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PDL 3496

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3496



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri e, ad interim, ministro dello sviluppo economico
(BERLUSCONI)

dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2

Presentato il 21 maggio 2010


      

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Onorevoli Deputati! — Il presente decreto che viene presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge si compone di tre articoli.
      L'articolo 1 dispone il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto.
      Il comma 1 interviene con riferimento al modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
      Dal mese di luglio 2010 sarà operativo il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, disciplinato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010. Tale decreto prevede la sostituzione dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti con un sistema informatico che permette di seguire in
 

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tempo reale tutti i movimenti dei rifiuti, dalla produzione alla destinazione finale. Di conseguenza, tutte le informazioni relative ai rifiuti prima richieste attraverso il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla citata legge n. 70 del 1994 saranno ricavate automaticamente dal sistema. Soltanto alcune categorie di soggetti, non tenuti ad aderire al SISTRI, dovranno continuare a presentare la dichiarazione ambientale (i comuni, ad eccezione di quelli della regione Campania, il Consorzio nazionale imballaggi e i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
      Il modello unico di dichiarazione ambientale era stato modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, per migliorare la qualità delle informazioni da fornire e per inserire alcune sezioni relative ad obblighi di informazione previsti dalla direttiva dell'Unione europea sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è stato da ultimo modificato e semplificato ulteriormente per tenere conto delle richieste degli operatori del settore, pochi giorni prima della prevista scadenza del 30 aprile 2010, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010. Tale ultimo provvedimento non ha potuto, peraltro, modificare il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni ambientali in quanto il termine risulta determinato da fonte primaria.
      Viste le gravi difficoltà (di ordine sia tecnico che economico) già rappresentate dagli operatori del settore in merito all'utilizzo del modello di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2008, nonché in considerazione della scadenza (30 aprile 2010), fissata dalla legge per la presentazione della dichiarazione ambientale medesima con riferimento all'anno 2009 – alla cui inosservanza sono peraltro collegate gravi conseguenze di ordine sanzionatorio – si ritiene urgente e indispensabile disporre con il presente decreto che la presentazione delle dichiarazioni possa avvenire fino al 30 giugno 2010, così da dare modo ai soggetti obbligati di predisporre in tempi certi la dichiarazione dovuta, avvalendosi delle semplificazioni previste dal modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2010.
      Il comma 2 interviene con particolare riferimento ai premi assicurativi dell'Istituito nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il settore dell'autotrasporto.
      L'articolo 2, comma 250, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), prevede l'assegnazione di specifiche risorse economiche a un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      Nel secondo periodo del comma 250 è altresì previsto che, con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le disponibilità del fondo sono destinate alle finalità di cui all'elenco 1 allegato alla medesima legge n. 191 del 2009. Nell'ambito di tali finalità sono previsti interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto per un ammontare complessivo, per il 2010, di 400 milioni di euro, rappresentati dalla riduzione, relativa all'anno 2009, degli oneri assicurativi per i premi dell'INAIL versati dalle aziende di autotrasporto merci in conto terzi.
      Dal momento che i tempi necessari per l'emanazione dei decreti attuativi della norma prevista dalla legge finanziaria 2010 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, seguito dal decreto ministeriale di competenza dei Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali) non avrebbero consentito il rispetto del termine annuale previsto per il pagamento dei premi dell'INAIL (16 febbraio 2010), l'articolo 5, comma 7-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto
 

