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PDL N. 3024

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3024



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIOCCHETTI, TASSONE, BARBIERI, BOSI, CALEARO CIMAN, CARLUCCI, ENZO CARRA, DELFINO, MEREU, OCCHIUTO, PUGLIESE, RIA, RUGGERI, PAOLO RUSSO, RUVOLO

Nuovo ordinamento della polizia locale

Presentata il 4 dicembre 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La sicurezza delle comunità e dei singoli cittadini rappresenta un bene primario degno di tutela costituzionale ed è noto come, da molti anni, si sia sviluppato un lungo percorso, culturale e giuridico, che, dall'alveo dei bisogni collettivi, tende a ridefinire la sicurezza come diritto sociale conferendole le corrispondenti qualità e garanzie della legislazione ordinaria.
      Tuttavia questo percorso si presenta ancora incompleto e, talora, contraddittorio perché sottoposto, per molti versi, all'urgenza di fornire risposte immediate all'insorgere di fenomeni di criminalità di forte allarme sociale e, sotto altri profili, all'impatto con problematiche istituzionali la cui mancata soluzione determina il sacrificio di quelle esigenze di certezza normativa che sono il pilastro dello Stato di diritto e, contestualmente, il coefficiente di redditività dell'azione pubblica.
      L'esempio più significativo della criticità che ne deriva si registra propriamente nel settore di maggiore attrito della domanda sociale di sicurezza, ovvero le problematiche del controllo del territorio e dei centri abitativi, che versano in una condizione di quotidiana e costante sovraesposizione al dilagare dell'illegalità nelle sue forme più varie e proterve. Infatti, a fronte dei mutamenti intervenuti nelle rispettive compagini strutturali, relazionali, economico-produttive e, perfino, demografiche dell'organizzazione sociale, obiettivi quali il controllo del territorio, le attività di prevenzione e contrasto della delinquenza, nonché, più generalmente, le
 

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politiche della sicurezza manifestano sintomi di inefficienza e di disomogeneità.
      In questa prospettiva, gioca indubbiamente un ruolo rilevante, se non primario, la crisi della polizia locale, ancorata a una legislazione ormai inattuale ma, soprattutto, divenuta, nel corso del tempo, oggetto di interventi e di modifiche che, in luogo di rafforzarne il funzionamento operativo, le strategie di impiego e le risorse, hanno finito per comprometterne e per mortificarne la stessa identità istituzionale restringendone sempre di più gli spazi di presenza, di contesto e di vicinanza con la popolazione.
      La presente proposta di legge, dunque, si prefigge di restituire alla polizia locale la sua più giusta e produttiva collocazione all'interno o, meglio, al centro della «questione sicurezza», muovendosi sul solco già tracciato dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, di cui mantiene l'intitolazione e la forma di legge quadro, e, nel contempo, liberandone le potenzialità in armonia ai modelli europei della polizia di prossimità e delle autonomie locali nel quadro delle libertà democratiche.

A) Finalità e obiettivi.

      L'adozione del titolo «Nuovo ordinamento della polizia locale» della presente proposta di legge si motiva in ragione dell'individuazione del suo oggetto e, soprattutto, della sua esclusiva destinazione a disciplinare le funzioni, le attività e lo stato giuridico della polizia locale, ovvero della categoria dei lavoratori già rubricata come polizia municipale dalla legge n. 65 del 1986.
      Ciò in quanto la grande maggioranza dei progetti di riforma attinenti a questo settore, sia di portata generale, che limitati ad alcuni istituti della previgente normativa, si è contraddistinta per posporre ad altri oggetti e obiettivi la stessa identità dei destinatari, attraverso il loro inglobamento, non poco assurdo, oltreché contrario a ogni minimo rispetto del principio di legalità, in farraginose congerie di disposizioni e di materie sostanzialmente estranee alla polizia locale intesa nei termini e nei significati a essa propri.
      Riprodurre, allora, il modello ordinamentale, precorso dall'aggettivo «nuovo», non equivale soltanto a confermare la continuità sussistente tra la vecchia e l'attuale normativa, bensì soccorre a riportare e a reinscrivere la polizia locale nel suo naturale ambito legislativo, alla pari di ogni altro corpo giuridico disciplinante altrettante categorie, professioni e qualifiche.
      Non di meno, l'estrema frequenza dei tentativi volti a destituire la polizia locale del suo ruolo istituzionale e identitario, che vanta un radicamento secolare nell'ordinamento giuridico italiano, è, purtroppo, l'espressione di un processo culturale più o meno recente, che ha condotto alla sedimentazione di gravi pregiudizi, segnatamente ideologici, destinati, però, a tradursi in una normazione sempre più restrittiva.
      È questo, ad esempio, il caso dell'introduzione del limite temporale, imposto allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria dall'articolo 57 del codice di procedura penale, così come l'estromissione della polizia locale dalla contrattazione pubblicistica riservata agli altri corpi di polizia.
      Ma è anche il caso della disciplina dettata in materia di dotazione delle armi, che ne consente l'uso esclusivamente per cause di difesa personale, oppure quello della qualifica di agente ausiliario di pubblica sicurezza, che rappresenta un'anomalia per lo stesso ordinamento italiano, osservandosi come perfino il vetusto testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, non contemplasse se non qualifiche piene anche nei confronti delle guardie comunali e provinciali.
      Invero si tratta di disposizioni che non trovano riscontro in alcun altro sistema legislativo europeo e, probabilmente, a livello internazionale, cui si aggiungono ulteriori orientamenti legislativi diretti a compromettere la medesima natura di organi di polizia di tali strutture incidendo direttamente sul merito e sulla qualità delle loro attribuzioni istituzionali.

 

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      In questa prospettiva si inquadra la teorizzazione dell'equivalenza, più o meno assoluta, della polizia locale alla polizia amministrativa, con conseguente riduzione di tutti i suoi compiti e mansioni a un livello prettamente burocratico, assimilabili alle ordinarie attività dell'ente di appartenenza e, come tali, estranei a qualunque inerenza con l'ambito, giuridico e operativo, delle Forze dell'ordine.
      Le stesse funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, pur mantenute formalmente ai corpi e servizi di polizia locale, dovrebbero essere considerate in dimensione accessoria e ancillare rispetto alle materie di competenza comunale e provinciale e, pertanto, incompatibili con la generalità dei reati e degli illeciti previsti dalle leggi penali.
      La qualcosa, stante la copiosa elaborazione dottrinale giuspubblicistica che mira a privare la cosiddetta «polizia amministrativa regionale e locale» di ogni contenuto e finalità di polizia vera e propria, provoca contraddizioni al limite del paradosso. Infatti, se per certi versi si tendono a negare alla polizia locale le sue prerogative istituzionali, per altri versi alcune recenti disposizioni in materia di nuovi poteri dei sindaci le riattribuiscono compiti, peraltro rilevanti, di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, seppur in veste complementare all'iniziativa statale.
      Si determina, così, una condizione di palese «schizofrenia legislativa» che non soltanto lede vieppiù l'identità delle strutture e della categoria dei lavoratori della polizia locale, ma danneggia gravemente l'interesse comune dei cittadini e dei contribuenti che vorrebbero una polizia del territorio efficiente, affidabile e munita di certezza normativa circa i poteri e i doveri che essa è chiamata a svolgere.
      Da questo punto di vista occorre comunque constatare come, ancora una volta, la giurisprudenza, sia penalistica sia amministrativistica, abbia esplicato un ruolo di supplenza intervenendo a correggere le storture più vistose della normativa vigente e dei suoi «ritocchi» interpretativi.
      Valga per tutte la pronuncia della Corte di cassazione circa l'affermazione della competenza generale della polizia locale in materia di polizia giudiziaria mediante l'esclusione del limite dei soli reati che ledano interessi comunali (sentenze n. 1869 del 5 novembre 1992 e n. 1193 del 26 aprile 1994).
      La giurisprudenza, inoltre, è intervenuta più volte a sancire il riconoscimento della legittimità dei sequestri operati dalla polizia locale, del fermo giudiziario e del fermo di identificazione ai sensi dell'articolo 349 del codice di procedura penale, giungendo ad affermare che i ruoli superiori (coordinatori e lo stesso comandante) sono ufficiali di polizia giudiziaria a competenza egualmente generale, dirimendo tutte le capziose controversie sollevate attorno alla mancanza di un'esplicita menzione di costoro nel testo dell'articolo 57 del medesimo codice di procedura penale.
      Ma certamente la pronuncia di maggiore rilievo si è avuta con la sentenza n. 38119 del 28 settembre 2009, con la quale la Corte di cassazione, ribadendo il dovere di obbedienza del personale subalterno agli ordini impartiti dai superiori, ha riqualificato la polizia locale come forza pubblica formulando l'«invito» al legislatore di potenziare e definire maggiormente i suoi poteri, non solo dal punto di vista amministrativo.

