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PDL 3305

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3305



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARINELLO, GIOACCHINO ALFANO, MARSILIO, SOGLIA, TRAVERSA

Modifiche agli articoli 2903, 2947, 2948 e 2949 del codice civile, in materia di termini di prescrizione

Presentata l'11 marzo 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La civiltà di una società si desume dalle sue leggi, che devono portare alla certezza dei rapporti e delle situazioni giuridiche.
      Il diritto e le situazioni giuridiche non possono essere indefinitivamente protratti perché un tale fatto porta ad un'instabilità che è la peggiore nemica di un pacifico sviluppo sociale e di un'ordinata crescita economica.
      Peraltro, il principio di diligenza è il fondamento di ogni valore e di ogni impegno sociali.
      Il concetto di diligenza corrisponde al concetto di dovere, che è l'altra faccia del diritto ed è fondante per uno sviluppo ordinato di una società.
      Sui princìpi di certezza delle situazioni giuridiche e di diligenza si fonda l'istituto della prescrizione sia in materia civile che penale. E in settori dinamici e fortemente ad alto contenuto economico le prescrizioni estintive maturano in tempi brevissimi, come accade in materia assicurativa, laddove la prescrizione è contenuta nel termine di un anno.
      Più specificatamente, appare lunga e disordinata la materia dei termini per quanto afferisce gli istituti delle azioni a tutela dei creditori. Questi istituti si sviluppano
 

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sia nella materia ordinaria, che nella materia fallimentare.
      Fondante è sicuramente l'azione revocatoria disciplinata in materia civile dall'articolo 2901 del codice civile. Tale articolo prevede che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le condizioni previste dal medesimo articolo.
      L'articolo 2903 del medesimo codice prevede che l'azione si prescrive nel tempo di cinque anni dalla data dell'atto.
      Diversamente, l'articolo 69-bis del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, prevede la decadenza della revocatoria fallimentare, che in effetti si sostanzia in una prescrizione, decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2903 del codice civile, cinque anni dal compimento dell'atto.
      Il periodo di cinque anni appare anacronistico e troppo lungo per il principio della certezza dei diritti e delle situazioni giuridiche. Era un termine sicuramente necessario nella ormai lontana epoca in cui il codice civile fu redatto, ma oggi, nel mondo dell'informatica e tenuto conto della norma sulla trasparenza che permette l'accesso agli atti e ai pubblici registri in tempo reale, non appare più equilibrato, giustificato e consono con la dinamicità della vita moderna, essendo pari alla metà del tempo normale in cui si prescrive un diritto.
      Un tempo così lungo dà luogo a inutili contenziosi: infatti, andare a ricostruire fatti verificatisi ben cinque anni prima determina difficoltà notevoli e talora un inutile dispendio di attività giudiziarie. In una società in cui l'immediatezza sta diventando il principio fondante, la diligenza del titolare del diritto deve seguire questo sviluppo aritmetico anche perché il creditore oggi possiede strumenti conoscitivi che non sono certo quelli del 1942.
      Quindi appare utile, per un ordinato sviluppo del diritto, per la sua certezza e soprattutto per la certezza delle situazioni giuridiche, ridurre i tempi di prescrizione breve e quindi anche i tempi della prescrizione dell'azione revocatoria.
      Che la necessità di ridurre i termini di prescrizione sia sentita lo si evince dal fatto che, già molto tempo fa, il legislatore ha sentito la necessità di dimezzare il tempo occorrente per la maturazione della prescrizione in materia previdenziale.
      Peraltro, se ai tempi della prescrizione si aggiungono quelli occorrenti per la definizione di tre gradi di giudizio, la situazione d'incertezza si protrae per periodi che non possono non determinare effetti di instabilità socio-economica, spesso dirompente, nel vivere quotidiano delle famiglie.
      Appare pertanto opportuno modificare gli articoli 2903, 2947, 2948 e 2949 del codice civile, uniformando e riducendo il termine di prescrizione breve a tre anni.
      Si pone, poi, il problema di decidere se il nuovo istituto deve incidere su casi che sono in corso o per i quali pende già un giudizio.
      Stabilire che la legge si applica per il futuro non è una risposta e comporterebbe un notevole contenzioso.
      Appare, pertanto, opportuno che la normativa, per il rispetto del principio costituzionale del pari trattamento e dell'eguaglianza di tutti coloro che si trovano di fronte a situazioni analoghe avanti alla legge, si applichi a tutti i fatti la cui prescrizione sarebbe maturata essendo decorsi già tre anni dalla data del fatto a quella di entrata in vigore della legge, fatti salvi, evidentemente, i casi definiti con sentenza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche agli articoli 2903, 2947, 2948 e 2949 del codice civile).

      1. All'articolo 2903 del codice civile, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: « tre».
      2. All'articolo 2947 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;

          b) al secondo comma, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

      3. All'alinea dell'articolo 2948 del codice civile, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».
      4. Al primo comma dell'articolo 2949 del codice civile, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».

Art. 2.
(Efficacia del minore termine di prescrizione).

      1. Il nuovo termine che fa maturare la prescrizione si applica a tutti i fatti la cui prescrizione sarebbe maturata essendo decorsi già tre anni dalla data del fatto alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salvi gli effetti delle sentenze anche se non passate in giudicato.


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