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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3481 |
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai rischi derivanti dal rinvenimento, a seguito di attività di bonifica preventiva od occasionale di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a)»;
b) all'articolo 91 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio della presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività svolte nei cantieri è eseguita:
a) dal coordinatore per la progettazione sulla base del parere vincolante espresso dall'autorità militare competente per territorio, quando il committente è una persona fisica o un soggetto giuridico di diritto privato;
b) dall'autorità militare competente per territorio, quando il committente è una pubblica amministrazione o è un soggetto giuridico di diritto privato che svolge un servizio di pubblica utilità.
2-ter. Quando il coordinatore per la progettazione deve procedere:
a) ai sensi della lettera a) del comma 2-bis, alla bonifica sistematica, a scopo preventivo, del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. Se il cantiere consegue a un
b) ai sensi della lettera a) del comma 2-bis, alla bonifica occasionale, per motivi connessi con la salvaguardia della vita umana o con la pubblica utilità, a seguito del ritrovamento di ordigni esplosivi rinvenuti in superficie o parzialmente interrati, provvede con personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio.
c) ai sensi della lettera b) del comma 2-bis, alla bonifica sistematica a scopo preventivo, ovvero occasionale, del sito nel quale è collocato il cantiere per motivi connessi con la salvaguardia della vita umana o con la pubblica utilità, a seguito del ritrovamento di ordigni esplosivi rinvenuti in superficie o parzialmente interrati, provvede esclusivamente con personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio.
2-quater. I costi delle operazioni di bonifica di cui al comma 2-ter, comunque svolte dal personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio, sono posti a carico del committente.»;
c) al comma 1 dell'articolo 100, dopo le parole: «di cui all'allegato XI,» sono inserite le seguenti: «con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a),»;
d) all'articolo 104 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 91,
e) all'allegato XI, dopo il punto 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività lavorative»;
f) all'allegato XV, punto 2.2.3., dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) al personale militare delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale della Polizia di Stato e agli operai artificieri del Ministero della difesa, in possesso del brevetto di specializzazione di artificiere explosive ordnance disposal (EOD) di 1o livello, di artificiere EOD di 2o livello o di artificiere improvised explosive device disposal (IEDD), conseguiti presso gli istituti di formazione militare, è corrisposta un'indennità mensile di specializzazione nelle misure di cui alla tabella A allegata alla presente legge. L'indennità mensile di specializzazione è cumulabile con le altre indennità percepite a qualsiasi titolo, è interamente pensionabile ed è corrisposta al personale che nel corso dell'anno ha concorso, per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi, alle attività di bonifica di cui alla presente legge, e non ha riportato valutazioni caratteristiche non inferiori a «nella media» o giudizio equivalente;
b) la legge 29 maggio 1985, n. 294, è abrogata;
c) al personale militare che ricopre l'incarico di capo ufficio esplosivi o di direttore di artiglieria dei centri rifornimento e mantenimento dell'Esercito (CERIMANT), sono attribuite, in via esclusiva, la direzione delle operazioni di bonifica del territorio da ordigni esplosivi residuati bellici di cui all'articolo 91, comma 2-ter, lettera a), secondo periodo, e lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché la direzione delle operazioni di riconoscimento, di custodia e di smaltimento dei manufatti esplosivi, di qualsiasi natura, oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Al medesimo personale è attribuita, per l'incarico, un'indennità mensile di specializzazione nella misura di cui alla tabella A, fascia 2, allegata alla presente legge.
Tabella A
(Articolo 1, comma 2)
artificiere – explosive ordnance disposal (EOD) di 1o livello | ||
artificiere – explosive ordnance disposal (EOD) di 2o livello | ||
improvised explosive device disposal (IEDD) |
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