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PDL 3248

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3248


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BORGHESI, DONADI, PALOMBA

Modifiche alla legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di semplificazione delle procedure e di riduzione dei tempi per lo scioglimento del matrimonio

Presentata il 24 febbraio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge in tema di divorzio, attraverso la modifica della legge n. 898 del 1970, proponiamo di abbreviare i termini per ottenere lo scioglimento del matrimonio nei casi in cui i coniugi ritengano definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale che caratterizza il vincolo matrimoniale.

      Come è noto, attualmente i coniugi possono presentare domanda per lo scioglimento del matrimonio solo dopo che sia passata in giudicato la sentenza con la quale è stata pronunciata giudizialmente la loro separazione personale, o l'omologazione del giudice in caso di separazione consensuale, e siano trascorsi almeno tre anni dalla comparizione dei coniugi stessi dinanzi al presidente del tribunale.
      I tempi di una tale procedura sono di per sé lunghi anche quando i coniugi siano d'accordo sulla definitività della rottura della loro comunione di vita, così che si frustra inutilmente la loro volontà e responsabilità. Se si prende in considerazione, inoltre, il problema dell'irragionevole durata dei processi nel nostro Paese, la situazione finisce con il diventare insopportabile.
      La presente proposta di legge prevede di abbreviare i tempi per ottenere il divorzio anche in caso di disaccordo di uno dei coniugi e di semplificare ulteriormente la procedura in caso di accordo, introducendo la possibilità di eliminare del tutto il procedimento della separazione personale in assenza di prole o in presenza di prole maggiorenne e non convivente. Questa razionalizzazione della procedura cerca di raggiungere lo scopo di non mortificare la volontà dei coniugi e la loro responsabilità rispetto alle decisioni che
 

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riguardano loro fondamentali scelte di vita nel momento in cui decidono di rompere definitivamente quello che era stato il sodalizio matrimoniale.
      La semplificazione della procedura ha inoltre effetti molto positivi sul carico di lavoro gravante sulla giustizia civile.
      La lettera a) dell'articolo 1 della presente proposta di legge detta una disciplina nuova relativa al momento in cui è possibile presentare domanda di divorzio, individuando due diverse fattispecie. La prima stabilisce che si può chiedere il divorzio trascorso un anno dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale; la seconda che tale termine sia di due anni in presenza di figli minori. La differenza di uno e due anni è stabilita per tenere conto della diversa durata del procedimento di separazione personale nelle due diverse fattispecie considerate.
      La lettera b) dello stesso articolo, invece, introduce una nuova possibilità nel nostro ordinamento, consentendo la presentazione della domanda di divorzio senza che sia precedentemente esperita la separazione personale regolata dal codice civile. In tale caso la separazione personale non viene eliminata ma diventa facoltativa.
      Il ricorso diretto per divorzio può essere presentato nel caso in cui ricorrano tre presupposti:

          1) la richiesta congiunta dei coniugi;

          2) l'assenza di figli minori o di figli maggiorenni coabitanti;

          3) la celebrazione del matrimonio da almeno due anni.

      Peraltro, al fine di permettere un controllo giudiziale sulla libertà di scelta da parte dei coniugi, si stabilisce che si tengano due udienze in camera di consiglio, la prima delle quali è quella usualmente prevista per questi procedimenti. La seconda, invece, viene introdotta ex novo specificamente per questo procedimento, prevedendosi che essa si tenga non prima di novanta e non oltre centoventi giorni dalla prima udienza. Nella seconda udienza il giudice si limita a verificare che i coniugi riconfermino la volontà di procedere direttamente allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio senza passare prima per il procedimento di separazione personale.
      Nel caso in cui anche uno solo dei coniugi, nel corso di questa seconda udienza, non confermi la propria volontà, il giudice assegna ai coniugi un termine per l'avvio del procedimento di separazione personale.
      La nuova procedura appena descritta ha lo scopo di consentire ai coniugi, che consensualmente decidono di porre fine al loro matrimonio, di scegliere se passare prima attraverso il procedimento di separazione personale, che diventa un momento di riflessione che può portare tanto alla riconciliazione quanto alla rottura definitiva del rapporto, oppure se intraprendere immediatamente la strada del divorzio, qualora essi non nutrano altri dubbi sulla fine della loro comunione.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 1o dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), le parole da: «In tutti i predetti casi» fino a: «trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale. In presenza di figli minori, il termine di cui al periodo precedente è di due anni»;

          b) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «16-bis. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche in assenza della richiesta di separazione personale, di cui all'articolo 150 del codice civile, se il matrimonio è stato celebrato da almeno due anni e i coniugi non hanno prole o la prole è maggiorenne e non convivente. In tal caso il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio, da tenersi non prima di novanta e non oltre centoventi giorni dalla data dell'udienza di cui al comma 7, chiedendo ai coniugi di confermare la loro volontà. Se anche uno solo di essi non conferma la volontà di procedere direttamente con lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice assegna ai coniugi un termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 706 del codice di procedura civile per l'avvio della procedura di separazione personale».


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