B) Funzioni e strutture.

      La presente proposta di legge raccoglie integralmente gli indirizzi espressi dalle Supreme Corti, adeguando l'articolato all'esigenza di uniformare il nuovo ordinamento alle istanze sociali e giurisprudenziali emerse e maturate dai tempi dell'entrata in vigore della legge n. 65 del 1986.
      Per quanto attiene all'organizzazione dei corpi e dei servizi è, quindi, fondamentale il richiamo alle pronunce del Consiglio di Stato (sentenze n. 4663 del 4 settembre 2000 e n. 616 del 17 febbraio 2006) che hanno formalizzato la specificità istituzionale di tali organismi rispetto alla restante

 

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compagine dell'ente locale, rafforzandone l'autonomia, anche e soprattutto, dagli altri settori amministrativi e correggendo il sistema introdotto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal successivo testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      Al riguardo, di pari rilevanza è la figura del comandante, che, individuato come figura apicale della struttura dallo stesso Consiglio di Stato, diviene il garante di tale autonomia laddove la presente proposta di legge tende a precisare ulteriormente i suoi rapporti con il sindaco e con le altre autorità, locali e statali.
      In merito alle funzioni e ai ruoli istituzionali esplicati dalla polizia locale, la definizione del loro carattere pubblicistico e di organo di polizia era già stata ribadita dallo stesso Consiglio di Stato con la sentenza n. 1261 del 12 agosto 1998, in occasione dell'annullamento della delibera del comune di Roma che, equiparandoli a un mero servizio, mirava a trasformare il corpo in un'istituzione para-aziendale.
      Deve, peraltro, osservarsi come le più recenti pronunce del Consiglio di Stato e, parimenti, quelle della Corte di cassazione insistano sul requisito del modello militare della polizia locale e della sua strutturazione che, pur estraneo alle linee fondative della presente proposta di legge vanta, una notevole significatività nell'escludere ogni deriva amministrativistica o, peggio, privatistica, sia all'interno dei corpi e dei servizi sia all'esterno di essi, ovvero nella proliferazione di ausiliari, volontariato e altre forme «compartecipative» alle funzioni di polizia locale da respingere nel loro insieme.
      Rivista dai nuovi profili anche giurisprudenziali, la tematica delle funzioni va approfondita e chiarita, anzitutto sul piano definitorio, per cui si è reso imprescindibile prevedere apposite disposizioni munite del valore di norma interpretativa.
      Premesso, allora, il mantenimento del meccanismo della delega statale per quel che concerne la funzione di polizia giudiziaria e quella di pubblica sicurezza, in rigorosa conformità alla giurisprudenza della Consulta (sentenza 13-21 ottobre 2003, n. 313), la presente proposta di legge si occupa di ricollocare la polizia amministrativa nella dimensione conferitale dal legislatore, costituzionale ma anche ordinario.
      Anche a prescindere dalla non trascurabile circostanza che la legge n. 65 del 1986, non soltanto non annovera tale «funzione» tra quelle attribuite alla polizia locale ma non la menziona, addirittura, neppure incidentalmente, in tutto il testo dei suoi quattordici articoli, è altrettanto evidente come le norme di riferimento, a cominciare dal novellato articolo 117 della Costituzione, alludano alla regione o agli enti locali non estendendo mai la loro portata alla polizia locale e alla sua legislazione, ovviamente, speciale.
      In ossequio alla letteralità e alla tassatività della norma giuridica, dunque, deve necessariamente ritenersi che i contenuti e il senso di tali attribuzioni si esauriscano nei poteri e nelle funzioni degli enti destinatari e specialmente in quelli delle regioni le cui incombenze di «polizia amministrativa regionale e locale» attengano unicamente a compiti organizzativi, di coordinamento e di finanziamento delle attività dei corpi e dei servizi ma non tocchino alcuna delle reali funzioni di polizia ad essi spettanti, per loro titolarità o per delega statale.
      Eguali valutazioni vanno formulate nei confronti del sindaco e dei suoi rapporti con la polizia locale: le recenti modifiche operate sull'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in ordine alle varie competenze della neologistica «sicurezza urbana» investono esclusivamente costui nel ruolo di ufficiale del Governo e nelle sue relazioni di dipendenza dal prefetto, ma non implicano alcuna imperatività istituzionale o, peggio, di subalternità mediata, della polizia locale a organi diversi da quelli previsti dalla normativa ordinamentale. Senza contare che, essendo il presidente della provincia privo delle funzioni e degli obblighi di ufficiale del Governo, in diverso avviso si verificherebbe una grave sperequazione di trattamento tra corpi comunali e corpi
 

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provinciali, malgrado appartengano allo stesso contesto normativo.
      Ciò contribuisce a chiarire anche i termini e la medesima natura delle tante e variegate forme di coordinamento, cooperazione, collaborazione e simili con le quali alcuni progetti di legge pretenderebbero di sistematizzare condizioni permanenti di subordinazione e di ausiliarietà della polizia locale ad altri organi e autorità, cancellandone, incostituzionalmente, l'autonomia.
      Infatti, pur valorizzando l'obiettivo del coordinamento tra i diversi corpi di polizia, questo rappresenta l'esito e non la premessa o il presupposto di una riforma che deve, in via prioritaria, potenziare le funzioni e i ruoli della polizia locale affinché la collaborazione interforze sia produttiva, equiordinata e non si trasformi in vassallatico operativo o, finanche, normativo.
      La presente proposta di legge, quindi, pone alla base delle funzioni della polizia locale quella di polizia giudiziaria, con la previsione di agenti e di ufficiali muniti delle prerogative individuate dalla Corte di cassazione e, in definitiva, dalla prassi quotidiana.
      Pertanto, tutte le altre mansioni di polizia del commercio, edilizia, stradale, sanitaria e altre si riconducono al rango di servizi, pur specialistici o specializzati, da espletare nell'esercizio della funzione, primaria e unitaria, di polizia giudiziaria come del resto avviene per ogni altra tipica attività di polizia, comprendendo anche le sanzioni amministrative e gli illeciti depenalizzati, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

C) Diritti e doveri.