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la proroga di tale termine al 16 aprile 2010.
      Peraltro, poiché allo stato attuale non risulta ancora ultimato il procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamato, appare assolutamente indispensabile, con l'articolo in esame, differire la data del 16 aprile 2010 fissandola definitivamente al 16 giugno 2010.
      Conseguentemente, la norma in esame contiene anche una disposizione in base alla quale non si applicano sanzioni a carico delle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno provveduto al pagamento entro il termine del 16 aprile 2010, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute.
      L'articolo 2 reca misure urgenti in materia di assegnazione delle quote di anidride carbonica.
      La decisione di assegnazione delle quote di anidride carbonica per il periodo 2008-2012, approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico 28 febbraio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008, e successivamente approvata con decisione della Commissione europea del 20 ottobre 2008, ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al paragrafo 6.1 stabilisce che, coerentemente con quanto richiesto dalle regole sulla competitività, occorre assicurare la parità di accesso al mercato ai nuovi soggetti; dispone, inoltre, che per il periodo 2008-2012 l'assegnazione ai «nuovi entranti» nel sistema di scambio delle quote di emissione di anidride carbonica è riconosciuta a titolo gratuito e, infine, che in caso di esaurimento della «riserva dei nuovi entranti» il Governo è impegnato ad assicurare la disponibilità di quote di anidride carbonica ai nuovi entranti che vi hanno diritto in base a quanto stabilito nella decisione stessa, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui alla citata direttiva 2003/87/CE e di non alterazione della concorrenza del mercato nazionale e interno. Al fine di assicurare tale disponibilità si terrà conto anche di analoghi modelli già utilizzati da altri Stati membri e di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 554, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
      La decisione di assegnazione stabilisce anche che l'accesso alla «riserva dei nuovi entranti» avviene sulla base della data di avvio dell'impianto (principio del first come, first served).
      Secondo le attuali regole di assegnazione, pertanto, la dotazione della «riserva dei nuovi entranti» (pari a 21,7 milioni di tonnellate di anidride carbonica) è stata sufficiente a soddisfare le richieste degli impianti avviati fino all'aprile 2009, restando esclusi tutti gli impianti che hanno avviato l'attività successivamente a tale data.
      Inoltre, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, anche in assenza di assegnazione gratuita delle quote, entro il 30 aprile di ogni anno gli operatori devono restituire una quantità di quote pari alla quantità di anidride carbonica emessa nell'anno precedente. In caso di mancata restituzione sono previsti una sanzione pari a 100 euro per ciascuna tonnellata di anidride carbonica non restituita, nonché l'obbligo di adempiere comunque alla restituzione negli anni successivi; per soddisfare gli obblighi di restituzione la maggior parte degli impianti «nuovi entranti» dovrà dunque acquisire le quote sul mercato dell'Unione europea, con conseguenze economiche e di perdita di competitività gravissime, soprattutto per le imprese manifatturiere esposte alla concorrenza europea e internazionale.
      La norma in esame prevede la determinazione di crediti per l'acquisto da parte degli operatori delle quote necessarie sul mercato, da rimborsare nei limiti dei proventi delle aste per l'attribuzione a titolo oneroso delle quote per il periodo successivo al 2013.
 

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      La mancata approvazione di tale disposizione comporterebbe conseguenze molto pesanti:

          1) sul mercato dell'energia elettrica, in quanto i «nuovi entranti» del settore, in mancanza dell'assegnazione delle quote gratuite cui hanno diritto in base alla legge, trasferirebbero i costi di acquisto di tali quote sui prezzi finali dell'energia elettrica, con effetti di amplificazione dei costi, dovuti al meccanismo di formazione dei prezzi sul mercato dell'energia elettrica;

          2) su tutte le imprese manifatturiere soggette alla citata direttiva 2003/87/CE rimaste escluse dall'assegnazione della riserva disponibile. Per tali imprese (oltre cinquecento, dei settori dell'acciaio, cemento, calce, vetro, ceramica eccetera) il pericolo è un peggioramento grave e imprevisto delle condizioni economiche delle loro attività, nonché un'alterazione gravissima dei flussi di liquidità visti l'obbligo di restituzione delle quote entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui si è emesso e la necessità di dover sopperire con l'acquisto diretto delle quote sul mercato. D'altra parte, il mancato adempimento dell'obbligo di restituzione espone i produttori alle penalità previste dal decreto legislativo n. 216 del 2006. La mancata assegnazione gratuita da parte dello Stato potrebbe, quindi, alterare in maniera irreparabile l'equilibrio economico-finanziario soprattutto delle piccole e medie imprese;

          3) sul bilancio dello Stato, per l'esposizione al rischio di sanzioni e di contenzioso.

      La norma in esame pone rimedio ai pericoli sopra evidenziati non comportando, d'altra parte, alcun aggravio:

          1) né sui consumatori di energia elettrica, poiché non prevede alcuna imputazione sugli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

          2) né sulla finanza pubblica, in quanto le somme da rimborsare ai gestori interessati sono imputate nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di anidride carbonica, aste che dovrebbero essere operative già dal 2011.

