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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3024 |
A) Finalità e obiettivi.
L'adozione del titolo «Nuovo ordinamento della polizia locale» della presente proposta di legge si motiva in ragione dell'individuazione del suo oggetto e, soprattutto, della sua esclusiva destinazione a disciplinare le funzioni, le attività e lo stato giuridico della polizia locale, ovvero della categoria dei lavoratori già rubricata come polizia municipale dalla legge n. 65 del 1986.
Ciò in quanto la grande maggioranza dei progetti di riforma attinenti a questo settore, sia di portata generale, che limitati ad alcuni istituti della previgente normativa, si è contraddistinta per posporre ad altri oggetti e obiettivi la stessa identità dei destinatari, attraverso il loro inglobamento, non poco assurdo, oltreché contrario a ogni minimo rispetto del principio di legalità, in farraginose congerie di disposizioni e di materie sostanzialmente estranee alla polizia locale intesa nei termini e nei significati a essa propri.
Riprodurre, allora, il modello ordinamentale, precorso dall'aggettivo «nuovo», non equivale soltanto a confermare la continuità sussistente tra la vecchia e l'attuale normativa, bensì soccorre a riportare e a reinscrivere la polizia locale nel suo naturale ambito legislativo, alla pari di ogni altro corpo giuridico disciplinante altrettante categorie, professioni e qualifiche.
Non di meno, l'estrema frequenza dei tentativi volti a destituire la polizia locale del suo ruolo istituzionale e identitario, che vanta un radicamento secolare nell'ordinamento giuridico italiano, è, purtroppo, l'espressione di un processo culturale più o meno recente, che ha condotto alla sedimentazione di gravi pregiudizi, segnatamente ideologici, destinati, però, a tradursi in una normazione sempre più restrittiva.
È questo, ad esempio, il caso dell'introduzione del limite temporale, imposto allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria dall'articolo 57 del codice di procedura penale, così come l'estromissione della polizia locale dalla contrattazione pubblicistica riservata agli altri corpi di polizia.
Ma è anche il caso della disciplina dettata in materia di dotazione delle armi, che ne consente l'uso esclusivamente per cause di difesa personale, oppure quello della qualifica di agente ausiliario di pubblica sicurezza, che rappresenta un'anomalia per lo stesso ordinamento italiano, osservandosi come perfino il vetusto testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, non contemplasse se non qualifiche piene anche nei confronti delle guardie comunali e provinciali.
Invero si tratta di disposizioni che non trovano riscontro in alcun altro sistema legislativo europeo e, probabilmente, a livello internazionale, cui si aggiungono ulteriori orientamenti legislativi diretti a compromettere la medesima natura di organi di polizia di tali strutture incidendo direttamente sul merito e sulla qualità delle loro attribuzioni istituzionali.
B) Funzioni e strutture.
La presente proposta di legge raccoglie integralmente gli indirizzi espressi dalle Supreme Corti, adeguando l'articolato all'esigenza di uniformare il nuovo ordinamento alle istanze sociali e giurisprudenziali emerse e maturate dai tempi dell'entrata in vigore della legge n. 65 del 1986.
Per quanto attiene all'organizzazione dei corpi e dei servizi è, quindi, fondamentale il richiamo alle pronunce del Consiglio di Stato (sentenze n. 4663 del 4 settembre 2000 e n. 616 del 17 febbraio 2006) che hanno formalizzato la specificità istituzionale di tali organismi rispetto alla restante
C) Diritti e doveri.
La presente proposta di legge dedica il dovuto spazio allo stato giuridico del personale.
In particolare, anche allo scopo di porre fine alla caotica compresenza di corpi e di servizi composti da graduati militari, da soggetti aventi le denominazioni professionali più eterogenee e da figure rimodulate sui livelli contrattuali, nazionali e decentrati, si prevede l'introduzione del modello organizzativo della Polizia di Stato, peraltro adottato dagli altri corpi civili di polizia, nonché da quelli in fase di smilitarizzazione.
