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PDL 3209-bis-A/R

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3209-bis-A/R



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)

e dal ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)

di concerto con il ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(SACCONI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione

(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 14, 25 e 27 del disegno di legge n. 3209, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 2 marzo 2010)

(Relatore: ORSINI)


NOTA: Il presente stampato riporta il testo approvato il 25 maggio 2010 dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 2010.
Per i pareri espressi e per il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea si veda lo stampato n. 3209-bis-A.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 3209-bis/A, nel testo risultante dall'ulteriore esame in Commissione svoltosi a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio scorso, e con riferimento alle modifiche apportate dalla Commissione di merito, da ultimo nella seduta del 20 maggio 2010;

          richiamato il parere adottato lo scorso 12 maggio sul testo precedente del provvedimento e valutato positivamente il recepimento integrale delle condizioni, unitamente alla massima parte delle osservazioni formulate;

          segnalato che il nuovo articolo 1-quater incide sulle modalità di esercizio di una delega già prevista dall'articolo 3 della legge n. 99 del 2009 concernente la normativa sugli incentivi;

          evidenziato che il nuovo testo, oltre a sopprimere talune norme tra cui le disposizioni integrative della disciplina in materia di AIR, introduce ulteriori previsioni in materia di tracciabilità dei rifiuti (articolo 1-quinquies), di nautica da diporto (articolo 7-quinquies), di matrimonio dello straniero (articolo 10-ter) e di organici del Ministero dello sviluppo economico (articolo 20-sexies), nonché una disposizione interpretativa sui trasferimenti immobiliari (articolo 6-ter) non sfuggendo dunque alla valutazione critica sotto il profilo dell'omogeneità già espressa nel precedente parere del Comitato per la legislazione;

      ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              si sopprima l'articolo 1-quinquies – finalizzato a disporre un'esenzione per alcune categorie di «produttori iniziali di rifiuti pericolosi» dal sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che opera per i due anni successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale istitutivo del suddetto sistema di controllo (ovvero il decreto del 17 dicembre 2009) – in quanto la disciplina relativa ai tempi di entrata a regime del SISTRI per le diverse categorie interessate, compresi i «produttori iniziali di rifiuti pericolosi», è già definita dall'articolo 1 del citato decreto, per cui la norma in oggetto incide su disposizioni di rango secondario, in difformità rispetto a quanto statuito dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, punto 3, lettera e); in alternativa alla soppressione della disposizione, potendo la fonte primaria autorizzare l'Esecutivo ad adottare le relative modifiche alla normativa secondaria, si proceda a riformulare in tal senso la norma in questione verificando, in ogni caso, se non vi siano sovrapposizioni con il decreto-legge 72 del 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello

 

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scorso 21 maggio, che pure si inserisce nell'ambito della disciplina concernente il sistema di tracciabilità dei rifiuti.

      Il Comitato osserva altresì:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1-quater – che interviene in modo non testuale sui termini e sulle modalità di esercizio della delega legislativa volta al riordino della normativa in materia di incentivi prevista dall'articolo 3 della legge n. 99 del 2009 – dovrebbe valutarsi l'esigenza di effettuare una novellazione del citato articolo 3, così da evidenziare che le modifiche introdotte riguardano il termine finale di esercizio sia della delega principale (posticipato di diciotto mesi), che di quella integrativa e correttiva (posticipato di un anno), l'oggetto (che riguarda il riassetto e non più il riordino della normativa), i principio e criteri direttivi (integrati con quelli elencati dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997), i ministri interessati nei poteri di esercizio della delega (ai quali si aggiunge il Ministro per la semplificazione normativa), la trasmissione degli schemi degli atti alle Camere (che adesso devono essere corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari), il termine per il parere delle Commissioni parlamentari (ridotto da sessanta a quaranta giorni, con un meccanismo di scorrimento del termine di delega di novanta giorni qualora il termine per l'espressione parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza della delega) e, infine, le modalità di espressione del parere della Conferenza Stato-regioni, per la quale si fissa un termine di 40 giorni dalla richiesta, decorso il quale il parere si intende favorevole; a quest'ultimo riguardo, dovrebbe altresì verificarsi se sia congruo attribuire al «silenzio» di un organo consultivo valore sostanziale (e non meramente procedurale nel senso che si può procedere anche in assenza del predetto parere);

              al medesimo articolo 1-quater dovrebbe infine verificarsi, da un lato, la necessità di precisare che il meccanismo di «scorrimento» della delega dovrebbe operare anche qualora il termine per l'espressione del parere scada successivamente al termine per l'esercizio della delega e, dall'altro lato, dovrebbe anche valutarsi l'opportunità di far decorrere i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari dalla data di assegnazione e non da quella di trasmissione degli schemi, come peraltro la Commissione ha ritenuto di precisare all'articolo 1-ter, (ma non anche agli articoli 28 e 30, non modificati dalla Commissione sul punto);

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          all'articolo 7-quinquies – che opera una modifica all'articolo 1, comma 1, del Codice della navigazione (decreto legislativo n. 171 del 2005), al fine di ampliarne l'operatività anche nei confronti della «navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto (...) comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per le finalità turistiche» dovrebbe verificarsi

 

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l'esigenza di intervenire conseguentemente su altre disposizioni del citato codice su cui tale innovazione incide indirettamente, atteso che, ad esempio, il comma 2 del medesimo articolo 1 dispone che «ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro» e l'articolo 2 è rubricato come «uso commerciale delle unità da diporto».


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

          esaminato il testo del disegno di legge in oggetto, rilevato che:

              a) nella seduta del 12 maggio la Commissione giustizia ha espresso sul provvedimento n. 3209-bis parere favorevole con condizioni; in particolare, si chiedeva la riformulazione dell'articolo 8-ter, in materia di semplificazione della cessione d'azienda, al fine di garantire la presenza del necessario controllo notarile su tale categoria di atti; si chiedeva, inoltre, la soppressione dell'articolo 19-bis, in materia di criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace;

              b) il provvedimento in esame è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 2010 e ulteriormente modificato;

              c) il disegno di legge n. 3209-bis/A risulta avere sostanzialmente recepito la prima delle due condizioni poste dalla Commissione giustizia: è stato, infatti, soppresso l'articolo 8-ter con il conseguente mantenimento della vigente disciplina, che prevede un adeguato controllo notarile sulla legalità degli atti in questione;

              d) l'articolo 19-bis non è stato soppresso, bensì modificato nel senso di prevedere che le competenze e gli onorari di difesa liquidati dal giudice di pace in tutte le cause mobiliari di modico valore, non possono superare il valore della condanna principale;

              e) le modifiche apportate sembrano confermare tutte le perplessità già espresse dalla Commissione giustizia, soprattutto sulla difficoltà di rinvenire le ragioni che possano effettivamente giustificare la disparità di trattamento che deriverebbe dall'applicazione della norma;

              f) sul piano pratico, la disposizione di cui all'articolo 19-bis, incidendo negativamente sull'interesse al patrocinio di cause di modico valore e riducendo i costi del contenzioso giudiziario a

 

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vantaggio delle imprese (in quanto contraenti seriali in grado di imporre il regolamento contrattuale), rischia di accrescere l'esposizione del contraente debole a comportamenti contrattuali vessatori; infatti, le imprese che operano tramite contratti seriali potranno essere incentivate ad incrementare le clausole contrattuali svantaggiose per i consumatori, giacché l'eventuale vessatorietà dei predetti contratti avrà, sul piano del contenzioso giudiziario, un «costo» prevedibilmente inferiore;

              g) è possibile che la disposizione in esame determini anche una riduzione del carico giudiziario del giudice di pace, ma tale effetto deflativo solo apparentemente potrebbe costituire la ratio giustificatrice della norma, poiché si produrrebbe a danno dei contraenti deboli e, quindi, a danno di tutti i cittadini, che quotidianamente stipulano ed eseguono contratti seriali con le grandi imprese;

              h) se quindi l'obiettivo fosse quello di determinare una «semplificazione», nel senso di una riduzione e velocizzazione del contenzioso giudiziario di modico valore, una soluzione più compatibile con l'ordinamento interno e comunitario dovrebbe andare nella direzione opposta a quella della riduzione, per l'impresa, dei costi derivanti dal contenzioso giudiziario scaturente dalla legittima reazione dei cittadini alla vessatorietà di taluni comportamenti contrattuali delle grandi imprese;

              i) sotto tale ultimo profilo, un inasprimento del quadro sanzionatorio anche civilistico a tutela del consumatore, inducendo l'impresa a pratiche contrattuali più virtuose, avrebbe un effetto deflativo sul processo civile ben superiore rispetto a quello atteso dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 19-bis,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          sia soppresso l'articolo 19-bis.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3209-bis-A, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo

