«3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza pneumatici di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. Gli pneumatici di cui al presente comma sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».
| «3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche soggetti ad omologazione di tipo non omologato, oppure privi della richiesta marcatura, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. I sistemi, i componenti e le
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| entità tecniche di cui al presente comma sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».
| 3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'articolo 237 del regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.
| 4. Identico.
| 4. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «non regolarmente installati» sono inserite le seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti».
| 5. Identico.
| 5. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| 6. Identico:
| a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;
| a) identica;
| b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;
| b) identica;
| c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «L'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8
| c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8
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ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo».
| ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo».
| Art. 2.
(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida).
| Art. 2.
(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida).
| 1. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
| 1. Identico:
| «13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni».
| «13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».
| 2. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
| 2. Identico:
| «7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce
| «7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce
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i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano, alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa in ordine di marcia di cui al presente comma non può superare il limite massimo di una tonnellata. Per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità».
| i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità».
| 3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
| 3. Identico.
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| Art. 3.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di competizioni sportive su strada).
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| 1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
| «4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78».
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| Art. 4.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità).
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| 1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
| a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento»;
| b) il terzo periodo del comma 9 è soppresso;
| c) al comma 17, le parole: «i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione della scorta tecnica»;
| d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di scorta tecnica».
| Art. 3.
(Modifiche agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade).
| Art. 5.
(Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonché abrogazione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di decoro delle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade).
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| 1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| a) al comma 1:
| 1) alla lettera f), le parole: «gettare o» sono soppresse;
| 2) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
| «f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»;
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| b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
| «3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000»;
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| c) al comma 4, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis».
| 1. All' articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| 2. Identico:
| a) al comma 6, le parole: «limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 1»;
| a) identica;
| b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente».
| b) al comma 7, nel terzo periodo, la parola: «cartelli» è sostituita dalla seguente: «segnali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente»;
| c) al comma 13-bis, secondo periodo, dopo le parole: «del proprietario o possessore del suolo» sono aggiunte le seguenti: «; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario»;
| d) dopo il comma 13-quater è aggiunto il seguente:
| «13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza
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| che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater».
| 2. Nelle more di una revisione e di un aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
| 3. Nelle more di una revisione e di un aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale.
| 3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
| 4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e nel senso di limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresì verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.
| 4. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
| 5. Identico.
| «5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza
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del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale».
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| 6. L'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.
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| Art. 6.
(Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnaletica stradale).
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| 1. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
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| a) al comma 3, le parole: «in caso di urgenza e necessità» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale»;
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| b) al comma 13, le parole: «del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559».
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| Art. 7.
(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnali luminosi).
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| 1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
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| «b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito;».
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| Art. 8.
(Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi).
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| 1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non rientrano nella definizione di veicolo:
| a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
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| b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore».
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| 2. All'articolo 190, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «riservate ai pedoni» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7».
| Art. 4.
(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone).
| Art. 9.
(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone).
| 1. All'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| 1. All'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:
| a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
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| «2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
| «2. Identico:
| a) i motocicli;
| a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
| b) identica;
c) i quadricicli;
| c) identica;
d) le autovetture;
| d) identica;
e) gli autobus;
| e) identica;
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f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
| f) identica;
g) i veicoli a trazione animale»;
| g) identica».
| b) al comma 4, le parole: «un'autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».
| Soppressa
| Art. 5.
(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).
| Art. 10.
(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).
| 1. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
| Identico.
| «2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni».
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| 2. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
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| a) al comma 1, le parola da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia»;
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| b) il comma 2 è abrogato.
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3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.
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| Art. 6.
(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale e di targa dei rimorchi).
| Art. 11.
(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarietà nel pagamento delle sanzioni).
| 1. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
| 1. Identico:
| «2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione».
| «2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione».
| 2. All'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| 2. Identico:
| a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
| a) identico:
| «3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione dalla circolazione»;
| «3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione»;
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b) al comma 4, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse;
| b) identica;
| c) al comma 15, le parole: «Alle violazioni di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12».
| c) identica.
| 3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| 3. Identico.
| a) al primo periodo, le parole: «, la carta di circolazione e le targhe» sono sostituite dalle seguenti: «e la carta di circolazione»;
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| b) al secondo periodo, le parole: «e delle targhe» sono soppresse.
