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PDL 3320

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3320



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI STANISLAO

Disposizioni per l'inquadramento di alcune categorie di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa

Presentata il 16 marzo 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - L'Amministrazione della difesa impiega nelle sue strutture centrali e periferiche moltissime persone con contratto diretto o dipendenti da ditte di servizi, ad esempio per quanto riguarda la manovalanza nei magazzini di commissariato o nei depositi munizioni, la manutenzione di strutture e di impianti, i servizi di riparazione del vestiario e altre attività ancora. La maggior parte dei servizi ai quali sono addetti questi lavoratori sono di carattere continuativo e sono essenziali ai fini dell'operatività stessa dei reparti presso i quali prestano la loro opera. Si pensi, ad esempio, al personale addetto alla movimentazione dei carichi nei magazzini, compito oggi affidato esclusivamente a società cooperative. Senza il lavoro di queste persone non potrebbe esistere neppure la nozione di magazzino in quanto non vi sarebbe nessuno in grado di provvedere allo stoccaggio delle merci e al carico e allo scarico dei veicoli. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta, poi, di attività per lo più continuative e permanenti nel tempo. Vi sono operai impiegati nelle medesime mansioni e all'interno della medesima struttura da molti anni, in alcuni casi addirittura da venti anni e più.
      È ancora da osservare come nella stragrande maggioranza dei casi questo lavoro non ha forme proprie di autorganizzazione e di autonomia che da sole potrebbero giustificare il ricorso a manodopera esterna. I civili «esterni» sono di fatto posti alle dirette dipendenze dei responsabili delle strutture presso le quali prestano la loro opera, che ne determinano gli orari di lavoro, i carichi, i tempi e i modi di organizzazione del lavoro stesso. Si tratta, dunque, di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato che, nel tempo, si è venuto a creare tra l'Amministrazione della difesa e questo personale, tanto più che manca sempre il requisito dell'eccezionalità che giustificherebbe un
 

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rapporto contrattuale di prestazione di servizi.
      La presente proposta di legge mira a restituire certezza al diritto e a correggere una situazione di vero e proprio sfruttamento che potrebbe in alcuni casi perfino configurare una fattispecie che nel nostro diritto è considerata delittuosa: l'intermediazione di manodopera.
      È altresì rilevabile che l'assunzione diretta a carico dell'amministrazione militare comporterebbe una spesa notevolmente inferiore per lo Stato che oggi paga, per ognuno di questi soggetti, una cifra ampiamente superiore a causa del tipo di rapporto e di contratto. La presente proposta di legge intende risolvere la problematica situazione di migliaia di lavoratori precari, gran parte dei quali dipendenti di società cooperative, che da diversi anni sono appunto addetti a tali servizi di manovalanza e facchinaggio presso gli enti, le basi e i reparti dell'Amministrazione della difesa. Il ricorso da parte dell'Amministrazione della difesa al personale precario esterno si è reso necessario a seguito della crescita delle attività proprie del Ministero della difesa e della constatazione della carenza di personale interno da adibire alle medesime mansioni di manovalanza e facchinaggio.
      Tali lavoratori, pur in una situazione di precarietà contrattuale, hanno svolto e continuano a svolgere con continuità e professionalità le proprie attività all'interno dell'Amministrazione della difesa, dove risultano di sicuro affidamento, tanto che la loro situazione di precarietà appare alla luce di quanto prodotto nel corso degli anni, del tutto ingiustificata.
      Pertanto, pur tenendo conto delle esigenze legate alla stabilità dei conti pubblici, l'assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori appare auspicabile e necessaria, non solo per consentire un miglioramento delle loro condizioni di vita, ma soprattutto per fare fronte alle esigenze operative non derogabili dell'Amministrazione della difesa.
      Nel merito il provvedimento in esame prevede, all'articolo 1, i requisiti e le modalità per l'inquadramento del personale operaio nei ruoli civili del Ministero della difesa. In particolare, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, i lavoratori precari, attualmente stimati in circa 1.700, che alla data del 31 dicembre 2010 abbiano prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a novantacinque settimane nel triennio precedente la predetta data. Questi lavoratori costituiscono già oggi un costo per il Ministero della difesa. Si tratta, dunque, solo di regolarizzarli con gli aggiuntivi oneri previdenziali.
      L'assunzione in servizio dei suddetti lavoratori è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di una domanda presentata da parte degli interessati, previa individuazione della corrispondenza tra i compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro dell'interessato e i profili professionali, le aree di inquadramento e i livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri, da effettuare con decreto del Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      Con l'articolo 2 si autorizza il Ministro della difesa ad apportare, con propri provvedimenti, le variazioni negli organici degli enti di destinazione del personale assunto secondo le modalità stabilite dall'articolo 1.
      Infine, l'articolo 3 reca la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione dei lavoratori precari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Requisiti e modalità per l'inquadramento).

      1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche in deroga alla normativa vigente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero, secondo i criteri e le modalità indicati nel comma 2 e nel limite massimo di millesettecento unità, i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze di società cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della Federazione imprese di servizi (FISE) che, alla data del 31 dicembre 2010, abbiano prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a novantacinque settimane nel triennio precedente la predetta data.
      2. L'assunzione in servizio dei lavoratori di cui al comma 1 è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di una domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa individuazione della corrispondenza tra i compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro nonché dei profili professionali, delle aree di inquadramento e dei livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri, da effettuare con decreto del Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 2.
(Variazioni organiche).

      1. Il Ministro della difesa è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti,

 

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variazioni negli organici degli enti di destinazione del personale assunto ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari a 3,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.
      2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di un importo pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012 delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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