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PDL 2100 ed abb.-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

     N. 2100-2157-2158-2452-2890-3102-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

n. 2100, d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Norme per l'estensione delle misure di sostegno del reddito dei lavoratori esclusi dall'applicazione degli strumenti previsti in materia di ammortizzatori sociali

Presentata il 23 gennaio 2009

n. 2157, d'iniziativa dei deputati

MIGLIOLI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, MARCO CARRA, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Disposizioni in materia di tutele sociali e di politiche attive per i lavoratori titolari di rapporti di lavoro non subordinato

Presentata il 4 febbraio 2009


NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 14 aprile 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 2100, 2157, 2158, 2452, 2890 e 3102. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 2158, d'iniziativa dei deputati

MIGLIOLI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, MARCO CARRA, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Misure di armonizzazione della disciplina in materia di lavoro flessibile

Presentata il 4 febbraio 2009

n. 2452, d'iniziativa dei deputati

BELLANOVA, DAMIANO, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MIGLIOLI, RAMPI, SCHIRRU, LULLI, BENAMATI, LENZI, FRONER, VICO, FEDERICO TESTA, AMICI, BINETTI, BOFFA, BORDO, BRANDOLINI, ENZO CARRA, MARCO CARRA, CECCUZZI, ESPOSITO, GIANNI FARINA, FERRARI, FOGLIARDI, GHIZZONI, GRASSI, LOVELLI, MARROCU, MOTTA, NARDUCCI, OLIVERIO, TOCCI, VELO, ZUCCHI

Disposizione transitoria in materia di durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria

Presentata il 20 maggio 2009

n. 2890, d'iniziativa dei deputati

LETTA, MOSCA, VACCARO, BOCCIA, MAZZARELLA, DE MICHELI, DAL MORO, GARAVINI

Disciplina dell'indennità unica di disoccupazione

Presentata il 5 novembre 2009
 

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n. 3102, d'iniziativa dei deputati

DONADI, DI PIETRO, BORGHESI, EVANGELISTI, PALADINI, PORCINO

Disposizioni temporanee concernenti l'estensione della durata del trattamento ordinario di integrazione salariale per superare l'attuale situazione di crisi economica

Presentata l'11 gennaio 2010

(Relatore: CAZZOLA)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2100 Damiano e abbinate, recante interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori,

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale» che le lettere m) e o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

NULLA OSTA


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2100 e abbinate, recante misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori;

            preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica trasmessa dal Governo e nella nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le quali:

                l'utilizzo dell'avanzo del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, previsto dall'articolo 1, non costituisce una

 

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idonea forma di copertura finanziaria, dal momento che i saldi positivi del suddetto Fondo sono già stati scontati a legislazione vigente sia nell'ambito della gestione prestazioni temporanee dell'INPS sia nel conto economico delle pubbliche amministrazioni;

                le procedure di insolvenza che danno titolo all'intervento del Fondo di garanzia devono essere attualmente comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri. L'articolo 1 prevede più ampie e diverse ipotesi di ricorso al predetto Fondo, che potrebbero dar luogo ad un contenzioso in sede comunitaria;

                l'utilizzo delle disponibilità residue dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, previsto dall'articolo 2, comma 1, non costituisce una idonea forma di copertura finanziaria dal momento che le suddette risorse sono relative all'esercizio finanziario 2009 ormai concluso e i cui effetti finanziari sono già scontati nei saldi di finanza pubblica. L'ambito di applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere pertanto circoscritto alle risorse stanziate per l'anno 2010;

                la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 3, contenuta nella relazione tecnica predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto si basa su stime della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale basate sui tassi di ricorso riferiti all'anno 2008 che non risultano significativi nell'attuale situazione, nella quale le imprese tendono ad utilizzare pienamente le durate massime legali consentite;

                l'utilizzo con finalità di copertura delle risorse di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, previsto dall'articolo 3, pregiudicherebbe il finanziamento degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

