|
CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3209-bis-A/R |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3209-bis/A, nel testo risultante dall'ulteriore esame in Commissione svoltosi a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio scorso, e con riferimento alle modifiche apportate dalla Commissione di merito, da ultimo nella seduta del 20 maggio 2010;
richiamato il parere adottato lo scorso 12 maggio sul testo precedente del provvedimento e valutato positivamente il recepimento integrale delle condizioni, unitamente alla massima parte delle osservazioni formulate;
segnalato che il nuovo articolo 1-quater incide sulle modalità di esercizio di una delega già prevista dall'articolo 3 della legge n. 99 del 2009 concernente la normativa sugli incentivi;
evidenziato che il nuovo testo, oltre a sopprimere talune norme tra cui le disposizioni integrative della disciplina in materia di AIR, introduce ulteriori previsioni in materia di tracciabilità dei rifiuti (articolo 1-quinquies), di nautica da diporto (articolo 7-quinquies), di matrimonio dello straniero (articolo 10-ter) e di organici del Ministero dello sviluppo economico (articolo 20-sexies), nonché una disposizione interpretativa sui trasferimenti immobiliari (articolo 6-ter) non sfuggendo dunque alla valutazione critica sotto il profilo dell'omogeneità già espressa nel precedente parere del Comitato per la legislazione;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
si sopprima l'articolo 1-quinquies – finalizzato a disporre un'esenzione per alcune categorie di «produttori iniziali di rifiuti pericolosi» dal sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che opera per i due anni successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale istitutivo del suddetto sistema di controllo (ovvero il decreto del 17 dicembre 2009) – in quanto la disciplina relativa ai tempi di entrata a regime del SISTRI per le diverse categorie interessate, compresi i «produttori iniziali di rifiuti pericolosi», è già definita dall'articolo 1 del citato decreto, per cui la norma in oggetto incide su disposizioni di rango secondario, in difformità rispetto a quanto statuito dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, punto 3, lettera e); in alternativa alla soppressione della disposizione, potendo la fonte primaria autorizzare l'Esecutivo ad adottare le relative modifiche alla normativa secondaria, si proceda a riformulare in tal senso la norma in questione verificando, in ogni caso, se non vi siano sovrapposizioni con il decreto-legge 72 del 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello
Il Comitato osserva altresì:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1-quater – che interviene in modo non testuale sui termini e sulle modalità di esercizio della delega legislativa volta al riordino della normativa in materia di incentivi prevista dall'articolo 3 della legge n. 99 del 2009 – dovrebbe valutarsi l'esigenza di effettuare una novellazione del citato articolo 3, così da evidenziare che le modifiche introdotte riguardano il termine finale di esercizio sia della delega principale (posticipato di diciotto mesi), che di quella integrativa e correttiva (posticipato di un anno), l'oggetto (che riguarda il riassetto e non più il riordino della normativa), i principio e criteri direttivi (integrati con quelli elencati dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997), i ministri interessati nei poteri di esercizio della delega (ai quali si aggiunge il Ministro per la semplificazione normativa), la trasmissione degli schemi degli atti alle Camere (che adesso devono essere corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari), il termine per il parere delle Commissioni parlamentari (ridotto da sessanta a quaranta giorni, con un meccanismo di scorrimento del termine di delega di novanta giorni qualora il termine per l'espressione parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza della delega) e, infine, le modalità di espressione del parere della Conferenza Stato-regioni, per la quale si fissa un termine di 40 giorni dalla richiesta, decorso il quale il parere si intende favorevole; a quest'ultimo riguardo, dovrebbe altresì verificarsi se sia congruo attribuire al «silenzio» di un organo consultivo valore sostanziale (e non meramente procedurale nel senso che si può procedere anche in assenza del predetto parere);