 

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per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

                la formulazione dell'articolo 1-bis, comma 1, lettera p), appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prefigura il ricorso a modalità telematiche di comunicazione anche per le amministrazioni che allo stato non siano dotate di una casella di posta elettronica certificata;

                le amministrazioni interessate dai procedimenti per la definizione degli assetti organizzativi di cui al decreto-legge n. 181 del 2006 hanno completato i relativi processi di riorganizzazione e, conseguentemente, presso le suddette amministrazioni non sussistono più posti da rendere indisponibili al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 20-sexies;

            considerato che:

                la facoltà, prevista dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera 0a), di affidare a un professionista l'esercizio di una funzione amministrativa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo che le spese per i relativi compensi siano corrisposte dai soggetti privati che hanno presentato la domanda di autorizzazione;

                la copertura finanziaria di cui all'articolo 6-ter, che dispone il taglio lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa iscritte nella tabella C, non appare idonea, in quanto l'utilizzo delle suddette risorse risulta suscettibile di pregiudicare il corretto funzionamento degli organismi finanziati a valere sulle medesime risorse;

                è opportuno assicurare la neutralità finanziaria dell'attività volta alla semplificazione della documentazione prevista dall'articolo 7-ter, attraverso la previsione del concerto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'adozione del decreto ivi previsto e l'introduzione di un'apposita clausola di invarianza;

                con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso 2, il Comitato tecnico ivi previsto e il Dipartimento della funzione pubblica risultano preposti ad un'analoga attività di coordinamento suscettibile di determinare una duplicazione di strutture e funzioni e un uso non efficiente delle risorse pubbliche;

                all'articolo 24-bis appare opportuno rafforzare la portata dissuasiva della norma finalizzata a limitare le assenze dal servizio prive di giustificazione che hanno effetti negativi sulla finanza pubblica, precisando che la visita da parte del medico deve essere effettuata in coerenza con la buona pratica medica;

        nel presupposto che l'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), si limiti a confermare il diritto del privato al risarcimento del danno di cui all'articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, che può essere fatto valere solo all'esito dell’iter procedimentale;

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1-bis, comma 1, lettera p), dopo le parole: n) e o), inserire le seguenti: , qualora siano effettuate dalle amministrazioni di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

            all'articolo 5-bis, comma 2, lettera 0a), dopo le parole: appositamente delegati aggiungere le seguenti: purché il soggetto privato che ha presentato la domanda di autorizzazione provveda alle spese derivanti dal ricorso ai predetti professionisti.;

        conseguentemente:

            alla medesima lettera sopprimere l'ultimo periodo;

            al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: istituti universitari, aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,;

            sopprimere l'articolo 6-ter;

            sopprimere l'articolo 20-sexies;

        e con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 7-ter, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'economia e delle finanze, e aggiungere, in fine, il seguente comma: «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

            b) all'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso 2, sopprimere l'ultimo periodo;

            c) all'articolo 24-bis, comma 1, dopo la parola: visita aggiungere la seguente: effettuata.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 3209-bis-A, recante «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per

 

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l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.»;

            verificato che non risultano recepite nel suddetto testo le osservazioni recate dal parere reso dalla VIII Commissione nella seduta del 12 maggio 2010;

            premesso che:

                l'articolo 5-bis concernente disposizioni in materia di conferenza di servizi, che incide sulle competenze della VIII Commissione nelle materie ambiente e lavori pubblici, ha lo scopo di accelerare il procedimento amministrativo di approvazione delle opere e sbloccare quelle situazioni ove, a causa dell'inerzia di alcune amministrazioni, le conferenze di servizi non riescono ad adottare le relative determinazioni di conclusione del procedimento;

                la determinazione motivata di conclusione del procedimento adottata in sede di conferenza di servizi deve in ogni caso garantire la tutela dell'ambiente e la sostenibilità ambientale degli interventi;

                i procedimenti di VAS e VIA hanno oggetti e caratteristiche completamente diversi (piani e programmi la VAS, progetti la VIA) e pertanto diversi sono anche i risultati e le prescrizioni cui si perviene con le due procedure. L'obbligo di utilizzare nella VIA i risultati e prescrizioni della VAS, senza modificazioni, potrebbe rivelarsi estremamente limitativo per un'amministrazione, specialmente nei casi in cui l'amministrazione competente per la VAS sia diversa da quella competente della VIA, poiché nel passaggio dall'analisi del piano all'analisi del progetto si possono determinare scostamenti rispetto ai risultati della VAS, in particolare nei casi in cui non vi sia coincidenza tra le amministrazioni competenti dei due procedimenti;

                la previsione dell'acquisizione dell'assenso anche delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità i cui rappresentanti non abbiano espresso definitivamente la volontà delle rispettive amministrazioni e la natura perentoria del termine di 90 giorni per la sospensione della conferenza di servizi nei casi in cui sia richiesta la VIA e ai fini della VIA medesima, potrebbero indurre le amministrazioni competenti ad esprimersi comunque con una valutazione di impatto ambientale negativa;

                andrebbe quindi valutata – al fine di evitare i rischi di cui sopra – l'opportunità di fare salvi, nel computo dei novanta giorni, i casi di interruzione e sospensioni intervenute nel procedimento di VIA per ottemperare ad obblighi comunitari di pubblicazione degli atti e progetti o a richieste di integrazioni di dati, come peraltro previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che reca la disciplina generale della VIA;

                nell'ambito della regolamentazione del dissenso da parte delle amministrazioni, si ritiene opportuno, da una parte esplicitare l'ambito oggettivo della regolamentazione di cui alla parte seconda, titolo

 

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terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che è quello delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, e dall'altra escludere espressamente dall'applicazione della nuova disciplina i casi di localizzazione delle opere di interesse statale, già oggetto di una normativa a carattere speciale recata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e successive modificazioni, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 9 della legge n. 537 del 1993;

                sarebbe necessario intervenire anche in materia di semplificazione delle procedure riguardanti la gestione e la rintracciabilità dei rifiuti pericolosi, soprattutto quando si tratti di determinate categorie meno avvantaggiate e da tutelare, come quelle degli artigiani, dei piccoli Comuni e degli agricoltori, che al momento soffrono in maniera eccessiva il peso e gli oneri dei numerosi procedimenti burocratici che l'attuale normativa di settore prevede;

                si valuta positivamente la semplificazione che prevede che, in presenza di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi strumenti attuativi non debbano essere nuovamente sottoposti a VAS quando non comportino variante e il piano urbanistico definisca, fra l'altro, l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi previsti;

                si valuta altresì positivamente la modifica all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal comma 3 dell'articolo 5-ter, dispone la non obbligatorietà del parere del soprintendente quando l'area interessata dall'intervento sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio contenute nel piano paesaggistico;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

            a) siano inserite, alla fine del comma 4-bis dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera c), le parole: «, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

            b) sia modificato anche il comma 4 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo dopo le parole: «per un massimo di novanta giorni» le parole: «da computarsi al netto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute»;

            c) sia modificato il comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'articolo 5-bis, comma 3, lettera b), sostituendo le parole: «e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

 

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e successive modificazioni» con le seguenti: «e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale;

            d) nell'ambito del processo di semplificazione amministrativa messo in atto in collaborazione con il Governo, si preveda di favorire un dialogo con i Ministeri competenti, affinché siano adottati specifici decreti ministeriali che prevedano una semplificazione delle procedure ed un contenimento dei costi nella gestione dei rifiuti delle aziende agricole, di quelle artigiane e dei piccoli comuni, nonché l'individuazione di un sistema di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani che garantisca una gestione equilibrata di tali rifiuti, ma che non costituisca un aggravio economico per le imprese e per i cittadini e che assicuri la concorrenza tra le aziende di gestione dei rifiuti.