      La presente proposta di legge dedica il dovuto spazio allo stato giuridico del personale.
      In particolare, anche allo scopo di porre fine alla caotica compresenza di corpi e di servizi composti da graduati militari, da soggetti aventi le denominazioni professionali più eterogenee e da figure rimodulate sui livelli contrattuali, nazionali e decentrati, si prevede l'introduzione del modello organizzativo della Polizia di Stato, peraltro adottato dagli altri corpi civili di polizia, nonché da quelli in fase di smilitarizzazione.
      Fermo restando che, in virtù della parificazione - solo embrionale nella legge n. 65 del 1986 e resa completa nella presente proposta di legge - tra corpi e servizi comunali e corpi provinciali, viene sancita l'uniformità giuridica tra tutti i lavoratori della polizia locale, la contrattazione collettiva va adeguata ai dettami del nuovo ordinamento.
      A tale fine anche per la polizia locale si prevede l'applicazione del regime di diritto pubblico operante nel contratto di polizia che ormai costituisce lo schema unico per gli organi e per i corpi ad ordinamento civile e che, in alcuni casi, ha trovato impiego perfino in settori professionali (ad esempio per i funzionari civili dell'amministrazione penitenziaria) esulanti da strutture di polizia in senso stretto.
      Peraltro, onde evitare il protrarsi di pericolosi equivoci circa l'effettiva natura pubblicistica della contrattazione, la presente proposta di legge contiene l'indicazione delle procedure e dei requisiti di legge richiesti da questa tipologia negoziale.
      Non di meno, considerando la complessità del transito dal pregresso regime di diritto privato, si dispone l'articolazione bifasica della riforma per cui, alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento e per un periodo non superiore a tre anni, sarà introdotto un regime temporaneo di permanenza nella contrattazione originaria con applicazione immediata, però, della disposizione di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che separa il trattamento economico e giuridico della polizia locale e dei segretari comunali dalle tipologie contrattuali collettive riservate, in via generale, a tutte le altre categorie dei dipendenti delle regioni e degli enti locali.

 

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      Ne consegue che presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) viene istituito l'apposito comparto della polizia locale e, nel contempo, si istituisce l'Agenzia di rappresentanza della stessa polizia locale, formata dai delegati delle rispettive organizzazioni sindacali.
      La presente proposta di legge, infine, provvede a normare l'impianto dei diritti e dei doveri del personale, disegnato sulle peculiarità delle funzioni istituzionali che esso svolge, promuovendo, altresì, la redazione di codici deontologici sulla base delle convenzioni dell'Unione europea e internazionali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge, in applicazione del principio di autonomia affermato dall'articolo 114, secondo comma, della Costituzione, disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale attribuite ai comuni e alle province da attuare in forma singola o associata.
      2. Al fine di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni sull'istituzione dei corpi e dei servizi di polizia locale nonché sui compiti e sulle attività che questi svolgono nell'ambito delle proprie competenze istituzionali o per conferimento diretto dello Stato e della regione, secondo le rispettive potestà legislative, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.
      3. La presente legge disciplina, altresì, lo stato giuridico degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, il loro rapporto di lavoro, le qualifiche gerarchiche e funzionali, i diritti sindacali e di rappresentanza, la contrattazione collettiva, nonché le forme e le modalità di tutela dell'autonomia, dell'identità e della dignità professionali inerenti l'espletamento dei compiti d'istituto.
      4. In applicazione dei princìpi sanciti dal codice di condotta delle Nazioni Unite per le Forze dell'ordine di cui alla risoluzione n. 34/169 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1979, nonché dagli ulteriori atti e dalle convenzioni internazionali che stabiliscono i codici di comportamento per gli operatori, nell'adempimento delle funzioni di polizia previste dagli ordinamenti interni degli Stati,

 

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il personale che svolge attività di polizia locale è tenuto al rispetto dell'incolumità, dell'integrità fisica e psichica, della libertà, della dignità, dell'onore e della riservatezza di ogni persona, ricorrendo all'impiego di interventi o di manovre coercitivi solo nei casi strettamente necessari.

Art. 2.
(Corpi e servizi di polizia locale).

      1. I comuni e le province istituiscono corpi e servizi di polizia locale assicurando le relative risorse per il loro funzionamento e per la continuità dello svolgimento delle mansioni previste dalla presente legge.
      2. I corpi di polizia locale, comunali e provinciali, sono organi di polizia del territorio ad ordinamento civile, dotati di autonomia organizzativa, costituiti dall'insieme dei dipendenti comunali che esplicano a vari livelli i servizi di polizia locale e posti alle dipendenze di un comandante.
      3. I corpi e i servizi di polizia locale, sono i destinatari e i titolari della funzione di polizia locale, che esercitano in forma esclusiva ai sensi della presente legge.
      4. La funzione di polizia locale è indivisibile, inalienabile e indelegabile, a qualsiasi titolo, ad altri enti o soggetti, pubblici o privati, comprese le forme dell'ausiliarietà, della sussidiarietà o della cooperazione, istituzionale o volontaristica.
      5. La presente legge disciplina le forme e le modalità dei rapporti di reciproca collaborazione tra gli organi della polizia locale e quelli delle Forze di polizia dello Stato.

Art. 3.
(Consorzi di polizia locale).

      1. I comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale provvedono a istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali

 

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assumono la forma giuridica dei consorzi. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 31, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto della specialità della materia, i consorzi di polizia locale sono obbligatori.
      2. La regione, di concerto con i comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.
      3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale.

Art. 4.
(Funzioni del sindaco e del presidente della provincia).

      1. Il sindaco e il presidente della provincia sono garanti dell'autonomia e del buon funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale nell'ambito delle rispettive competenze, adottando provvedimenti relativi ai loro compiti di vigilanza sull'espletamento delle relative attività istituzionali.
      2. Il sindaco, nella qualità di responsabile dell'amministrazione comunale, ovvero di organo politico-amministrativo, impartisce disposizioni d'indirizzo al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale in adempimento delle finalità e dei compiti di cui al comma 1.
      3. Il sindaco e il presidente della provincia possono autorizzare, previa concertazione con il comandante del corpo o con il responsabile del servizio di polizia locale, la collaborazione di unità di personale con le Forze di polizia dello Stato, limitatamente a singole e specifiche operazioni, ovvero, nel caso di comprovate emergenze, qualora ne venga fatta motivata richiesta da parte del prefetto.
      4. In conformità a quanto disposto dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il sindaco e il presidente della

 

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provincia non possono stipulare accordi individuali con le autorità statali in materia di polizia locale. Gli stessi ratificano gli accordi e le intese attuati in materia tra lo Stato e la rispettiva regione, mantenendo il diritto di veto alla loro attuazione ove sussistano fondate motivazioni ostative di ordine logistico, finanziario o sociale.
      5. In applicazione dei princìpi di tassatività della legge e di ripartizione delle pubbliche funzioni, le disposizioni dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 28 della presente legge, non si applicano ai rapporti tra il sindaco e le strutture di polizia locale, disciplinati ai sensi della presente legge.

Art. 5.
(Comandante del corpo e responsabile del servizio).

