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PDL 3403

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3403



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZELLER, BRUGGER, NICCO

Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau

Presentata il 16 aprile 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a sostenere le famiglie delle nove vittime e i ventotto feriti del disastro ferroviario avvenuto il 12 aprile 2010 nella Val Venosta/Vinschgau, sulla linea ferroviaria Merano-Malles, una delle ferrovie tra le più moderne e avanzate in Europa, dotata dei più efficienti sistemi di sicurezza e di prevenzione dei rischi.

      L'articolo 1 prevede che lo Stato stanzi, in un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la somma di 3 milioni di euro, che il presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau gestirà per il risarcimento alle famiglie delle vittime e ai feriti della tragedia ferroviaria. La scelta di individuare nel presidente del comprensorio della Val Venosta/Vinschgau la figura istituzionale responsabile di gestire le risorse economiche provenienti dallo Stato è dettata dal fatto che le vittime, di età compresa tra i 18 e i 73 anni, con un'unica eccezione, sono tutte originarie della Valle.
      L'articolo 2 stabilisce che il presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, d'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, il quale ha già assicurato ai familiari delle vittime e ai feriti pieno sostegno dopo una seduta straordinaria della giunta provinciale nel giorno stesso dell'incidente, individuerà i soggetti destinatari dei contributi, seguendo i criteri espressamente previsti nello stesso articolo. Si tratta, del resto, di criteri simili a quelli che si stanno seguendo nell'iter parlamentare delle proposte di legge sul fondo per le vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 2009.
 

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      L'articolo 3 riconosce sempre al presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau la competenza di adottare i provvedimenti necessari per la concessione delle somme spettanti alle vittime e ai loro familiari.
      L'articolo 4 prevede una copertura finanziaria di 3 milioni di euro per il 2010.
      L'articolo 5, infine, stabilisce che le disposizioni della legge entrino in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Interventi a sostegno delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau).

      1. Al presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau è assegnata la somma di 3 milioni di euro per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau del 12 aprile 2010 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi o gravissime.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un apposito fondo per le vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau, pari a 3 milioni di euro, da inserire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.
(Individuazione dei beneficiari e criteri di concessione dei contributi).

      1. Il presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, d'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, individua le famiglie delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto nell'ambito dell'importo complessivo del fondo istituito ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, secondo i criteri individuati nel comma 2 del presente articolo.
      2. I contributi di cui al comma 1, spettanti alle famiglie delle vittime, sono concessi secondo il seguente ordine:

          a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza, anche non definitiva,

 

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di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge a cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, al convivente more uxorio e ai figli a carico;

          b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge a cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

          c) ai genitori;

          d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

          e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

      3. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime è concesso un contributo stabilito in proporzione alla gravità delle lesioni subite e allo stato di effettiva necessità.

Art. 3.
(Procedure per la concessione dei contributi).

      1. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 2 sono assegnati con provvedimento del presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau.
      2. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 2 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnati anche in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari hanno diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi

 

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dell'articolo 1, comma 2, il cui finanziamento è assicurato mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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