        La VIII Commissione,

          esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3209-bis-A, recante «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione», come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta di giovedì 20 maggio;

            rilevato che sono stati modificati gli articoli 5-bis, recante disposizioni in materia di conferenza dei servizi, 5-ter, in materia di semplificazione ambientale e paesaggistica, 6-bis, recante norme in materia di appalti, incidenti sulle competenze della VIII Commissione nelle materie ambiente e lavori pubblici;

            considerato, in particolare, che le nuove disposizioni di cui all'articolo 5-bis prevedono, tra l'altro, che il rifiuto, la concessione o la revoca di autorizzazioni in materia di VIA, VAS e AIA devono risultare da un provvedimento esplicito e che in caso di VIA statale, l'amministrazione procedente, all'esito dei lavori della conferenza ed in casi di scadenza dei termini, può adire il Consiglio dei ministri il quale adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento;

            constatato che risulta, invece, non modificata la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5-bis che aggiunge un comma 4-bis all'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, prevedendo che nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza dei servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati devono essere utilizzati ai fini della VIA;

            ribadito, al riguardo, quanto rilevato nei precedenti pareri espressi, nei quali si faceva presente che i procedimenti di VAS e VIA hanno oggetti e caratteristiche completamente diversi (piani e programmi

 

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la VAS, progetti la VIA) e pertanto diversi sono anche i risultati e le prescrizioni cui si perviene con le due procedure. L'obbligo di utilizzare nella VIA i risultati e prescrizioni della VAS, senza modificazioni, potrebbe rivelarsi estremamente limitativo per l'amministrazione, specialmente nei casi in cui l'amministrazione competente per la VAS sia diversa da quella competente della VIA, poiché nel passaggio dall'analisi del piano all'analisi del progetto si possono determinare scostamenti tali, rispetto ai risultati della VAS, da rendere questi ultimi utilizzabili solo in quanto ciò risulti tecnicamente possibile;

            considerato, in merito all'articolo 1-quinquies, che il precedente parere della Commissione VIII invitava la Commissione di merito a valutare nell'ambito del processo di semplificazione amministrativa messo in atto in collaborazione con il Governo, l'opportunità di favorire un dialogo con i Ministeri competenti, affinché fossero adottati specifici decreti ministeriali che prevedano una semplificazione delle procedure e un contenimento dei costi nella gestione dei rifiuti delle aziende agricole, di quelle artigiane e dei piccoli comuni, nonché l'individuazione di un sistema di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani che garantisca una gestione equilibrata di tali rifiuti, ma che non costituisca un aggravio economico per le imprese e per i cittadini e che assicuri la concorrenza tra le aziende di gestione dei rifiuti;

            tenuto conto che l'articolo 1-quinquies interviene direttamente con una norma di ordine primario in materia di semplificazione delle procedure riguardanti la gestione e la rintracciabilità dei rifiuti pericolosi prodotti da imprese che occupano fino a 10 dipendenti e che producano fino a 300 Kg/l di rifiuti pericolosi all'anno, rinviando di due anni l'applicazione del sistema SISTRI per tali categorie, che in particolare sono rappresentate da piccoli artigiani;

            valutato che la soppressione del comma 3 dell'articolo 5-ter, il quale disponeva la non obbligatorietà del parere del soprintendente quando l'area interessata dall'intervento sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio contenute nel piano paesaggistico, lascia invariato quanto disposto dall'articolo 143, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che affida allo stesso piano paesaggistico l'individuazione delle aree vincolate per le quali non è obbligatorio il parere del sovrintendente ai fini dell'approvazione degli interventi;

            ritenuto opportuno, nell'ambito della regolamentazione del dissenso da parte delle amministrazioni, di esplicitare, da una parte, l'ambito oggettivo della regolamentazione di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che è quello delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, e dall'altra, di escludere espressamente dall'applicazione della nuova disciplina i casi di localizzazione delle opere di interesse statale, già oggetto di una normativa a carattere speciale recata dal decreto del Presidente della Repubblica

 

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18 aprile 1994, n. 383 e successive modificazioni, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 9 della legge n. 537 del 1993;

            tenuto conto che la riformulazione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 5-bis deve intendersi nel senso di non comprendere l'assenso dell'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale tra i provvedimenti per i quali è richiesto un provvedimento esplicito al pari di quelli in materia di VIA, VAS e AIA;

            ritenuto comunque opportuno perseguire tutte le azioni di carattere legislativo ed amministrativo per assicurare lo snellimento delle procedure di approvazione delle opere e garantire tempi certi per la conclusione delle relative conferenze di servizi;
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          a) siano inserite, alla fine del comma 4-bis dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera c), le parole: «, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

            b) sia modificato il comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'articolo 5-bis, comma 3, lettera b), sostituendo le parole: «e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni» con le seguenti: «e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale;

            c) sia disposta l'emanazione di un apposito decreto ministeriale che preveda la proroga dell'entrata in vigore del SISTRI per tutte le categorie interessate, individuando un'unica data per l'entrata in vigore del sistema, nonché ulteriori misure di semplificazione per le aziende minori.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

        esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in

 

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materia di pubblica amministrazione», nel testo come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione Affari costituzionali (nuovo testo n. 3209-bis-A Governo),

        premesso che:

        l'articolo 7-quinquies estende l'applicazione delle norme previste dal codice in materia di nautica da diporto anche alla navigazione per fini commerciali mediante le unità da diporto, comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per le finalità turistiche;

        l'articolo 8-bis dispone che, mediante modifica del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica e che questa sia rilasciata con modalità semplificate;

        l'articolo 20-bis estende anche agli stranieri residenti la possibilità di richiedere l'attribuzione di una casella di posta elettronica certificata e contestualmente stabilisce l'obbligo di utilizzo per le pubbliche amministrazioni della posta elettronica certificata;

        il comma 2 dell'articolo 20-quinquies estende la possibilità di effettuare comunicazioni commerciali nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, già prevista per le comunicazioni effettuate mediante telefono, anche a quelle effettuate mediante posta cartacea;

        le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20-quinquies appaiono opportune, in quanto costituiscono un'effettiva semplificazione per 1e attività delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, che in ampia misura si avvalgono dei servizi postali per le proprie comunicazioni commerciali e, al tempo stesso, permettono di superare la discriminazione, presente nella legislazione vigente, tra comunicazioni commerciali effettuate per telefono e comunicazioni commerciali effettuate per posta;

        le disposizioni di cui all'articolo 7-quinquies suscitano invece perplessità, in quanto l'estensione delle previsioni del codice della nautica da diporto alle navi utilizzate per finalità commerciali e turistiche potrebbe avere effetti negativi sia in termini di sicurezza, sia in termini di certezza della regolamentazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          sopprimere l'articolo 7-quinquies.

 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

    La X Commissione,

          esaminato il testo del disegno di legge n 3209-bis/A «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          a) all'articolo 1-quinquies valuti la Commissione di merito l'opportunità di differire la decorrenza da due a cinque anni; inoltre, in via più generale, come previsto dalla «Small Business Act» valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'applicazione della normativa sul SISTRI alle piccole e medie imprese secondo i principi di specificità, proporzionalità e sostenibilità.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

    PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'unione europea)

    La XIV Commissione,

          esaminato per i profili di competenza il nuovo testo del disegno di legge n. 3209-bis-A Governo, recante «Disposizioni in materia di

 

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semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione, della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione»;

      rilevato che:

          la proroga dell'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, prevista dall'articolo 1-quinquies, potrebbe presentare dei profili problematici di compatibilità con la normativa comunitaria in materia, con particolare riferimento alla direttiva 2008/98/CE;

          la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5-bis introduce nell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 un nuovo comma 4-bis che prevede che, nei casi in cui l'intervento sia stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e le prescrizioni devono essere utilizzati, senza modificazioni anche ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA); tale previsione appare in contrasto con l'articolo 11 della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, secondo cui la valutazione ambientale dei piani e programmi lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE sulla VIA;

          la successiva lettera e), con una modifica al comma 7 dell'articolo 14-ter della citata legge n. 241, introduce le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità tra le amministrazioni di cui si considera;

          acquisito l'assenso qualora il rappresentante delle stesse non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

          una simile forma di silenzio-assenso appare in contrasto con la normativa comunitaria, come testimoniato dalle sentenze 28 febbraio 1991, causa C-360/87 e 14 giugno 2001 – causa C-230/00 della Corte di giustizia delle Comunità europee che hanno escluso la possibilità di autorizzazioni tacite in materia ambientale;

          la soppressione delle lettere c) ed e) dell'articolo 5-bis era già stata richiesta dalla Commissione XIV con una condizione contenuta nel parere reso nella seduta del 12 maggio 2010 sul precedente testo del provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          all'articolo 5-bis, comma 2, sopprimere le lettere c) ed e);

      e la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 1-quinquies.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CITTADINI E IMPRESE
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CITTADINI E IMPRESE
Art. 1.
(Semplificazione della tenuta dei libri sociali).
Art. 1.
(Semplificazione della tenuta dei libri sociali).

