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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 2100-2157-2158-2452-2890-3102-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2100 Damiano e abbinate, recante interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale» che le lettere m) e o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La V Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2100 e abbinate, recante misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori;
preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica trasmessa dal Governo e nella nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le quali:
l'utilizzo dell'avanzo del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, previsto dall'articolo 1, non costituisce una
le procedure di insolvenza che danno titolo all'intervento del Fondo di garanzia devono essere attualmente comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri. L'articolo 1 prevede più ampie e diverse ipotesi di ricorso al predetto Fondo, che potrebbero dar luogo ad un contenzioso in sede comunitaria;
l'utilizzo delle disponibilità residue dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, previsto dall'articolo 2, comma 1, non costituisce una idonea forma di copertura finanziaria dal momento che le suddette risorse sono relative all'esercizio finanziario 2009 ormai concluso e i cui effetti finanziari sono già scontati nei saldi di finanza pubblica. L'ambito di applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere pertanto circoscritto alle risorse stanziate per l'anno 2010;
la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 3, contenuta nella relazione tecnica predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto si basa su stime della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale basate sui tassi di ricorso riferiti all'anno 2008 che non risultano significativi nell'attuale situazione, nella quale le imprese tendono ad utilizzare pienamente le durate massime legali consentite;
l'utilizzo con finalità di copertura delle risorse di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, previsto dall'articolo 3, pregiudicherebbe il finanziamento degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
rilevato che, pur essendo stata verificata positivamente la relazione tecnica per quanto riguarda i commi 2 e 3 dell'articolo 2, il relativo onere deve essere esattamente quantificato con riferimento ad un arco di tempo decennale, come previsto dall'articolo 17, comma 7 della legge n. 196 del 2009. Affinché ciò possa avvenire, è necessario che il Governo provveda ad una stima degli oneri su base decennale aggiornando la relazione tecnica;
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sopprimere l'articolo 1;
all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole da: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «il 30 settembre 2010», le parole: «per l'anno 2009 e per il primo semestre dell'anno 2010» con le seguenti: «per l'anno 2010», e dopo
sopprimere l'articolo 3.
La Commissione si riserva di esprimere un parere sull'articolo 2, commi 2 e 3, una volta acquisito l'aggiornamento della relazione tecnica di cui in premessa.
La X Commissione,
esaminato il testo unificato C. 2100 Damiano e abbinate, recante «Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori», così come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di ampliare le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, anche in favore dei collaboratori in regime di pluricommittenza di impresa familiare.
La Commissione parlamentare per le questioni regionali;
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 2100 e abbinate, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori;
considerato che le norme contenute nel testo sono riconducibili alle materie di legislazione esclusiva statale «ordinamento civile e
esprime
1. Allo scopo di impiegare compiutamente le risorse stanziate per la corresponsione dell'indennità di reinserimento in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge, entro il 30 settembre 2010, un monitoraggio in ordine allo stato di attuazione, per l'anno 2010, delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, in esito al quale è conseguentemente autorizzato a procedere, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla revisione dei requisiti di accesso al trattamento previsto dalle medesime disposizioni di cui al citato comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, e all'eventuale nuovo calcolo delle prestazioni già erogate agli aventi diritto, previa valutazione del numero delle domande presentate e del numero delle domande accolte, dell'entità delle prestazioni riconosciute e liquidate e della effettiva disponibilità di risorse relative all'esercizio 2010 residue rispetto a quelle previste dal comma 1 del citato articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni.
1. Fino alla data del 31 maggio 2010, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, nonché gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, valevoli per l'anno 2009, sono notificati alle scadenze e secondo le modalità stabilite ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 9-quinquies del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. A partire dalle giornate di occupazione, relative all'anno 2010, dichiarate dai datori di lavoro e trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, l'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo,
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a istituire presso l'INPS, in recepimento dell'accordo sindacale nazionale sottoscritto il 9 ottobre 2009 per il settore assicurativo, il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici. Il Fondo è alimentato esclusivamente da contributi versati dalle imprese del settore assicurativo, secondo quanto stabilito dal citato accordo sindacale nazionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di versamento dei contributi
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