      1. Il comandante del corpo di polizia locale è responsabile della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnategli dalla legge e dai regolamenti comunali e provinciali nonché dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e ne risponde al sindaco o al presidente della provincia. Ove sia istituito un servizio di polizia locale, ovvero nel caso di un consorzio intercomunale, questo è diretto da un responsabile che ne risponde al sindaco o al presidente del consorzio secondo le rispettive attribuzioni.
      2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio di polizia locale hanno piena autonomia organizzativa e operativa nello svolgimento delle funzioni di direzione e di coordinamento dei servizi e del personale del rispettivo corpo o servizio.
      3. Il personale dei corpi e dei servizi è tenuto a obbedire agli ordini impartiti dai rispettivi comandanti e responsabili. In caso di violazione di tali ordini sono

 

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previste sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, l'applicazione della legge penale.
      4. Nel caso di operazioni di servizio o di incarichi comunque eccedenti le mansioni e i compiti di istituto ordinari, il comandante del corpo o il responsabile del servizio di polizia locale esprimono parere vincolante alle richieste rivolte loro dal sindaco. In nessun caso, tenuto conto dei princìpi di equiordinazione tra enti locali e regioni e di reciprocità tra autorità statali e locali, gli stessi possono essere destinatari di direttive od ordini emanati da altri organi.

Art. 6.
(Fonti legislative e regolamentari).

      1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a garantire l'autonomia normativa delle regioni e quella regolamentare dei comuni e delle province, nell'esercizio delle rispettive potestà e competenze.
      2. In applicazione del principio della leale collaborazione tra enti e amministrazioni pubblici, la presente legge reca, altresì, disposizioni finalizzate a garantire che le politiche della sicurezza siano attuate in conformità ai princìpi della differenziazione e dell'adeguatezza stabiliti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Capo II
COMPITI E FUNZIONI DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 7.
(Compiti istituzionali generali).

      1. I corpi e i servizi di polizia locale esercitano le funzioni di polizia locale, di competenza propria o delegata, al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini.
      2. I corpi e i servizi di polizia locale tutelano l'esercizio delle libertà e dei diritti civili, dei diritti collettivi e degli

 

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interessi diffusi vigilando sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità relativi alla protezione dei beni giuridici fondamentali nonché degli interessi pubblici primari sui quali poggia l'ordinata e civile convivenza delle comunità.
      3. I corpi e i servizi di polizia locale operano per garantire la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini e dei loro beni provvedendo alla prevenzione e alla repressione dei reati e delle condotte antisociali e prestando, altresì, soccorso in caso di calamità e di infortuni.

Art. 8.
(Compiti istituzionali particolari).

      1. I corpi e i servizi di polizia locale svolgono attività di vigilanza in ordine all'applicazione delle leggi regionali, dei regolamenti dell'ente locale di appartenenza, delle ordinanze e delle deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi.
      2. I corpi e i servizi di polizia locale espletano, altresì, i seguenti compiti:

          a) vigilanza territoriale finalizzata al mantenimento dei rapporti di civile e pacifica convivenza di tutte le componenti comunitarie e sociali;

          b) vigilanza sulla mobilità e sui flussi di transito della rete viaria, comunale e provinciale, operandone la regolamentazione e prevenendo la sinistrosità;

          c) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico, con specifico riferimento alla tutela dei beni d'uso, del patrimonio storico, artistico e architettonico e dei beni strumentali di proprietà dell'ente di appartenenza;

          d) attività di controllo in materia ambientale urbana, se riferita ai corpi e ai servizi di polizia locale comunali, extraurbana ovvero rurale, ittico-venatoria e della caccia, se riferita ai corpi e ai servizi di polizia provinciali;

          e) compiti di vigilanza e di gestione dei servizi d'ordine e di scorta concernenti le

 

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attività istituzionali del comune e della provincia;

          f) attività di collaborazione con gli organi della protezione civile dello Stato e degli enti locali in caso di pubbliche calamità, nonché di collaborazione con le autorità sanitarie per fenomeni epidemiologici, di infortunistica stradale, lavorativa e di traumatologia in generale;

          g) compiti di segnalazione di attività pericolose per l'incolumità, per la salute e l'igiene della collettività e dei singoli, nonché di situazioni di disfunzioni e di carenze dei servizi pubblici, locali e statali.

Art. 9.
(Definizioni).

      1. Ai fini di cui alla presente legge si applicano le seguenti definizioni:

          a) per polizia giudiziaria si intendono le attività e le procedure di repressione dei reati, consumati e tentati, compresi le contravvenzioni e gli illeciti amministrativi di cui al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

          b) per pubblica sicurezza si intende l'attività di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi che è attuata mediante l'applicazione di provvedimenti privi di finalità sanzionatoria che incidono sui diritti della libertà, personale e reale, dei cittadini;

          c) per polizia amministrativa si intendono le attività di tutela di interessi e di beni che si identificano nelle licenze, nelle autorizzazioni, nelle concessioni, nei provvedimenti di protezione dei beni culturali e nei servizi sanitari;

          d) per polizia amministrativa regionale e locale si intendono le attività di cui alla lettera c);

          e) per sicurezza urbana, si intende il complesso dei provvedimenti di natura sociale, assistenziale e strumentale riservati al sindaco nella sua qualità di ufficiale

 

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del Governo e volti a intervenire su situazioni di incuria, degrado e isolamento ambientali, nonché di intralcio alla viabilità e all'utilizzazione degli spazi pubblici.

Art. 10.
(Funzioni di polizia giudiziaria).

      1. Agli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale sono conferite unitariamente le funzioni di polizia giudiziaria previste dal comma 2.
      2. Ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del codice di procedura penale, gli organi di polizia locale esplicano attività di investigazione, di informazione nei confronti dell'autorità giudiziaria e di coercizione, personale e reale, prendendo notizia dei reati, impedendo che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercandone gli autori e compiendo gli atti necessari per assicurare le fonti di prova; gli stessi organi operano d'iniziativa, ovvero su disposizione o su delega, dell'autorità giudiziaria, nei limiti territoriali dell'ente di appartenenza.
      3. Ai sensi dell'articolo 109 della Costituzione e dell'articolo 56, comma 1, del codice di procedura penale, gli organi di polizia locale svolgono funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 59 del citato codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale sono tenuti a eseguire i compiti ad essi affidati, inerenti le funzioni di cui all'articolo 55, comma 1, del medesimo codice, e non possono essere distolti ad alcun titolo da parte dell'ente di appartenenza o di altra autorità.

Art. 11.
(Funzioni di pubblica sicurezza).

      1. Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, nei limiti territoriali dell'ente di appartenenza, esplicano attività di

 

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pubblica sicurezza, in applicazione delle leggi statali e regionali, nonché dei regolamenti di polizia emanati, nell'ambito delle rispettive competenze, dal comune e dalla provincia.
      2. La funzione di pubblica sicurezza conferita agli organi di polizia locale ha i requisiti della generalità, dell'autonomia operativa e della responsabilità individuale dell'esercente i relativi compiti di istituto.
      3. Nell'ambito delle specifiche operazioni disposte in collaborazione con le Forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, le attività svolte dal personale della polizia locale sono coordinate dal questore e dal comandante del corpo di polizia locale, o da soggetti da questi delegati, nel rispetto della struttura gerarchica dei corpi e servizi di polizia locale.

Art. 12.
(Funzioni di polizia stradale).

