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PDL 3275

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3275



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELI

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Presentata il 9 marzo 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la legge 27 dicembre 2001, n. 459, regola l'esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali residenti all'estero, attuato attraverso la comunicazione alle autorità competenti di un'opzione, di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa legge, nella quale si indica se si vuole votare all'estero oppure se si vuole votare nella circoscrizione del territorio nazionale, relativa alla sezione elettorale, recandosi, per ogni votazione e limitatamente ad essa, in Italia. La legge n. 459 del 2001, in particolare, regolamenta il procedimento elettorale e, all'articolo 1, introduce il voto per corrispondenza dei nostri connazionali espatriati. La recente legge 27 maggio 2002, n. 104, inoltre, innova i procedimenti relativi alla rilevazione dei cittadini residenti all'estero. L'ultima modifica alla normativa è stata apportata dal decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2008, n. 30, che ha disciplinato lo svolgimento delle elezioni politiche e amministrative nell'anno 2008 in un'unica tornata elettorale, prevedendo anche, all'articolo 2, l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero.
      L'opzione prevista dal citato articolo 1, comma 3, della legge n. 459 del 2001, può essere esercitata per partecipare a consultazioni elettorali o referendarie indette dallo Stato italiano, oltre che per votare candidati italiani tra i membri spettanti nel Parlamento europeo, qualora si risieda in un Paese europeo; per una votazione di cui sia prevedibile o naturale la scadenza, essa deve essere presentata all'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Il voto si esercita attualmente, per corrispondenza, in mancanza di tale opzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della stessa legge n. 459 del 2001.
 

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      Questa legge, che la presente proposta di legge modifica in alcune sue parti, fu fortemente voluta dall'allora Ministro competente Tremaglia ed è nata con lodevoli intenti in favore dei nostri connazionali residenti all'estero, che dovevano poter esercitare il diritto costituzionalmente sancito, senza tornare in Italia od ovviando al fatto di abitare in zone in cui erano difficilmente raggiungibili le rappresentanze diplomatiche e consolari, non potendo essere utilizzate a tale fine le sedi dei municipi delle località di residenza degli elettori medesimi; tuttavia, per le modalità attuative del voto per corrispondenza, essa si è rivelata non adeguata e suscettibile di manipolazioni e di brogli. Essa rese necessario attuare anche una modifica alla Costituzione con due leggi di revisione costituzionale (legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, di modifica all'articolo 48 della Costituzione, che istituì la circoscrizione Estero, e legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, di modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione, con previsione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, esclusa dalla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, e del numero dei deputati e dei senatori eletti nella circoscrizione Estero, in numero, rispettivamente, di dodici e di sei). La prima modifica alla Costituzione, infatti, prevede, all'articolo 48, terzo comma, che «La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto (...) e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati i seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge». La legge n. 459 del 2001, fu seguita dal relativo regolamento attuativo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e da numerose circolari del Ministero dell'interno per emanare istruzioni cogenti (Ministero dell'interno: circolare 25 giugno 2002, n. 13/2002; circolare 14 ottobre 2002, n. 22/2002; circolare 20 dicembre 2002, n. 29/2002). Il meccanismo attraverso il quale si esprime questo diritto-dovere dei cittadini, sancito e garantito dalla Costituzione, ha rivelato nel tempo gravi pecche, a partire dalle elezioni politiche del 2006, quando entrò in vigore l'istituzione della circoscrizione Estero, con il voto effettuato per posta. Da subito, la macchina organizzativa mostrò carenze aprendo la strada a brogli, ricorsi e improvvisazioni addebitabili alle manipolazioni delle schede inviate «in itinere» nonché ai tempi stretti, che si determinarono dall'indizione delle elezioni all'avvio della complessa macchina del voto, fino al risultato finale dei seggi per il Senato della Repubblica, dove si giocava la «vera partita», in cui i voti della circoscrizione Estero divennero fondamentali nel determinare il corso degli eventi, profilandosi un ex aequo per i seggi, che finì con un risultato sfavorevole all'allora coalizione di centro-destra. Ma il punto più alto della polemica ci fu nel 2007 con lo scandalo denunciato dal quotidiano «La Repubblica», con video attestanti brogli e manipolazioni delle schede, poi richiuse e sigillate nell'apposito plico.
      Fino ad arrivare ai giorni nostri, nei quali l'altro scandalo del voto in Germania e delle dimissioni di un senatore della mia coalizione e vari conflitti sulla credibilità della politica e delle istituzioni nazionali hanno gettato la scure finale sull'adozione di un simile meccanismo di voto, condivisa dal Governo che si sta parimenti accingendo ad apportare le necessarie modifiche alla legge n. 459 del 2001 per abolire il voto per corrispondenza. Il meccanismo per corrispondenza, troppo farraginoso e suscettibile di interventi esterni nel corso del proprio iter, tali da falsare lo stesso diritto costituzionale al voto che volle essere dato ai nostri concittadini all'estero, va eliminato al più presto. Occorre abolire questo tipo di voto e garantire un più oculato meccanismo di effettuazione del voto e di invio dei plichi in Italia, ai fini dello spoglio e dello scrutinio dei voti inviati dagli elettori, cercando il più possibile di evitare manipolazioni nell'invio delle schede. L'invio delle singole schede in Italia presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, che avviene contestualmente alle operazioni di voto nel territorio
 