Fermo restando che, in virtù della parificazione - solo embrionale nella legge n. 65 del 1986 e resa completa nella presente proposta di legge - tra corpi e servizi comunali e corpi provinciali, viene sancita l'uniformità giuridica tra tutti i lavoratori della polizia locale, la contrattazione collettiva va adeguata ai dettami del nuovo ordinamento.
A tale fine anche per la polizia locale si prevede l'applicazione del regime di diritto pubblico operante nel contratto di polizia che ormai costituisce lo schema unico per gli organi e per i corpi ad ordinamento civile e che, in alcuni casi, ha trovato impiego perfino in settori professionali (ad esempio per i funzionari civili dell'amministrazione penitenziaria) esulanti da strutture di polizia in senso stretto.
Peraltro, onde evitare il protrarsi di pericolosi equivoci circa l'effettiva natura pubblicistica della contrattazione, la presente proposta di legge contiene l'indicazione delle procedure e dei requisiti di legge richiesti da questa tipologia negoziale.
Non di meno, considerando la complessità del transito dal pregresso regime di diritto privato, si dispone l'articolazione bifasica della riforma per cui, alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento e per un periodo non superiore a tre anni, sarà introdotto un regime temporaneo di permanenza nella contrattazione originaria con applicazione immediata, però, della disposizione di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che separa il trattamento economico e giuridico della polizia locale e dei segretari comunali dalle tipologie contrattuali collettive riservate, in via generale, a tutte le altre categorie dei dipendenti delle regioni e degli enti locali.
1. La presente legge, in applicazione del principio di autonomia affermato dall'articolo 114, secondo comma, della Costituzione, disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale attribuite ai comuni e alle province da attuare in forma singola o associata.
2. Al fine di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni sull'istituzione dei corpi e dei servizi di polizia locale nonché sui compiti e sulle attività che questi svolgono nell'ambito delle proprie competenze istituzionali o per conferimento diretto dello Stato e della regione, secondo le rispettive potestà legislative, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.
3. La presente legge disciplina, altresì, lo stato giuridico degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, il loro rapporto di lavoro, le qualifiche gerarchiche e funzionali, i diritti sindacali e di rappresentanza, la contrattazione collettiva, nonché le forme e le modalità di tutela dell'autonomia, dell'identità e della dignità professionali inerenti l'espletamento dei compiti d'istituto.
4. In applicazione dei princìpi sanciti dal codice di condotta delle Nazioni Unite per le Forze dell'ordine di cui alla risoluzione n. 34/169 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1979, nonché dagli ulteriori atti e dalle convenzioni internazionali che stabiliscono i codici di comportamento per gli operatori, nell'adempimento delle funzioni di polizia previste dagli ordinamenti interni degli Stati,
1. I comuni e le province istituiscono corpi e servizi di polizia locale assicurando le relative risorse per il loro funzionamento e per la continuità dello svolgimento delle mansioni previste dalla presente legge.
2. I corpi di polizia locale, comunali e provinciali, sono organi di polizia del territorio ad ordinamento civile, dotati di autonomia organizzativa, costituiti dall'insieme dei dipendenti comunali che esplicano a vari livelli i servizi di polizia locale e posti alle dipendenze di un comandante.
3. I corpi e i servizi di polizia locale, sono i destinatari e i titolari della funzione di polizia locale, che esercitano in forma esclusiva ai sensi della presente legge.
4. La funzione di polizia locale è indivisibile, inalienabile e indelegabile, a qualsiasi titolo, ad altri enti o soggetti, pubblici o privati, comprese le forme dell'ausiliarietà, della sussidiarietà o della cooperazione, istituzionale o volontaristica.
5. La presente legge disciplina le forme e le modalità dei rapporti di reciproca collaborazione tra gli organi della polizia locale e quelli delle Forze di polizia dello Stato.