al medesimo articolo 1-quater dovrebbe infine verificarsi, da un lato, la necessità di precisare che il meccanismo di «scorrimento» della delega dovrebbe operare anche qualora il termine per l'espressione del parere scada successivamente al termine per l'esercizio della delega e, dall'altro lato, dovrebbe anche valutarsi l'opportunità di far decorrere i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari dalla data di assegnazione e non da quella di trasmissione degli schemi, come peraltro la Commissione ha ritenuto di precisare all'articolo 1-ter, (ma non anche agli articoli 28 e 30, non modificati dalla Commissione sul punto);
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 7-quinquies – che opera una modifica all'articolo 1, comma 1, del Codice della navigazione (decreto legislativo n. 171 del 2005), al fine di ampliarne l'operatività anche nei confronti della «navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto (...) comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per le finalità turistiche» dovrebbe verificarsi
La II Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge in oggetto, rilevato che:
a) nella seduta del 12 maggio la Commissione giustizia ha espresso sul provvedimento n. 3209-bis parere favorevole con condizioni; in particolare, si chiedeva la riformulazione dell'articolo 8-ter, in materia di semplificazione della cessione d'azienda, al fine di garantire la presenza del necessario controllo notarile su tale categoria di atti; si chiedeva, inoltre, la soppressione dell'articolo 19-bis, in materia di criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace;
b) il provvedimento in esame è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 2010 e ulteriormente modificato;
c) il disegno di legge n. 3209-bis/A risulta avere sostanzialmente recepito la prima delle due condizioni poste dalla Commissione giustizia: è stato, infatti, soppresso l'articolo 8-ter con il conseguente mantenimento della vigente disciplina, che prevede un adeguato controllo notarile sulla legalità degli atti in questione;
d) l'articolo 19-bis non è stato soppresso, bensì modificato nel senso di prevedere che le competenze e gli onorari di difesa liquidati dal giudice di pace in tutte le cause mobiliari di modico valore, non possono superare il valore della condanna principale;
e) le modifiche apportate sembrano confermare tutte le perplessità già espresse dalla Commissione giustizia, soprattutto sulla difficoltà di rinvenire le ragioni che possano effettivamente giustificare la disparità di trattamento che deriverebbe dall'applicazione della norma;
f) sul piano pratico, la disposizione di cui all'articolo 19-bis, incidendo negativamente sull'interesse al patrocinio di cause di modico valore e riducendo i costi del contenzioso giudiziario a
g) è possibile che la disposizione in esame determini anche una riduzione del carico giudiziario del giudice di pace, ma tale effetto deflativo solo apparentemente potrebbe costituire la ratio giustificatrice della norma, poiché si produrrebbe a danno dei contraenti deboli e, quindi, a danno di tutti i cittadini, che quotidianamente stipulano ed eseguono contratti seriali con le grandi imprese;
h) se quindi l'obiettivo fosse quello di determinare una «semplificazione», nel senso di una riduzione e velocizzazione del contenzioso giudiziario di modico valore, una soluzione più compatibile con l'ordinamento interno e comunitario dovrebbe andare nella direzione opposta a quella della riduzione, per l'impresa, dei costi derivanti dal contenzioso giudiziario scaturente dalla legittima reazione dei cittadini alla vessatorietà di taluni comportamenti contrattuali delle grandi imprese;
i) sotto tale ultimo profilo, un inasprimento del quadro sanzionatorio anche civilistico a tutela del consumatore, inducendo l'impresa a pratiche contrattuali più virtuose, avrebbe un effetto deflativo sul processo civile ben superiore rispetto a quello atteso dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 19-bis,
esprime
con la seguente condizione:
sia soppresso l'articolo 19-bis.
