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PDL 3392

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3392



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VOLONTÈ, MEREU, PEZZOTTA, TASSONE

Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

Presentata il 13 aprile 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La crisi mondiale sta facendo sentire il suo effetto anche nel mercato del lavoro delle zone di frontiera tra la Svizzera e l'Italia e quindi ricade in maniera massiccia sui numerosi frontalieri italiani che ogni giorno si recano nella vicina Confederazione elvetica per svolgere il proprio lavoro.
      L'impiego di lavoratori frontalieri italiani in Svizzera (e in particolare nei confinanti Cantoni Ticino, dei Grigioni e Vallese) è sempre stato visto come un vero e proprio «polmone» dell'economia locale. Nel momento in cui l'economia svizzera è florida, il numero di lavoratori frontalieri aumenta, mentre in periodi di crisi i primi soggetti che perdono l'occupazione sono proprio i lavoratori frontalieri italiani.
      Il numero di italiani in Svizzera oggi si aggira intorno a 50.000 con un forte aumento degli addetti nelle attività di servizio, perché sono stati compresi tutti i lavoratori frontalieri interinali ai quali, tuttavia, non è garantito un reddito nei periodi di non attività, ma con un netto calo degli attivi nell'industria manifatturiera e soprattutto nell'edilizia (settori tradizionali).

      Il diritto al trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani che perdono il lavoro in Svizzera è disciplinato dalla legge 5 giugno 1997, n. 147, che, tra le altre cose, stabilisce che sia lo Stato di residenza (e dunque l'Italia) a farsi carico del pagamento dell'indennità di disoccupazione. Nello specifico, i lavoratori frontalieri sono assoggettati a una trattenuta mensile sul salario ricevuto in Svizzera, che viene poi, in parte, trasferita dalla Svizzera all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), su una contabilità separata, destinata al pagamento dell'indennità di disoccupazione.
 

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Una disposizione contenuta negli accordi bilaterali tra Svizzera e Unione europea ha previsto che, a partire dal 1o giugno 2009, la Svizzera non è più tenuta a versare all'Italia i contributi per la disoccupazione, anche se ai frontalieri continueranno ad essere trattenuti sulla busta paga svizzera.
      Anche dopo l'interruzione del trasferimento dei versamenti da parte della Svizzera, le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori frontalieri continueranno a essere garantite in Italia dalla legge n. 147 del 1997 che stabilisce il pagamento dell'indennità speciale di disoccupazione fino all'esaurimento del fondo giacente nella gestione separata dell'INPS che, a oggi, ammonta a circa 380 milioni di euro.
      Quindi, in conclusione, a partire dal mese di giugno 2009 è cessata la retrocessione dei contributi da parte della Svizzera; i lavoratori frontalieri continuano a versare i premi per l'assicurazione di disoccupazione in Svizzera e l'INPS continuerà a pagare le indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri.
      Bisogna evidenziare che le iniziative anticrisi del Governo svizzero hanno favorito il ricorso alla cassa integrazione guadagni, utilizzabile anche da parte dei lavoratori frontalieri, e questo intervento ha di certo limitato (per un periodo) il ricorso a massicci licenziamenti. Qualche impresa, tuttavia, ha già manifestato l'intendimento di voler utilizzare il ricorso al «lavoro ridotto» per ristrutturarsi, con riduzione permanente degli effettivi. La scadenza di molte casse integrazione guadagni è programmata per le prossime settimane.
      Dai dati raccolti fino alla fine dello scorso dicembre 2009 nei diversi uffici del sindacato dell'Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST) è stato rilevato un consistente aumento di lavoratori frontalieri che hanno perso il posto di lavoro, quantificabile intorno al 40-50 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2008.
      La legge n. 147 del 1997 prevede, per i lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera (divenuti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, non a loro imputabile), un periodo di indennizzo di dodici mesi e un importo dell'indennità compreso tra il 25 e il 50 per cento del salario medio percepito nell'ultimo anno di lavoro in Svizzera.
      Dalla sua entrata in vigore, visto il consistente fondo esistente, l'indennità versata è sempre stata del 50 per cento del salario lordo.
      I lavoratori svizzeri percepiscono, invece, un'indennità pari al 70 o all'80 per cento del salario lordo per la durata di 400 giornate lavorative. Essa sale fino a 520 giornate per chi ha oltre cinquantacinque anni di età e a 640 giornate per chi è prossimo alla pensione.
      Considerando, inoltre, che la legge n. 147 del 1997 è finanziata con i contributi versati dai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera e che essa rappresenta l'unico ammortizzatore sociale esistente per i frontalieri (pagato dall'INPS peraltro con soldi provenienti dalla Svizzera), le organizzazioni sindacali Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) (Italia), OCST e SYNA (Svizzera), attive da tempo nella tutela del lavoro frontaliero, intendono sostenere la presente proposta di legge.
      Nei mesi scorsi le organizzazioni sindacali hanno sottoposto ai lavoratori questa proposta di legge, che ha visto raccogliere migliaia di firme di adesione e di appoggio.
      Forti dell'appoggio dei lavoratori, CISL, OCST e SYNA intendono sostenere la proposta di legge affinché i fondi della legge n. 147 del 1997, detenuti sul fondo sociale dell'INPS, siano utilizzati esclusivamente per il pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri, scongiurando prelievi o storni parziali dal fondo dell'INPS per finanziare iniziative alternative che nulla hanno a che vedere con il sostegno al reddito per questa categoria di lavoratori.
      A seguito di casi reali che sono stati registrati negli anni passati dal patronato INAS-CISL, le organizzazioni sindacali sostenitrici di questo progetto di legge condividono di inserire una modifica sostanziale
 

