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PDL 3362

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3362



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VANNUCCI, ZUCCHI, BRAGA, MARIANI, MARGIOTTA, MOTTA

Disposizioni concernenti le caratteristiche degli imballaggi al fine del loro smaltimento e reimpiego, nonché l'introduzione di una cauzione per il recupero di alcune tipologie di rifiuti

Presentata il 31 marzo 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La questione dei rifiuti continua a rappresentare un problema di enorme rilievo per il nostro Paese sotto l'aspetto ambientale ed economico. In diversi casi la mancanza di un approccio organico e sistematico porta a dover affrontare costose emergenze che, in qualche caso, provocano anche tensioni di carattere sociale per il rifiuto, da parte delle comunità locali, di ospitare le strutture a cui viene affidato il compito di risolvere il problema (discariche, termovalorizzatori eccetera). Queste «soluzioni», però, non modificano la straordinaria dimensione del problema, che rimane preoccupante, e in Italia si continuano a produrre, ogni anno, 30 milioni di tonnellate di rifiuti solidi urbani, il cui quantitativo è raddoppiato negli ultimi venti anni senza che venisse registrato un apprezzabile aumento della popolazione nello stesso periodo.
      I soli imballaggi rappresentano oramai quasi il 50 per cento del totale dei rifiuti. Non gravati da alcun disincentivo economico a carico dei produttori e dei consumatori, i contenitori «usa e getta» hanno invaso gli scaffali di supermercati e di negozi e hanno aggravato il sistema di raccolta e di smaltimento degli enti locali. Il risultato è stato che produttori e distributori hanno potuto ridurre sensibilmente i costi di gestione del ritiro dei cosiddetti «contenitori a rendere» e allo stesso tempo hanno scaricato sulla collettività il costo economico e ambientale degli imballaggi e dei contenitori a perdere, di fatto pagati due volte dal consumatore:
 

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all'atto dell'acquisto e dopo, come rifiuto, con la tassa di smaltimento.
      Troppo spesso in Italia si affrontano i problemi con la logica dell'intervento ex post, mentre, in alcuni casi, sarebbe di gran lunga più efficace adottare interventi e strategie che riducano a monte la dimensione del problema. In quest'ottica va letta la necessità di individuare una diversa strategia, per la gestione dei rifiuti, in modo da renderne più conveniente il corretto smaltimento e indurre nei cittadini comportamenti corretti e rispettosi.
      Una grande quantità di rifiuti è costituita da prodotti che potrebbero tranquillamente essere riusati o, quantomeno, recuperati e immessi nell'industria del reimpiego. La raccolta e il conferimento di questi prodotti sono però affidati in parte al senso civico dei cittadini, in parte alla funzionalità delle strutture che si occupano della loro raccolta. L'obiettivo di creare le condizioni per indurre i cittadini a una più consapevole gestione della «risorsa rifiuti» si sarebbe potuto concretizzare attraverso il passaggio dalla tassa alla tariffa, promosso dal decreto legislativo n. 22 del 1997 di attuazione delle direttive comunitarie in materia (il cosiddetto «decreto Ronchi») e confermato dal decreto legislativo n. 152 del 2006, ma, purtroppo, le difficoltà incontrate per l'effettiva applicazione della normativa hanno di gran lunga limitato l'efficacia. Al momento attuale solo in pochissime realtà il costo per la raccolta e per lo smaltimento dei rifiuti è stato ripartito tra i cittadini sulla base del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale afferma che la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui princìpi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul citato principio «chi inquina paga».
      In sostanza, prima ancora di chiedersi come smaltire i rifiuti, bisognerebbe cercare di capire come viene progettato il prodotto. Se l'unica preoccupazione del comparto produttivo rimane quella di rendere il prodotto economico, leggero e attraente per il consumatore, senza preoccuparsi delle cosiddette «esternalità» (che infatti gravano non solo sul consumatore finale, ma anche sull'intera collettività), è evidente che le dimensioni del problema non faranno che aumentare. In mancanza di una politica produttiva e commerciale che tenga nel dovuto conto le esigenze dell'ambiente è evidente la necessità di adottare meccanismi che rendano meno conveniente, sotto il profilo economico, scelte a elevato impatto ambientale.
      Sono evidenti la difficoltà e l'inevitabile dilatazione dei tempi necessari per far passare sul piano culturale l'esigenza di modificare il proprio stile di vita per ridurre alla fonte le cause del problema, limitando quindi, da un lato, la produzione dei rifiuti medesimi e, da un altro lato, dando vita autonomamente a comportamenti virtuosi, pur senza l'immediatezza del vantaggio economico. Un vantaggio che - se la responsabilità fosse diffusa e capillare - comunque non tarderebbe a realizzarsi. Ed è con questa consapevolezza che il legislatore deve prendere atto di una situazione e individuare strumenti normativi che agevolino la filiera del recupero e del reimpiego, stimolando l'adozione di comportamenti più rispettosi dell'ambiente.
      La soluzione che si vuole proporre con questa proposta di legge è di una grande semplicità e - oltre a riportare la lancetta del tempo indietro di alcune decine di anni, quando i comportamenti rispettosi dell'ambiente erano determinati dal solo fattore economico - viene praticata in moltissimi Paesi europei: l'introduzione di una cauzione sugli imballaggi e sui contenitori a rendere. L'attribuzione di un valore economico a quello che altrimenti diventerebbe un rifiuto ne favorisce grandemente la restituzione, consentendo di recuperare a costi piuttosto ridotti oltre il 90 per cento del materiale, ben al di là di ogni più rosea previsione per la normale raccolta differenziata.
      Il contenitore a rendere è un sistema che prevede una cauzione versata al momento
 

