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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3356 |
Il capitolo I riguarda l'ambito di applicazione della Convenzione e le definizioni.
In particolare:
l'articolo 1 definisce il campo di applicazione della Convenzione, riferendolo all'istituto dello sdoganamento centralizzato, ivi compreso il caso in cui questo sia integrato da semplificazioni previste in conformità al citato codice doganale aggiornato e all'autorizzazione unica per l'immissione in libera pratica, come definita dall'articolo 1, punto 13), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993;
l'articolo 2 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi della Convenzione.
Il capitolo II è focalizzato sulla tematica centrale della Convenzione e riguarda la determinazione e la ridistribuzione degli introiti derivanti dalle spese di riscossione.
In particolare:
l'articolo 3 prevede che lo Stato membro cui appartiene l'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione e dove viene presentata la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica delle merci deve notificare le informazioni relative all'importo delle spese di riscossione da ridistribuire allo Stato membro cui appartiene l'autorità doganale che l'assiste per quanto riguarda il controllo della procedura e lo svincolo delle merci. L'articolo disciplina, altresì, il contenuto delle informazioni che le autorità doganali dei due Stati membri si devono scambiare per consentire l'effettiva ridistribuzione degli introiti derivanti dalle spese di riscossione;
l'articolo 4 stabilisce che l'ammontare delle spese di riscossione che deve essere ridistribuito è pari al 50 per cento dell'importo di spese di riscossione trattenute
l'articolo 5 disciplina il pagamento dell'importo, individuandone i termini temporali, in conformità agli articoli 9 e 10 del citato regolamento (CE) n. 1150/2000. In particolare il paragrafo 2 dell'articolo 5 prevede l'applicazione di un interesse di mora nel caso di superamento dei termini indicati al paragrafo 1. Tale interesse, per gli Stati membri che partecipano alla terza fase dell'Unione economica monetaria, è quello applicato dalla Banca centrale europea alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale (tasso di riferimento) aumentato di due punti percentuali. Per gli Stati che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica monetaria, il tasso di riferimento è il tasso equivalente fissato dalla loro banca centrale nazionale.
Il capitolo III, composto di un unico articolo, riguarda la risoluzione delle controversie: si tratta dell'articolo 6, il quale affida la risoluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione o al funzionamento della Convenzione all'attività negoziale e, in via residuale, la devolve a un conciliatore designato di comune accordo dalle Parti contraenti interessate.
Il capitolo IV concerne l'attuazione e le disposizioni finali della Convenzione.
In particolare:
l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore della Convenzione. Essa è prevista novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro contraente avrà espletato tutte le procedure interne per l'adozione della Convenzione stessa. La Convenzione potrà tuttavia essere applicata prima del termine citato tra gli Stati membri che abbiano già espletato tutte le procedure interne. Il depositario della Convenzione è il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea;
l'articolo 8, rinviando alle procedure già fissate dagli articoli precedenti, prevede la possibilità, da parte di ogni Parte contraente, di proporre modifiche alla Convenzione, in particolare per il caso in cui uno Stato membro subisca gravi perdite di bilancio a seguito della sua applicazione, e ne disciplina l'adozione e l'entrata in vigore;
l'articolo 9 introduce la possibilità di riesaminare la Convenzione entro tre anni dalla data di applicazione del codice doganale aggiornato;
l'articolo 10 contempla la procedura di denuncia della Convenzione.
L'applicazione della Convenzione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.
Attualmente, allo Stato membro che immette una spedizione in libera pratica spetta un rimborso, a titolo di spese di riscossione sostenute, pari al 25 per cento delle risorse proprie riscosse.
La Convenzione prevede una ripartizione al 50 per cento del rimborso delle spese di riscossione tra i due Paesi interessati dallo sdoganamento centralizzato, atteso che le relative attività sono svolte in entrambi i Paesi.
Le istituzioni europee, che hanno presentato il testo della Convenzione, le autorità doganali che si sono coordinate tra di loro e gli organi nazionali che sono stati interessati per gli aspetti di competenza, non essendo possibile prevedere il comportamento degli operatori economici circa l'utilizzazione dell'istituto dello sdoganamento centralizzato e quindi gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla diversa attribuzione del rimborso delle spese di riscossione, hanno, in via cautelare, previsto che:
la Convenzione debba essere rivista e, in caso, modificata dalle Parti contraenti al più tardi tre anni dopo la data di applicazione del codice doganale aggiornato (articolo 9). In questo modo solo
qualsiasi Parte contraente può richiedere la modifica della Convenzione, anche prima dei tre anni stabiliti dall'articolo 9, in caso subisca gravi perdite di bilancio (articolo 8);
infine, ogni Parte contraente può denunciare la Convenzione in qualsiasi momento (articolo 10).
A) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.
Il provvedimento è diretto a rendere esecutive in Italia le disposizioni della Convenzione che definisce le procedure che gli Stati membri devono seguire in merito alla ridistribuzione degli introiti derivanti dalle spese di riscossione, allorché le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell'Unione europea, nel caso in cui si ricorra alla procedura dello sdoganamento centralizzato (come definito dall'articolo 106 del codice doganale aggiornato, di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008). Tale procedura offre a un operatore economico la possibilità di presentare la dichiarazione doganale elettronica all'ufficio doganale del luogo ove egli è stabilito, indipendentemente dal luogo in cui le merci entrano, escono o sono presentate nel territorio doganale dell'Unione europea. Il luogo della dichiarazione (e della percezione dei diritti per l'immissione in libera pratica) è, quindi, dissociato dal luogo dove le merci sono fisicamente presentate. Le responsabilità sono, quindi, divise tra i differenti uffici doganali coinvolti.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
Non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale.
Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto la Convenzione rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.
Esso, pertanto, è conforme alla Costituzione laddove, all'articolo 87, ottavo comma, questa prevede che il Presidente della Repubblica ratifichi i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere, e non incide su altri diritti riconosciuti dalla Costituzione stessa.
A) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
Il presente provvedimento non solleva problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, in quanto trattasi della ratifica di
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le definizioni dei termini contenuti nella Convenzione sono indicate nell'articolo 2 e non si discostano, nella sostanza, da quelle contenute nei testi normativi che hanno ad oggetto la materia doganale e, pertanto, non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nella normativa dell'Unione europea.
B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
L'articolo 106 del codice doganale aggiornato prevede l'istituzione dello sdoganamento centralizzato, il quale comporta, per la sua applicazione, la necessità di stabilire preventivamente tra gli Stati membri il meccanismo per una corretta ridistribuzione degli introiti derivanti dalle spese di riscossione, allorché le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell'Unione europea.
Il Consiglio dell'Unione europea, all'atto di adottare la posizione comune sul codice doganale aggiornato, ha rilasciato una dichiarazione unilaterale (doc. 13322/07 ADD 1 del 5 ottobre 2007) in base alla quale sottolineava la necessità di stabilire un meccanismo per ridistribuire l'allocazione delle spese di riscossione, tenuto conto del coinvolgimento delle amministrazioni doganali nelle operazioni di importazione ed esportazione. Questo meccanismo doveva fondarsi su una base giuridicamente vincolante ed essere operativo entro la data di entrata in vigore del codice doganale aggiornato.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione stessa.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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