1. I comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale provvedono a istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono garanti dell'autonomia e del buon funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale nell'ambito delle rispettive competenze, adottando provvedimenti relativi ai loro compiti di vigilanza sull'espletamento delle relative attività istituzionali.
2. Il sindaco, nella qualità di responsabile dell'amministrazione comunale, ovvero di organo politico-amministrativo, impartisce disposizioni d'indirizzo al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale in adempimento delle finalità e dei compiti di cui al comma 1.
3. Il sindaco e il presidente della provincia possono autorizzare, previa concertazione con il comandante del corpo o con il responsabile del servizio di polizia locale, la collaborazione di unità di personale con le Forze di polizia dello Stato, limitatamente a singole e specifiche operazioni, ovvero, nel caso di comprovate emergenze, qualora ne venga fatta motivata richiesta da parte del prefetto.
4. In conformità a quanto disposto dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il sindaco e il presidente della
1. Il comandante del corpo di polizia locale è responsabile della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnategli dalla legge e dai regolamenti comunali e provinciali nonché dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e ne risponde al sindaco o al presidente della provincia. Ove sia istituito un servizio di polizia locale, ovvero nel caso di un consorzio intercomunale, questo è diretto da un responsabile che ne risponde al sindaco o al presidente del consorzio secondo le rispettive attribuzioni.
2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio di polizia locale hanno piena autonomia organizzativa e operativa nello svolgimento delle funzioni di direzione e di coordinamento dei servizi e del personale del rispettivo corpo o servizio.
3. Il personale dei corpi e dei servizi è tenuto a obbedire agli ordini impartiti dai rispettivi comandanti e responsabili. In caso di violazione di tali ordini sono
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a garantire l'autonomia normativa delle regioni e quella regolamentare dei comuni e delle province, nell'esercizio delle rispettive potestà e competenze.
2. In applicazione del principio della leale collaborazione tra enti e amministrazioni pubblici, la presente legge reca, altresì, disposizioni finalizzate a garantire che le politiche della sicurezza siano attuate in conformità ai princìpi della differenziazione e dell'adeguatezza stabiliti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
1. I corpi e i servizi di polizia locale esercitano le funzioni di polizia locale, di competenza propria o delegata, al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini.
2. I corpi e i servizi di polizia locale tutelano l'esercizio delle libertà e dei diritti civili, dei diritti collettivi e degli
1. I corpi e i servizi di polizia locale svolgono attività di vigilanza in ordine all'applicazione delle leggi regionali, dei regolamenti dell'ente locale di appartenenza, delle ordinanze e delle deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi.
2. I corpi e i servizi di polizia locale espletano, altresì, i seguenti compiti:
a) vigilanza territoriale finalizzata al mantenimento dei rapporti di civile e pacifica convivenza di tutte le componenti comunitarie e sociali;
b) vigilanza sulla mobilità e sui flussi di transito della rete viaria, comunale e provinciale, operandone la regolamentazione e prevenendo la sinistrosità;
c) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico, con specifico riferimento alla tutela dei beni d'uso, del patrimonio storico, artistico e architettonico e dei beni strumentali di proprietà dell'ente di appartenenza;
d) attività di controllo in materia ambientale urbana, se riferita ai corpi e ai servizi di polizia locale comunali, extraurbana ovvero rurale, ittico-venatoria e della caccia, se riferita ai corpi e ai servizi di polizia provinciali;
e) compiti di vigilanza e di gestione dei servizi d'ordine e di scorta concernenti le
f) attività di collaborazione con gli organi della protezione civile dello Stato e degli enti locali in caso di pubbliche calamità, nonché di collaborazione con le autorità sanitarie per fenomeni epidemiologici, di infortunistica stradale, lavorativa e di traumatologia in generale;
g) compiti di segnalazione di attività pericolose per l'incolumità, per la salute e l'igiene della collettività e dei singoli, nonché di situazioni di disfunzioni e di carenze dei servizi pubblici, locali e statali.
