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PDL 3290-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3290-529-3478-A



 

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DISEGNO DI LEGGE
n. 3290

presentato dal ministro dell'interno
(MARONI)

e dal ministro della giustizia
(ALFANO)

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia

Presentato il 9 marzo 2010

e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 529, d'iniziativa dei deputati

VITALI, CARLUCCI

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di legislazione antimafia

Presentata il 29 aprile 2008


NOTA: La Commissione permanente II (Giustizia), il 26 maggio 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 3290. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo delle proposte di legge nn. 529 e 3478, si vedano i relativi stampati.
 

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n. 3478, d'iniziativa dei deputati

DI PIETRO, PALOMBA, DONADI, EVANGELISTI, BORGHESI, BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, DI GIUSEPPE, DI STANISLAO, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, MESSINA, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PIFFARI, PORCINO, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA

Misure per il contrasto della criminalità organizzata. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione

Presentata il 14 maggio 2010

(Relatore: TORRISI)
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

    Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3290, trasmesso dalla Commissione di merito lo scorso 13 maggio 2010 e rilevato che:

            esso reca due distinte deleghe legislative, la prima delle quali è volta all'emanazione di un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione (articolo 1) e la seconda è invece diretta alla modifica ed integrazione della disciplina della documentazione antimafia (articolo 2); ad esse si affiancano poi ulteriori previsioni immediatamente precettive, aventi la comune finalità di rafforzare la lotta alla criminalità organizzata, e segnatamente, volte ad incidere sulla tracciabilità dei flussi finanziari (articoli 3 e 4), sugli accertamenti fiscali nei confronti di specifiche categorie di soggetti (articolo 5), sulla disciplina delle «operazioni sotto copertura» (articolo 6), sul regime sanzionatorio per il reato di turbata libertà degli incanti e sulla disciplina degli appalti (articoli 7 e 10), sull'organizzazione delle autorità preposte alla repressione dei fenomeni criminosi (articoli 9 e 12) e sulla protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni (articoli 8 ed 11);

            nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il testo in esame opera un'adeguata novellazione delle preesistenti fonti normative ed esplicita correttamente la natura derogatoria di una disposizione in esso contenuta (articolo 11, comma 2);

            il provvedimento affida, all'articolo 10, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la funzione di determinare taluni profili di funzionamento delle stazioni uniche appaltanti (SUA) da istituire in ambito regionale, che appare suscettibile in via potenziale di incidere anche su disposizioni legislative contenute nel codice dei contratti pubblici e appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006), nonché sulla normativa già adottata a livello regionale (peraltro, nella sola regione Calabria); inoltre, la delega dell'articolo 2 in materia di documentazione antimafia riguarda una materia la cui disciplina quadro è adesso contenuta nel regolamento di delegificazione per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia (decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998);

            il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio del 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1 – che delega il Governo all'adozione del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, includendo dunque

 

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due oggetti: la legislazione antimafia e le misure di prevenzione – si proceda ad esplicitarne i principi e criteri direttivi relativamente al profilo della ricognizione, armonizzazione e coordinamento della normativa antimafia (anche alla luce di quanto affermato nella relazione illustrativa, in ordine al carattere non meramente compilativo del codice), atteso che i principi e criteri direttivi formulati al comma 3 riguardano esclusivamente le misure di prevenzione.

        Il Comitato osserva altresì:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1 – che prevede per l'esercizio della delega avente ad oggetto il codice della normativa antimafia e delle misure di prevenzione il termine di un anno, analogamente a quanto previsto all'articolo 2 per l'esercizio della seconda delega avente ad oggetto la «documentazione antimafia» – dovrebbe verificarsi l'esigenza di differenziare il termine di scadenza delle due deleghe, al fine di consentire che (secondo le intenzioni proclamate nella relazione illustrativa) anche i contenuti del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 2 possano confluire nel codice redatto in attuazione della delega dell'articolo 1, salvo che non si ritenga che la confluenza debba essere realizzata solo successivamente, mediante lo strumento dei decreti legislativi correttivi e integrativi; al riguardo, tale circostanza andrebbe comunque esplicitata e valutata sotto il profilo della sua coerenza rispetto alle caratteristiche di onnicomprensività che dovrebbe avere l'emanando codice;