La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3209-bis-A, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
la formulazione dell'articolo 1-bis, comma 1, lettera p), appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prefigura il ricorso a modalità telematiche di comunicazione anche per le amministrazioni che allo stato non siano dotate di una casella di posta elettronica certificata;
le amministrazioni interessate dai procedimenti per la definizione degli assetti organizzativi di cui al decreto-legge n. 181 del 2006 hanno completato i relativi processi di riorganizzazione e, conseguentemente, presso le suddette amministrazioni non sussistono più posti da rendere indisponibili al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 20-sexies;
considerato che:
la facoltà, prevista dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera 0a), di affidare a un professionista l'esercizio di una funzione amministrativa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo che le spese per i relativi compensi siano corrisposte dai soggetti privati che hanno presentato la domanda di autorizzazione;
la copertura finanziaria di cui all'articolo 6-ter, che dispone il taglio lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa iscritte nella tabella C, non appare idonea, in quanto l'utilizzo delle suddette risorse risulta suscettibile di pregiudicare il corretto funzionamento degli organismi finanziati a valere sulle medesime risorse;
è opportuno assicurare la neutralità finanziaria dell'attività volta alla semplificazione della documentazione prevista dall'articolo 7-ter, attraverso la previsione del concerto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'adozione del decreto ivi previsto e l'introduzione di un'apposita clausola di invarianza;
con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso 2, il Comitato tecnico ivi previsto e il Dipartimento della funzione pubblica risultano preposti ad un'analoga attività di coordinamento suscettibile di determinare una duplicazione di strutture e funzioni e un uso non efficiente delle risorse pubbliche;
all'articolo 24-bis appare opportuno rafforzare la portata dissuasiva della norma finalizzata a limitare le assenze dal servizio prive di giustificazione che hanno effetti negativi sulla finanza pubblica, precisando che la visita da parte del medico deve essere effettuata in coerenza con la buona pratica medica;
nel presupposto che l'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), si limiti a confermare il diritto del privato al risarcimento del danno di cui all'articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, che può essere fatto valere solo all'esito dell’iter procedimentale;
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1-bis, comma 1, lettera p), dopo le parole: n) e o), inserire le seguenti: , qualora siano effettuate dalle amministrazioni di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
all'articolo 5-bis, comma 2, lettera 0a), dopo le parole: appositamente delegati aggiungere le seguenti: purché il soggetto privato che ha presentato la domanda di autorizzazione provveda alle spese derivanti dal ricorso ai predetti professionisti.;
conseguentemente:
alla medesima lettera sopprimere l'ultimo periodo;
al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: istituti universitari, aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,;
sopprimere l'articolo 6-ter;
sopprimere l'articolo 20-sexies;
e con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 7-ter, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'economia e delle finanze, e aggiungere, in fine, il seguente comma: «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
b) all'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso 2, sopprimere l'ultimo periodo;
c) all'articolo 24-bis, comma 1, dopo la parola: visita aggiungere la seguente: effettuata.
La VIII Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 3209-bis-A, recante «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per
verificato che non risultano recepite nel suddetto testo le osservazioni recate dal parere reso dalla VIII Commissione nella seduta del 12 maggio 2010;
premesso che:
l'articolo 5-bis concernente disposizioni in materia di conferenza di servizi, che incide sulle competenze della VIII Commissione nelle materie ambiente e lavori pubblici, ha lo scopo di accelerare il procedimento amministrativo di approvazione delle opere e sbloccare quelle situazioni ove, a causa dell'inerzia di alcune amministrazioni, le conferenze di servizi non riescono ad adottare le relative determinazioni di conclusione del procedimento;
la determinazione motivata di conclusione del procedimento adottata in sede di conferenza di servizi deve in ogni caso garantire la tutela dell'ambiente e la sostenibilità ambientale degli interventi;
i procedimenti di VAS e VIA hanno oggetti e caratteristiche completamente diversi (piani e programmi la VAS, progetti la VIA) e pertanto diversi sono anche i risultati e le prescrizioni cui si perviene con le due procedure. L'obbligo di utilizzare nella VIA i risultati e prescrizioni della VAS, senza modificazioni, potrebbe rivelarsi estremamente limitativo per un'amministrazione, specialmente nei casi in cui l'amministrazione competente per la VAS sia diversa da quella competente della VIA, poiché nel passaggio dall'analisi del piano all'analisi del progetto si possono determinare scostamenti rispetto ai risultati della VAS, in particolare nei casi in cui non vi sia coincidenza tra le amministrazioni competenti dei due procedimenti;