      L'intervento si muove nella linea indicata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nella sua segnalazione al Parlamento e al Governo dello scorso 14 aprile. Infatti, come illustrato e come rilevato dall'AGCM, in caso di mancata adozione delle misure previste dal presente provvedimento si creerebbe una pericolosa alterazione della concorrenza. Infatti, l'Autorità ha rilevato una forte preoccupazione in ordine all'assetto concorrenziale delle norme in materia di quote di anidride carbonica per gli operatori «nuovi entranti», con particolare riferimento agli effetti discriminatori che la normativa vigente pone tra questi ultimi e gli operatori già esistenti sul mercato.
      L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del decreto.
      Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Di seguito sono illustrate le implicazioni finanziarie.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

        1. L'articolo 1, che dispone differimento di termini, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        2. Quanto all'articolo 2, che reca misure urgenti in materia di emissione di anidride carbonica (CO2), si illustra quanto segue.

        2.1. Stima dei crediti vantati dagli operatori «nuovi entranti» non beneficiari dell'assegnazione a titolo gratuito di quote di CO2.

        La norma proposta prevede la determinazione dei crediti da riconoscere agli operatori soggetti alla citata direttiva 2003/87/CE, qualificabili come «nuovi entranti» e il cui diritto all'assegnazione di quote gratuite di CO2 da parte dello Stato non abbia trovato soddisfazione a causa della incapienza della «riserva dei nuovi entranti», di cui alla decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012.

        La norma stessa dispone che il rimborso delle somme corrispondenti ai suddetti crediti avvenga nei limiti dei proventi delle aste per l'attribuzione a titolo oneroso delle quote di CO2 per il periodo 2013-2020, secondo le previsioni dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE.

        Occorre preliminarmente ricordare che la richiesta di quote dei «nuovi entranti» entrati in esercizio o che abbiano avviato la produzione fino ad aprile 2009 è stata soddisfatta attingendo alla «riserva dei nuovi entranti» richiamata.

        Per soddisfare le richieste degli impianti «nuovi entranti» avviati dopo aprile 2009 e le ulteriori esigenze degli impianti di cui si prevede l'avvio entro il 31 dicembre 2012, si stima un fabbisogno complessivo di quote necessarie pari a circa 42 milioni di tonnellate di CO2. Ciò è stato già evidenziato nella lettera ai Ministri competenti inviata, in data 28 aprile 2010, da parte del Presidente del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (cosiddetto «Comitato Emission Trading»).

        La valorizzazione del suddetto ammontare di 42 milioni di tonnellate di CO2, sulla base di un prezzo di mercato compreso tra 15 e 18 euro per tonnellata, è pari a 630-756 milioni di euro.

        La cifra sopra individuata rappresenta, quindi, una stima attendibile del credito complessivo degli operatori «nuovi entranti» che hanno avviato o che avvieranno la produzione entro la fine del 2012.

        Giova peraltro evidenziare che il suddetto credito complessivo non viene a maturarsi in un unico momento, ma costituisce la sommatoria di crediti che sorgono secondo una scansione temporale su base annua, correlata all'entrata in esercizio dei singoli impianti.

 

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        Va infatti ricordato che, ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2006, l'assegnazione delle quote di CO2 relativa agli impianti «nuovi entranti» avviene entro sessanta giorni della data di avvio degli impianti stessi. L'assegnazione delle quote di emissione è relativa all'intero periodo ed equivale a un «accantonamento» di quote di emissione per l'impianto.

        L'operazione di assegnazione delle quote di CO2 è seguita dal rilascio delle quote di CO2 sui conti dei gestori degli impianti del Registro nazionale delle quote di emissione: solo dal momento del rilascio delle quote, pertanto, i gestori hanno a disposizione le quote di emissione e possono disporne per la restituzione, la compravendita o altre transazioni.

        Il rilascio delle quote di emissione è un'operazione annuale, effettuata entro il 28 febbraio, e interessa esclusivamente l'ammontare annuo delle quote di emissione.

        Per quanto riguarda gli impianti «nuovi entranti» per i quali è stato già effettuato il calcolo delle quote di emissione spettanti, ma non è stato possibile effettuare l'assegnazione e il rilascio a causa dell'esaurimento delle quote in «riserva», si riporta in tabella l'ammontare delle quote di emissione, con la relativa valorizzazione (cautelativa) sulla base del prezzo massimo previsto di 18 euro per tonnellata di CO2:
 
Rilascio 2008
Rilascio 2009
Rilascio 2010
Rilascio 2011
Rilascio 2012
[MtCO2]
0 3,4 7,9 7,8 7,4
M euro
0 61,2 142,2 140,4 133,2

Totale quote di CO2: 26,5 Mt.
Totale crediti: 477 milioni di euro.

        Come rilevato in precedenza, a questi si aggiungono le previsioni di fabbisogno per gli altri impianti «nuovi entranti» stimati fino al 2012, per complessivi 15,5 Mt di CO2 di quote di emissione per il periodo 2008-2012.