            all'articolo 1, comma 3 – nella parte in cui individua tra i principi e criteri direttivi della delega ivi prevista che «la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione degli Stati membri ove i beni si trovano» – dovrebbe verificarsi la compatibilità del richiamo ai limiti previsti dalla legislazione degli Stati membri nei quali i beni si trovano con la decisione quadro 2006/783/GAI che, nell'affermare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, indica tassativamente i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della confisca;

            all'articolo 1, comma 4 – che fissa in trenta giorni il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo contenente il nuovo codice – dovrebbe verificarsi se il tempo previsto per l'espressione del parere parlamentare su uno schema di atto normativo che avrà ad oggetto un codice di proporzioni ampie e contenuti innovativi sia congruo, anche in ragione del fatto che non è previsto il termine (antecedente alla scadenza della delega) entro cui il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere gli schemi di decreti legislativi;

            all'articolo 2 – ove si conferisce una delega per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia,

 

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facendo specifico riferimento alla legge n. 575 del 1965 e all'articolo 4 del decreto legislativo n. 490 del 1994 – dovrebbe verificarsi la possibilità di autorizzare l'esecutivo ad utilizzare anche strumenti normativi di rango secondario a carattere delegificatorio, atteso che la disciplina quadro della materia è adesso contenuta nel regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia (decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998), che ha proceduto all'abrogazione quasi integrale del citato decreto legislativo n. 490 del 1994; al riguardo, si segnala, peraltro, che la Commissione Affari costituzionali della Camera in un parere recentemente espresso, ha ritenuto che, in assenza di una esplicita previsione della norma di delega, una fattispecie di delegificazione autorizzata esclusivamente da norma delegata sia da «valutare alla luce dell'attuale sistema delle fonti del diritto» e ne ha dunque suggerito l'espunzione dal testo (parere reso il 12 maggio sull'Atto n. 196, «schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio»);

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 3 – nella parte in cui individua tra i principi e criteri direttivi della delega ivi prevista che, «dopo la confisca definitiva, l'amministratore giudiziario coadiuvi il tribunale nel procedimento di tutela dei diritti dei terzi» (lettera e) del comma 3) – dovrebbe verificarsi se il riferimento all'amministratore giudiziario includa anche quello all'Agenzia o debba essere integrato, atteso che il recente decreto-legge n. 4 del 2010, convertito con legge n. 50 del 2010, ha istituito l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata cui spetta l'amministrazione dei beni, per cui l'amministratore giudiziario (solo se confermato), prosegue la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia;

            all'articolo 1, comma 3 – la cui lettera f), all'alinea, individua principi e criteri direttivi con riferimento al sequestro, mentre i principi e criteri direttivi enunciati ai numeri 1-4 della medesima lettera f) si riferiscono non soltanto al sequestro, ma anche alla confisca – dovrebbe verificarsi la necessità di introdurre un riferimento alla confisca anche nell'alinea della lettera f) del comma in esame.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

    Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3290 Governo ed abbinate, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

 

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Governo in materia di normativa antimafia», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente,

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» e «ordine pubblico e sicurezza», che le lettere l) ed h) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che la previsione, tra i criteri della delega per l'adozione del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui all'articola 1, secondo la quale il proposto ha diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio tiene conto della recente sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956 e dell'articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica;

            preso atto che, con riguardo all'articolo 10, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità per promuovere in ambito regionale;

            l'istituzione delle stazioni uniche appaltanti, è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

    La Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3290, recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia, adottato come testo base e modificato a seguito degli emendamenti approvati presso la Commissione di merito;

            condivisa la necessità di un riordino della disciplina vigente in materia di lotta alla mafia, anche ai fini di una più efficace azione di lotta al crimine organizzato nei suoi risvolti transnazionali;

 

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            apprezzata la norma in tema di operazioni sotto copertura, di cui all'articolo 6 del testo – di novella alla legge n. 146 del 2006, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001» – che provvede a disciplinare delicati aspetti di cooperazione transfrontaliera e di rapporti tra gli Stati nella repressione del traffico internazionale degli stupefacenti;

            apprezzata, altresì, la norma che, in tale ambito, affida alla Direzione centrale per i servizi antidroga l'attività di coordinamento internazionale;

            espressa soddisfazione per la norma di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), del testo in esame, che, a seguito dell'approvazione di un emendamento e in modo coerente con le finalità del provvedimento, in tema di confisca dei beni, dispone che tale misura può essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero, e non più nel solo territorio di Paesi membri dell'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione degli Stati ove i beni si trovano;

            infine, valutata favorevolmente la modifica apportata all'articolo 2, comma 1, lettera c), relativa alla previsione della possibilità di integrare la banca dati nazionale della documentazione antimafia con dati provenienti dall'estero;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