      1. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:  
      «Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.  
      Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;  
          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
      «Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni».

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Art. 1-bis.
(Certificazione e documentazione d'impresa).
 

      1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

            «h-bis) i soggetti interessati trasmettono allo sportello unico le certificazioni di qualità o ambientali necessarie per l'istruttoria del procedimento;
            h-ter) lo sportello unico trasmette alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle certificazioni di cui alla lettera h-bis) ai fini dell'inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
            h-quater) lo sportello unico raccoglie e conserva in un fascicolo informatico per ciascuna impresa i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese;
            h-quinquies) lo sportello unico comunica altresì alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi dei documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli estremi degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati di cui alla lettera h-quater), ai fini del loro inserimento nel REA;
            h-sexies) lo sportello unico è tenuto a trasmettere per via telematica le certificazioni e i documenti di cui alle lettere h-bis) e h-quater) necessari all'istruttoria di competenza delle altre amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti di cui al presente comma;

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            h-septies) le comunicazioni tra i soggetti di cui alle lettere h-bis), h-ter), h-quater), h-quinquies) e h-sexies), qualora siano effettuate dalle amministrazioni di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le regole tecniche individuate dai regolamenti attuativi di cui al presente articolo».

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Art. 1-ter.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese).
 

      1. All'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo»;
            c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

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        «4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quaranta giorni dalla data di assegnazione, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 1-bis, o successivamente, questi sono prorogati di novanta giorni»;
            d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
        «5. Su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, possono essere definiti intese e accordi di cooperazione funzionale e organizzativa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di armonizzazione di iniziative e di adeguamento di discipline di rispettiva competenza in relazione ai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 1-bis».

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Art. 1-quater.
 
(Delega al Governo per il riassetto normativo del sistema degli incentivi).
 

      1. È differito di diciotto mesi il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, limitatamente a quelli di competenza del Ministero dello sviluppo economico, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 99 del 2009.

        2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, secondo i princìpi e criteri direttivi di delega ivi previsti, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti.

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        3. I decreti legislativi cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si esprime entro quaranta giorni dalla data della richiesta; decorsi inutilmente quaranta giorni dalla data della richiesta, si intende espresso avviso favorevole. Successivamente, gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario; decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere; qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 2, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
        4. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

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Art. 1-quinquies.
 
(Applicazione secondo criteri di proporzionalità del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI).
 

      1. Per le imprese e per gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a dieci dipendenti e che producono quantità annue di rifiuti pericolosi fino a 300 chili/litri, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entra in funzione decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006.


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Art. 2.
(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese).

Art. 2.
(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese).

      1. Ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, come disciplinato dalle disposizioni legislative e amministrative regionali, è presentata una dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalle disposizioni vigenti. La dichiarazione è presentata mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.

      1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.

      2. La dichiarazione determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza dalla data di presentazione. La procedura è applicata anche nei casi di modificazione e di cancellazione.       2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.
      3. Le commissioni provinciali per l'artigianato ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane dispongono accertamenti e controlli e, in caso di accertata carenza dei requisiti legittimanti, adottano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione, fatta salva l'adozione dei motivati provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.       3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

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      4. I provvedimenti di cancellazione e di variazione di cui al comma 3 sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di cinque giorni dalla data della loro adozione, ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.       4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

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Art. 3.
(Semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive).

Art. 3.
(Semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive).

      1. Al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

      Identico.


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      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2011, i soggetti di cui all'articolo 109, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono scegliere di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 109, comma 3, del medesimo testo unico, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, entro le ventiquattro ore dall'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna all'autorità locale di pubblica sicurezza di copia della scheda di dichiarazione delle loro generalità conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno o, in alternativa, inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi della predetta scheda con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.  
      3. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  
          a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
      «2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende o in roulotte, né ai proprietari o ai gestori di case e di appartamenti per vacanze né agli affittacamere, fermo restando quanto disposto dai commi 3, 4 e 5»;  
          b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, di cui al comma 2-bis del presente articolo, le misure di cui al periodo precedente sono assolte mediante le procedure previste dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

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Art. 4.
(Conservazione delle cartelle cliniche).

Art. 4.
(Conservazione delle cartelle cliniche).

      1. La conservazione delle cartelle cliniche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è effettuata esclusivamente in forma digitale. Le copie delle cartelle cliniche sono rilasciate agli interessati, su richiesta, anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo stabilito dall'amministrazione che le detiene.

      1. Identico.

        1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate.
      2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la semplificazione normativa, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 41 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità uniformi di attuazione del comma 1 del presente articolo nonché la decorrenza degli adempimenti di cui al medesimo comma 1.       2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai Ministri della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 41 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità uniformi di attuazione del comma 1 del presente articolo nonché la decorrenza degli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

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Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di farmaci).
 

      1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 67, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
        «4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA»;
            b) all'articolo 82, comma 1, dopo le parole: «per l'adempimento» sono inserite le seguenti: «nonché i termini per il ritiro delle confezioni in commercio non conformi, se del caso differenziati rispettivamente per aziende titolari dell'AIC, grossisti e farmacie, nei casi in cui non sia possibile concedere l'esaurimento delle scorte»;
            c) all'articolo 129 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        «5-bis. Le comunicazioni inviate attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio»;
            d) all'articolo 130, comma 4, le parole: «articolo 111» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 126»;
            e) all'articolo 131, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
            «f-bis) la registrazione sua o di un suo delegato alla rete telematica nazionale di farmacovigilanza».

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Art. 5.
(Attività edilizia libera).

Soppresso

      1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

 
      «Art. 6. (L) – (Attività edilizia libera). – 1. Salve più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:  
          a) gli interventi di manutenzione ordinaria;  
          b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;  
          c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;  
          d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

Pag. 31
          e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;  
          f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;  
          g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;  
          h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;  
          i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;  
          l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.  

      2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.

 
      3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica, comunica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

Pag. 32
      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

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Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di conferenza di servizi).
 

      1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «indìce di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;
            b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».
 

      2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:


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            a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i comuni concordano con i soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali sono autorizzati a farsi rappresentare, per l'espressione della propria posizione nell'ambito delle conferenze di servizi, da professionisti appositamente delegati purché il soggetto privato che ha presentato la domanda di autorizzazione provveda alle spese derivanti dal ricorso ai predetti professionisti»;
            b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        «3-bis. In caso di opera o di attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

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            c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire, anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite»;
            d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        «4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA»;
            e) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

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        «6-bis. All'esito dei lavori della conferenza di servizi, e in ogni caso scaduti i termini di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA di competenza statale, può adire direttamente al Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis»;
            f) il comma 7 è sostituito dal seguente:
        «7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e di autorizzazione integrata ambientale (AIA), paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata»;
            g) il comma 9 è abrogato.

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      3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della salute e della pubblica incolumità,»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:


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        «3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove sia espresso dissenso motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la regione o le regioni e le province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione o gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il dissenso motivato è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei presidenti delle regioni o delle province autonome interessate»;
            c) i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater sono abrogati.
 

      4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «e il silenzio assenso» sono sostituite dalle seguenti «, il silenzio assenso e la conferenza di servizi».


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Art. 5-ter.
(Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica).
 

      1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale.


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        2. All'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».

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Art. 6.
(Semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati).

Art. 6.
(Semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati).

