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PDL 3343

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3343



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SANTAGATA, BERRETTA, GATTI, GNECCHI, MADIA, MIGLIOLI

Disposizioni concernenti il prolungamento volontario dell'attività lavorativa oltre il termine di maturazione del diritto alla pensione

Presentata il 19 marzo 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - Una delle motivazioni dell'insufficiente partecipazione al lavoro che caratterizza l'Italia rispetto alla media europea è la bassa occupazione che si registra nella fascia di età superiore a cinquantacinque anni.
      Il Trattato di Lisbona sottolinea con forza la necessità di favorire un progressivo allungamento dell'età attiva in funzione della dinamica della speranza di vita, anche al fine di garantire la sostenibilità dei sistemi previdenziali.
      Peraltro, l'eccessiva rigidità nella fissazione di limiti di età per l'accesso alla pensione rischia di disperdere un ingente patrimonio cognitivo e di esperienze formatosi nel tempo, anche grazie a significativi investimenti pubblici.
      La presente proposta di legge prevede l'offerta di condizioni incentivanti per il lavoratore e per il datore di lavoro, al fine di rendere conveniente la permanenza nel mondo del lavoro anche dopo avere maturato i requisiti per la pensione.
      Il livello degli incentivi, legati a una riduzione dei carichi contributivi e a una rivalutazione dell'assegno pensionistico, è comunque commisurato alla esigenza di favorire un risparmio nella spesa pensionistica.
      La minore spesa per pensioni è utilizzata in favore delle fasce di giovani che potrebbero conseguire un danno a causa del ritardato ingresso nel mercato del lavoro.
      Si è ritenuto di dover utilizzare i risparmi prodotti per favorire l'accesso alla formazione e all'istruzione da parte di giovani che faticano, per le condizioni economiche della famiglia, a proseguire gli studi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Incentivi per la permanenza all'attività lavorativa).

      1. I lavoratori dipendenti privati, al raggiungimento del diritto alla pensione, possono optare per la forma incentivata di permanenza al lavoro di cui all'articolo 2.
      2. La domanda di permanenza al lavoro e di contestuale rinvio del godimento dell'assegno pensionistico deve essere sottoscritta, oltre che dal lavoratore, anche dal datore di lavoro e deve essere inoltrata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il mese successivo alla domanda di pensione.
      3. La permanenza incentivata al lavoro può avere una durata massima di tre anni.
      4. Le condizioni di cui all'articolo 2 non si applicano ai lavori usuranti.

Art. 2.
(Riduzione dei contributi previdenziali).

      1. Durante il periodo di permanenza incentivata al lavoro i contributi previdenziali sono ridotti del 60 per cento.
      2. La riduzione dei contributi di cui al comma 1 è posta a totale carico del datore di lavoro.
      3. Alla fine del periodo di permanenza incentivata al lavoro al lavoratore spetta una pensione pari a quanto risultante dal calcolo pensionistico alla data di presentazione della domanda di pensione aumentata del 5 per cento per ciascun anno aggiuntivo di permanenza al lavoro.

 

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Art. 3.
(Borse di studio).

      1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse rese disponibili dai risparmi derivanti dall'attuazione della presente legge, accertate dagli istituti previdenziali, al fine di finanziare borse di studio per la continuazione degli studi oltre l'obbligo formativo.

Art. 4.

      1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


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