    La Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il disegno di legge n. 3290, cui è Stata abbinata la proposta di legge C. 529 Vitali, recante il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 3, il quale obbliga gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, a servizi e forniture pubbliche, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o Poste Spa, dedicati alle pubbliche commesse, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un tetto oltre il quale si applica il predetto obbligo, al fine di evitare eccessivi appesantimenti burocratici in danno delle piccole e medie imprese per i contratti di minore entità;

            b) con riferimento al secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo 3, il quale prevede che, per le spese giornaliere di ammontare inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3, possono essere utilizzati strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di utilizzo del contante e l'obbligo di documentare la relativa spesa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di differenziare il predetto ammontare di 500 euro, in funzione dell'importo complessivo del contratto;

            c) con riferimento all'articolo 7-bis, il quale introduce nel codice penale il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, prevedendo la pena della reclusione da 6 mesi a cinque anni e della multa da 103 a 1.032 euro, valuti la Commissione di merito se l'ammontare della multa risulti congruo, in rapporto alla pena detentiva prevista dalla disposizione.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3290 e abbinata, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

            ritenuto che il provvedimento sia di fondamentale importanza per sviluppare con pienezza, su tutto il territorio nazionale, l'azione di contrasto delle mafie;

 

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            premesso che:

                all'articolo 2, comma 1, lettera c), relativo ai soggetti abilitati ad implementare la banca dati secondo l'indicazione dei codici di progetto, andrebbe espressamente indicato che tali codici di progetto devono essere relativi, non solo a ciascun lavoro o fornitura pubblici, ma anche a ciascun servizio pubblico;

            al medesimo articolo 2, comma, 1, lettera d), sarebbe opportuno chiarire che il regolamento del Ministro dell'interno recante l'individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa dovrà essere periodicamente rivisto, al fine di consentire un aggiornamento costante delle tipologie di tali attività;

            valutata positivamente la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, che novella l'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

            ritenuto opportuno che andrebbe altresì previsto la competenza della Direzione distrettuale antimafia – al fine del coordinamento con le procure ordinarie e dell'integrazione delle banche dati – sui reati in materia ambientale introdotti in attuazione della direttiva 2008/99/CE che prevedono la responsabilità delle persone giuridiche,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire il riferimento espresso ai servizi pubblici per i codici di progetto ivi indicati;

            b) al medesimo articolo 2, comma 1, lettera d), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere espressamente un aggiornamento periodico del regolamento del Ministro dell'interno recante l'individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivisitare l'attuale sistema di qualificazione per la dimostrazione dei requisiti delle imprese nell'affidamento degli appalti pubblici di lavori servizi e forniture, e quindi di individuare criteri di qualificazione che possano costituire strumenti di verifica delle capacità tecnico-organizzative e dell'affidabilità degli operatori.

 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 3290 recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», come modificato dalla Commissione di merito

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, disegno di legge n. 3290 Governo e abbinate: «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», quale risultante dagli emendamenti approvati,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3290 Governo recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

            rilevato che con il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2, del provvedimento viene previsto, in

 

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relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che il Governo debba prevedere l'eseguibilità della misura anche in uno Stato estero, nei limiti delle discipline ivi vigenti;

            osservato altresì che la decisione quadro 2006/783/GAI, nell'affermare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca indica tassativamente i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della confisca,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            provveda la Commissione di merito a coordinare il richiamo ai limiti previsti dalla legislazione degli Stati esteri nei quali i beni si trovano, con la decisione quadro 2006/783/GAI che, nell'affermare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, indica tassativamente i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della confisca.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

    La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 3290 Governo, in corso di esame presso la II Commissione della Camera, recante il «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

            valutato che, con riferimento ai diversi aspetti del provvedimento, assumono rilievo materie quali l'ordine pubblico e sicurezza, la giurisdizione e norme processuali, l'ordinamento civile e penale, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione;

            evidenziate le previsioni di cui all'articolo 10 del provvedimento, che istituiscono, in ambito regionale, la Stazione unica appaltante tesa a garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE.
 

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TESTO
del disegno di legge n. 3290
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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Art. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

      1. Identico.

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:       2. Identico.
          a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale;  
          b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);  
          c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3.  

