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PDL 3416

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3416



 

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d'iniziativa del deputato NASTRI

Concessione di un credito d'imposta per gli investimenti volti alla produzione di agroenergie

Presentata il 21 aprile 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende sostenere gli imprenditori agricoli e forestali che intendono investire nella produzione di agroenergie, attraverso la concessione di un credito d'imposta. Le «energy farm» rappresentano una realtà sempre più diffusa nelle aree rurali italiane e del nord Italia in particolare e la produzione di agroenergie sta diventando uno degli aspetti più importanti della multifunzionalità dell'impresa agricola, stimolata dagli incentivi ma anche dalla ricerca, in un periodo di profonda crisi del settore, di una valida integrazione del reddito. E gli importanti provvedimenti che il Governo ha introdotto nel settore, proprio a sostegno dell'agroenergia, attraverso l'articolo 42 della legge n. 59 del 2009, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia energia», completa l'attuazione agli incentivi per le agroenergie introdotti dal decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007 e n. 244 del 2007. Ciò darà nuovo slancio agli investimenti nel settore, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni stabilite dal Protocollo di Kyoto, nonché dei più ambiziosi obiettivi europei al 2020. Pertanto le disposizioni stabilite dalla presente proposta di legge rappresentano un settore, quale quello dell'agroenergie, che rappresenta una grande opportunità per gli imprenditori agricoli per diversificare l'attività produttiva, fermo restando che l'attività principale dell'azienda agricola sarà sempre quella di produrre per il settore agroalimentare. L'articolo 1, comma 1, stabilisce che agli imprenditori agricoli e forestali che intendono realizzare investimenti in beni strumentali, destinati alle
 

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strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di agroenergie è concesso un credito d'imposta, pari al 30 per cento dell'investimento effettuato, entro il limite massimo di spesa di 70 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010. Il comma 2 prevede, invece, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta nonché le modalità operative per la sua applicazione, in conformità con gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
      L'articolo 2 detta le necessarie disposizioni per la copertura finanziaria della legge.
      Si è convinti che le norme della presente proposta di legge possano costituire per l'intera filiera dell'agroenergia una grande opportunità che merita di essere sviluppata, promossa e divulgata attraverso le energie rinnovabili, soprattutto le bioenergie di origine agricola, in quanto esse rappresentano, come attività connessa, un'ulteriore opportunità di reddito per gli imprenditori agricoli e contemporaneamente possono costituire un apporto, anche se certo non determinante, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e per alleggerire i costi legati al consumo del petrolio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Credito d'imposta per gli investimenti volti alla produzione di agroenergie).

      1. Agli imprenditori agricoli e forestali che intendono realizzare investimenti in beni strumentali, destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di agroenergie è concesso un credito d'imposta, pari al 30 per cento dell'investimento effettuato, entro il limite massimo di spesa di 70 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché le modalità operative per la sua applicazione, in conformità con gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C. 319 del 27 dicembre 2006.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

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      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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