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dell'acquisto di una bevanda in contenitore. Tale cauzione è restituita nel momento in cui il contenitore viene riconsegnato al venditore in modo che possa essere riutilizzato più volte senza diventare rifiuto. Il deposito cauzionale sul contenitore a rendere è il mezzo più efficace per il ritiro dei contenitori e per il ritorno al loro produttore, com'è dimostrato dagli ottimi risultati raggiunti nei Paesi europei che hanno adottato questa pratica. Allo stesso tempo è un'efficiente misura per prevenire l'abbandono nell'ambiente dei rifiuti.
      L'introduzione di una normativa che incentivi l'uso dei contenitori a rendere presenta alcuni importanti vantaggi: 1) il contenitore non diventa rifiuto, quindi non grava sui costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti e riduce l'esigenza di individuare nuove discariche o di realizzare inceneritori; 2) consente di risparmiare le materie prime necessarie per produrre altri contenitori; 3) la sterilizzazione dei contenitori a rendere richiede circa sessanta volte meno energia rispetto alla produzione di nuovi contenitori; 4) stimola un più corretto comportamento del consumatore che sarà più facilmente portato a restituire il contenitore.
      Va sottolineato che attraverso l'utilizzazione delle nuove tecnologie (codici a barre e lettori ottici) la realizzazione del sistema di recupero dei prodotti può avvenire con costi relativamente bassi e con ottimi risultati dal punto di vista organizzativo e della funzionalità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge è finalizzata alla riduzione dei rifiuti da imballaggio e dei relativi scarti nonché all'introduzione di meccanismi che ne agevolino la raccolta e il reimpiego come materie prime o l'immissione nel ciclo dei rifiuti in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.
(Definizioni e ambito di applicazione).

      1. Per imballaggio si intende qualsiasi prodotto che rientra nelle definizioni di cui all'articolo 217 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
      2. Le categorie di imballaggi disciplinate dalla presente legge sono le seguenti:

          a) imballaggi per la vendita, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

          b) imballaggi multipli, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

          c) imballaggi per i trasporti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

          d) imballaggi riutilizzabili, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

      3. Sono esclusi dalla disciplina della presente legge i rifiuti di imballaggi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

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Art. 3.
(Requisiti degli imballaggi).

      1. Gli imballaggi devono essere realizzati in modo tale che il volume e il peso siano limitati al minimo necessario a mantenere un appropriato grado di sicurezza, igiene e funzionalità in relazione alle caratteristiche del prodotto e alle esigenze di trasporto e di conservazione.
      2. Gli imballaggi devono essere progettati, prodotti e commercializzati in modo tale da consentire il loro reimpiego o recupero, ivi compreso il riciclaggio, al fine di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente al termine del loro ciclo di vita.
      3. Gli imballaggi devono essere realizzati, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, senza l'utilizzo di materiali nocivi o pericolosi.
      4. Gli imballaggi riutilizzabili devono essere realizzati in modo tale da consentirne l'agevole e ripetibile reimpiego nel rispetto delle garanzie di salubrità e di sicurezza.

Art. 4.
(Introduzione di una cauzione per il recupero di alcune tipologie di imballaggi).

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita una cauzione per il recupero delle seguenti tipologie di imballaggi, il cui importo varia da 5 centesimi a 5 euro, a seconda delle caratteristiche dell'imballaggio:

          a) bottiglie di vetro;

          b) bottiglie di plastica;

          c) contenitori di vetro;

          d) contenitori di plastica;

          e) lattine e contenitori metallici.

 

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      2. L'importo della cauzione è versato dal produttore al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), di cui all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed è rimborsato al rivenditore o al consumatore al momento della restituzione dell'imballaggio.
      3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì disciplinate le modalità per la raccolta degli imballaggi in modo da renderne più agevole la restituzione da parte del consumatore.

Art. 5.
(Modalità attuative).

      1. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, sono stabilite le modalità di stampigliatura o di etichettatura dell'importo della cauzione sulla confezione dell'imballaggio di cui al medesimo comma 1, in modo da rendere più agevole la restituzione della medesima cauzione. Eventuali modifiche agli importi della cauzione entrano in vigore almeno dodici mesi dopo la data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Ogni componente della filiera, produttori e rivenditori, è tenuto a raccogliere gli imballaggi di cui al comma 1 restituiti e a corrispondere la relativa cauzione. Gli imballaggi raccolti sono conferiti al CONAI per il loro recupero.
      3. Gli enti locali collaborano con il CONAI ai fini dell'individuazione e della realizzazione di appositi centri per la raccolta degli imballaggi di cui al presente articolo.

Art. 6.
(Istituzione di una cauzione per il recupero di particolari tipologie di beni).

      1. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, è istituita una cauzione per il recupero di grandi elettrodomestici, pneumatici, batterie per autoveicoli e altri beni il cui improprio smaltimento provoca danni all'ambiente.

 

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Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Ai produttori e ai rivenditori che non adempiono agli obblighi stabiliti dalla presente legge si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 2 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


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