            rilevato che, pur essendo stata verificata positivamente la relazione tecnica per quanto riguarda i commi 2 e 3 dell'articolo 2, il relativo onere deve essere esattamente quantificato con riferimento ad un arco di tempo decennale, come previsto dall'articolo 17, comma 7 della legge n. 196 del 2009. Affinché ciò possa avvenire, è necessario che il Governo provveda ad una stima degli oneri su base decennale aggiornando la relazione tecnica;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            sopprimere l'articolo 1;

            all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole da: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «il 30 settembre 2010», le parole: «per l'anno 2009 e per il primo semestre dell'anno 2010» con le seguenti: «per l'anno 2010», e dopo

 

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le parole: «risorse residue» aggiungere le seguenti: «relative all'esercizio 2010»;

            sopprimere l'articolo 3.

      La Commissione si riserva di esprimere un parere sull'articolo 2, commi 2 e 3, una volta acquisito l'aggiornamento della relazione tecnica di cui in premessa.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

NULLA OSTA


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo unificato C. 2100 Damiano e abbinate, recante «Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori», così come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di ampliare le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, anche in favore dei collaboratori in regime di pluricommittenza di impresa familiare.

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'unione europea)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali;

            esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 2100 e abbinate, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori;

            considerato che le norme contenute nel testo sono riconducibili alle materie di legislazione esclusiva statale «ordinamento civile e

 

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penale» e «previdenza sociale», nonché, rilevate le generali finalità «perequative», alla materia di legislazione esclusiva statale «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», previste, rispettivamente, alle lettere l), o) e m) dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione; rilevata l'esigenza che si dia seguito quanto prima ad una riforma organica della normativa in materia di ammortizzatori sociali;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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Testo unificato della Commissione

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.

Art. 1.
(Misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza).

      1. Allo scopo di impiegare compiutamente le risorse stanziate per la corresponsione dell'indennità di reinserimento in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge, entro il 30 settembre 2010, un monitoraggio in ordine allo stato di attuazione, per l'anno 2010, delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, in esito al quale è conseguentemente autorizzato a procedere, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla revisione dei requisiti di accesso al trattamento previsto dalle medesime disposizioni di cui al citato comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, e all'eventuale nuovo calcolo delle prestazioni già erogate agli aventi diritto, previa valutazione del numero delle domande presentate e del numero delle domande accolte, dell'entità delle prestazioni riconosciute e liquidate e della effettiva disponibilità di risorse relative all'esercizio 2010 residue rispetto a quelle previste dal comma 1 del citato articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni.

 

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      2. L'articolo 2116 del codice civile si applica anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché operino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell'obbligazione contributiva. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3.
      3. L'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, è incrementata fino alla misura di 0,25 punti percentuali.

Art. 2.
(Misure previdenziali in favore degli operai agricoli).

      1. Fino alla data del 31 maggio 2010, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, nonché gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, valevoli per l'anno 2009, sono notificati alle scadenze e secondo le modalità stabilite ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 9-quinquies del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
      2. A partire dalle giornate di occupazione, relative all'anno 2010, dichiarate dai datori di lavoro e trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, l'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo,

 

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secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.
      3. A decorrere dal 1o giugno 2010, sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
      4. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative, intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla relativa notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le medesime modalità telematiche di cui al comma 2, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
      5. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo a carico dell'INPS, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici).

      1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a istituire presso l'INPS, in recepimento dell'accordo sindacale nazionale sottoscritto il 9 ottobre 2009 per il settore assicurativo, il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici. Il Fondo è alimentato esclusivamente da contributi versati dalle imprese del settore assicurativo, secondo quanto stabilito dal citato accordo sindacale nazionale.
      2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di versamento dei contributi

 

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e di funzionamento del Fondo di cui al medesimo comma 1, nonché l'individuazione degli organi destinati ad amministrarlo, in conformità a quanto previsto dall'accordo sindacale nazionale di cui al citato comma 1.
      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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