1. Ai fini di cui alla presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) per polizia giudiziaria si intendono le attività e le procedure di repressione dei reati, consumati e tentati, compresi le contravvenzioni e gli illeciti amministrativi di cui al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
b) per pubblica sicurezza si intende l'attività di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi che è attuata mediante l'applicazione di provvedimenti privi di finalità sanzionatoria che incidono sui diritti della libertà, personale e reale, dei cittadini;
c) per polizia amministrativa si intendono le attività di tutela di interessi e di beni che si identificano nelle licenze, nelle autorizzazioni, nelle concessioni, nei provvedimenti di protezione dei beni culturali e nei servizi sanitari;
d) per polizia amministrativa regionale e locale si intendono le attività di cui alla lettera c);
e) per sicurezza urbana, si intende il complesso dei provvedimenti di natura sociale, assistenziale e strumentale riservati al sindaco nella sua qualità di ufficiale
1. Agli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale sono conferite unitariamente le funzioni di polizia giudiziaria previste dal comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del codice di procedura penale, gli organi di polizia locale esplicano attività di investigazione, di informazione nei confronti dell'autorità giudiziaria e di coercizione, personale e reale, prendendo notizia dei reati, impedendo che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercandone gli autori e compiendo gli atti necessari per assicurare le fonti di prova; gli stessi organi operano d'iniziativa, ovvero su disposizione o su delega, dell'autorità giudiziaria, nei limiti territoriali dell'ente di appartenenza.
3. Ai sensi dell'articolo 109 della Costituzione e dell'articolo 56, comma 1, del codice di procedura penale, gli organi di polizia locale svolgono funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 59 del citato codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale sono tenuti a eseguire i compiti ad essi affidati, inerenti le funzioni di cui all'articolo 55, comma 1, del medesimo codice, e non possono essere distolti ad alcun titolo da parte dell'ente di appartenenza o di altra autorità.
1. Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, nei limiti territoriali dell'ente di appartenenza, esplicano attività di
1. La polizia locale, comunale e provinciale, svolge compiti di vigilanza, di controllo dei veicoli e di prevenzione della sinistrosità nelle rispettive reti stradali di proprietà dell'ente di appartenenza, secondo le disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, del relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, delle leggi dello Stato e delle regioni, nonché dei regolamenti locali.
2. Per quanto concerne i servizi di polizia stradale nei centri abitati, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in ordine al coordinamento generale stabilito dall'articolo 11, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il medesimo comma 3 si interpreta nel senso che le attribuzioni dei comuni sono di competenza esclusiva degli stessi enti e dei corpi e dei servizi di polizia locale di loro pertinenza. L'eventuale attività sussidiaria svolta da personale appartenente a corpi
1. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10 e 11, il personale della polizia locale svolge servizi specialistici, ovvero specializzati, di prevenzione, di repressione e di vigilanza in materia di violazioni alla disciplina del commercio, stanziale e ambulante, della sanità, della tutela ambientale e dei tributi locali, fatte salve le competenze di accertamento e di esazione riservate agli organi statali.
2. Al fine di ottimizzare le attività di cui al comma 1, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente locale, i regolamenti comunali e provinciali dispongono l'istituzione di nuclei e di uffici preposti all'espletamento delle medesime attività, prevedendo l'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento nelle specifiche materie indicate dagli stessi regolamenti.
3. Il servizio di vigilanza territoriale adempiuto dall'agente, dall'unità o dal nucleo di quartiere o dai nuclei di polizia giudiziaria istituiti presso gli uffici del giudice di pace è considerato servizio specialistico, tenuto conto della complessità delle mansioni e della necessità di un'articolata formazione professionale del personale addetto.