      1. La polizia locale, comunale e provinciale, svolge compiti di vigilanza, di controllo dei veicoli e di prevenzione della sinistrosità nelle rispettive reti stradali di proprietà dell'ente di appartenenza, secondo le disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, del relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, delle leggi dello Stato e delle regioni, nonché dei regolamenti locali.
      2. Per quanto concerne i servizi di polizia stradale nei centri abitati, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in ordine al coordinamento generale stabilito dall'articolo 11, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il medesimo comma 3 si interpreta nel senso che le attribuzioni dei comuni sono di competenza esclusiva degli stessi enti e dei corpi e dei servizi di polizia locale di loro pertinenza. L'eventuale attività sussidiaria svolta da personale appartenente a corpi

 

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della polizia dello Stato ad ordinamento civile può essere richiesta dal sindaco e programmata di concerto con l'autorità competente, determinandone i limiti temporali e operativi.
      3. Le funzioni di agente e di ufficiale di polizia stradale sono esercitate, nelle rispettive attribuzioni, dal personale della polizia locale munito delle qualifiche di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, nonché di agente e di ufficiale di pubblica sicurezza ai sensi della presente legge.
      4. È vietato il conferimento di qualunque mansione relativa ai servizi di polizia stradale a personale estraneo ai corpi di polizia dello Stato e ai corpi e servizi di polizia locale.
      5. Il personale destinato allo svolgimento dei servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dello schedario dei veicoli rubati previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378. I veicoli in servizio di polizia stradale sono muniti di collegamenti in rete telematica al fine di consentire l'immediata acquisizione di dati informativi in corso di operazioni d'istituto.
      6. L'attività di polizia stradale espletata dalla polizia locale è improntata alle massime trasparenza e visibilità degli interventi, privilegiando la prevenzione delle violazioni e della sinistrosità mediante la presenza costante degli operatori su strada. Il funzionamento di apparecchiature meccaniche ed elettroniche per la rilevazione delle infrazioni alla disciplina della viabilità è sottoposto al diretto controllo del personale addetto. La legge regionale prevede norme di comportamento e di correttezza, professionale e operativa, relative allo svolgimento dei servizi di cui al presente comma.
 

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Art. 13.
(Servizi specialistici).

      1. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10 e 11, il personale della polizia locale svolge servizi specialistici, ovvero specializzati, di prevenzione, di repressione e di vigilanza in materia di violazioni alla disciplina del commercio, stanziale e ambulante, della sanità, della tutela ambientale e dei tributi locali, fatte salve le competenze di accertamento e di esazione riservate agli organi statali.
      2. Al fine di ottimizzare le attività di cui al comma 1, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente locale, i regolamenti comunali e provinciali dispongono l'istituzione di nuclei e di uffici preposti all'espletamento delle medesime attività, prevedendo l'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento nelle specifiche materie indicate dagli stessi regolamenti.
      3. Il servizio di vigilanza territoriale adempiuto dall'agente, dall'unità o dal nucleo di quartiere o dai nuclei di polizia giudiziaria istituiti presso gli uffici del giudice di pace è considerato servizio specialistico, tenuto conto della complessità delle mansioni e della necessità di un'articolata formazione professionale del personale addetto.

Capo III
PROFILI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI

Art. 14.
(Legislazione regionale).

      1. Le regioni, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e delle competenze di polizia amministrativa regionale e locale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1

 

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della presente legge, provvedono, con proprie leggi, a svolgere i seguenti compiti:

          a) elaborazione dei criteri generali per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale operanti nel territorio di sua pertinenza, adottando atti di indirizzo e stabilendo i relativi criteri;

          b) costituzione e organizzazione delle gestioni associative intercomunali dei servizi di polizia locale, nella forma consortile obbligatoria di cui all'articolo 3, espletando le relative procedure di concertazione logistico-operativa con i sindaci dei comuni interessati;

          c) coordinamento tra i singoli corpi e servizi di polizia locale, comunali e provinciali, nonché tra la polizia locale e le autorità amministrative e di polizia dello Stato;

          d) direzione organizzativa e gestionale dei supporti tecnici e logistici inerenti la dotazione, la messa in opera e la redditività dei mezzi e dell'equipaggiamento del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale;

          e) controllo contabile e gestionale, nonché verifica del conseguimento degli obiettivi, dei fondi erogati per i compiti di cui alla lettera d), nonché per l'allocazione programmata degli uffici e delle strutture dei corpi e dei servizi di polizia locale;

          f) determinazione delle caratteristiche delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei segni distintivi e del logo regionale adottato per i veicoli, nonché per l'identificazione dei siti di servizio e per i mezzi di casermaggio;

          g) organizzazione didattica e delle relative strutture inerenti la formazione e l'aggiornamento del personale, compresi l'istituzione della scuola regionale di polizia locale e il coordinamento delle attività di questa con le università e con gli istituti parificati presenti sul territorio;

          h) stipula degli accordi e delle intese per i piani coordinati di controllo del territorio, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

 

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della legge 26 marzo 2001, n. 128, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 della presente legge;

          i) monitoraggio sistematico dell'espletamento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale predisponendo un documento di programmazione, all'inizio e al termine dell'esercizio di gestione annuale, dell'impiego delle risorse e dei risultati raggiunti;

          l) programmazione e finanziamento degli interventi diretti a migliorare e a potenziare le attività e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale nell'ambito delle politiche della sicurezza inerenti la polizia di prossimità. A tal fine, per assicurare il più efficace ed efficiente controllo territoriale, la regione incentiva l'istituzione delle unità o dei nuclei degli agenti di quartiere presso i comuni di sua pertinenza, attivando corsi specialistici destinati al personale addetto.

      2. Per la realizzazione dei compiti di cui al comma 1 la regione provvede a istituire il dipartimento della polizia locale attribuendo ad esso le relative funzioni.
      3. La regione provvede, altresì, a istituire il consiglio regionale di polizia locale, formato dai rappresentanti dei corpi e dei servizi di polizia locale, comunali e provinciali, presenti sul territorio di pertinenza, determinandone con regolamento la composizione, il funzionamento, i compiti e i poteri.

Art. 15.
(Regolamenti comunali e provinciali).

      1. Nell'ambito delle loro attribuzioni e nel rispetto della legislazione ordinaria e regionale, i comuni e le province adottano regolamenti di polizia locale disciplinando, in particolare:

          a) l'ordinamento del rispettivo corpo o servizio di polizia locale;

          b) le modalità generali di esecuzione delle attività e degli incarichi, nonché

 

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dell'organizzazione degli uffici e dei nuclei per lo svolgimento di servizi specialistici nelle materie di cui all'articolo 13;

          c) le procedure di accesso ai corpi e ai servizi di polizia locale;

          d) le norme di comportamento durante l'espletamento delle mansioni d'istituto;

          e) la disciplina dell'armamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, e dell'articolo 18 della presente legge;

          f) l'individuazione dei criteri minimi per l'edilizia di allocazione degli uffici, dei comandi e delle sedi distaccate, ove queste ultime siano autorizzate;

          g) l'individuazione delle tipologie di servizi da svolgere in uniforme o in abiti civili;

          h) la determinazione delle modalità e dei limiti dei distacchi e delle missioni al di fuori del territorio di appartenenza, fermi restando l'esclusività dello svolgimento dei compiti inerenti le funzioni di polizia locale e il divieto di assegnare al personale addetto incarichi di natura diversa da quelli indicati dagli articoli 7 e 8;

          i) la disciplina delle operazioni esterne di polizia giudiziaria, d'iniziativa dei singoli operatori nel caso di flagranza dell'illecito o di assoluta necessità di proseguire le attività investigative e di ricerca delle fonti di prova, nonché delle missioni esterne per pubbliche calamità o servizi stagionali da espletare presso altri enti locali.