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| 4. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite le seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli».
| 4. Identico.
| 5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico (PRA).
| 5. Identico.
| 6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.
| 6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.
| 7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
| 7. Identico.
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legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.
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| 8. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.
| 8. Identico.
| 9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
| 9. Identico.
| Art. 7.
(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifica all'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli).
| Art. 12.
(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli).
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| 1. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
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| a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
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| «4-bis Ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo, anche qualora dallo stesso non derivi l'obbligo di procedere ai sensi del comma 1, è registrato nell'archivio di cui agli
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| articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, anche al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3»;
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| b) al comma 5, le parole: «previste nel comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «previste nei commi 4 e 4-bis».
| 1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
| 2. Identico:
| «Art. 94-bis. - (Divieto di intestazione fittizia dei veicoli). - 1. Le formalità di cui agli articoli 93 e 94 nonché il rilascio o l'aggiornamento del certificato di circolazione e delle targhe di cui all'articolo 97 non possono essere effettuati quando l'acquirente, l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto non abbia il possesso del veicolo e compia l'operazione dissimulando l'identità del soggetto che effettivamente ne dispone.
| «Art. 94-bis. - (Divieto di intestazione fittizia dei veicoli). - 1. Dalla carta di circolazione di cui all'articolo 93 ovvero dal certificato di circolazione di cui all'articolo 97 deve risultare in modo chiaro e diretto il soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo. I predetti documenti non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.
| 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda l'effettuazione di una delle formalità di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione.
| 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.
| 3. La violazione di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
| Soppresso
| 4. Il veicolo in relazione al quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato
| 3. Il veicolo in relazione al quale è rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione
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le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.
| è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.
| 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono disciplinati i casi, i criteri e le modalità con le quali l'archivio di cui ai citati articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, e il PRA segnalano agli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, le fattispecie che, anche per le particolari condizioni dei soggetti interessati o per l'elevato numero di veicoli coinvolti, siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli».
| 4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al primo periodo del comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al secondo periodo del predetto comma 1».
| 2. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
| 3. Identico.
| «2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93».
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| Art. 13.
(Modifica all'articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di duplicato della carta di circolazione).
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| 1. All'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «carta di circolazione,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale,».
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati, e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori).
| Art. 14.
(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati, e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori).
| 1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| 1. Identico:
| a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del comma
| a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del comma
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sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52»;
| sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 389 a euro 1.556 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52»;
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| b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594»;
b) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».
| c) identica.
| 2. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
| 2. Identico.
| 3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
| 3. Identico.
| Art. 9.
(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole).
| Art. 15.
(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole).
| 1. Al comma 8 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni».
| Identico.
| 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento.
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3. Al comma 3 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile».
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| 4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le modalità.
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| Art. 10.
(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata).
| Art. 16.
(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli).
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| 1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono inseriti i seguenti:
| a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
| «1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
| «1-bis. Identico.
| 1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida
| 1-ter. Identico.
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accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
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| 1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122.
| 1-quater. Identico.
| 1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.
| 1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.
| 1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
| 1-sexies. Identico.
| 1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo».
| 1-septies. Identico»;
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| b) al comma 2, lettera b), le parole: «fino a sessantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settanta».
| 2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.
| 2. Identico.
| Art. 11.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).
| Art. 17.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).
| 1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| 1. Identico.
| a) al secondo periodo, la parola: «finale» è soppressa;
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| b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;
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| c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del
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certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».
|
|
| 2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.
| 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
| 3. Identico.
| 3. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
| 4. Identico.
| Art. 12.
(Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida).
| Art. 18.
(Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida).
| 1. Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano».
| Identico.
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|
2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
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| 3. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è abrogato.
|
|
| Art. 19.
(Modifica all'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida).
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| 1. Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: «nonché» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti».
| Art. 13.
(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole).
| Art. 20.