      3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      3. Identico:

          a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:           a) identico:
              1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;               1) identico;

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                2) che sia adeguata la disciplina di cui all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
              2) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio;               3) identico;
                4) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;
              3) quando viene richiesta la misura della confisca:               5) identico:
                  3.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;                   5.1) identico;
                  3.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;                   5.2) identico;
                  3.3) che i termini di cui al numero 3.2) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti ovvero quando permanga grave e comprovato pericolo che i beni siano dispersi, deteriorati, sottratti o alienati;                   5.3) che i termini di cui al numero 5.2) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;
              4) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;               6) identico;
          b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che:           b) identico:

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              1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;               1) identico;
              2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione degli Stati membri ove i beni si trovano;               2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione degli Stati ove i beni si trovano;
          c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che:           c) identico:
              1) la revocazione possa essere richiesta:               1) identico;
                  1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;  
                  1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;  
                  1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;  
              2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione;               2) identico;
              3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;               3) identico;

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              4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, possa avvenire solo per equivalente, con previsione dei criteri per determinare il valore dei beni medesimi;               4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico;
          d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legali;           d) identica;
          e) prevedere che, dopo la confisca definitiva di prevenzione, l'amministratore giudiziario coadiuvi il tribunale nel procedimento di tutela dei diritti dei terzi;           Soppressa
          f) disciplinare i rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:           e) identica;
              1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;  
              2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresì, a carico del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;  

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              3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;  
              4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;  
          g) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo:           f) identico:
              1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;               1) identico;
              2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;               2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;
              3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare:               3) identico;

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                  3.1) che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;  
                  3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;  
                  3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;  
                  3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;  
                  3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;  
                  3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;  

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          h) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in particolare:           g) identico:
              1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;               1) identico;
              2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi, in via residuale, sul 70 per cento del valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione;               2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione;
              3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i princìpi stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita, nonché, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;               3) identico;
              4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;               4) identico;
              5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;               5) identico;

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              6) che se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;               6) identico;
          i) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa:           h) identica;
              1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;  
              2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;  
              3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;  
              4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I della parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;  
          l) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;           i) identica;
          m) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.           l) identica.

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      4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

      4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

      5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.       5. Identico.

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Art. 2.
(Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

Art. 2.
(Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) aggiornamento e semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate;           a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate;

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          b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati successivamente alla stipula, all'approvazione e all'adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a);           b) identica;
          c) istituzione di una banca dati nazionale della documentazione antimafia finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa;           c) istituzione di una banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa, con previsione della possibilità di integrare la banca dati medesima con dati provenienti dall'estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonché della possibilità per il procuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca dati medesima;
            d) individuazione dei dati da inserire nella banca di cui alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalità, ad accedervi con indicazione altresì dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro o fornitura pubblici ovvero ad altri elementi idonei ad identificare la prestazione;
            e) previsione della possibilità di accedere alla banca dati di cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;

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          d) individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;           f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
          e) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipula, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi;           g) identica;
            h) facoltà, per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

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            i) facoltà per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;
          f) previsione dell'innalzamento ad un anno della validità dell'informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto di informativa;           l) identica;
          g) introduzione dell'obbligo a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari di comunicare tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato l'informazione l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e gestionale dell'impresa;           m) identica;
          h) introduzione di sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera g).           n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera m).

      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

      3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.       3. Identico.

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Art. 3.
(Tracciabilità dei flussi finanziari).

Art. 3.
(Tracciabilità dei flussi finanziari).

      1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso gli intermediari abilitati di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari, relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

      1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici comunitari ed europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari, relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

      2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.       2. Identico.
      3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando il divieto d'impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.       3. Identico.

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      4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.       4. Identico.
      5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.       5. Identico.
      6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.       6. Identico.
      7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.       7. Identico.
      8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.       8. Identico.
      9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.       9. Identico.

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Art. 4.
(Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali).
        1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
 

Art. 5.
(Identificazione degli addetti nei cantieri).
        1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

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Art. 4.
(Sanzioni).

Art. 6.
(Sanzioni).

      1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate senza avvalersi degli intermediari abilitati di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

      1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Spa, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

      2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.       2. Identico.
      3. Il reintegro dei conti correnti dedicati effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro per ciascun accredito. La stessa sanzione si applica per l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, nonché per l'omessa indicazione del CUP nel bonifico bancario o postale.       3. Identico.
      4. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.       4. Identico.