      1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, di seguito denominato «decreto-legge n. 59 del 1978», sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:


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          a) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La comunicazione è effettuata attraverso il modello, in formato elettronico, approvato con decreto del Ministro dell'interno, a decorrere dalla data indicata nel medesimo decreto. Con lo stesso decreto sono definite le disposizioni attuative, quelle relative alla trasmissione telematica del modello alla questura competente per territorio e quelle volte ad assicurare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni»;

          b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
      «La comunicazione con modalità telematiche, di cui al primo comma, può essere effettuata, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha rogato l'atto pubblico o autenticato la scrittura privata e dai soggetti individuati con il decreto del Ministro dell'interno di cui al citato primo comma, che rilasciano all'obbligato un'apposita ricevuta»;

          c) al quarto comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Quando il soggetto obbligato ai sensi del primo comma si è avvalso della facoltà di cui al terzo comma, la predetta sanzione è applicata all'incaricato dell'adempimento che ha rilasciato la ricevuta prevista».

      «A decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al sesto comma, la comunicazione di cui al primo comma è effettuata con modalità telematiche. La comunicazione può essere effettuata, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha rogato l'atto pubblico o autenticato la scrittura privata e dai soggetti individuati con il medesimo decreto di cui al sesto comma, i quali rilasciano al soggetto obbligato ai sensi del primo comma un'apposita ricevuta. Quando il soggetto obbligato ai sensi del primo comma si è avvalso della facoltà di cui al periodo precedente, la sanzione di cui al quarto comma è applicata all'incaricato dell'adempimento che ha rilasciato la ricevuta.
      Con decreto del Ministro dell'interno adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello del modulo in formato elettronico della comunicazione di cui al quinto comma. Con lo stesso decreto:

          a) è stabilita la data a decorrere dalla quale si applica la disposizione di cui al quinto comma;

          b) sono definite le disposizioni attuative, quelle relative alla trasmissione telematica del modulo in formato elettronico alla questura competente per territorio e quelle volte ad assicurare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni;

          c) è definito il termine, comunque non inferiore a trentasei mesi, entro il quale, ancora dopo la data di cui alla lettera a), la comunicazione di cui al primo comma può continuare ad essere effettuata anche attraverso la presentazione diretta del modulo all'autorità locale di pubblica sicurezza ovvero, ai sensi del terzo comma, attraverso la trasmissione del modulo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

          d) sono individuati i soggetti abilitati ad effettuare la comunicazione di cui al quinto comma al posto del soggetto obbligato ai sensi del primo comma».


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      2. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alla comunicazione prevista dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

      2. All’articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la parola: «scritta» è soppressa;

            b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
      «2-ter. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, e successive modificazioni».

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      3. Con il decreto del Ministro dell'interno di approvazione del modello di cui all'articolo 12, primo comma, del decreto-legge n. 59 del 1978, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è stabilito anche il termine entro il quale le comunicazioni di cui al medesimo articolo 12 e al comma 2 del presente articolo possono essere effettuate, alla questura competente per territorio, anche attraverso la trasmissione del modello a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Fino alla data indicata in tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 e dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo in vigore il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.       Vedi comma 1, secondo capoverso, lettera c).
      4. I commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati.       3. A decorrere dalla data stabilita dal decreto del Ministro dell'interno di cui al sesto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e il terzo comma del citato articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978.
      5. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.       Vedi comma 1, secondo capoverso, alinea.

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Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di appalti).
 

      1. All'articolo 140, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «prevedono nel bando di gara che» sono soppresse;
            b) le parole: «potranno interpellare» sono sostituite dalle seguenti: «interpellano».

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      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con cui si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati inoltrati gli inviti a presentare le offerte.


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Art. 7.
(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale).

Art. 7.
(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale).

      1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) l'articolo 54 è abrogato;           a) al primo comma dell’articolo 54 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quindici»;
          b) all'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:           b) identico:
      «L'istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere senza ritardo, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».       «L'istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere entro il primo giorno non festivo successivo al verificarsi dell'evento, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

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Art. 7-bis.
(Accesso degli enti previdenziali alla consultazione della banca dati sinistri istituita presso l'ISVAP ai fini dell'esercizio del diritto di surroga).
 

      1. All'articolo 120, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti previdenziali,».


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Art. 7-ter.
(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
 

      1. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente: «Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l'eventuale eliminazione ovvero la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo precedente, sono definite, secondo criteri di semplificazione, trasparenza ed economicità delle procedure, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2010».

        2. Al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «al registro infortuni ed» sono soppresse. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è conseguentemente abolito l'obbligo di tenuta del registro degli infortuni.
        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Art. 7-quater.
(Elenchi agricoli).
 

      1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2009, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.

        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
        3. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione con le modalità telematiche di cui al comma 1 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
        4. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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Art. 7-quinquies.
(Semplificazione in materia di nautica da diporto).
 

      1. Il comma 1 dell'articolo 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:
      «1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172».


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Art. 8.
(Semplificazione per i lavoratori dello spettacolo).

Art. 8.
(Semplificazione per i lavoratori dello spettacolo).

      1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) i commi primo e secondo dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:  
      «Il versamento dei contributi è effettuato dall'impresa entro i termini stabiliti dall'Ente.  
      L'impresa che occupa lavoratori iscritti all'Ente ha l'obbligo di trasmettere, con le modalità stabilite dal medesimo Ente, le relative denunce contributive, le comunicazioni e gli altri elementi informativi richiesti per l'accertamento della misura dei contributi dovuti e per la determinazione delle prestazioni pensionistiche da erogare»;  
          b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:  
      «Art. 9. – 1. L'impresa che occupa lavoratori iscritti all'Ente ha l'obbligo di denunciare l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro nel rispetto delle modalità e delle scadenze temporali stabilite dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;  
          c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

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      «Art. 10. – 1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire, nei locali di proprietà o su cui abbiano un diritto personale di godimento, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del citato primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilità è richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.  
      2. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 125 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.  
      3. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui al comma 1, l'impresa ha l'obbligo di comunicare il numero dei lavoratori occupati, il numero complessivo delle giornate lavorative, l'ammontare dei relativi compensi nonché gli altri elementi informativi richiesti dall'Ente, distintamente per ogni categoria professionale. Gli elementi informativi richiesti possono essere adeguati dall'Ente in relazione alle peculiarità di imprese o di settori produttivi. L'impresa è, inoltre, obbligata a notificare le variazioni dei dati contenuti nel medesimo certificato.  
      4. Le comunicazioni di cui al comma 3 devono essere trasmesse con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dall'Ente.  
      5. Il certificato di agibilità è rilasciato alle imprese in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'Ente, sulla base della regolamentazione stabilita dall'Ente medesimo.  
      6. Il certificato deve essere esibito ad ogni richiesta da parte dei funzionari incaricati dell'accertamento dei contributi.

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      7. Il pagamento delle sovvenzioni, dei contributi e dei premi disposti dallo Stato in favore di imprese o di enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo è effettuato dietro esibizione di un'apposita dichiarazione dell'Ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'Ente stesso»;  
          d) l'articolo 11 è abrogato.

Pag. 55
 

Art. 8-bis.
(Modifica all'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
 

      1. Dopo il comma 9 dell'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa».

Pag. 56

Art. 9.
(Riduzione di oneri amministrativi).

Art. 9.
(Riduzione di oneri amministrativi).

      1. All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:           a) identico:
      «1. Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi, in particolare in sede di Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, con la finalità di definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale»;       «1. Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il Governo approva un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi, in particolare in sede di Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, con la finalità di definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale»;

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          b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, per il coordinamento della misurazione relativa alle materie di competenza regionale e delle successive attività di riduzione e di uniformazione degli oneri, è istituito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati rispettivamente dai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per i rapporti con le regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente quattro tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e uno tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese»;           b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri di cui al comma 1, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, quattro tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e uno tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. La Presidenza del Consiglio dei ministri-dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2009, e con le amministrazioni interessate per materia coordina la realizzazione delle attività di misurazione degli oneri di cui al comma 1 presso le amministrazioni statali »;
          c) al comma 3:           c) identico:
              1) al primo periodo, dopo le parole: «piano di riduzione degli oneri amministrativi» sono inserite le seguenti: «relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro»;               1) identico;
              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi»;               2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi fino al raggiungimento del 25 per cento»;
          d) al comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi gravanti sulle imprese» sono inserite le seguenti: «e sui cittadini».           d) identica;

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      2. Il programma di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è approvato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      2. Identico.

      3. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012.       3. Identico.
      4. I risultati della misurazione di cui al comma 3 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.       4. Identico.

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Art. 9-bis.
(Semplificazione degli obblighi informativi).
 