(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole).
| 1. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| 1. Identico.
| a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
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| «8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122»;
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| b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel limite di detta
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validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida».
|
| 2. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| 2. Identico.
| a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove»;
|
| b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
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| «5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma».
|
| 3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
| 3. Identico.
| 4. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
| 4. Identico.
| 5. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| 5. Identico:
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| a) al comma 2, dopo le parole: «da parte delle province» sono aggiunte le
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| seguenti: «, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis»;
| a) al comma 4, le parole: «dell'idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria»;
| b) identica;
| b) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, maturata negli ultimi cinque anni»;
| c) identica;
| c) al comma 7:
| d) identica;
| 1) al primo periodo, dopo le parole: «L'autoscuola deve» sono inserite le seguenti: «svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria,»;
|
| 2) al secondo periodo, le parole da: «le dotazioni complessive» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte»;
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| d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
| e) identica;
| «7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni»;
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| e) al comma 10, dopo le parole: «per conducenti;» sono inserite le seguenti: «le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis;»;
| f) al comma 10, dopo le parole: «per conducenti;» sono inserite le seguenti: «le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b);»;
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f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
| g) identico:
| «10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
| «10-bis. Identico:
| a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
| a) identica;
| b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
| b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10»;
g) dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:
| h) identico:
| «11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla provincia territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
| «11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
| a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
| a) identica;
| b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
| b) identica;
| c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
| c) identica.
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11-quater. La provincia territorialmente competente dispone l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma»;
| 11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma»;
| h) al comma 13, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis».
| i) identica.
| 6. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
| 6. Identico.
| 7. I costi relativi all'organizzazione dei corsi di cui ai commi 10 e 10-bis dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo, sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'organizzazione dei corsi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
| 7. Identico.
| 8. Con il decreto di cui al comma 5-septies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al comma 11-ter dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo.
| 8. Identico.
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Art. 14.
(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida).
| Art. 21.
(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida).
| 1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| Identico.
| a) al primo periodo, le parole: «un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida» sono sostituite dalle seguenti: «un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità»;
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| b) al secondo periodo, le parole: «ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità» sono sostituite dalle seguenti: «i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo»;
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| c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità».
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| 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
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| 3. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.
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| 4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
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strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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| Art. 15.
(Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura).
| Art. 22.
(Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura).
| 1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| 1. Identico:
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| a) al comma 4, dopo le parole: «recuperare 9 punti.» è inserito il seguente periodo: «La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame»;
a) al comma 6, le parole: «A tale fine,» sono sostituite dalle seguenti: «Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti,»;
| b) al comma 6, le parole: «A tale fine,» sono sostituite dalle seguenti: «Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti,» ed il terzo periodo è soppresso;
| b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
| c) identica.
| «6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».
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| 2. I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui al comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legisla- tivo n. 285 del 1992, come modificato dal
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| comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
| 2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| 3. Identico:
| a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 5» e «Commi 9 e 9-bis - 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 - 3», «Comma 9 - 6» e «Comma 9-bis - 10»;
| a) identica;
| b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5 e 9 - 5», «Commi 6 e 11 - 10» e «Comma 10 - 2»;
| b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 5 per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma 7 primo periodo - 1; Comma 7 secondo periodo - 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo - 5» e «Comma 8 - 2»;
| c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse;
| c) identica;
| d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5 e 9 - 5», «Commi 6 e 11 - 10» e «Comma 10 - 2»;
| d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 5 per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma 7 primo periodo - 1; Comma 7 secondo periodo - 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo - 5» e «Comma 8 - 2»;
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| e) dopo il capoverso «Art. 186» è inserito il seguente: «Art. 186-bis - Comma 2 - 5»;
| e) dopo il capoverso «Art. 187» è inserito il seguente: «Art. 188 - Comma 4 - 2»;
| f) identica;
| f) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente,
| g) identica;
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dalle seguenti: «Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse.
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| h) all'ultimo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti».
| 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.
| 4. Identico.
| 4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
| 5. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
| Art. 16.
(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida).
| Art. 23.
(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida).
| 1. Al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| 1. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| a) al secondo periodo, dopo le parole: «in servizio permanente effettivo» sono inserite le seguenti: «o in quiescenza»;
| a) al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «in servizio permanente effettivo» sono inserite le seguenti: «o in quiescenza»;
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b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni».
| b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni»;
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| c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
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| «2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente»;
| d) al comma 3, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-ter» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia»;
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| e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
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| «5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi».
| 2. Le spese relative all'attività di accertamento di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.
| 2. Identico.
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| 3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e dai medici di cui all'articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
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|
| 4. Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter.
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| 5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
| 3. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| 6. Identico:
| a) al comma 1, le parole: «previsti dall'articolo 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;
| a) identica;
| b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
| b) identico:
| «1-bis. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informando per iscritto della comunicazione l'assistito. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica nei confronti del soggetto già titolare di patente di guida, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente di guida e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro
| Soppresso
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del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente comma, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l'obbligo di provvedere alla comunicazione.