        Tale stima discende dall'acquisizione dei seguenti elementi:

            A) tre primari gruppi termoelettrici sono entrati in esercizio commerciale o vi entreranno entro l'anno 2010. Essi sono:

                il Gruppo 2 della centrale a carbone Torrevaldaliga nord di Civitavecchia (RM) della società Enel produzione (600 MW);

                la centrale turbogas a ciclo combinato di Modugno (BA) della società Sorgenia (750 MW);

                la centrale turbogas a ciclo combinato di Scandale (KR) della società Ergosud (800 MW).

                Questi tre impianti assorbono un'assegnazione di quote, nel periodo 2010-2012, pari a circa 12 Mt di CO2, divisi nei tre anni in modo differenziato;

 

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            B) i restanti 3,5 Mt di CO2 sono stati attribuiti a tutti gli altri settori produttivi, compresi i piccoli impianti termoelettrici, distribuiti in misura maggiore nel 2010, ove si hanno le maggiori informazioni su costruzioni già avviate e in corso di completamento.

        Conservativamente, l'ammontare di 15,5 Mt di CO2 si può ipotizzare distribuito sul periodo di scambio 2008-2012, come schematizzato in tabella, assumendo lo stesso prezzo massimo di cui sopra (18 euro per tonnellata di CO2).

 
Rilascio 2008
Rilascio 2009
Rilascio 2010*
Rilascio 2011*
Rilascio 2012*
[MtCO2]
0 0 6 5 4,5
M euro
0 0 108 90 81

[*] Il valore indicato è basato su stime.
Totale quote di CO2: 15,5 Mt.
Totale crediti: 279 milioni di euro.

Totale complessivo.
Totale quote di CO2: 42 Mt (26,5 + 15,5 Mt).
Totale crediti: 756 milioni di euro (477 + 279 milioni di euro).

2.2 Data di liquidazione dei crediti.

        La norma proposta prevede che la liquidazione dei crediti sia vincolata alla disponibilità dei proventi della messa all'asta delle quote di CO2, di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE. Al fine di stimare la conclusione dell'arco temporale su cui calcolare gli interessi legali, a meno di eventuali ritardi nella definizione delle modalità di rimborso dei crediti, la data da considerare indicativa è quella del versamento dei proventi della messa all'asta delle quote di CO2, quindi almeno dalla data di compimento delle prime aste.

        In proposito, si ricorda che la Commissione dell'Unione europea, ai sensi dall'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, deve adottare un regolamento riguardante i tempi, la gestione e altri aspetti riguardanti la vendita all'asta delle quote entro il 30 giugno 2010. Il 6 aprile 2010 la Commissione ha proposto e pubblicato sul proprio sito la bozza di regolamento. Nell'ambito di tale bozza è attualmente prevista la possibilità di anticipare, per volumi parziali, le aste per il periodo di scambio 2013-2020. In tal caso, i proventi delle aste per il predetto periodo di scambio 2013-2020 saranno disponibili anche anticipatamente.

 

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2.3. Stima dei proventi derivanti dalle aste di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE.

        Per quanto riguarda la stima dei proventi derivanti dalle aste per l'assegnazione delle quote di CO2, occorre innanzitutto ricordare che, a partire dal 2013, le regole di assegnazione saranno radicalmente diverse e, per il settore termoelettrico, in ambito europeo, non vi sarà più alcuna assegnazione gratuita di quote né per impianti allora esistenti né per i futuri impianti «nuovi entranti». Tali quote, infatti, dovranno essere acquistate da tutti gli operatori esclusivamente mediante aste con pagamento di corrispettivi.

        In proposito, si può stimare che il quantitativo di quote messe all'asta dall'Italia si aggirerà tra gli 80 e i 100 Mt di CO2 su base annua (in riferimento, come rilevato, al solo settore termoelettrico).

        Attestandosi alla stima conservativa di 80 Mt di CO2 per anno e applicando, prudenzialmente, la medesima ipotesi di prezzo considerata (18 euro per tonnellata di CO2), si può stimare un introito annuo di 1.440 milioni di euro.

        Ora, atteso che il periodo di applicazione delle nuove regole va dal 2013 al 2020, il quantitativo cumulato di quote messe all'asta durante tale periodo sarà, come minimo, pari a 640 Mt di CO2. Si tratta, pertanto, di un quantitativo di circa quindici volte superiore a quello delle quote da rimborsare ai non assegnatari a titolo gratuito nel periodo 2008-2012 (41,5 Mt di CO2).