1. Le regioni, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e delle competenze di polizia amministrativa regionale e locale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1
a) elaborazione dei criteri generali per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale operanti nel territorio di sua pertinenza, adottando atti di indirizzo e stabilendo i relativi criteri;
b) costituzione e organizzazione delle gestioni associative intercomunali dei servizi di polizia locale, nella forma consortile obbligatoria di cui all'articolo 3, espletando le relative procedure di concertazione logistico-operativa con i sindaci dei comuni interessati;
c) coordinamento tra i singoli corpi e servizi di polizia locale, comunali e provinciali, nonché tra la polizia locale e le autorità amministrative e di polizia dello Stato;
d) direzione organizzativa e gestionale dei supporti tecnici e logistici inerenti la dotazione, la messa in opera e la redditività dei mezzi e dell'equipaggiamento del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale;
e) controllo contabile e gestionale, nonché verifica del conseguimento degli obiettivi, dei fondi erogati per i compiti di cui alla lettera d), nonché per l'allocazione programmata degli uffici e delle strutture dei corpi e dei servizi di polizia locale;
f) determinazione delle caratteristiche delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei segni distintivi e del logo regionale adottato per i veicoli, nonché per l'identificazione dei siti di servizio e per i mezzi di casermaggio;
g) organizzazione didattica e delle relative strutture inerenti la formazione e l'aggiornamento del personale, compresi l'istituzione della scuola regionale di polizia locale e il coordinamento delle attività di questa con le università e con gli istituti parificati presenti sul territorio;
h) stipula degli accordi e delle intese per i piani coordinati di controllo del territorio, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
i) monitoraggio sistematico dell'espletamento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale predisponendo un documento di programmazione, all'inizio e al termine dell'esercizio di gestione annuale, dell'impiego delle risorse e dei risultati raggiunti;
l) programmazione e finanziamento degli interventi diretti a migliorare e a potenziare le attività e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale nell'ambito delle politiche della sicurezza inerenti la polizia di prossimità. A tal fine, per assicurare il più efficace ed efficiente controllo territoriale, la regione incentiva l'istituzione delle unità o dei nuclei degli agenti di quartiere presso i comuni di sua pertinenza, attivando corsi specialistici destinati al personale addetto.
2. Per la realizzazione dei compiti di cui al comma 1 la regione provvede a istituire il dipartimento della polizia locale attribuendo ad esso le relative funzioni.
3. La regione provvede, altresì, a istituire il consiglio regionale di polizia locale, formato dai rappresentanti dei corpi e dei servizi di polizia locale, comunali e provinciali, presenti sul territorio di pertinenza, determinandone con regolamento la composizione, il funzionamento, i compiti e i poteri.
1. Nell'ambito delle loro attribuzioni e nel rispetto della legislazione ordinaria e regionale, i comuni e le province adottano regolamenti di polizia locale disciplinando, in particolare:
a) l'ordinamento del rispettivo corpo o servizio di polizia locale;
b) le modalità generali di esecuzione delle attività e degli incarichi, nonché
c) le procedure di accesso ai corpi e ai servizi di polizia locale;
d) le norme di comportamento durante l'espletamento delle mansioni d'istituto;
e) la disciplina dell'armamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, e dell'articolo 18 della presente legge;
f) l'individuazione dei criteri minimi per l'edilizia di allocazione degli uffici, dei comandi e delle sedi distaccate, ove queste ultime siano autorizzate;
g) l'individuazione delle tipologie di servizi da svolgere in uniforme o in abiti civili;
h) la determinazione delle modalità e dei limiti dei distacchi e delle missioni al di fuori del territorio di appartenenza, fermi restando l'esclusività dello svolgimento dei compiti inerenti le funzioni di polizia locale e il divieto di assegnare al personale addetto incarichi di natura diversa da quelli indicati dagli articoli 7 e 8;
i) la disciplina delle operazioni esterne di polizia giudiziaria, d'iniziativa dei singoli operatori nel caso di flagranza dell'illecito o di assoluta necessità di proseguire le attività investigative e di ricerca delle fonti di prova, nonché delle missioni esterne per pubbliche calamità o servizi stagionali da espletare presso altri enti locali.