la previsione dell'acquisizione dell'assenso anche delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità i cui rappresentanti non abbiano espresso definitivamente la volontà delle rispettive amministrazioni e la natura perentoria del termine di 90 giorni per la sospensione della conferenza di servizi nei casi in cui sia richiesta la VIA e ai fini della VIA medesima, potrebbero indurre le amministrazioni competenti ad esprimersi comunque con una valutazione di impatto ambientale negativa;
andrebbe quindi valutata – al fine di evitare i rischi di cui sopra – l'opportunità di fare salvi, nel computo dei novanta giorni, i casi di interruzione e sospensioni intervenute nel procedimento di VIA per ottemperare ad obblighi comunitari di pubblicazione degli atti e progetti o a richieste di integrazioni di dati, come peraltro previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che reca la disciplina generale della VIA;
nell'ambito della regolamentazione del dissenso da parte delle amministrazioni, si ritiene opportuno, da una parte esplicitare l'ambito oggettivo della regolamentazione di cui alla parte seconda, titolo
sarebbe necessario intervenire anche in materia di semplificazione delle procedure riguardanti la gestione e la rintracciabilità dei rifiuti pericolosi, soprattutto quando si tratti di determinate categorie meno avvantaggiate e da tutelare, come quelle degli artigiani, dei piccoli Comuni e degli agricoltori, che al momento soffrono in maniera eccessiva il peso e gli oneri dei numerosi procedimenti burocratici che l'attuale normativa di settore prevede;
si valuta positivamente la semplificazione che prevede che, in presenza di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi strumenti attuativi non debbano essere nuovamente sottoposti a VAS quando non comportino variante e il piano urbanistico definisca, fra l'altro, l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi previsti;
si valuta altresì positivamente la modifica all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal comma 3 dell'articolo 5-ter, dispone la non obbligatorietà del parere del soprintendente quando l'area interessata dall'intervento sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio contenute nel piano paesaggistico;
esprime
con le seguenti condizioni:
a) siano inserite, alla fine del comma 4-bis dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera c), le parole: «, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
b) sia modificato anche il comma 4 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo dopo le parole: «per un massimo di novanta giorni» le parole: «da computarsi al netto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute»;
c) sia modificato il comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'articolo 5-bis, comma 3, lettera b), sostituendo le parole: «e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
d) nell'ambito del processo di semplificazione amministrativa messo in atto in collaborazione con il Governo, si preveda di favorire un dialogo con i Ministeri competenti, affinché siano adottati specifici decreti ministeriali che prevedano una semplificazione delle procedure ed un contenimento dei costi nella gestione dei rifiuti delle aziende agricole, di quelle artigiane e dei piccoli comuni, nonché l'individuazione di un sistema di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani che garantisca una gestione equilibrata di tali rifiuti, ma che non costituisca un aggravio economico per le imprese e per i cittadini e che assicuri la concorrenza tra le aziende di gestione dei rifiuti.
La VIII Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3209-bis-A, recante «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione», come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta di giovedì 20 maggio;
rilevato che sono stati modificati gli articoli 5-bis, recante disposizioni in materia di conferenza dei servizi, 5-ter, in materia di semplificazione ambientale e paesaggistica, 6-bis, recante norme in materia di appalti, incidenti sulle competenze della VIII Commissione nelle materie ambiente e lavori pubblici;
considerato, in particolare, che le nuove disposizioni di cui all'articolo 5-bis prevedono, tra l'altro, che il rifiuto, la concessione o la revoca di autorizzazioni in materia di VIA, VAS e AIA devono risultare da un provvedimento esplicito e che in caso di VIA statale, l'amministrazione procedente, all'esito dei lavori della conferenza ed in casi di scadenza dei termini, può adire il Consiglio dei ministri il quale adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento;
constatato che risulta, invece, non modificata la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5-bis che aggiunge un comma 4-bis all'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, prevedendo che nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza dei servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati devono essere utilizzati ai fini della VIA;
ribadito, al riguardo, quanto rilevato nei precedenti pareri espressi, nei quali si faceva presente che i procedimenti di VAS e VIA hanno oggetti e caratteristiche completamente diversi (piani e programmi