        Dal punto di vista dei proventi d'asta, nel periodo 2013-2020, in considerazione delle stesse ipotesi di prezzo sopra citate, si incasseranno come minimo 11.520 milioni di euro.

        Si tenga in ogni caso presente che la direttiva 2003/87/CE prevede una diversa destinazione di tali introiti fino al 50 per cento; al riguardo, pur ipotizzando un dimezzamento dell'introito complessivo, le entrate per il bilancio dello Stato rimarrebbero comunque di gran lunga superiori alle somme da rimborsare in favore degli operatori «nuovi entranti» non assegnatari di quote a titolo gratuito (in particolare, nella peggiore delle ipotesi, le entrate per il bilancio dello Stato sarebbero di sette volte maggiori delle somme da rimborsare: 11.520 milioni di euro/2-747 milioni di euro = 5.013 milioni di euro).

2.4. Previsioni sull'andamento del prezzo di mercato delle quote.

    Relativamente all'andamento del prezzo di mercato delle quote, la revisione della direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema di scambio di quote di emissione, è stata basata su una valutazione dell'impatto (SEC(2008)85) derivante dall'applicazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, ipotizzando un prezzo medio di CO2, nel periodo 2013-2020, pari a 30 euro per tonnellata.

        Al momento, è in fase di revisione la valutazione di impatto della Commissione dell'Unione europea, che non ha però diffuso alcun documento ufficiale.
      Sebbene la crisi economica abbia determinato una contrazione nelle produzioni e, pertanto, un surplus di quote di emissione e un conseguente calo del prezzo di scambio di CO2, è importante sotto-

 

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lineare che l'andamento dei prezzi dei contratti future attualmente scambiati sulle piattaforme di mercato è regolare e tendenzialmente al rialzo. A titolo di esempio si riporta l'andamento attuale dei prezzi dei future sulla piattaforma di scambio European Climate Exchange (ECX).

Dec2010 15.26€/tCO2
Dec2011 15.65€/tCO2
Dec2012 16.34€/tCO2
Dec2013 17.45€/tCO2
Dec2014 18.39€/tCO2

Tabella – Andamento dei contratti future sulla piattaforma di scambio ECX, maggio 2010.

      Ancorché il prezzo del carbonio abbia risentito della congiuntura negativa del mercato, è possibile quindi ritenere che lo scenario dei prezzi sia tendenzialmente crescente.

2.5. Quantificazione degli interessi da rimborsare.

        Un primo elemento da stabilire per calcolare gli interessi complessivi è il tasso di interesse da applicare: su questo punto il decreto, all'articolo 2, comma 3, prevede il riconoscimento degli interessi maturati nella misura del tasso legale, attualmente pari all'1 per cento.

        Un secondo elemento da stabilire per il calcolo è la data di maturazione dei crediti. Tale data può essere ricavata dal dettato del citato articolo 2, comma 2, secondo cui «Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

        Per quanto riguarda le partite economiche di spettanza per il 2009, il decreto prevede, dunque, che la relativa determinazione debba avvenire entro 90 giorni dalla sua data di entrata in vigore: per semplicità di calcolo si ipotizza che tale determinazione sia fatta con riferimento alla data del 30 giugno 2010. Per gli anni successivi il decreto prevede date precise. Riassuntivamente avremo quindi le seguenti date:

            2009: 30 giugno 2010;

            2010: 31 marzo 2011;

            2011: 31 marzo 2012;

            2012: 31 marzo 2013.

 

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        Un terzo elemento da stabilire è l'ammontare delle partite economiche in discussione. Sulla base delle assunzioni contenute nei punti precedenti si può sviluppare il seguente prospetto:
CREDITI E RELATIVA DATA DI MATURAZIONE
 
QUOTE 2008
QUOTE 2009
QUOTE 2010
QUOTE 2011
QUOTE 2012
Totale
 
(data di maturazione credito: non applicabile)
(data di maturazione credito: 30 giugno 2010)
(data di maturazione credito: 31 marzo 2011)
(data di maturazione credito: 31 marzo 2012)
(data di maturazione credito: 31 marzo 2013)
 
(per memoria) quote (MtCO2)
0 3,4 13,9 12,8 11,9 42
Credito (ML euro)
0 61,2 250,2 230,4 214,2 756

        Un quarto elemento da stabilire è, infine, la data in cui la liquidazione sarà possibile. Secondo il decreto tale data è subordinata all'entrata effettiva delle risorse provenienti dalle aste al bilancio dello Stato: prudenzialmente nella presente relazione si adotta l'ipotesi più pessimistica circa le entrate di tali risorse e si ipotizza quindi come data per la liquidazione il 31 dicembre 2014.