      2. Il comune e la provincia, con proprio regolamento, stabiliscono:

          a) il contingente numerico degli addetti ai rispettivi corpi e ai servizi di polizia locale, secondo princìpi di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti, ai flussi di popolazione, all'estensione e alla morfologia del territorio, nonché ai tassi d'incidenza dei

 

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fenomeni criminali e di criticità della sicurezza;

          b) il tipo di organizzazione del corpo o del servizio di polizia locale, compreso quello a gestione consortile obbligatoria di cui all'articolo 3.

      3. I regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati nel rispetto dei criteri organizzativi stabiliti dall'articolo 16.

Art. 16.
(Organici e figure professionali del personale di polizia locale).

      1. I corpi e i servizi di polizia locale sono organizzati in base ai seguenti criteri generali:

          a) presenza di un addetto a tempo indeterminato e di un addetto a tempo indeterminato parziale ogni 400 abitanti nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

          b) presenza di un addetto a tempo indeterminato e di due addetti a tempo indeterminato parziale ogni 400 abitanti nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sottoposti a notevoli incrementi stagionali e turistici;

          c) i corpi di polizia locale sono formati da un comandante e da un numero minimo di dieci operatori a tempo indeterminato; in caso di un numero inferiore di operatori è istituito un servizio di polizia locale.

      2. La legge regionale fissa le regole per assicurare la continuità operativa delle attività di polizia locale, disciplinando le turnazioni per l'orario diurno e notturno. I regolamenti comunali e provinciali disciplinano l'istituzione di pattuglie mobili di polizia locale con uso dei veicoli di servizio.
      3. Al fine di garantire l'omogeneità strutturale dei corpi e dei servizi di polizia locale sul territorio nazionale, è stabilito il

 

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seguente inquadramento delle figure professionali:

          a) comandante;

          b) dirigenti;

          c) commissari;

          d) ispettori;

          e) sovrintendenti;

          f) assistenti;

          g) agenti.

      4. Gli agenti e gli assistenti costituiscono la struttura operativa di base della polizia locale e svolgono mansioni prettamente esecutive, gli assistenti e i sovrintendenti possono essere destinatari di incarichi speciali inerenti il coordinamento e il comando di uno o più agenti in servizio operativo. Gli ispettori svolgono specifiche funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria con particolare riguardo all'attività investigativa, esercitando compiti di indirizzo, direzione e coordinamento di unità operative, anche se in via informale e non continuativa. I commissari svolgono funzioni normali e continuative di direzione degli uffici e di comando di strutture operative complesse esercitando compiti di coordinamento e di controllo dei ruoli subalterni. I dirigenti svolgono le funzioni inerenti al loro ruolo ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di dirigenza. Il comandante è la figura apicale del corpo di polizia locale ed è inquadrato nella corrispondente categoria prevista per il personale dell'ente di appartenenza.
      5. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la legge regionale può altresì prevedere l'istituzione della figura professionale dello specialista di vigilanza locale, inquadrandola in un ruolo speciale dei sovrintendenti. Nel caso di servizi di polizia locale, comunali e intercomunali, il responsabile, che ricopre un incarico funzionale, deve essere munito della qualifica di ispettore, conseguita presso il comune di appartenenza ovvero in uno dei comuni

 

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dell'associazione consortile obbligatoria di cui all'articolo 3.
      6. Con le sole eccezioni dei ruoli di assistente e di sovrintendente, conseguibili per anzianità, e delle riqualificazioni previste ai sensi dell'articolo 27, ai ruoli della polizia locale si accede con le seguenti modalità:

          a) per i comandanti e per i dirigenti è previsto l'accesso per concorso pubblico con riserva di posti per il personale interno;

          b) per i commissari e per gli ispettori è previsto l'accesso tramite concorso interno.

      7. Al personale proveniente dai ruoli interni dei corpi di polizia locale è comunque assicurata, nei posti messi a concorso pubblico per i ruoli di cui al comma 6, lettere a) e b), una quota di riserva definita in ambito regionale. Ulteriori modalità per l'attivazione delle procedure di mobilità volontarie per eventuali carenze di organico sono definite dalle regioni.
      8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 109, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 28 della presente legge, è vietata l'immissione a qualunque titolo, nei ruoli della polizia locale, di personale dirigenziale appartenente ad altri uffici o servizi. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revoca degli incarichi dirigenziali già precedentemente conferiti in attuazione del citato articolo 109, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, provvedendo, contestualmente, a bandire una sessione concorsuale straordinaria per la copertura dei relativi posti.
      9. Ferma restando l'applicabilità di norme penali alle singole fattispecie, è fatto divieto di conferire e di svolgere funzioni proprie della polizia locale a dipendenti di altri uffici o comparti amministrativi, di società e di agenzie private, nonché di organizzazioni di volontariato e

 

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di associazioni d'arma. Per le attività di prevenzione e di accertamento delle violazioni alla disciplina della sosta di autoveicoli e di motoveicoli nei parcheggi a pagamento, ai dipendenti della società di gestione è precluso ogni tipo di intervento o di verbalizzazione ulteriore rispetto alla segnalazione orale dell'eventuale infrazione agli operatori della polizia locale.

Art. 17.
(Qualità funzionali).

      1. In relazione alle proprie attribuzioni istituzionali e nei limiti definiti dalla presente legge, il personale dei corpi e dei servizi di polizia locale è munito delle seguenti qualità:

          a) di pubblico ufficiale, estesa a tutti gli addetti;

          b) di agente e di ufficiale di forza pubblica;

          c) di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti, agli assistenti e ai sovrintendenti, e di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli ispettori, ai commissari, ai dirigenti e ai comandanti;

          d) di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di pubblica sicurezza in base ai criteri di cui alla lettera c).

Art. 18.
(Norme generali sull'armamento del personale che espleta funzioni di polizia).

      1. L'armamento in dotazione al personale dei corpi e di servizi di polizia locale che svolge funzioni di polizia è adeguato e proporzionato alle esigenze di tutela dei cittadini, dei beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento giuridico, della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione dei reati, nonché degli altri compiti istituzionali.
      2. L'armamento in dotazione alla polizia locale è esclusivamente individuale e consta di una pistola avente le caratteristiche

 

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base previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359.
      3. Per l'espletamento di servizi esterni, ovvero di prossimità, la dotazione dello stesso personale comprende lo sfollagente munito delle caratteristiche previste dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359.
      4. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno sono determinati:

          a) i requisiti psico-fisici per l'attitudine all'uso delle armi da fuoco;

          b) le norme concernenti la gestione e la custodia dell'armamento in dotazione;

          c) i presupposti e le prescrizioni per il porto dell'arma al di fuori del servizio.

      5. I regolamenti comunali e provinciali provvedono a:

          a) istituire i poligoni di tiro e i corsi tecnici per l'uso delle armi;

          b) programmare i prescritti esami medici e psico-diagnostici di idoneità presso le preposte strutture sanitarie;

          c) predisporre controlli attitudinali periodici del personale armato;

          d) allestire i locali destinati ad armerie dotandoli dei necessari requisiti di sicurezza e di agibilità.

      6. La regione, con proprio regolamento, provvede alla dotazione dei mezzi di autotutela diversi dalle armi da fuoco e dallo sfollagente, quali spray antiaggressione, giubbetti antiproiettile di tipo omologato, caschi protettivi e gambali. La regione provvede, altresì, all'istituzione di corsi inerenti le tecniche di difesa personale senza uso di armi.
      7. Per quanto attiene al porto di sciabola in occasione di cerimonie o di manifestazioni di rappresentanza, si applica il disposto dell'articolo 30, comma 2, del

 

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regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359.
      8. Per i fatti connessi al servizio e all'uso dell'arma da fuoco o di altri mezzi offensivi in dotazione si applica, ricorrendone i presupposti di legge, la causa di giustificazione prevista dall'articolo 53 del codice penale. La stessa causa trova applicazione nei casi in cui, al di fuori del servizio, l'arma è comunque usata nell'adempimento dei doveri inerenti ai compiti di cui al comma 1. Nelle ipotesi di cui al presente comma, si applicano gli articoli 27 e 28 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Art. 19.
(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale).

