delle zone agricole particolarmente svantaggiate

Presentata il 6 maggio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende sostenere i territori montani e le zone agricole particolarmente svantaggiate attraverso le agevolazioni contributive previste dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).
      In sostanza, le disposizioni previste riguardano una serie di sgravi riferiti ai premi e ai contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente occupato a tempo indeterminato o a tempo determinato nei territori montani e nelle zone agricole particolarmente svantaggiate.
      I predetti premi e contributi sono stabiliti nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, che, alla lettera a), prevede che «nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988» e, alla lettera b), che «nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento» (da obiettivo «Convergenza»).
      In sintesi, la presente proposta di legge intende contribuire a rilanciare la competitività di un settore, quale l'agricoltura, particolarmente colpito dalla crisi economica e dalle calamità naturali che si sono verificate nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento ai territori montani e alle zone agricole particolarmente svantaggiate.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. La presente legge, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, prevede agevolazioni contributive in favore dei territori montani e delle zone agricole particolarmente svantaggiate, definiti ai sensi del comma 2.
      2. La presente legge si applica ai territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani e alle zone agricole particolarmente svantaggiate comprese nelle aree dell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

Art. 2.
(Agevolazioni contributive).

      1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, a decorrere dal 1o giugno 2010, nei territori montani e nelle zone agricole particolarmente svantaggiate nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si

 

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provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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