        Con le ipotesi assunte, si è provveduto ai calcoli mostrati nel seguente prospetto che costituiscono pertanto una stima massima degli interessi da rimborsare.
MONTANTE E INTERESSI IN IPOTESI DI RIMBORSO DEI CREDITI AL 31/12/2014 (milioni di euro)
 
(data di maturazione credito: non applicabile)
(data di maturazione credito: 30 giugno 2010)
(data di maturazione credito: 31 marzo 2011)
(data di maturazione credito: 31 marzo 2012)
(data di maturazione credito: 31 marzo 2013)
Totale
CREDITO
0 61,2 250,2 230,4 214,2 756,00
INTERESSE
0 2,80 9,51 6,39 3,76 22,48
MONTANTE
0 64,00 259,71 236,79 217,96 778,48

2.6. Possibilità di utilizzo dei proventi delle aste di future e di forward 2012.

        Circa la possibilità di utilizzare per i rimborsi anche i proventi delle aste di future e forward, che si svolgeranno già nel 2012, occorre chiarire preventivamente che le aste che dovrebbero svolgersi già nel 2012 sono un'anticipazione dei quantitativi di quote di competenza del 2013 e che tale soluzione è stata prevista per assicurare la necessaria liquidità al mercato delle quote nel momento di passaggio dal secondo periodo di scambio 2008-2012 al terzo periodo di scambio 2013-2020. In altri termini se, ad esempio, la competenza di quote per il 2013 da mettere all'asta in tale anno

 

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come spot fosse di 100 milioni di quote, la bozza di regolamento dell'Unione europea sulle aste sopra richiamata prevede che una percentuale – peraltro non ancora specificata nella bozza, ma che si presume sia pari a circa il 30 per cento – di tale quantitativo sia anticipata al 2012 e messa all'asta sotto forma di future; se tale quantitativo fosse di 30 Mt, nel 2012 sarebbero messi all'asta future per 30 Mt e nel 2013 spot per (100-30) 70 Mt.

        Ove dunque si fosse in presenza di entrate per aste che si terrebbero nel 2012, con le consuete assunzioni circa il prezzo delle quote (18 euro per tonnellata), tali entrate possono essere ipotizzate nella misura seguente:

80 (Mt di CO2) x 30 per cento = 24 (Mt di CO2) x 18 (euro per tonnellata) = 432 milioni di euro.

        Tale somma, pur non permettendo il rimborso di tutti i crediti (pari come visto sopra a 576 milioni di euro), potrebbe comunque permettere una sostanziale diminuzione degli oneri complessivi di interesse che, in ipotesi favorevole, potrebbero scendere dai 22,5 milioni di euro a circa 17 milioni di euro.

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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Legge 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

Art. 27.
(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico).

(omissis)

        18. Allo scopo di rendere più efficiente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è trasferito ai soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.

        19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità con cui, a decorrere dall'anno 2012 e sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota minima di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 18 e coerentemente con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario.

(omissis)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2010.

Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la scadenza del 30 aprile 2010 per la presentazione della dichiarazione ambientale con riferimento all'anno 2009, di consentire la presentazione delle dichiarazioni medesime nel termine del 30 giugno 2010, facendo comunque salve le dichiarazioni presentate avvalendosi del modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi al 16 giugno 2010, al fine di dare attuazione agli interventi a sostegno del settore già previsti dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per l'assegnazione di quote di emissione di CO2 a operatori energetici ed industriali per impianti entrati in funzione dopo l'adozione del Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO2 per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico in data 18 dicembre 2006, ed in relazione alla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008 – 2012 adottata con decreto dei medesimi Ministri in data 28 febbraio 2008;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2010;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

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emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Differimento di termini).

        1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, possono essere presentate fino al 30 giugno 2010. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008.

        2. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Non si applicano sanzioni a carico delle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute e, pertanto, sono considerate in regola ai fini degli obblighi assicurativi.

Articolo 2.
(Misure urgenti in materia di emissioni di CO2).

        1. Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

        2. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 1 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 di cui all'articolo

 

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10 della citata direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravi per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

        4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.

        5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.

Articolo 3.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 20 maggio 2010.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico.
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.


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