      1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche individuati dall'articolo 16, comma 3.
      2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.
      3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.
      4. I comuni e le province provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.

 

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      5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.
      6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
      7. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefìci e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
      8. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico di appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.

Art. 20.
(Ente nazionale di assistenza e di promozione sociale).

      1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Ente nazionale di assistenza e promozione sociale, di seguito denominato «Ente», per il personale della polizia locale in servizio e in quiescenza.
      2. L'Ente dipende dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di uno statuto e persegue le seguenti finalità:

          a) provvedere all'assistenza, materiale e morale, degli orfani e dei congiunti dei dipendenti deceduti in servizio;

          b) soccorrere economicamente gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, nonché i loro familiari nel caso di malattia, indigenza o altro stato di bisogno;

 

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          c) istituire mense di sussidio, asili nido, spacci, stabilimenti balneari e montani, colonie estive, villaggi turistici, centri e impianti sportivi, ludoteche e luoghi d'intrattenimento per i figli dei dipendenti;

          d) organizzare centri culturali, biblioteche e circoli ricreativi per il personale in servizio e in quiescenza, nonché soggiorni in località turistiche in Italia e all'estero;

          e) organizzare corsi di informatica, corsi universitari e para-universitari, nonché corsi di lingue straniere e di apprendistato tecnico per il personale in quiescenza o in congedo;

          f) conferire borse di studio, assegni scolastici e contributi universitari, nonché premi annuali ai figli più meritevoli del personale in servizio.

      3. Sono organi dell'Ente: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e l'assemblea degli iscritti.
      4. Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri e designa il segretario nazionale. L'assemblea degli iscritti elegge a maggioranza due vicepresidenti e il consiglio di amministrazione che, a sua volta, nomina i componenti del comitato esecutivo. Le procedure elettive dell'assemblea degli iscritti si svolgono mediante votazione telematica.
      5. Salvo ulteriori variazioni contenute nello statuto, il consiglio di amministrazione è composto da quindici membri e il comitato esecutivo è composto da otto membri. Gli organi dell'Ente durano in carica quattro anni. Ad esclusione del presidente e del segretario nazionale, tutte le altre cariche sono assunte da personale, in servizio o in quiescenza, proveniente dai ruoli della polizia locale.
      6. L'Ente si avvale di uffici regionali, comunali e provinciali gestiti, in misura pari, da personale delle medesime amministrazioni, nonché dei corpi e dei servizi della polizia locale.

 

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Art. 21.
(Contrattazione collettiva).

      1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
      2. In applicazione della tipologia negoziale di cui al comma 1, la contrattazione collettiva relativa al personale della polizia locale è recepita con decreto del Presidente della Repubblica e la sua copertura finanziaria è stabilita con legge dello Stato.
      3. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:

          a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale maggiormente rappresentativi a livello nazionale;

          b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

          c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

      4. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 3, sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.
      5. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci dei comuni e delle province di pertinenza il concorso contributivo alla sua partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 4, secondo le quote proporzionali ai rispettivi bilanci.

 

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Art. 22.
(Regime transitorio. Istituzione del comparto e dell'Agenzia della polizia locale).

      1. Al fine di assicurare e di agevolare il superamento della disciplina di diritto privato cui è sottoposta la contrattazione dei dipendenti della polizia locale, ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 70, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica un regime giuridico transitorio.
      2. Tenuto conto della specificità dei compiti svolti e al fine di realizzare un regime contrattuale pubblico, è istituito presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) il comparto della polizia locale.
      3. Allo scopo di rendere omogenee le procedure di contrattazione tra l'ARAN e le rappresentanze sindacali del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale è, altresì, istituita l'Agenzia di rappresentanza della polizia locale, di seguito denominata «Agenzia», composta dalle delegazioni delle rispettive organizzazioni.
      4. All'interno dell'Agenzia sono comprese le organizzazioni rappresentative almeno del 2 per cento del personale della polizia locale iscritto alle organizzazioni sindacali di livello nazionale. Le organizzazioni che non dispongono di deleghe sufficienti a raggiungere la soglia del 2 per cento possono associarsi tra loro mediante l'adozione della forma federativa con salvaguardia delle rispettive identità di sigla.
      5. Per il triennio di cui al comma 1, è mantenuta la contrattazione collettiva decentrata, che cessa con il passaggio al regime contrattuale pubblicistico previsto ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

Art. 23.
(Istruzione, formazione e aggiornamento. Diplomi universitari).

      1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera g), e al fine

 

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di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, ogni regione istituisce le scuole regionali di polizia locale dotate di idonee attrezzature tecniche e logistiche nonché di corpi docenti altamente qualificati.
      2. L'organizzazione delle scuole regionali di cui al comma 1 prevede l'articolazione in accademie per gli agenti, gli assistenti e i sovrintendenti, e in istituti superiori per gli ispettori, i commissari e i dirigenti. Una specifica sezione degli istituti superiori comprende il centro studi di alta strategia manageriale riservata ai comandanti.
      3. Le scuole di polizia locale hanno la loro sede centrale nel capoluogo della regione. Sono incentivate, con il concorso degli enti locali, le localizzazioni periferiche di poli didattici presso i capoluoghi di provincia e presso i comuni dotati di corpi e di servizi di polizia locale con un alto numero di personale.
      4. Ogni scuola e polo didattico di cui al comma 3 godono di autonomia statutaria e regolamentare. Le regioni, con propria legge, stabiliscono i criteri per il loro funzionamento e per l'ottimizzazione delle attività. Le prestazioni dei docenti esterni sono disciplinate nella forma del contratto di collaborazione professionale a tempo determinato e valgono come punteggio per il curriculum accademico dei titolari d'insegnamento.
      5. Le regioni stipulano convenzioni con le università presenti nel rispettivo territorio per l'istituzione, entro tre anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di corsi accademici triennali, per il conseguimento di diplomi universitari ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, stabilendo, altresì, la gratuità dell'iscrizione e della frequenza per il personale della polizia locale, nonché il rimborso nella misura del 50 per cento per l'acquisto di libri e di materiale didattico. I corsi accademici attinenti alla materia della polizia locale comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico-investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.
 

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      6. Le regioni possono, altresì, stipulare, accordi e convenzioni con fondazioni private, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e la cui ragione culturale è costituita dallo studio delle problematiche degli organi di polizia nel quadro del decentramento e delle autonomie locali, al fine di affidare loro l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento presso le scuole regionali di polizia locale.

Art. 24.
(Doveri e norme di comportamento. Procedure e sanzioni disciplinari).

