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PDL 3473

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3473



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERTOLINI

Modifiche agli articoli 115 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di intermediazione nel settore della vigilanza e dell'investigazione privata

Presentata il 12 maggio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è diretta a regolare l'attività di intermediazione nel settore della vigilanza e dell'investigazione privata, riconducibile alle agenzie di affari, previste dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico».
      L'intervento si rende necessario per assicurare la corretta applicazione della recente riforma in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata, recata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, che ha modificato il regolamento per l'esecuzione del testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, introducendo una rigorosa disciplina volta a garantire la funzionalità degli istituti di vigilanza, tenuto conto che il previsto superamento del limite provinciale per lo svolgimento della relativa attività fa venire meno il collegamento degli stessi con il territorio della provincia, che consentiva – prima della richiamata riforma – una più agevole verifica sui medesimi istituti. La nuova disciplina si fonda, infatti, sulla qualità organizzativa e operativa dei servizi, nonché sull'incremento del controllo sugli istituti di vigilanza privata.
      Coerentemente con le previsioni contenute nell'articolo 257 del citato regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940, come modificato dal richiamato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 2008, e al fine di escludere l'indiretta elusione della nuova disciplina, si rende necessario assicurare
 

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una maggiore responsabilizzazione dei titolari della licenza attraverso la previsione di un esplicito divieto di ricorrere alle attività di agenzia di affari per scopi comunque riconducibili alla custodia e alla tutela dei beni mobili e immobili, ferma restando la possibilità per le medesime agenzie di affari di svolgere attività di mera intermediazione delle predette attività nei limiti stabiliti dall'articolo 1754 del codice civile.
      Pertanto, l'articolo 1, comma 1, lettera a), attraverso l'integrazione del citato articolo 115 del testo unico, introduce il divieto per le agenzie di affari di stipulare contratti aventi a oggetto i servizi di vigilanza e di custodia, nonché quelli di subappalto dei medesimi servizi a istituti di vigilanza privata.
      Conseguentemente, al fine di assicurare la necessaria flessibilità organizzativa agli istituti di vigilanza privati, in relazione all'offerta di servizi di sicurezza, coerente con le esigenze dell'utenza e senza compromettere le forme di controllo sugli stessi istituti, la successiva lettera b) del comma 1, attraverso una modifica all'articolo 134 del testo unico, prevede la possibilità per i titolari dei predetti istituti di affidare le relative attività a enti o a privati titolari della stessa licenza, nel limite massimo del 50 per cento dei contratti stipulati con un singolo committente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 115 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Salva la facoltà di svolgere l'attività di mediazione ai sensi dell'articolo 1754 del codice civile, ai titolari della licenza prevista dal presente articolo è vietato svolgere, direttamente o indirettamente, anche attraverso l'acquisizione di contratti, opere di vigilanza o di custodia di proprietà mobiliari o immobiliari comunque riconducibili all'articolo 134 del presente testo unico»;

          b) all'articolo 134 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Gli enti o i privati titolari della licenza di cui al primo comma possono affidare le attività ivi previste ad altri enti o a privati titolari della medesima licenza, nei limiti del 50 per cento dei servizi di cui risultano incaricati per effetto dei contratti stipulati con i singoli committenti. Gli enti o i privati che affidano tali attività devono comunicare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, entro trenta giorni, i dati relativi alla stipula del contratto, attraverso la banca dei dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, istituita ai sensi dell'articolo 252-bis del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».


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