2. Il comune e la provincia, con proprio regolamento, stabiliscono:
a) il contingente numerico degli addetti ai rispettivi corpi e ai servizi di polizia locale, secondo princìpi di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti, ai flussi di popolazione, all'estensione e alla morfologia del territorio, nonché ai tassi d'incidenza dei
b) il tipo di organizzazione del corpo o del servizio di polizia locale, compreso quello a gestione consortile obbligatoria di cui all'articolo 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati nel rispetto dei criteri organizzativi stabiliti dall'articolo 16.
1. I corpi e i servizi di polizia locale sono organizzati in base ai seguenti criteri generali:
a) presenza di un addetto a tempo indeterminato e di un addetto a tempo indeterminato parziale ogni 400 abitanti nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) presenza di un addetto a tempo indeterminato e di due addetti a tempo indeterminato parziale ogni 400 abitanti nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sottoposti a notevoli incrementi stagionali e turistici;
c) i corpi di polizia locale sono formati da un comandante e da un numero minimo di dieci operatori a tempo indeterminato; in caso di un numero inferiore di operatori è istituito un servizio di polizia locale.
2. La legge regionale fissa le regole per assicurare la continuità operativa delle attività di polizia locale, disciplinando le turnazioni per l'orario diurno e notturno. I regolamenti comunali e provinciali disciplinano l'istituzione di pattuglie mobili di polizia locale con uso dei veicoli di servizio.
3. Al fine di garantire l'omogeneità strutturale dei corpi e dei servizi di polizia locale sul territorio nazionale, è stabilito il
a) comandante;
b) dirigenti;
c) commissari;
d) ispettori;
e) sovrintendenti;
f) assistenti;
g) agenti.
4. Gli agenti e gli assistenti costituiscono la struttura operativa di base della polizia locale e svolgono mansioni prettamente esecutive, gli assistenti e i sovrintendenti possono essere destinatari di incarichi speciali inerenti il coordinamento e il comando di uno o più agenti in servizio operativo. Gli ispettori svolgono specifiche funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria con particolare riguardo all'attività investigativa, esercitando compiti di indirizzo, direzione e coordinamento di unità operative, anche se in via informale e non continuativa. I commissari svolgono funzioni normali e continuative di direzione degli uffici e di comando di strutture operative complesse esercitando compiti di coordinamento e di controllo dei ruoli subalterni. I dirigenti svolgono le funzioni inerenti al loro ruolo ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di dirigenza. Il comandante è la figura apicale del corpo di polizia locale ed è inquadrato nella corrispondente categoria prevista per il personale dell'ente di appartenenza.
5. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la legge regionale può altresì prevedere l'istituzione della figura professionale dello specialista di vigilanza locale, inquadrandola in un ruolo speciale dei sovrintendenti. Nel caso di servizi di polizia locale, comunali e intercomunali, il responsabile, che ricopre un incarico funzionale, deve essere munito della qualifica di ispettore, conseguita presso il comune di appartenenza ovvero in uno dei comuni
a) per i comandanti e per i dirigenti è previsto l'accesso per concorso pubblico con riserva di posti per il personale interno;
b) per i commissari e per gli ispettori è previsto l'accesso tramite concorso interno.
7. Al personale proveniente dai ruoli interni dei corpi di polizia locale è comunque assicurata, nei posti messi a concorso pubblico per i ruoli di cui al comma 6, lettere a) e b), una quota di riserva definita in ambito regionale. Ulteriori modalità per l'attivazione delle procedure di mobilità volontarie per eventuali carenze di organico sono definite dalle regioni.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 109, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 28 della presente legge, è vietata l'immissione a qualunque titolo, nei ruoli della polizia locale, di personale dirigenziale appartenente ad altri uffici o servizi. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revoca degli incarichi dirigenziali già precedentemente conferiti in attuazione del citato articolo 109, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, provvedendo, contestualmente, a bandire una sessione concorsuale straordinaria per la copertura dei relativi posti.
