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PDL 3381

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3381



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BARANI, DI VIRGILIO

Disposizioni in favore delle persone affette da disabilità grave prive di sostegno familiare

Presentata il 9 aprile 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - Da molto tempo si sente il problema costituito dall'assenza, nel nostro ordinamento, di adeguati strumenti di sostegno in favore dei soggetti affetti da disabilità grave che si trovino privi dei genitori o comunque di familiari che possano assisterli.
      Per il disabile grave una buona integrazione nel nucleo familiare può risultare la più efficace e la più completa delle soluzioni ai bisogni assistenziali e ai problemi dell'integrazione sociale. Occorre, però, dare sostegno concreto alle famiglie per non determinare situazioni di svantaggio per tutti i loro membri. Inoltre, anche i genitori dei disabili invecchiano e a un certo punto il disabile si ritroverà senza di loro. Uno dei problemi che rende difficile, e a volte perfino paralizzante, il dialogo tra famiglie e servizi socio-sanitari, è la preoccupazione dei genitori di un disabile grave per quanto riguarda la vita del figlio dopo la loro morte. Il non poter avere una ragionevole sicurezza circa le varie tappe esistenziali che il proprio figlio dovrà affrontare spesso determina nei genitori sfiducia, distacco e un rapporto a volte antagonista con i servizi socio-sanitari. Tutto questo crea tensione e non produce cambiamenti, ma chiusure, regressioni e una forzata ricerca di soluzioni individuali che spesso si rivelano non adeguate, costose e a volte del tutto negative.
      In particolare, per molti genitori è fonte di costante preoccupazione la prospettiva che, alla propria morte, non possa più essere garantita ai figli, che già devono patire tutte le difficoltà e i pregiudizi derivanti dalla condizione di disabili, l'assistenza e la costante cura che erano state loro fornite, anche a costo di notevoli sacrifici.
      Le iniziative assunte a livello locale, volte ad assicurare l'assistenza di strutture
 

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specializzate, anche mediante l'apertura di case di accoglienza, pur apprezzabili, non possono considerarsi una soluzione pienamente soddisfacente del problema.
      Le famiglie interessate sollecitano, piuttosto, l'adozione di misure che possano garantire ai propri figli la possibilità di proseguire la vita condotta in precedenza, mediante un sostegno economico, senza essere sradicati dall'ambiente familiare e da quella rete di conoscenze e di affetti che rappresenta un patrimonio di inestimabile valore.
      Obiettivo della proposta di legge è appunto quello di concorrere, con l'istituzione del Fondo di solidarietà per l'assistenza delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a offrire strumenti in grado di porre in essere situazioni meno traumatiche e più soddisfacenti per i soggetti interessati.
      A tale fine, il primo risultato da conseguire è rappresentato dalla disponibilità di adeguate risorse, in modo da assicurare l'autosufficienza economica delle persone affette da disabilità grave anche alla morte dei genitori o dei familiari che le assistono.
      In particolare, la proposta di legge offre alle famiglie in cui sono presenti soggetti affetti da disabilità grave la possibilità di avvalersi di uno strumento di tutela, quello del citato Fondo, che può garantire adeguate risorse finanziarie anche quando non saranno più in vita i genitori o i familiari.
      La presente proposta di legge si compone di cinque articoli.
      L'articolo 1 reca disposizioni finalizzate a rafforzare la tutela sociale e la rete di cura e di assistenza dei soggetti affetti da disabilità grave che sono privi dei genitori o comunque dell'assistenza di familiari conviventi.
      L'articolo 2 prevede l'istituzione del Fondo di solidarietà per l'assistenza delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di favorire la loro autosufficienza economica.
      L'articolo 3 disciplina il funzionamento del Fondo, prevedendo l'adozione di un regolamento che detti le modalità e i criteri per la sua attuazione, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      Inoltre, è concesso un assegno mensile di importo pari a 800 euro in favore dei soggetti portatori di disabilità grave, privi dei genitori o comunque dell'assistenza dei familiari conviventi, che sono privi di reddito ovvero con reddito che non è superiore alla soglia di povertà prevista ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.
      L'articolo 4 apporta modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nella parte riguardante le erogazioni liberali a favore dei disabili. Inoltre si prevede, che, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a partire dall'anno 2011, sia ampliato l'elenco del beneficiari della quota del 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, e tra questi sia inserito il Fondo.
      L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria della legge, attraverso uno stanziamento di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, derivanti dall'aumento delle accise su tutti i prodotti alcolici e, in particolare, sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sui superalcolici (alcole etilico).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e princìpi).

      1. La presente legge reca disposizioni finalizzate, nel rispetto dell'articolo 38 della Costituzione, a rafforzare la tutela sociale e la rete di assistenza e di cura dei soggetti affetti da disabilità grave che sono privi dei genitori o comunque dell'assistenza di familiari conviventi.

Art. 2.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per l'assistenza delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare).

      1. Ai fini dell'articolo 1 e per favorire l'autosufficienza economica dei soggetti affetti da disabilità grave privi del sostegno familiare, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo di solidarietà per l'assistenza delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo».
      2. Ai fini della presente legge, per soggetti con disabilità grave si intendono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui situazione di gravità è accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992.

Art. 3.
(Funzionamento del Fondo).

      1. A valere sulle disponibilità del Fondo è concesso in favore dei soggetti affetti da disabilità grave, privi dei genitori o comunque dell'assistenza dei familiari conviventi, un assegno mensile di importo pari a 800 euro.

 

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      2. Possono beneficiare dell'assegno di cui al comma 1 i soggetti privi di reddito ovvero con reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non è superiore alla soglia di povertà individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.
      3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina, con regolamento da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
      4. L'importo complessivo degli assegni erogati a valere sul Fondo non può comunque eccedere, per ogni annualità, l'ammontare delle disponibilità del Fondo medesimo.

Art. 4.
(Contributi al Fondo).

      1. Il Fondo può anche essere finanziato secondo le seguenti modalità:

          a) attraverso erogazioni liberali da parte di persone giuridiche, deducibili agli effetti dell'imposta sul reddito delle società ai sensi della lettera o-ter) del comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 2 del presente articolo;

          b) attraverso l'accesso ai fondi derivanti dalla devoluzione della quota del 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si prevede che, a decorrere dall'anno 2011, il Fondo sia inserito tra i soggetti in favore dei quali è ammessa la destinazione della predetta quota dell'IRPEF.

 

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      2. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «o-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.500 euro o al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore del Fondo di solidarietà per l'assistenza delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno famigliare, per il finanziamento dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 2.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.


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