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rispetto ai requisiti necessari per poter accedere al trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri. A causa della legislazione vigente in Svizzera, nel momento in cui un lavoratore è costretto a sospendere temporaneamente la propria attività lavorativa a causa di malattia o di infortunio, non è versato alcun contributo previdenziale, a differenza di ciò che avviene in Italia. Non avendo alcun contributo versato, tale periodo, non potrebbe essere conteggiato facendo quindi decadere il diritto al trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri.
      I sindacati CISL, OCST e SYNA sostengono, quindi, la proposta di garantire il trattamento speciale di disoccupazione in favore di quei lavoratori che hanno fatto registrare negli ultimi due anni periodi di malattia o di infortunio, considerandoli pertanto periodi neutri. Quindi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione secondo il regime vigente di assicurazione contro la disoccupazione nei due anni precedenti, tali periodi possono comunque determinare la retrodatazione del biennio nel quale si procede a verificare la presenza di un anno di contribuzione versata per l'assicurazione svizzera contro la disoccupazione.
      Questi periodi di malattia o di infortunio devono già oggi essere indicati su un formulario da parte del datore di lavoro svizzero.
      Le organizzazioni sindacali ribadiscono l'importanza di poter aumentare la durata di pagamento dell'indennità di disoccupazione speciale per le lavoratrici e i lavoratori frontalieri anziani licenziati, che oggi sono i primi a perdere il lavoro e che nel futuro avranno più difficoltà di reinserimento nel mondo lavorativo.
      La proposta di legge in esame dispone, pertanto, che il periodo di indennizzo previsto per i lavoratori frontalieri italiani «divenuti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro» non a loro imputabile, che attualmente è di dodici mesi per tutti, sia portato a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per quelli da cinquantasei anni di età e oltre.
      Per concludere, la legge n. 147 del 1997 concede la possibilità ai soggetti a cui è concesso il diritto del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri di potersi iscrivere presso i centri per l'impiego provinciali alle liste della piccola mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
      A seguito di verifiche approfondite con i competenti servizi regionali della Lombardia, le citate organizzazioni sindacali hanno potuto rilevare che tale procedura non è affatto utilizzata dai lavoratori frontalieri, che quindi perdono notevoli possibilità legate a incentivi per eventuali assunzioni in Italia e inoltre, a tutta quella serie di interventi di sostegno al reddito e di orientamento che tutte le regioni italiane hanno predisposto per particolari categorie di disoccupati. CISL, OCST e SYNA quindi avallano la proposta di inserire un'automaticità di inserimento dei lavoratori frontalieri che percepiscono l'indennità nelle liste di cui alla legge n. 223 del 1991 presso i centri per l'impiego provinciali.
      L'OCST è il sindacato maggioritario nel Canton Ticino, che raccoglie tra i suoi 37.000 associati circa la metà dei lavoratori frontalieri italiani che operano nel Canton Ticino.
      La SYNA è uno dei maggiori sindacati attivi in tutta la Svizzera e rappresenta anche i numerosi lavoratori frontalieri italiani che operano nei Cantoni dei Grigioni e Vallese.
      I soggetti beneficiari di questa proposta di legge saranno i circa 50.000 lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera e che operano nei Cantoni Ticino, dei Grigioni e Vallese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1997, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale gestione, istituita presso l'INPS, può essere utilizzata esclusivamente al fine del pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera».

Art. 2.

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1997, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione speciale frontalieri, qualora nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione siano presenti periodi di malattia o di infortunio, questi periodi devono essere considerati periodi neutri ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I medesimi periodi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione secondo il regime vigente di assicurazione contro la disoccupazione nei due anni precedenti, possono comunque determinare la retrodatazione del biennio nel quale si procede a verificare la presenza di un anno di contribuzione versata per l'assicurazione svizzera contro la disoccupazione».

Art. 3.

      1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La durata massima di cui al periodo precedente è elevata a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa

 

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tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori di cinquantasei anni di età e oltre».

Art. 4.

      1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, è sostituito dal seguente:

      «4. Il lavoratore frontaliero cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla presente legge è inserito automaticamente nelle liste della mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Il relativo onere è posto a carico della gestione di cui all'articolo 1, comma 2. La sede dell'INPS territorialmente competente relativamente al ricevimento e alla valutazione della domanda di disoccupazione comunica l'accettazione della domanda stessa all'interessato e al centro per l'impiego territorialmente competente rispetto alla residenza del lavoratore. Il centro per l'impiego provvede all'inserimento di tale nominativo all'interno delle liste della mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223».


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