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PDL 3400

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3400



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PIANETTA, TEMPESTINI

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo

Presentata il 15 aprile 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La cooperazione italiana deve adeguarsi all'Europa per essere protagonista. L'aiuto pubblico allo sviluppo deve essere efficace. Conseguentemente i Paesi donatori devono attenersi alla strategia di sviluppo decisa dal Paese beneficiario e devono evitare sovrapposizioni di interventi. Tali princìpi sono oggetto di impegni assunti anche dall'Italia con la Dichiarazione di Parigi sulla efficacia dell'aiuto allo sviluppo del 2005 e con il Programma d'azione di Accra del 2008.
      Per essere protagonista di questo processo, l'Italia deve dotare il proprio Ministero degli affari esteri (cui compete la politica di cooperazione allo sviluppo) di strumenti adeguati a questa nuova sfida.
      In occasione dell'imminente verifica che la Commissione europea compirà sulle modalità operative della cooperazione italiana, è indispensabile dimostrare di aver avviato a soluzione almeno le più gravi delle criticità più volte richiamate dagli organismi internazionali (da ultimo, dalla Peer Review del 2009 del Comitato di aiuto pubblico dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, i cui risultati sono stati pubblicati solo nelle ultime settimane).
      Lo scopo delle norme proposte è di consentire al Ministero degli affari esteri di amministrare efficacemente i fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche per iniziative di cooperazione (dal punto di vista pratico la situazione attuale è infatti insostenibile a causa di norme non adeguate alle specificità della cooperazione e alle sue attività consistenti in
 

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progetti particolari come quelli nei Paesi in via di sviluppo).
      Gli aspetti salienti sono, in sintesi, i seguenti: maggiore flessibilità temporale nell'utilizzo dei fondi accreditati per i progetti di cooperazione e per il funzionamento delle unita tecniche istituite dalla cooperazione italiana nei Paesi in via di sviluppo; adeguamento della rendicontazione ai tempi di esecuzione dei progetti (annualmente, le sedi invierebbero solo una relazione, mentre il rendiconto e il versamento dell'eventuale saldo attivo all'entrata dello Stato sarebbero rinviati alla fine del progetto); superamento dell'attuale pluralità di regimi di rendicontazione a seconda della data dell'accreditamento.
      Si rende quindi necessario e improrogabile adeguare gli strumenti di gestione amministrativo-contabile dei fondi accreditati dal Ministero degli affari esteri alle rappresentanze diplomatiche per iniziative di cooperazione allo sviluppo. È altresì improcrastinabile dotare le sedi all'estero di strumenti adeguati affinché esse possano gestire i fondi loro accreditati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo in modo compatibile con le esigenze specifiche derivanti dall'attuazione di programmi di aiuto allo sviluppo realizzati all'estero.
      L'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. In particolare la disposizione del novellato comma 15-ter legittima, per l'esecuzione degli interventi di cooperazione, in attesa della ricezione dei fondi, anticipazioni di cassa a valere su disponibilità di analoga natura esistenti presso la sede, derivanti da finanziamenti non erogati nell'anno di accreditamento. La riformulazione del comma 15-ter supera la disposizione originaria, che limitava la possibilità di utilizzazione dei residui ai fondi accreditati nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario di competenza.
      La previsione del novellato comma 15-quater, in relazione alle erogazioni concernenti le spese per la realizzazione degli interventi, introduce il principio della rendicontazione alla conclusione degli interventi, momento in cui è possibile individuare le effettive economie di spesa, con il connesso loro versamento all'erario. Il controllo annuale a riscontro delle spese sostenute è demandato a relazioni finanziarie annuali.
      La disposizione del comma 15-quinquies nasce dalla constatata necessità di raccordare gli effetti del decreto del Ministro degli affari esteri 31 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2006, emanato ai sensi dell'originaria versione del comma 15-quinquies, agli atti di gestione effettuati dai funzionari delegati anche su finanziamenti intervenuti dopo il 31 dicembre 1999. Le modalità applicative sono demandate a un decreto di natura regolamentare che consentirà di adottare un'unica modalità di rendicontazione per tutti gli interventi conclusi entro l'anno 2010, armonizzandola con quella introdotta dal provvedimento normativo in esame. Si supererà così la molteplicità di modalità di rendicontazione attualmente in vigore a causa della successione dei regimi normativi nel tempo.
      Infine, l'introduzione del comma 15-septies risponde alla necessità di consentire anche per le spese di funzionamento delle unità locali di cooperazione anticipazioni temporanee di cassa, analogamente a quanto previsto dalle disposizioni che regolano le spese di funzionamento accreditate alle sedi all'estero dagli altri centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri. La misura è necessaria per evitare di esporre gli uffici esteri della cooperazione italiana, a causa dei ritardi nei finanziamenti annuali, al rischio di intollerabili sospensioni dei servizi essenziali (spese di locazione, di elettricità, di telefono eccetera), evitando nel contempo l'insorgere di maggiori oneri e di contenziosi dipendenti dal ritardato pagamento dei servizi stessi.
      L'articolo 2 introduce una modifica tecnica alla legge n. 49 del 1987.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 15-ter è sostituito dal seguente:

      «15-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, le somme non erogate dal funzionario delegato in esecuzione di specifici interventi, progetti o programmi possono essere temporaneamente utilizzate, nell'ambito della medesima sede all'estero, per spese di analoga natura derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, in attesa della definizione delle procedure di accredito del successivo ordine di rimessa valutaria. All'atto della ricezione dei nuovi fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di riferimento, è obbligatoria la sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata»;

          b) il comma 15-quater è sostituito dal seguente:

      «15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di un'attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. Entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il funzionario delegato presenta una relazione sullo stato dell'intervento, progetto o programma, accompagnata dalla distinta delle spese sostenute nell'esercizio. Entro novanta

 

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giorni dalla conclusione di ciascun intervento, progetto o programma il funzionario delegato versa all'erario le eventuali economie e presenta ai competenti uffici dell'Amministrazione degli affari esteri l'attestazione di tale versamento, la rendicontazione finale, corredata della documentazione di spesa, nonché una relazione attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In caso di avvicendamento tra funzionari delegati, la rendicontazione è resa a cura del funzionario delegato in carica, sulla base di specifici passaggi di consegne; i relativi verbali sono allegati al rendiconto e, in caso di oggettiva impossibilità, al rendiconto è allegata una specifica dichiarazione del medesimo funzionario in carica, attestante le ragioni del mancato passaggio di consegne. In tali casi, ciascun funzionario delegato è comunque responsabile per gli atti di spesa della propria gestione»;

          c) il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente:

      «15-quinquies. Con regolamento emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino all'anno 2010»;

          d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «15-septies. Per le spese di funzionamento delle unità tecniche di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, nelle more dell'accredito della successiva rimessa valutaria, il funzionario delegato può temporaneamente utilizzare fondi di analoga natura comunque disponibili, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. All'atto della ricezione dei fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di riferimento, è obbligatoria la sistemazione contabile

 

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della cassa temporaneamente utilizzata. I fondi di cui al presente comma sono accreditati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri al capo della rappresentanza diplomatica».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49).

      1. All'articolo 13, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole: «, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi di cui al comma 5,» sono soppresse.


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