      1. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            «n-bis) eliminazione degli obblighi informativi non necessari o sproporzionati ai fini della tutela dell'interesse pubblico, riducendo, in particolare, in modo mirato quelli richiesti alle piccole imprese».

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Art. 10.
(Disposizioni in materia di anagrafe).

Art. 10.
(Comunicazioni tramite posta elettronica certificata).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta norme regolamentari di modifica degli articoli 13, 18 e 19 del regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, al fine di adeguare l'articolo 13 e l'articolo 19 alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e l'articolo 18 alla possibilità di comunicazione telematica tra i comuni attraverso il sistema INA-SAIA e alla possibilità che l'iscrizione per trasferimento della residenza con provenienza da un altro comune o dall'estero produca immediatamente gli effetti giuridici dell'iscrizione anagrafica. Ai predetti adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, effettuano esclusivamente in modalità telematica tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 48 del citato codice:

          a) le comunicazioni e le trasmissioni di atti e di documenti tra comuni previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

          b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

          c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio di cui all'articolo 162 del codice civile;

          d) le comunicazioni previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

 

      2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).


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        3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
        4. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettera d).
        5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dalla presente legge».

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Art. 10-bis.
(Matrimonio dello straniero nella Repubblica).
 

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, in applicazione del principio secondo cui la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, sono individuati i casi e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile è sostituito da una dichiarazione dell'autorità competente del Paese di origine dalla quale risulti la libertà di stato civile dello straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica, fermo restando quanto previsto da accordi internazionali ratificati dall'Italia.


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Art. 11.
(Modifiche all'articolo 3 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

Art. 11.
(Modifiche agli articoli 3 e 75-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

      1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico.

          a) al primo comma, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;  
          b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:  
      «Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità a fini di espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sulla carta d'identità, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da un'autorità competente al rilascio della carta d'identità».  
 

      2. Al comma 1 dell'articolo 75-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «deve darne preventivo avviso» sono inserite le seguenti: «, anche in modalità telematica,» e le parole: «L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.» sono soppresse.


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Art. 12.
(Disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia).

Art. 12.
(Disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta norme regolamentari di modifica dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che lo sportello unico per l'edilizia è tenuto ad accettare le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e a provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione, nonché prevedendo che l'invio e la trasmissione telematica avvengono con le medesime modalità tecniche individuate dal regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta norme regolamentari di modifica dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che lo sportello unico per l'edilizia è tenuto ad accettare le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e a provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione, nonché prevedendo che l'invio e la trasmissione telematica avvengono con le modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le modalità tecniche previste dal regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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        2. Al comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone» sono sostituite dalle seguenti: «I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, in collaborazione con l'ANCI e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, predispongono».

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Art. 12-bis.
(Semplificazioni in materia di pubblicazione di informazioni fiscali).
 

      1. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito individuato con decreto del Capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002».

        2. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, le parole: «1o gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

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Art. 13.
(Funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione).

Art. 13.
(Funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione).

      1. Avverso le deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione aventi particolare rilevanza per il sistema di finanza pubblica, gli organi politici di vertice delle amministrazioni o degli enti interessati possono proporre ricorso, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime, davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti, nella composizione prevista dall'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, integrata dal magistrato estensore della deliberazione impugnata, e nelle forme previste dall'articolo 40 del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 1214 del 1934. Le sezioni riunite decidono in via definitiva entro centottanta giorni dalla data di deposito del ricorso.

      Identico.


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Art. 14.
 

....................................................................
....................................................................
....................................................................
 

Pag. 69

Art. 15.
(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di base unitaria di dati statistici).

Art. 15.
(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di base unitaria di dati statistici).

      1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale, nonché dei princìpi vigenti in materia di trattamento dei dati e, in particolare, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali».

      Identico.


Pag. 70

Art. 16.
(Attribuzione d'ufficio del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero).

Art. 16.
(Attribuzione d'ufficio del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero).

      1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «Art. 4-bis. – (Attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all'estero). – 1. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, ai sensi dell'articolo 72 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali tale codice non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.       «Art. 4-bis. – (Attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all'estero). – 1. Identico.
      2. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune d'iscrizione nell'AIRE.       2. Identico.
      3. Con le modalità indicate nel comma 2 i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.       3. Identico.
      4. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale.       4. Identico.
      5. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente».       5. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

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Art. 17.
(Ricetta medica elettronica).

      Soppresso

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, il Governo adotta un regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il quale prevede che:

 
          a) le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio;  
          b) il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1o gennaio 2010, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2010, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012.

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      2. Le disposizioni del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.


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Art. 18.
(Pagella elettronica e università digitale).

Art. 18.
(Pagella elettronica e università digitale).

      1. Al fine di semplificare il quadro delle comunicazioni tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie possono redigere la pagella degli alunni in forma elettronica, fatto salvo il diritto dell'interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del documento redatto in forma elettronica.

      1. Al fine di semplificare il quadro delle comunicazioni tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie possono redigere la pagella degli alunni in forma elettronica. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le istituzioni scolastiche di cui al primo periodo redigono la pagella in forma elettronica.

      2. La pagella in forma elettronica sostituisce il documento cartaceo ed è resa disponibile alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale; a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le istituzioni scolastiche redigono le pagelle in forma elettronica, fermo restando il diritto dell'interessato di cui al comma 1.       2. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del documento redatto in forma elettronica.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.       3. Identico.

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      4. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e di migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le università statali e non statali legalmente riconosciute adottano procedure telematiche che consentono di effettuare per via telematica l'iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e la prenotazione degli esami, nonché le relative verbalizzazione e conservazione dei documenti in forma digitale.       4. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e di migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le università statali e non statali legalmente riconosciute adottano procedure telematiche che consentono di effettuare per via telematica l'iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e la prenotazione degli esami, nonché le relative verbalizzazioni e conservazione dei documenti in forma digitale.
      5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità alle regole tecniche relative al sistema pubblico di connettività previste dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 4.       5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità alle regole tecniche relative al sistema pubblico di connettività previste dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 4, tenendo conto e promuovendo la diffusione delle migliori pratiche già in uso presso le università italiane.
      6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.       6. Identico.

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Art. 19.
(Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia).

Art. 19.
(Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) all'articolo 592, comma 2, le parole: «in solido» sono soppresse;  
          b) all'articolo 694, comma 4, le parole: «in solido» sono soppresse;  
          c) l'articolo 660 è abrogato.  

      2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

 
          a) all'articolo 205, comma 2-sexies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza vincolo di solidarietà»;  
          b) all'articolo 227-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
      «1-bis. Alle attività previste dal presente titolo si applicano, altresì, le disposizioni di cui al capo VI del titolo II della presente parte»;  
          c) l'articolo 235 (L) è sostituito dal seguente:  
      «Art. 235. (L) – (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza). – 1. Se il credito è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219 del presente testo unico, si procede all'iscrizione a ruolo solo se sono successivamente conosciuti i dati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

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      2. Se il credito relativo alle spese e alle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c’è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.  
      3. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 227-ter»;  
          d) l'articolo 237 (L) è sostituito dal seguente:  
      «Art. 237. (L) – (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie). – 1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.  
      2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso»;  
          e) l'articolo 238 (L) è sostituito dal seguente:  
      «Art. 238. (L) – (Conversione delle pene pecuniarie). – 1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedano nuovi beni o cespiti di reddito, e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.  
      2. Se il debitore risulta solvibile, la riscossione coattiva riprende sullo stesso articolo di ruolo.

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      3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilità, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura, e l'agente della riscossione è automaticamente discaricato per l'articolo di ruolo relativo.  
      4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione dell'intero o del residuo.  
      5. Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.  
      6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.  
      7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione».  

      3. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 67, comma 7, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

 
          a) alla lettera a), le parole: «nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L)» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le disposizioni»;  
          b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a tal fine il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli».

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Art. 19-bis.
(Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace).
 

      1. Dopo l'articolo 91 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

        «Art. 91-bis. (Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace). – Le competenze e gli onorari di difesa liquidati dal giudice di pace nelle cause in cui questi è competente ai sensi dell'articolo 7, primo comma, non possono superare il valore della condanna principale».