considerato, in merito all'articolo 1-quinquies, che il precedente parere della Commissione VIII invitava la Commissione di merito a valutare nell'ambito del processo di semplificazione amministrativa messo in atto in collaborazione con il Governo, l'opportunità di favorire un dialogo con i Ministeri competenti, affinché fossero adottati specifici decreti ministeriali che prevedano una semplificazione delle procedure e un contenimento dei costi nella gestione dei rifiuti delle aziende agricole, di quelle artigiane e dei piccoli comuni, nonché l'individuazione di un sistema di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani che garantisca una gestione equilibrata di tali rifiuti, ma che non costituisca un aggravio economico per le imprese e per i cittadini e che assicuri la concorrenza tra le aziende di gestione dei rifiuti;
tenuto conto che l'articolo 1-quinquies interviene direttamente con una norma di ordine primario in materia di semplificazione delle procedure riguardanti la gestione e la rintracciabilità dei rifiuti pericolosi prodotti da imprese che occupano fino a 10 dipendenti e che producano fino a 300 Kg/l di rifiuti pericolosi all'anno, rinviando di due anni l'applicazione del sistema SISTRI per tali categorie, che in particolare sono rappresentate da piccoli artigiani;
valutato che la soppressione del comma 3 dell'articolo 5-ter, il quale disponeva la non obbligatorietà del parere del soprintendente quando l'area interessata dall'intervento sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio contenute nel piano paesaggistico, lascia invariato quanto disposto dall'articolo 143, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che affida allo stesso piano paesaggistico l'individuazione delle aree vincolate per le quali non è obbligatorio il parere del sovrintendente ai fini dell'approvazione degli interventi;
ritenuto opportuno, nell'ambito della regolamentazione del dissenso da parte delle amministrazioni, di esplicitare, da una parte, l'ambito oggettivo della regolamentazione di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che è quello delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, e dall'altra, di escludere espressamente dall'applicazione della nuova disciplina i casi di localizzazione delle opere di interesse statale, già oggetto di una normativa a carattere speciale recata dal decreto del Presidente della Repubblica
tenuto conto che la riformulazione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 5-bis deve intendersi nel senso di non comprendere l'assenso dell'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale tra i provvedimenti per i quali è richiesto un provvedimento esplicito al pari di quelli in materia di VIA, VAS e AIA;
ritenuto comunque opportuno perseguire tutte le azioni di carattere legislativo ed amministrativo per assicurare lo snellimento delle procedure di approvazione delle opere e garantire tempi certi per la conclusione delle relative conferenze di servizi;
esprime
con le seguenti condizioni:
a) siano inserite, alla fine del comma 4-bis dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera c), le parole: «, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
b) sia modificato il comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'articolo 5-bis, comma 3, lettera b), sostituendo le parole: «e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni» con le seguenti: «e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale;
c) sia disposta l'emanazione di un apposito decreto ministeriale che preveda la proroga dell'entrata in vigore del SISTRI per tutte le categorie interessate, individuando un'unica data per l'entrata in vigore del sistema, nonché ulteriori misure di semplificazione per le aziende minori.
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in
premesso che:
l'articolo 7-quinquies estende l'applicazione delle norme previste dal codice in materia di nautica da diporto anche alla navigazione per fini commerciali mediante le unità da diporto, comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per le finalità turistiche;
l'articolo 8-bis dispone che, mediante modifica del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica e che questa sia rilasciata con modalità semplificate;
l'articolo 20-bis estende anche agli stranieri residenti la possibilità di richiedere l'attribuzione di una casella di posta elettronica certificata e contestualmente stabilisce l'obbligo di utilizzo per le pubbliche amministrazioni della posta elettronica certificata;
il comma 2 dell'articolo 20-quinquies estende la possibilità di effettuare comunicazioni commerciali nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, già prevista per le comunicazioni effettuate mediante telefono, anche a quelle effettuate mediante posta cartacea;
le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20-quinquies appaiono opportune, in quanto costituiscono un'effettiva semplificazione per 1e attività delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, che in ampia misura si avvalgono dei servizi postali per le proprie comunicazioni commerciali e, al tempo stesso, permettono di superare la discriminazione, presente nella legislazione vigente, tra comunicazioni commerciali effettuate per telefono e comunicazioni commerciali effettuate per posta;
le disposizioni di cui all'articolo 7-quinquies suscitano invece perplessità, in quanto l'estensione delle previsioni del codice della nautica da diporto alle navi utilizzate per finalità commerciali e turistiche potrebbe avere effetti negativi sia in termini di sicurezza, sia in termini di certezza della regolamentazione;
esprime
con la seguente condizione:
sopprimere l'articolo 7-quinquies.