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nazionale, si presta, nei vari passaggi, come purtroppo confermano i fatti, a molti possibili brogli per le preferenze nella medesima circoscrizione Estero. La modifica proposta è indispensabile per garantire che il diritto-dovere costituzionale del voto dei nostri connazionali residenti all'estero sia esercitato correttamente, garantendo un voto personale, eguale libero e segreto, ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, della Costituzione. La presente proposta di legge, pertanto, prevede che il voto non avvenga più per corrispondenza, bensì istituendo seggi elettorali presso le sedi indicate dalle nostre rappresentanze diplomatiche il giorno prima delle elezioni in patria per consentire la contemporaneità delle operazioni. Naturalmente, tali seggi dovranno essere posti sotto la diretta responsabilità del personale diplomatico consolare. Le schede saranno poi inviate, senza ritardo alcuno e con spedizione unica, per corriere diplomatico in Italia per le operazioni di spoglio e di scrutinio concomitanti a quelle nel territorio nazionale. La presente proposta di legge, composta da nove articoli, reca modifiche alla legge n. 459 del 2001.
      Più in dettaglio, l'articolo 1 abroga il comma 2 dell'articolo 1, che prevede l'istituzione del voto per corrispondenza.
      L'articolo 3 modifica l'articolo 12, in materia di seggi elettorali nelle sedi diplomatiche o consolari all'estero, o in altre sedi indicate da queste ultime, definendo le modalità di invio delle schede elettorali presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. In particolare, si prevede che i responsabili delle rappresentanze consolari inviino, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le schede votate in un plico sigillato, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica, sicché l'indicazione numerica degli elettori che hanno votato consente di individuare eventuali manipolazioni in caso difformità.
      L'articolo 4 sostituisce il comma 1 dell'articolo 13 specificando, punto assai fondamentale di questa riforma, che siano le rappresentanze diplomatiche e consolari a inviare le schede e non i singoli elettori.
      L'articolo 5 modifica l'articolo 14, che disciplina lo scrutinio delle schede votate all'estero sopprimendo, per coerenza normativa, tutto quello che concerne le operazioni del voto per corrispondenza.
      L'articolo 6 sostituisce il comma 2 dell'articolo 18 in materia di sanzioni, da comminare a chi esprime un doppio voto, all'estero e in Italia.
      L'articolo 7 modifica l'articolo 19, sopprimendo i riferimenti al voto per corrispondenza in materia di intese tra le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane con i Governi dove risiedono i cittadini italiani emigrati.
      L'articolo 8 sostituisce il comma 2 dell'articolo 20 prevedendo il rimborso fino alla sede estera elettorale più vicina per gli elettori che risiedono in Stati in cui non vi sia una rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
      L'articolo 9, infine, disciplina i tempi entro i quali il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, deve adottare le disposizioni di attuazione della legge n. 459 del 2001.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è abrogato.

Art. 2.

      1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «modalità di voto per corrispondenza e» sono soppresse;

          b) il comma 2 è abrogato.

Art. 3.

      1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Le consultazioni elettorali hanno luogo il giorno prima delle consultazioni nazionali nelle sedi istituite dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per circoscrizione»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Non oltre trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli

 

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uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con un altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, l'indirizzo della rappresentanza diplomatica o consolare competente, le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6»;

          d) il comma 4 è abrogato;

          e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a venticinque giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo della rappresentanza diplomatica o consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su un apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo»;

          f) il comma 6 è abrogato;

          g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. I responsabili delle rappresentanze diplomatiche o consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le schede votate in un plico sigillato, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica»;

          h) il comma 8 è abrogato.

Art. 4.

      1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive

 

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modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero».

Art. 5.

      1. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Insieme al plico contenente le schede compilate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto nella ripartizione assegnata»;

          b) al comma 3:

              1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle rappresentanze diplomatiche o consolari indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero»;

 

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              2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto dalle rappresentanze diplomatiche o consolari indicate nella lista»;

              3) i numeri 1) e 2) della lettera c) sono abrogati;

              4) il numero 3) della lettera c) è sostituito dal seguente:

              «3) accerta che i plichi contenenti le schede o le schede con l'espressione del voto siano chiusi, integri e non rechino alcun segno di riconoscimento e li inserisce nell'apposita urna sigillata»;

              5) il numero 4) della lettera c) è abrogato;

              6) l'alinea della lettera d) è sostituito dal seguente:

          «d) completati l'apertura dei plichi ricevuti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le schede con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:»;

              7) il numero 1) della lettera d) è sostituito dal seguente:

              «1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna le schede che recano l'espressione del voto e imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio».

Art. 6.

      1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

      «2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia nelle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti che nel seggio di ultima iscrizione in Italia è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 500 euro a 1.000 euro».

 

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Art. 7.

      1. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza»;

          b) il comma 3 è abrogato;

          c) al comma 4, le parole: «secondo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le condizioni del comma 1».

Art. 8.

      1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

      «2. Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche o consolari italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, nonché negli Stati che si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio fino alla sede elettorale competente più vicina. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza alla rappresentanza diplomatica o consolare della circoscrizione di residenza o in assenza di tale rappresentanza nello Stato di residenza, all'ufficio diplomatico o consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio».

 

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Art. 9.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, alle disposizioni della presente legge.


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