Frontespizio Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3291-bis

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3291-bis



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della giustizia
(ALFANO)

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno

(Testo risultante dallo stralcio degli articoli da 3 a 9 del disegno di legge n. 3291,
deliberato dall'Assemblea il 12 maggio 2010)
 

Pag. 2


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Esecuzione delle pene detentive non superiori a dodici mesi presso il domicilio).

      1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.
      2. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza, con l'indicazione dell'abitazione del condannato o di un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, affinché provveda ai sensi del comma 1 del presente articolo.
      3. Se il condannato è già detenuto, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta dal condannato medesimo durante la detenzione, indicando altresì l'abitazione di questo o un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza dove eseguire la pena.
      4. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
      5. La detenzione ai sensi del comma 1 non è applicabile:

          a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

          b) ai soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

 

Pag. 3

          c) ai soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della citata legge n. 354 del 1975;

          d) ai soggetti cui è già stata revocata la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

      6. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, 51-bis, 51-ter, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione).

      1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;

          b) al secondo comma:

              1) le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque»;

              2) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».

Artt. 3-9.

....................................................................
....................................................................
....................................................................
 

Pag. 4

Art. 10.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Frontespizio Progetto di Legge
torna su