La X Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n 3209-bis/A «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;
esprime
con la seguente osservazione:
a) all'articolo 1-quinquies valuti la Commissione di merito l'opportunità di differire la decorrenza da due a cinque anni; inoltre, in via più generale, come previsto dalla «Small Business Act» valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'applicazione della normativa sul SISTRI alle piccole e medie imprese secondo i principi di specificità, proporzionalità e sostenibilità.
La XIV Commissione,
esaminato per i profili di competenza il nuovo testo del disegno di legge n. 3209-bis-A Governo, recante «Disposizioni in materia di
rilevato che:
la proroga dell'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, prevista dall'articolo 1-quinquies, potrebbe presentare dei profili problematici di compatibilità con la normativa comunitaria in materia, con particolare riferimento alla direttiva 2008/98/CE;
la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5-bis introduce nell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 un nuovo comma 4-bis che prevede che, nei casi in cui l'intervento sia stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e le prescrizioni devono essere utilizzati, senza modificazioni anche ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA); tale previsione appare in contrasto con l'articolo 11 della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, secondo cui la valutazione ambientale dei piani e programmi lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE sulla VIA;
la successiva lettera e), con una modifica al comma 7 dell'articolo 14-ter della citata legge n. 241, introduce le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità tra le amministrazioni di cui si considera;
acquisito l'assenso qualora il rappresentante delle stesse non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
una simile forma di silenzio-assenso appare in contrasto con la normativa comunitaria, come testimoniato dalle sentenze 28 febbraio 1991, causa C-360/87 e 14 giugno 2001 – causa C-230/00 della Corte di giustizia delle Comunità europee che hanno escluso la possibilità di autorizzazioni tacite in materia ambientale;
la soppressione delle lettere c) ed e) dell'articolo 5-bis era già stata richiesta dalla Commissione XIV con una condizione contenuta nel parere reso nella seduta del 12 maggio 2010 sul precedente testo del provvedimento;
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 5-bis, comma 2, sopprimere le lettere c) ed e);
e la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 1-quinquies.
TESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag. 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«h-bis) i soggetti interessati trasmettono allo sportello unico le certificazioni di qualità o ambientali necessarie per l'istruttoria del procedimento; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-ter) lo sportello unico trasmette alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle certificazioni di cui alla lettera h-bis) ai fini dell'inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-quater) lo sportello unico raccoglie e conserva in un fascicolo informatico per ciascuna impresa i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-quinquies) lo sportello unico comunica altresì alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi dei documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli estremi degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati di cui alla lettera h-quater), ai fini del loro inserimento nel REA; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-sexies) lo sportello unico è tenuto a trasmettere per via telematica le certificazioni e i documenti di cui alle lettere h-bis) e h-quater) necessari all'istruttoria di competenza delle altre amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti di cui al presente comma;
Pag. 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-septies) le comunicazioni tra i soggetti di cui alle lettere h-bis), h-ter), h-quater), h-quinquies) e h-sexies), qualora siano effettuate dalle amministrazioni di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le regole tecniche individuate dai regolamenti attuativi di cui al presente articolo».
Pag. 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) al comma 1, alinea, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
Pag. 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quaranta giorni dalla data di assegnazione, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 1-bis, o successivamente, questi sono prorogati di novanta giorni»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«5. Su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, possono essere definiti intese e accordi di cooperazione funzionale e organizzativa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di armonizzazione di iniziative e di adeguamento di discipline di rispettiva competenza in relazione ai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 1-bis». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag. 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. È differito di diciotto mesi il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, limitatamente a quelli di competenza del Ministero dello sviluppo economico, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 99 del 2009.