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Art. 5.
(Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione).

Art. 7.
(Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione).

      1. Alla legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:           a) identico:
      «Art. 25. – 1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.       «Art. 25. – 1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.

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      2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 3, e all'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.       2. Identico.
      3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.       3. Identico.
      4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 2-bis, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.       4. Identico.
      5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.       5. Identico.
      6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni»;       6. Identico»;

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          b) all'articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:           b) identica;
      «Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani»;  
          c) all'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:           c) identica.
      «Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità di cui i soggetti di cui all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità».  

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Art. 6.
(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura).

Art. 8.
(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura).
      1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       Identico.
          a) al comma 1:  
              1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:  
          «a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali»;  

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              2) alla lettera b), dopo le parole: «commessi con finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «o di eversione»;  
          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
      «1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1»;  
          c) al comma 2, dopo le parole: «o indicazioni di copertura» sono inserite le seguenti: «, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5,»;  
          d) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
      «3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate “attività antidroga”, è specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato»;  
          e) il comma 4 è sostituito dal seguente:  

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      «4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché quello degli eventuali ausiliari ed interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa»;  
          f) al comma 5, le parole: «avvalersi di ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone»;  
          g) il comma 6 è sostituito dal seguente:  

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      «6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale»;  
          h) dopo il comma 6 è inserito il seguente:  
      «6-bis. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato»;  
          i) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;  
          l) il comma 8 è sostituito dal seguente:  

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      «8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa al procuratore nazionale antimafia»;  
          m) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto»;  
          n) il comma 10 è sostituito dal seguente:  
      «10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni»;  
          o) al comma 11 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:  
          «f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni».  

      2. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

 
          a) l'articolo 97 è sostituito dal seguente:  
      «Art. 97. – (Attività sotto copertura). – 1. Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni»;  
          b) l'articolo 98 è abrogato.  

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      3. All'articolo 497 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 
      «2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime».  

      4. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

 
          a) all'articolo 115, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
      «1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle attività medesime»;  
          b) all'articolo 147-bis sono apportate le seguenti modificazioni:  
              1) nella rubrica, dopo la parola: «esame» sono inserite le seguenti: «degli operatori sotto copertura e»;  
              2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  

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      «1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela ed alla riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile»;  
              3) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:  
          «c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché ausiliari e interposte persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile».  

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Art. 7.
(Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata libertà degli incanti).

Art. 9.
(Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata libertà degli incanti).

      1. All'articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a quattro anni».

      1. All'articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».


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Art. 10.
(Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).
        1. Dopo l'articolo 353 del codice penale è inserito il seguente:
      «Art. 353-bis. – (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

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Art. 8.
(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice).

Art. 11.
(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice).

      1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

      Identico.

      2. All'articolo 147-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a) è sostituita dalla seguente:  
          «a) quando l'esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;».  

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Art. 9.
(Coordinamenti interforze provinciali).

Art. 12.
(Coordinamenti interforze provinciali).

      1. Al fine di rendere più efficace l'aggressione dei patrimoni della criminalità organizzata, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il procuratore nazionale antimafia stipulano uno o più protocolli d'intesa volti alla costituzione, presso le direzioni distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali, cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia.

      Identico.

      2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui all'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.  

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Art. 10.
(Stazione unica appaltante).

Art. 13.
(Stazione unica appaltante).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

      Identico.

      2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:  
          a) gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA;  
          b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  
          c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA;  
          d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia.  

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Art. 11.
(Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le misure previste per i testimoni di giustizia).

Art. 14.
(Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le misure previste per i testimoni di giustizia).

      1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il comma 2-septies è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «2-septies. Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale e in pendenza della decisione relativa all'eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso».  
      2. All'articolo 16-ter, comma 1, lettera e), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».  

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Art. 12.
(Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata).

Art. 15.
(Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata).

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al comma 1, le lettere d), e) e f), sono sostituite dalle seguenti:  
          «d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;  
          e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;  
          f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia»;  
          b) al comma 3, le parole: «nonché dell'organismo previsto dall'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonché della Direzione investigativa antimafia».  

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Art. 13.
(Clausola di invarianza finanziaria).

Art. 16.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

      Identico.

    


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