      1. Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale sono obbligati al rispetto dei doveri di imparzialità, di fedeltà, di lealtà, di riservatezza e di esclusività, intesa come l'obbligo di dedicare all'ufficio la propria capacità lavorativa, intellettuale e materiale, nonché il dovere di subordinazione.
      2. Tenuto conto della natura giuridica della polizia locale come entità ad ordinamento speciale, in ragione delle peculiarità dei compiti di istituto e delle funzioni pubbliche esercitate, il dovere di subordinazione acquista le caratteristiche, formali e sostanziali, del dovere di obbedienza previsto per i corpi militari e di polizia anche ad ordinamento civile. Nei confronti dei superiori gerarchici, il personale della polizia locale non può rifiutarsi di eseguire gli ordini che gli vengono impartiti. I doveri di subordinazione e di obbedienza trovano applicazione ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 66 della legge 1o aprile 1981, n. 121, a condizione che siano dimostrate la stretta pertinenza dell'ordine al servizio svolto, la sua non eccedenza dai compiti di istituto, la sua non lesività della dignità personale di coloro ai quali è diretto e la sua legittimità.

 

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      3. Per le infrazioni commesse dal personale della polizia locale si applicano, in ordine di gravità: il richiamo orale, il richiamo scritto, la pena pecuniaria nella forma di ore o di giorni detratti dal servizio, la deplorazione, la sospensione dal servizio e la destituzione. La cancellazione dai ruoli della polizia locale può essere effettuata solo a seguito di una sentenza definitiva di condanna per gravi reati non colposi a seguito di una condanna passata in giudicato cui conseguono la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici o l'applicazione di una misura di sicurezza personale. La sospensione dal servizio, per un periodo massimo di quattro mesi può essere disposta solo in presenza di una pena accessoria provvisoria applicata dal giudice per le indagini preliminari o da un'altra autorità giudiziaria competente in relazione alla fase processuale.
      4. Le sanzioni e le misure previste dal comma 3 sono adottate solo a seguito di procedimento disciplinare che deve assicurare il contraddittorio, il pieno esercizio dei diritti della difesa tecnica e personale, nonché la separazione tra organo della contestazione e organo deliberante. Per quanto compatibili con lo stato giuridico della polizia locale, si applicano le disposizioni degli articoli da 12 a 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737. È prevista l'applicabilità del condono disciplinare da parte degli organi amministrativi competenti.
      5. In pendenza di un procedimento disciplinare è vietata l'applicazione di provvedimenti sanzionatori di qualunque natura, salvo il caso di misure cautelari. È altresì vietata l'applicazione di ogni provvedimento comunque limitativo, in particolare consistente nell'esclusione dalla partecipazione a concorsi interni o dall'assunzione di ruoli già maturati o nel blocco, a qualsiasi titolo, della progressione in carriera, anche nel caso di sentenza penale di condanna passata in giudicato, fino a quando il procedimento disciplinare e le eventuali fasi impugnatorie si sono definitivamente conclusi.
 

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      6. Ai sensi della legge 27 marzo 2001, n. 97, la condanna a una pena inferiore a tre anni di reclusione o la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, non determinano la destituzione ovvero la cessazione del rapporto di lavoro, ferma restando la sospensione dal servizio fino al completo esaurimento del relativo procedimento disciplinare.

Art. 25.
(Consiglio nazionale della polizia locale).

      1. È istituito il Consiglio nazionale della polizia locale, di seguito denominato «Consiglio», quale organismo consultivo del Ministero dell'interno, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dei presidenti delle regioni e dei consigli regionali, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.
      2. Il Consiglio ha la propria sede centrale in Roma e sedi periferiche presso ogni regione ed ente locale dotato di un corpo o servizio di polizia locale.
      3. Il Consiglio formula pareri, promuove studi e ricerche e redige programmi in materia di polizia locale, nonché di organizzazione dei servizi e delle politiche per la sicurezza pubblica.
      4. Il Consiglio è composto dall'assemblea, dal comitato direttivo, dal presidente e da due vicepresidenti, dal segretario nazionale, dall'ufficio di segreteria. L'assemblea è composta dai comandanti dei corpi di polizia locale e dai responsabili dei servizi di polizia locale operanti sul territorio nazionale o da loro delegati. Il presidente e i due vicepresidenti sono eletti dall'assemblea, che designa anche i componenti del comitato direttivo. Il presidente e il comitato direttivo nominano il segretario nazionale. Presso le regioni e le province sono istituiti i rispettivi consigli della polizia locale, la cui struttura è conforme a quella del Consiglio. Nei comuni

 

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sono presenti uffici di collegamento con i consigli provinciali della polizia locale, ad esclusione dei comuni di grandi dimensioni che dispongono di strutture comunali autonome e conformi al modello nazionale.
      5. I pareri tecnici emessi dal comitato direttivo e le deliberazioni del Consiglio e dei consigli regionali e provinciali di cui al comma 4, sono richiesti obbligatoriamente dai soggetti e dagli organi di cui al comma 1. Gli stessi pareri, ove concernano materie pertinenti all'organizzazione dei servizi per la sicurezza pubblica, allo stato giuridico ed economico, nonché all'impiego del personale in mansioni o in operazioni di particolare rilevanza, hanno valore vincolante nei confronti delle amministrazioni competenti.

Art. 26.
(Oneri finanziari).

      1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, gli oneri finanziari per l'organizzazione, il funzionamento e gli interventi volti a migliorare la redditività delle funzioni e la qualità professionale e salariale del personale della polizia locale sono ripartiti tra regioni, province e comuni in misura proporzionale secondo il criterio della fruibilità dei relativi servizi.
      2. Le misure percentuali degli oneri ripartiti ai sensi del comma 1 sono definite annualmente con legge regionale, previa concertazione con gli enti locali interessati. La percentuale a carico delle regioni non può comunque essere inferiore al 35 per cento.
      3. Le modalità di finanziamento dei beni strumentali o dei processi formativi per il personale della polizia locale sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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      4. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini, nonché di piani coordinati di controllo del territorio che prevedono la partecipazione di personale della polizia locale, previsti, rispettivamente dal comma 439 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 28 della presente legge e dagli articoli 17, comma 1, e 18, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, gli oneri finanziari sono posti interamente a carico dello Stato, ferma restando la competenza esclusiva della regione a stipulare i relativi accordi.

Art. 27.
(Norme transitorie e finali).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali provvedono ad attuare la riqualificazione del personale della polizia locale mediante il transito nelle nuove qualifiche previste dall'articolo 16.
      2. L'adeguamento delle preesistenti qualifiche del personale a quelle previste dall'articolo 16 è definito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono determinati i livelli retributivi e indennitari del personale oggetto della riqualificazione di cui al comma 1.
      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province provvedono a istituire, ovvero, qualora già esistenti, a integrare gli organici dei corpi e dei servizi di polizia locale di loro pertinenza, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16.
      5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a emanare le disposizioni legislative in materia di polizia locale di cui all'articolo 14.

 

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Art. 28.
(Abrogazioni e modifiche).

      1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.
      2. Sono altresì abrogati:

          a) il decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145;

          b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

          c) la lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371;

          d) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

          e) il comma 2 dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

      3. Alla legge 1o aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9, primo comma, dopo le parole: «forze di polizia» sono inserite le seguenti: «anche locali»;

          b) all'articolo 16, secondo comma, dopo le parole: «dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i corpi e i servizi di polizia locale».

      4. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «tale qualità» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i comandanti, i dirigenti, i commissari e gli ispettori della polizia locale»;

          b) alla lettera b) del comma 2, le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti della polizia locale».

 

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      5. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «Forze di polizia di Stato» sono inserite le seguenti: «nonché i corpi e i servizi di polizia locale,».
      6. Al comma 2 dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «lettera d),» sono inserite le seguenti: «e fatta eccezione per quanto riguarda gli organici della polizia locale».
      7. Al comma 439 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «e gli enti locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con oneri economici a esclusivo carico dello Stato».


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