1. Per le imprese e per gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a dieci dipendenti e che producono quantità annue di rifiuti pericolosi fino a 300 chili/litri, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entra in funzione decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
1. Ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, come disciplinato dalle disposizioni legislative e amministrative regionali, è presentata una dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalle disposizioni vigenti. La dichiarazione è presentata mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.
1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.
1. Al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».
Identico.
1. La conservazione delle cartelle cliniche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è effettuata esclusivamente in forma digitale. Le copie delle cartelle cliniche sono rilasciate agli interessati, su richiesta, anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo stabilito dall'amministrazione che le detiene.
1. Identico.
1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
Soppresso
1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.
1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della salute e della pubblica incolumità,»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «e il silenzio assenso» sono sostituite dalle seguenti «, il silenzio assenso e la conferenza di servizi».
1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale.
1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, di seguito denominato «decreto-legge n. 59 del 1978», sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
c) al quarto comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Quando il soggetto obbligato ai sensi del primo comma si è avvalso della facoltà di cui al terzo comma, la predetta sanzione è applicata all'incaricato dell'adempimento che ha rilasciato la ricevuta prevista».
a) è stabilita la data a decorrere dalla quale si applica la disposizione di cui al quinto comma;
b) sono definite le disposizioni attuative, quelle relative alla trasmissione telematica del modulo in formato elettronico alla questura competente per territorio e quelle volte ad assicurare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni;
c) è definito il termine, comunque non inferiore a trentasei mesi, entro il quale, ancora dopo la data di cui alla lettera a), la comunicazione di cui al primo comma può continuare ad essere effettuata anche attraverso la presentazione diretta del modulo all'autorità locale di pubblica sicurezza ovvero, ai sensi del terzo comma, attraverso la trasmissione del modulo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
d) sono individuati i soggetti abilitati ad effettuare la comunicazione di cui al quinto comma al posto del soggetto obbligato ai sensi del primo comma».
2. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alla comunicazione prevista dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
2. All’articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «scritta» è soppressa;
1. All'articolo 140, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con cui si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati inoltrati gli inviti a presentare le offerte.
1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:
1. All'articolo 120, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti previdenziali,».
1. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente: «Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l'eventuale eliminazione ovvero la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo precedente, sono definite, secondo criteri di semplificazione, trasparenza ed economicità delle procedure, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2010».
1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2009, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.
1. Il comma 1 dell'articolo 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:
1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.
1. Dopo il comma 9 dell'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
1. All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:
2. Il programma di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è approvato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Identico.
1. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta norme regolamentari di modifica degli articoli 13, 18 e 19 del regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, al fine di adeguare l'articolo 13 e l'articolo 19 alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e l'articolo 18 alla possibilità di comunicazione telematica tra i comuni attraverso il sistema INA-SAIA e alla possibilità che l'iscrizione per trasferimento della residenza con provenienza da un altro comune o dall'estero produca immediatamente gli effetti giuridici dell'iscrizione anagrafica. Ai predetti adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, effettuano esclusivamente in modalità telematica tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 48 del citato codice:
a) le comunicazioni e le trasmissioni di atti e di documenti tra comuni previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio di cui all'articolo 162 del codice civile;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1975, n. 191.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, in applicazione del principio secondo cui la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, sono individuati i casi e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile è sostituito da una dichiarazione dell'autorità competente del Paese di origine dalla quale risulti la libertà di stato civile dello straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica, fermo restando quanto previsto da accordi internazionali ratificati dall'Italia.
1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico.
