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PDL 3481

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3481



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, ZAMPARUTTI

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici

Presentata il 18 maggio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è volta a disciplinare le attività di bonifica e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili affidati a ditte specializzate iscritte in un registro da istituire presso il Ministero della difesa. Le attività di bonifica si suddividono genericamente in preventiva e in occasionale. L'attività preventiva è effettuata prima dell'inizio dei lavori nel cantiere ed è affidata, come avviene attualmente, a ditte specializzate del settore. L'attività occasionale è invece di competenza dei reggimenti del Genio dell'Esercito, che a seguito della riorganizzazione delle competenze operative hanno acquisito anche la gestione delle operazioni sul territorio nazionale.
      La normativa vigente non chiarisce il limite delle competenze della ditta specializzata, lasciando così intendere che possa effettuare operazioni di bonifica anche nel caso di rinvenimenti occasionali. Come è noto, il Ministero della difesa vanta esperienze e professionalità di prim'ordine sia nelle sue componenti militari (artificieri dell'Esercito) sia in quelle civili ed è opportuno, per questo, non disperderle, ma, anzi, occorre riconoscerne le elevate professionalità e specificità, razionalizzando le risorse a disposizione e nel contempo chiarirne le competenze e i compiti operativi sul territorio nazionale, al fine di garantire la sicurezza nei cantieri mobili o temporanei posti sotto la direzione e la responsabilità di pubbliche amministrazioni ovvero di privati. Occorre, altresì, istituire una commissione di esperti per stabilire le caratteristiche delle professionalità richieste e i criteri per la verifica dei
 

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requisiti che devono possedere le imprese per poter svolgere tali delicate e particolari attività di bonifica.
      Infine, l'istituzione di una speciale indennità per il personale militare e civile del Ministero della difesa e della Polizia di Stato, in possesso di particolari specializzazioni che comportano un elevato rischio per la vita, è, secondo l'orientamento della maggioranza di Governo, un concreto e dovuto riconoscimento della particolare specificità dei compiti che questi uomini e queste donne svolgono al servizio dell'intera collettività.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dell'articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai rischi derivanti dal rinvenimento, a seguito di attività di bonifica preventiva od occasionale di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a)»;

          b) all'articolo 91 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio della presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività svolte nei cantieri è eseguita:

          a) dal coordinatore per la progettazione sulla base del parere vincolante espresso dall'autorità militare competente per territorio, quando il committente è una persona fisica o un soggetto giuridico di diritto privato;

          b) dall'autorità militare competente per territorio, quando il committente è una pubblica amministrazione o è un soggetto giuridico di diritto privato che svolge un servizio di pubblica utilità.
      2-ter. Quando il coordinatore per la progettazione deve procedere:

          a) ai sensi della lettera a) del comma 2-bis, alla bonifica sistematica, a scopo preventivo, del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. Se il cantiere consegue a un

 

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ordine dell'autorità prefettizia o dell'autorità locale di pubblica sicurezza, ovvero di un'altra autorità che ne ha disposto l'avvio per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, il committente può richiedere l'intervento di personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio;

          b) ai sensi della lettera a) del comma 2-bis, alla bonifica occasionale, per motivi connessi con la salvaguardia della vita umana o con la pubblica utilità, a seguito del ritrovamento di ordigni esplosivi rinvenuti in superficie o parzialmente interrati, provvede con personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio.

          c) ai sensi della lettera b) del comma 2-bis, alla bonifica sistematica a scopo preventivo, ovvero occasionale, del sito nel quale è collocato il cantiere per motivi connessi con la salvaguardia della vita umana o con la pubblica utilità, a seguito del ritrovamento di ordigni esplosivi rinvenuti in superficie o parzialmente interrati, provvede esclusivamente con personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio.

      2-quater. I costi delle operazioni di bonifica di cui al comma 2-ter, comunque svolte dal personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio, sono posti a carico del committente.»;

          c) al comma 1 dell'articolo 100, dopo le parole: «di cui all'allegato XI,» sono inserite le seguenti: «con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a),»;

          d) all'articolo 104 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 91,

 

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l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato dei brevetti di specializzazione di artificiere explosive ordnance disposal (EOD) di 1o livello, di artificiere – EOD di 2o livello o di artificiere – improvised explosive device disposal (IEDD) o di brevetti equivalenti, rilasciati dal Ministero della difesa, per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica a scopo preventivo, e che risulta iscritta in un registro istituito presso il Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito il registro di cui al presente comma e sono definiti i criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione nel medesimo registro, nonché per la valutazione biennale di tale idoneità. Per definire i criteri e le modalità di cui al periodo precedente è istituita una commissione interministeriale composta da dieci membri, di cui almeno cinque sono scelti tra il personale militare delle Forze armate in possesso di adeguati titoli ed esperienza in materia di operazioni di disinnesco o di neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, nonché di comprovata esperienza nel settore specifico delle bonifiche preventive e occasionali»;

          e) all'allegato XI, dopo il punto 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività lavorative»;

          f) all'allegato XV, punto 2.2.3., dopo la lettera b) è inserita la seguente:

          «b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno

 

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bellico inesploso rinvenuto durante le attività lavorative».

      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) al personale militare delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale della Polizia di Stato e agli operai artificieri del Ministero della difesa, in possesso del brevetto di specializzazione di artificiere explosive ordnance disposal (EOD) di 1o livello, di artificiere EOD di 2o livello o di artificiere improvised explosive device disposal (IEDD), conseguiti presso gli istituti di formazione militare, è corrisposta un'indennità mensile di specializzazione nelle misure di cui alla tabella A allegata alla presente legge. L'indennità mensile di specializzazione è cumulabile con le altre indennità percepite a qualsiasi titolo, è interamente pensionabile ed è corrisposta al personale che nel corso dell'anno ha concorso, per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi, alle attività di bonifica di cui alla presente legge, e non ha riportato valutazioni caratteristiche non inferiori a «nella media» o giudizio equivalente;

          b) la legge 29 maggio 1985, n. 294, è abrogata;

          c) al personale militare che ricopre l'incarico di capo ufficio esplosivi o di direttore di artiglieria dei centri rifornimento e mantenimento dell'Esercito (CERIMANT), sono attribuite, in via esclusiva, la direzione delle operazioni di bonifica del territorio da ordigni esplosivi residuati bellici di cui all'articolo 91, comma 2-ter, lettera a), secondo periodo, e lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché la direzione delle operazioni di riconoscimento, di custodia e di smaltimento dei manufatti esplosivi, di qualsiasi natura, oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Al medesimo personale è attribuita, per l'incarico, un'indennità mensile di specializzazione nella misura di cui alla tabella A, fascia 2, allegata alla presente legge.

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Tabella A
(Articolo 1, comma 2)

INDENNITÀ MENSILE DI SPECIALIZZAZIONE

Fascia
Specializzazione
Importo mensile
1
artificiere – explosive ordnance disposal (EOD) di 1o livello
euro 600
2
artificiere – explosive ordnance disposal (EOD) di 2o livello
euro 800
3
improvised explosive device disposal (IEDD)
euro 950


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