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Art. 20.
(Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Soppresso

      1. La comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009, è resa dai produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il termine del 28 febbraio 2010. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 
      2. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:  
          a) all'articolo 8, comma 2, le parole: «allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «allegato 3, punto 4»;  
          b) all'articolo 9, comma 2, lettera d), le parole: «sorgenti luminose fluorescenti» sono sostituite dalle seguenti: «lampade a scarica» e le parole: «di tali sorgenti luminose» sono sostituite dalle seguenti: «di tali lampade»;  
          c) all'articolo 11:  
              1) al secondo periodo del comma 1, le parole: «o misto adeguato» sono sostituite dalle seguenti: «adeguato, attraverso le seguenti modalità:

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          a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale dei RAEE di competenza del produttore contraente, che impegnano gli stessi soggetti a effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature immesse sul mercato per le quali lo stesso è definito come produttore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m); tale contratto deve, tra l'altro, fornire l'identificazione del produttore, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, nonché le modalità di selezione del RAEE relativo. Il produttore, entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica medesima, ovvero dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere al Comitato di cui all'articolo 15 il riconoscimento del sistema adottato; tale recesso è valido solamente a seguito dell'approvazione da parte del predetto Comitato;  
          b) partecipando a uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell'articolo 10, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno di riferimento»;  
              2) al comma 2, dopo la parola: «produttore» sono inserite le seguenti: «che opta per la modalità di cui al comma 1, lettera a),»; dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare»; le parole: «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico» e dopo le parole: «e dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentito il Comitato di cui all'articolo 15,»;  
          d) all'articolo 13, comma 6, dopo le parole: «in materia di segreto industriale,» sono inserite le seguenti: «il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero,».

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      3. Entro il 28 febbraio 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma 2 del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008.

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Art. 20-bis.
(Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni).

      1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ai cittadini» sono inserite le seguenti: «e agli stranieri residenti»;

          b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, utilizzano unicamente la posta elettronica certificata».


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Art. 20-ter.
(Modifiche all'allegato 1B annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151).
 

      1. All'allegato 1B annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al punto 1.18, dopo le parole: «d'aria» sono aggiunte le seguenti: «e per il condizionamento»;
            b) dopo il punto 8.9, è inserito il seguente:
        «8.10 Test di fecondazione».

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Art. 20-quater.
(Modifiche agli articoli 34 e 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
 

      1. Il comma 1-bis dell'articolo 34 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dai seguenti:

        «1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero ai loro parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'Allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

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        1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro».
 

      2. Al comma 3-bis dell'articolo 130 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «e della posta cartacea»;

          b) dopo le parole: «l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1,».


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Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PUBBLICO

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PUBBLICO

Art. 21.
(Giuramento dei dipendenti pubblici).

Art. 21.
(Giuramento dei dipendenti pubblici).

      1. Al titolo IV del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è premesso il seguente articolo:

      1. Identico:

      «Art. 50-bis. – (Giuramento dei dipendenti pubblici). – 1. All'atto della prima assunzione nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, i dipendenti prestano giuramento di fedeltà.       «Art. 50-bis. – (Giuramento dei dipendenti pubblici). – 1. All'atto della prima assunzione nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, i dipendenti prestano giuramento di fedeltà.
      2. Il giuramento dei dipendenti pubblici di cui al comma 1 avviene al momento della presa di servizio davanti al dirigente dell'ufficio o a un suo delegato, secondo la formula seguente: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene”. Il rifiuto di prestare il giuramento comporta il licenziamento senza preavviso».       2. Il giuramento dei dipendenti pubblici di cui al comma 1 avviene al momento della presa di servizio davanti al dirigente dell'ufficio o a un suo delegato, secondo la formula seguente: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e dei cittadini per il pubblico bene”. Il rifiuto di prestare il giuramento comporta il licenziamento senza preavviso».

      2. Resta ferma la specifica disciplina prevista per il giuramento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

      2. Identico.


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Art. 22.
(Deroga al blocco delle assunzioni per gli incarichi di funzioni dirigenziali).

Soppresso

      1. Il divieto di cui all'articolo 17, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non si applica agli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.


Pag. 88
 

Art. 22-bis.
(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di condizioni di liceità per la somministrazione di lavoro).
 

      1. Alla lettera i-bis) del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «, pubblici e» sono soppresse.


Pag. 89

Art. 23.
(Norme per il potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica).

Art. 23.
(Norme per il potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica).

      1. Al fine di ottimizzare la produttività e di migliorare l'efficienza e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per lo svolgimento delle attività di coordinamento, indirizzo e controllo in materia di lavoro pubblico, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di venti unità di personale in posizione di comando scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali.

      1. Al fine di ottimizzare la produttività e di migliorare l'efficienza e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per lo svolgimento delle attività di coordinamento, indirizzo e controllo in materia di lavoro pubblico, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di venti unità di personale in posizione di comando scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali, che mantiene il trattamento economico in godimento nelle amministrazioni di provenienza.

      2. Gli oneri relativi al personale del contingente di cui al comma 1 rimangono totalmente a carico delle amministrazioni di provenienza.       2. Identico.

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Art. 24.
(Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia).

Art. 24.
(Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.       «1-ter. Identico.
      3-ter. La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3-bis, se protratta per oltre tre mesi, è valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato del dirigente responsabile dell'ufficio, del settore ovvero del reparto competente alla comunicazione di cui al medesimo comma 3-bis».       1-quater. La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1-ter, se protratta per oltre tre mesi, è valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato del dirigente responsabile dell'ufficio, del settore ovvero del reparto competente alla comunicazione di cui al medesimo comma 1-ter ».

Pag. 91
 

Art. 24-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
 

      1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che le sanzioni disciplinari ivi indicate si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, violando gli obblighi connessi alla prestazione lavorativa o venendo meno al dovere di organizzare l'assistenza in maniera efficiente ed efficace, rilascia certificazioni attestanti dati clinici non desunti da visita effettuata in coerenza con la buona pratica medica.


Pag. 92

Art. 25.
 

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....................................................................
 

Pag. 93

Art. 26.
(Norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero).

Art. 26.
(Norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero).

      1. Alla legge 27 luglio 1962, n. 1114, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) le parole: «dipendenti statali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti delle pubbliche amministrazioni»;           a) identica;
          b) all'articolo 1:           b) identica;
              1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tutti i casi in cui non è disposto il collocamento fuori ruolo. Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni»;  
              2) al comma 2, le parole: «dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei dipendenti pubblici presso gli Stati, enti od organismi di destinazione di cui al comma 1»;  
              3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
      «2-bis. Ai fini di cui alla presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145»;  
          c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:           c) identica;

Pag. 94
      «Art. 2. – 1. Ai dipendenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico delle amministrazioni italiane. I dipendenti sono tenuti, a decorrere dalla stessa data, a versare all'amministrazione cui appartengono l'importo dei contributi e delle ritenute a loro carico previsti dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Restano a carico delle amministrazioni di appartenenza i contributi previdenziali di competenza del datore di lavoro»;  
          d) all'articolo 3, primo comma:           d) identica;
              1) le parole: «agli impiegati» sono sostituite dalle seguenti: «ai dipendenti»;  
              2) le parole: «articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;  
          e) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:           e) identico:
      «Art. 4-bis. – 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un'apposita banca dati del personale in servizio temporaneo all'estero, inviato secondo le norme vigenti. Lo stesso Dipartimento, in sede di relazione annuale al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, fornisce dati aggregati sulla consistenza del personale collocato fuori ruolo ai sensi della presente legge o comunque in servizio all'estero ai sensi della medesima legge»;       «Art. 4-bis. – 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce, nell'ambito delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un'apposita banca dati del personale in servizio temporaneo all'estero, inviato secondo le norme vigenti. Lo stesso Dipartimento, in sede di relazione annuale al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, fornisce dati aggregati sulla consistenza del personale collocato fuori ruolo ai sensi della presente legge o comunque in servizio all'estero ai sensi della medesima legge»;

Pag. 95
          f) all'articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale direttivo e insegnante degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado può essere utilizzato dal Ministero degli affari esteri nei limiti del contingente annuale fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni»;           f) identica;
          g) all'articolo 6, primo comma:           g) identica.
              1) le parole: «dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» sono sostituite dalle seguenti: «delle Forze armate»;  
              2) le parole: «previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per la difesa ed il Ministro per gli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «con la procedura di cui al citato primo comma dell'articolo 1».