2. Al comma 1 dell'articolo 75-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «deve darne preventivo avviso» sono inserite le seguenti: «, anche in modalità telematica,» e le parole: «L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.» sono soppresse.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta norme regolamentari di modifica dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che lo sportello unico per l'edilizia è tenuto ad accettare le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e a provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione, nonché prevedendo che l'invio e la trasmissione telematica avvengono con le medesime modalità tecniche individuate dal regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta norme regolamentari di modifica dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che lo sportello unico per l'edilizia è tenuto ad accettare le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e a provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione, nonché prevedendo che l'invio e la trasmissione telematica avvengono con le modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le modalità tecniche previste dal regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito individuato con decreto del Capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002».
1. Avverso le deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione aventi particolare rilevanza per il sistema di finanza pubblica, gli organi politici di vertice delle amministrazioni o degli enti interessati possono proporre ricorso, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime, davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti, nella composizione prevista dall'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, integrata dal magistrato estensore della deliberazione impugnata, e nelle forme previste dall'articolo 40 del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 1214 del 1934. Le sezioni riunite decidono in via definitiva entro centottanta giorni dalla data di deposito del ricorso.
Identico.
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale, nonché dei princìpi vigenti in materia di trattamento dei dati e, in particolare, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali».
Identico.
1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
1. Identico:
Soppresso
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, il Governo adotta un regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il quale prevede che:
2. Le disposizioni del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.
1. Al fine di semplificare il quadro delle comunicazioni tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie possono redigere la pagella degli alunni in forma elettronica, fatto salvo il diritto dell'interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del documento redatto in forma elettronica.
1. Al fine di semplificare il quadro delle comunicazioni tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie possono redigere la pagella degli alunni in forma elettronica. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le istituzioni scolastiche di cui al primo periodo redigono la pagella in forma elettronica.
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.
2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
3. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 67, comma 7, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Dopo l'articolo 91 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
Soppresso
1. La comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009, è resa dai produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il termine del 28 febbraio 2010. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ai cittadini» sono inserite le seguenti: «e agli stranieri residenti»;
b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, utilizzano unicamente la posta elettronica certificata».
1. All'allegato 1B annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Il comma 1-bis dell'articolo 34 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dai seguenti:
2. Al comma 3-bis dell'articolo 130 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) dopo le parole: «l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1,».
1. Al titolo IV del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è premesso il seguente articolo:
1. Identico:
2. Resta ferma la specifica disciplina prevista per il giuramento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Identico.
Soppresso
1. Il divieto di cui all'articolo 17, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non si applica agli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
1. Alla lettera i-bis) del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «, pubblici e» sono soppresse.
1. Al fine di ottimizzare la produttività e di migliorare l'efficienza e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per lo svolgimento delle attività di coordinamento, indirizzo e controllo in materia di lavoro pubblico, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di venti unità di personale in posizione di comando scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali.
1. Al fine di ottimizzare la produttività e di migliorare l'efficienza e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per lo svolgimento delle attività di coordinamento, indirizzo e controllo in materia di lavoro pubblico, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di venti unità di personale in posizione di comando scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali, che mantiene il trattamento economico in godimento nelle amministrazioni di provenienza.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che le sanzioni disciplinari ivi indicate si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, violando gli obblighi connessi alla prestazione lavorativa o venendo meno al dovere di organizzare l'assistenza in maniera efficiente ed efficace, rilascia certificazioni attestanti dati clinici non desunti da visita effettuata in coerenza con la buona pratica medica.
1. Alla legge 27 luglio 1962, n. 1114, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 29, uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche». I decreti legislativi definiscono i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 29, uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche». I decreti legislativi definiscono i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini.
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 28 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
1. Identico:
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano direttive che contemplano il dovere di cortesia e di disponibilità, sulla base delle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
2. Identico.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, comma 1, della presente legge, anche avvalendosi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2o, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, un decreto legislativo con il quale provvede a riunire in un unico codice le disposizioni vigenti nelle materie di cui:
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, comma 1, della presente legge, anche avvalendosi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2o, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui:
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo assicura il solo coordinamento formale delle disposizioni risolvendo eventuali antinomie e discrasie secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, in particolare, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005, e successive modificazioni.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione. |
ALLEGATO A
[Articolo 25, comma 1, lettera a)]
....................................................................
....................................................................
....................................................................
|