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PDL 2451-12-1298-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2451-12-1298-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

n. 2451

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 14 maggio 2009 (v. stampato Senato n. 1474)

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della giustizia
(ALFANO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(ZAIA)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)


NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 18 maggio 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2451. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo delle proposte di legge n. 12 e n. 1298 si vedano i relativi stampati.
 

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con il ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

e con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 19 maggio 2009

e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 12, d'iniziativa dei deputati

ZELLER, BRUGGER, NICCO

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

Presentata il 29 aprile 2008

n. 1298, d'iniziativa del deputato FRONER

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

Presentata il 16 giugno 2008

(Relatore: DOZZO)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 2451 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991», nel nuovo testo risultante dall'esame in Commissione di merito;

            considerato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            preso atto che, ai sensi del comma 3, lo Stato, le regioni e gli enti locali adottano gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, circa le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino;

            ricordato che l'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, ha delegato l'attuazione della Convenzione al Ministero dell'ambiente, il quale deve agire d'intesa con altri Dicasteri interessati a specifici Protocolli attuativi, nonché con la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, istituita dalla medesima legge n. 403, alla quale è demandato il compito di individuare le strutture amministrative locali che dovranno attuare la Convenzione e i Protocolli specifici;

            ricordato altresì che, ai sensi del medesimo articolo, i Protocolli devono essere sottoposti, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale, alla Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e Programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2451, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

                le attività connesse all'attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi non rivestono carattere necessariamente continuativo;

                considerato che molti degli adempimenti relativi alla Convenzione sono previsti nell'ambito della legislazione vigente, le amministrazioni interessate potranno proseguire le attività connesse all'attuazione della Convenzione sulla base delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente aventi una finalizzazione connessa a tale attività;

                rilevato che le risorse utilizzate a copertura del provvedimento sono ricomprese nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, Scienza e Istruzione)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, Territorio e Lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2451, approvato dal Senato, e abbinate, recante «Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991»;

            valutata positivamente la modifica introdotta dalla Commissione in sede referente, a seguito della quale risulta espunto dal testo originario il riferimento al Protocollo in materia di trasporti allegato alla Convenzione Alpi, stante la delicatezza degli aspetti economici e ambientali che tale Protocollo riveste;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, Poste e Telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge n. 2451, approvato dal Senato, in corso di esame presso la III Commissione della Camera, recante «Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991», su cui la Commissione ha espresso parere il 28 aprile 2009 alla 3a Commissione del Senato;

            rilevato che l'oggetto del provvedimento rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            preso atto che il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli enti locali adottano gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, relativa alle attribuzioni della Consulta Stato-Regioni dell'Arco alpino;

            valutata favorevolmente la modifica introdotta dalla Commissione in sede referente, volta ad espungere dal testo originario il riferimento al Protocollo in materia di trasporti allegato alla Convenzione sulle Alpi, considerata la delicatezza degli aspetti economici e ambientali che tale Protocollo riveste;

            considerato il Parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE, 2008/C120/11) sul tema «Le prospettive dell'agricoltura nelle aree con svantaggi naturali specifici (regioni montane, insulari e ultraperiferiche)»;

            rilevato che i cittadini europei beneficiano di molti beni pubblici ed economici, nonché di numerosi servizi forniti dalle regioni di montagna, tra cui la riduzione dei rischi naturali (di cui beneficiano sia gli abitanti delle zone di montagna che gli abitanti di altre zone, ad esempio grazie alla protezione fornita ai corridoi di trasporto); i grandi spazi per il tempo libero e per il turismo (essenziali per i cittadini di un continente urbanizzato quale l'Europa e per la sua competitività); una estesa biodiversità; riserve di acqua uniche al mondo; prodotti di qualità, soprattutto alimentari;

            sottolineato che, nonostante l'importanza che rivestono a livello europeo, le regioni montane sono relegate in una posizione marginale nel contesto delle politiche europee e viene gravemente misconosciuto il considerevole potenziale di cui dispongono, soprattutto sul lato della innovazione, per contribuire alla crescita dell'Europa ed all'arricchimento della sua diversità;

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità che sia definita una politica comunitaria specifica per le zone di montagna; sia elaborata una definizione armonizzata all'interno dell'Unione europea; siano privilegiate le zone montane nell'assegnazione di finanziamenti nell'ambito del secondo pilastro; siano consolidate le misure in materia di indennizzi a favore degli agricoltori montani; siano integrare fra loro la politica agricola e quella regionale ai fini di un impatto più positivo sui territori montani;

            b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di stabilire che il Libro verde sulle future politiche europee per le regioni montane sia inserito quanto prima nel programma di lavoro della Commissione europea onde poter perseguire i seguenti obiettivi: precisare le tematiche di importanza strategica per le zone montane nei diversi Stati membri; chiarire e coordinare il ruolo dei diversi livelli di potere e settori dell'economia; consolidare i dati statistici specifici su cui poggiano le politiche in queste regioni; esaminare, alla luce degli obiettivi strategici definiti dall'Unione europea, le politiche di accompagnamento e sostegno da attuare nei suddetti territori; proporre, infine, delle prospettive per lo sviluppo delle politiche pubbliche nazionali ed europee.

 

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TESTO
del disegno di legge n. 2451 approvato dal Senato della Repubblica

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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione).

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

      1. Identico:

          a) «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;           a) identica;
          b) «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;           b) identica;
          c) «Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;           c) identica;
          d) «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;           d) identica;
          e) «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;           e) identica;
          f) «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;           f) identica;
          g) «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;           g) identica;
          h) «Protocollo nell'ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;           h) identica.
          i) «Protocollo nell'ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.           Soppressa

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      2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c).       2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c).
      3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per i rapporti con le regioni.       3. Identico.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 445.000 per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

Art. 3.
(Entrata in vigore).

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.


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