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Art. 27.
 

....................................................................
....................................................................
....................................................................
 

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Capo III
DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLA CARTA DEI DOVERI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Capo III
DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLA CARTA DEI DOVERI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 28.
(Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche).

Art. 28.
(Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 29, uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche». I decreti legislativi definiscono i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 29, uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche». I decreti legislativi definiscono i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano puntualmente le disposizioni che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento, ai quali le regioni e gli enti locali, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, si adeguano negli ambiti di rispettiva competenza, e quelle che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.       2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si procede a una ricognizione delle disposizioni che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento, ai quali le regioni e gli enti locali, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, si adeguano negli ambiti di rispettiva competenza, e di quelle che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con uno o più decreti legislativi, possono essere emanate, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 29, disposizioni integrative o correttive.       3. Identico.

Pag. 98
      4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il loro parere entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere emanati.       4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, limitatamente all'individuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e previo parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni. I predetti schemi sono trasmessi, corredati della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che esprimono il loro parere entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

Pag. 99

Art. 29.
(Princìpi e criteri direttivi).

Art. 29.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 28 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assumere la trasparenza quale fondamentale principio cui l'attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; individuare, fermo restando quanto disposto dagli articoli da 22 a 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di diritto di accesso, gli atti dei procedimenti amministrativi oggetto dell'obbligo di trasparenza;           a) in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assumere la trasparenza quale fondamentale principio cui l'attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
          b) stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche sono improntati ai princìpi della leale collaborazione e della buona fede e che l'azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini;           b) stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese da una parte e le amministrazioni pubbliche dall'altra sono improntati ai princìpi della leale collaborazione e della buona fede e che l'azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini, anche fornendo aiuto agli interessati per individuare l'ufficio competente;
          c) prevedere per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di provvedere al periodico adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti previa individuazione di specifici obiettivi di riduzione progressiva dei tempi nell'ambito dei piani di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;           c) identica;
          d) prevedere per le amministrazioni pubbliche il dovere di usare un linguaggio semplice e chiaro in modo da rendere facilmente comprensibili i documenti amministrativi e le informazioni fornite attraverso tutti i canali istituzionali anche sulla base di una direttiva da adottare con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;           d) identica;

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          e) al fine di garantire agli utenti l'accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi, assicurare, definendone tempi e modalità di realizzazione, l'effettività dell'obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie telematiche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dall'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una pluralità di canali di comunicazione idonei a raggiungere anche coloro che non utilizzano le tecnologie informatiche, nel rispetto dei princìpi di economicità, di universalità e di complementarità;           e) identica;
          f) al fine di assicurare effettività all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere a cittadini e imprese dati, informazioni e documenti in possesso delle stesse amministrazioni o di altre amministrazioni e di provvedere d'ufficio alla loro acquisizione ovvero di richiedere le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, individuare le modalità per l'effettuazione degli accertamenti d'ufficio e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive assicurando alle amministrazioni procedenti l'accesso per via telematica e senza oneri alle banche di dati delle amministrazioni certificanti;           f) al fine di assicurare effettività all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere a cittadini e imprese dati, informazioni e documenti in possesso delle stesse amministrazioni o di altre amministrazioni e di provvedere d'ufficio alla loro acquisizione ovvero di richiedere le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, individuare le modalità per l'effettuazione degli accertamenti d'ufficio e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, assicurando alle amministrazioni procedenti l'accesso per via telematica e senza oneri alle banche di dati delle amministrazioni certificanti, garantendo l'interoperabilità dei sistemi informativi, come previsto dall'articolo 78, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

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            f-bis) garantire l'integrale applicazione delle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che vietano alle amministrazioni pubbliche di richiedere ai cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso delle stesse o di altre amministrazioni e delle norme del medesimo testo unico che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;
            f-ter) garantire l'attuazione del principio per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;
          g) garantire l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale dell'attività amministrativa;           g) identica;
            g-bis) prevedere per le amministrazioni pubbliche, ciascuna per le materie di competenza e in conformità al proprio ordinamento, l'obbligo di rispondere ai reclami ad esse proposti nei limiti e con le modalità definiti, per le amministrazioni statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
          h) prevedere una specifica responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che avanzano, con dolo o con colpa grave, indebite richieste di pagamento nei confronti dei cittadini;           h) prevedere, ferma restando l'eventuale responsabilità penale, una specifica responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che avanzano, con dolo o con colpa grave, indebite richieste di pagamento nei confronti dei cittadini;

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          i) assicurare il rispetto degli obblighi di cui alle lettere da a) a h) mediante idonei strumenti di incentivazione, nell'ambito delle risorse già definite, e di sanzione, anche prevedendo che il mancato adempimento degli obblighi medesimi costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della prestazione organizzativa dell'amministrazione e delle prestazioni individuali dei pubblici dipendenti responsabili; prevedere, ove necessario, ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare; prevedere ipotesi di comunicazione obbligatoria dell'inadempimento alla Corte dei conti;           i) assicurare il rispetto degli obblighi di cui alle lettere da a) a g) mediante idonei strumenti di incentivazione, nell'ambito delle risorse già definite, e di sanzione, anche prevedendo che il mancato adempimento degli obblighi medesimi costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della prestazione organizzativa dell'amministrazione e delle prestazioni individuali dei pubblici dipendenti responsabili; prevedere, ove necessario, ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare; prevedere ipotesi di comunicazione obbligatoria dell'inadempimento alla Corte dei conti;
          l) introdurre, in caso di omissioni, inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche, specifici poteri gerarchici che consentano la motivata sostituzione, anche temporanea, dei dipendenti inadempienti o la motivata riassegnazione della titolarità di procedimenti o di singoli atti a diversi uffici o dipendenti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto ai sensi della lettera i) e compatibilmente con le risorse organizzative e di personale disponibili allo scopo;           l) introdurre, in caso di omissioni, inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche, specifici poteri gerarchici che consentano la motivata sostituzione, anche temporanea, dei dipendenti inadempienti o la motivata riassegnazione della titolarità di procedimenti o di singoli atti a diversi uffici o dipendenti, introducendo altresì l'obbligo di indicare l'ufficio presso il quale segnalare gli eventuali disservizi, ferma restando l'applicazione di quanto previsto ai sensi della lettera i) e compatibilmente con le risorse organizzative e di personale disponibili allo scopo;
          m) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con riferimento alla Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche:           m) identica;
              1) realizzi un piano di comunicazione volto a promuovere la conoscenza della Carta, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;  
              2) definisca, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, forme di monitoraggio e di valutazione dell'osservanza dei precetti contenuti nella Carta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

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              3) curi il raccordo con le autonomie regionali e locali nell'ambito di un apposito tavolo istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;  
          n) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigili sull'osservanza dei precetti contenuti nella Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, individui e diffonda le migliori pratiche e predisponga un rapporto annuale al Parlamento su tali attività;           n) identica;
          o) prevedere l'individuazione, in ogni amministrazione pubblica, degli organi e degli uffici responsabili dell'applicazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche.           o) identica.

      2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano direttive che contemplano il dovere di cortesia e di disponibilità, sulla base delle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

      2. Identico.

      3. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 28, in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.       3. Identico.

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Art. 30.
(Codificazione).

Art. 30.
(Codificazione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, comma 1, della presente legge, anche avvalendosi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2o, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, un decreto legislativo con il quale provvede a riunire in un unico codice le disposizioni vigenti nelle materie di cui:

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, comma 1, della presente legge, anche avvalendosi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2o, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui:

          a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241;           a) identica;
          b) al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;           b) identica;
          c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;           c) identica;
          d) al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;           d) identica;
          e) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;           e) identica;
          f) ai decreti legislativi di cui all'articolo 28, comma 1.           f) identica.

      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo assicura il solo coordinamento formale delle disposizioni risolvendo eventuali antinomie e discrasie secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, in particolare, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

            b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

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            c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
            d) risoluzione di eventuali anomalie e discrasie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005, e successive modificazioni.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005, e successive modificazioni.


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Art. 30-bis.
(Ambito di applicazione).
 

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

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ALLEGATO A
[Articolo 25, comma 1, lettera a)]

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Frontespizio Pareri Progetto di Legge Allegato
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