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| 1-ter. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.
| «1-bis. Identico.
| 1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
| 1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
| 1-quinquies. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;
| 1-quater. Identico»;
| c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
| c) identico:
| «2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quinquies è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito
| «2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a
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a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quinquies»;
| sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater»;
| d) il comma 3 è abrogato.
| d) identica.
| Art. 17.
(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero).
| Art. 24.
(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero).
| 1. Il comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:
| Identico.
| «6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.
|
| 6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116».
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2. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
|
| a) al comma 1, le parole: «nel quale non vige il sistema della patente a punti» sono soppresse;
|
| b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
|
| «2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».
|
| 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
|
| Art. 18.
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità).
| Art. 25.
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità).
| 1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| 1. Identico:
| a) al comma 1, dopo le parole: «di marcia,» sono inserite le seguenti: «dotate
| a) identica;
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di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;
|
| b) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi»;
| b) identica;
| c) al comma 9-bis, le parole: «da euro 500 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro 3.119»;
| c) identica;
| d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
| d) identico:
| «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381. All'ente da cui dipende l'organo accertatore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento.
| «12-bis. I proventi delle sanzioni, al netto delle spese, derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, svolto dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione.
| 12-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis all'ente al quale sono attribuiti ai sensi del medesimo
| 12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e dei
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comma, nonché l'entità e le modalità di assegnazione della quota di cui al secondo periodo del comma 12-bis all'ente da cui dipende l'organo accertatore.
| relativi impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.
12-quater. I dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, fuori dei centri abitati non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».
| 12-quater. Ciascun ente di cui al comma 12-bis trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 12-bis di propria spettanza, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 10 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 12-ter, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze».
|
| 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma.
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| Art. 26.
(Modifica dell'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli).
|
| 1. L'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
| «Art. 152. - (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli). - 1. I veicoli a
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| motore durante la marcia fuori dai centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico».
Art. 19.
(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli).
| Art. 27.
(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli).
| 1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| 1. Identico:
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| a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
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«4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio. In ogni caso la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni ed in particolare ai disabili lungo le loro traiettorie di transito preferenziali»;
| a) il comma 7-bis è abrogato;
| b) al comma 7-bis, le parole: «o la fermata» sono soppresse.
b) al comma 8, le parole: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis,» sono soppresse.
| Soppressa
| 2. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| 2. Identico.
| a) al comma 5, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli»;
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b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli».
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| Art. 28.
(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di trasporto di persone e oggetti sui veicoli a motore a due ruote).
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| 1. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trasporto di minori fino a 12 anni è consentito alloggiando gli stessi in un apposito sedile di sicurezza, con appoggi per gli arti inferiori e superiori, conformi al tipo omologato secondo la normativa stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
| b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
| «1-ter. La velocità di circolazione dei motocicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore ad 1,5 metri non può superare i 60 km/h, ovvero i limiti minimi di velocità, se superiori a 60 km/h, laddove previsti».
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2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni tecniche, anche con riferimento all'altezza ed al peso del minore trasportato, per l'omologazione dei sedili di sicurezza di cui al comma 1-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo.
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| 3. Le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo,
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| si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
| Art. 20.
(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi).
| Art. 29.
(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi).
| 1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria».
| 1. Identico.
| 2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
| 2. Identico.
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| 3. Al comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza,» sono sostituite dalle seguenti: «Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza,».
| 3. Dopo la lettera b) del comma 8 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserita la seguente:
| 4. Identico.
| «b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per
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il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;».
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| 4. Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
| 5. Identico:
| «9-bis. Il conducente di velocipede che circola da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162».
| «9-bis. Durante la marcia ai conducenti, di età non superiore ad anni quattordici, di velocipede è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162».
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| 6. Le disposizioni di cui all'articolo 182, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
| Art. 30.
(Modifica all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida).
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| 1. Il comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
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«1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo
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| di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida».
Art. 21.
(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti).
| Art. 31.
(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti).
| 1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
| 1. Identico:
| «Art. 174. - (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
| «Art. 174. - (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). - 1. Identico.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
| 2. Identico.
| 3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
| 3. Identico.
| 4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di
| 4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative
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riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).
| ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).
| 5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.
| 5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
| 6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
| 7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida o il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. Se i limiti di cui al periodo precedente non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
| 7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
| 8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 295 a euro 1.179.
| 8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.
| 9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia
| 9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia
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dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
| dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
| 10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
| 10. Identico.
| 11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.
| 11. Identico.
| 12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa
| 12. Identico.
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violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.
|
| 13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
| 13. Identico.
| 14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
| 14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
| 15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
| 15. Identico.
| 16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
| 16. Identico.
| 17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
| 17. Identico.
| 18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6
| 18. Identico».
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dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».
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| 2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della revoca della patente di guida».
| 2. Identico.
| 3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
| 3. Identico:
| «Art. 178. - (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1o luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
| «Art. 178. - (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. Identico.
2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
| 2. Identico.
| 3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
| 3. Identico.
| 4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
| 4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
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somma da euro 155 a euro 624. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.
| somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.
| 5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.
| 5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
| 6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
| 7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida o il limite minimo di durata dei periodi di riposo settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Se i limiti di durata di cui al periodo precedente non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000.
| 7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
| 8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 295 a euro 1.179.
| 8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
| 9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti
| 9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti
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dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
| dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
| 10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.
| 10. Identico.
| 11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.
| 11. Identico.
| 12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
| 12. Identico.
| 13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
| 13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
| 14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».
| 14. Identico.
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4. Dopo il comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
| 4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| a) al comma 2, dopo le parole: «oppure non inserisce il foglio di registrazione» sono inserite le seguenti: «o la scheda del conducente»;
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| b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
| «8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».
| «8-bis. Identico».
| 5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
| 5. Identico.
| Art. 22.
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali).
| Art. 32.
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali).
| 1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila,».
| 1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può
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| essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1».
| 2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
| 2. Identico.
| «9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».
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| Art. 33.
(Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di possesso dei documenti di guida).
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| 1. Il comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
| «5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti».
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Art. 23.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose).
| Art. 34.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose).
| 1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| 1. Identico:
| a) al comma 2:
| a) identico:
| 1) alla lettera a), le parole da: «con l'ammenda» fino a: «del reato» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione»;
| 1) identico;
| 2) alla lettera c), le parole da: «da tre mesi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo
| 2) alla lettera c), le parole da: «da tre mesi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea
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comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;
| al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;
| b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
| b) identico:
| «2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal sesto e settimo periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;
| «2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;
| c) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza».
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c) identica;
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| d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
| «9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della
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| sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta».
2. Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
| 2. Identico:
«Art. 186-bis. - (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a
| «Art. 186-bis. - (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a
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ventuno anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose). - 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
| ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose). - 1. Identico.
| a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
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| b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
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| c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
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| d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
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| 2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
| 2. Identico.
| 3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
| 3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
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4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
| 4. Identico.
| 5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.
| 5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.
| 6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
| 6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
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7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età».
| 7. Identico».
| 3. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| 3. Identico:
| a) al comma 1, le parole da: «da tre mesi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;
| a) al comma 1, le parole da: «da tre mesi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;
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b) al comma 1-bis, le parole da: «e si applicano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e, fatto salvo quanto previsto dall'ottavo e dal nono periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;
| b) al comma 1-bis, le parole da: «e si applicano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;
| c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
| c) identico:
| «2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, sono stabilite le modalità di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi»;
| «2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi»;
| d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
| d) identica;
| «3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla
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legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»;
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| e) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;
| e) identica;
| f) al comma 6, dopo le parole: «sulla base» sono inserite le seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero»;
| f) identica;
| g) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4».
| g) identica;
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| h) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
| «8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59
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| del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta».
| Art. 35.
(Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di attraversamenti pedonali).
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| 1. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:
| «1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui
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| medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4».
| Art. 36.
(Modifica all'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).
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| 1. Al comma 2-bis dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «e 178» sono sostituite dalle seguenti: «178, 186, comma 2, lettera a), e 186-bis».
| Art. 37.
(Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni).
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| 1. All'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| a) al comma 1, le parole: «La violazione, quando è possibile, deve essere» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere»;
| b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
| «2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale».
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Art. 24.
(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).
| Art. 38.
(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).
| 1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| 1. All'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
| a) le parole: «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
| a) al comma 1, le parole: «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro sessanta giorni»;
| b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione».
| b) al comma 1, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro novanta giorni dall'accertamento della violazione»;
| c) al comma 1-bis, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
| «g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
| d) al comma 1-bis, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
| «g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento»;
| e) al comma 1-ter, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in
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| modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1»;
| f) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
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