9. Ferma restando l'applicabilità di norme penali alle singole fattispecie, è fatto divieto di conferire e di svolgere funzioni proprie della polizia locale a dipendenti di altri uffici o comparti amministrativi, di società e di agenzie private, nonché di organizzazioni di volontariato e
1. In relazione alle proprie attribuzioni istituzionali e nei limiti definiti dalla presente legge, il personale dei corpi e dei servizi di polizia locale è munito delle seguenti qualità:
a) di pubblico ufficiale, estesa a tutti gli addetti;
b) di agente e di ufficiale di forza pubblica;
c) di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti, agli assistenti e ai sovrintendenti, e di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli ispettori, ai commissari, ai dirigenti e ai comandanti;
d) di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di pubblica sicurezza in base ai criteri di cui alla lettera c).
1. L'armamento in dotazione al personale dei corpi e di servizi di polizia locale che svolge funzioni di polizia è adeguato e proporzionato alle esigenze di tutela dei cittadini, dei beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento giuridico, della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione dei reati, nonché degli altri compiti istituzionali.
2. L'armamento in dotazione alla polizia locale è esclusivamente individuale e consta di una pistola avente le caratteristiche
a) i requisiti psico-fisici per l'attitudine all'uso delle armi da fuoco;
b) le norme concernenti la gestione e la custodia dell'armamento in dotazione;
c) i presupposti e le prescrizioni per il porto dell'arma al di fuori del servizio.
5. I regolamenti comunali e provinciali provvedono a:
a) istituire i poligoni di tiro e i corsi tecnici per l'uso delle armi;
b) programmare i prescritti esami medici e psico-diagnostici di idoneità presso le preposte strutture sanitarie;
c) predisporre controlli attitudinali periodici del personale armato;
d) allestire i locali destinati ad armerie dotandoli dei necessari requisiti di sicurezza e di agibilità.
6. La regione, con proprio regolamento, provvede alla dotazione dei mezzi di autotutela diversi dalle armi da fuoco e dallo sfollagente, quali spray antiaggressione, giubbetti antiproiettile di tipo omologato, caschi protettivi e gambali. La regione provvede, altresì, all'istituzione di corsi inerenti le tecniche di difesa personale senza uso di armi.
7. Per quanto attiene al porto di sciabola in occasione di cerimonie o di manifestazioni di rappresentanza, si applica il disposto dell'articolo 30, comma 2, del
1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche individuati dall'articolo 16, comma 3.
2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.
3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.
4. I comuni e le province provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Ente nazionale di assistenza e promozione sociale, di seguito denominato «Ente», per il personale della polizia locale in servizio e in quiescenza.
2. L'Ente dipende dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di uno statuto e persegue le seguenti finalità:
a) provvedere all'assistenza, materiale e morale, degli orfani e dei congiunti dei dipendenti deceduti in servizio;
b) soccorrere economicamente gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, nonché i loro familiari nel caso di malattia, indigenza o altro stato di bisogno;
c) istituire mense di sussidio, asili nido, spacci, stabilimenti balneari e montani, colonie estive, villaggi turistici, centri e impianti sportivi, ludoteche e luoghi d'intrattenimento per i figli dei dipendenti;
d) organizzare centri culturali, biblioteche e circoli ricreativi per il personale in servizio e in quiescenza, nonché soggiorni in località turistiche in Italia e all'estero;
e) organizzare corsi di informatica, corsi universitari e para-universitari, nonché corsi di lingue straniere e di apprendistato tecnico per il personale in quiescenza o in congedo;
f) conferire borse di studio, assegni scolastici e contributi universitari, nonché premi annuali ai figli più meritevoli del personale in servizio.
3. Sono organi dell'Ente: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e l'assemblea degli iscritti.
4. Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri e designa il segretario nazionale. L'assemblea degli iscritti elegge a maggioranza due vicepresidenti e il consiglio di amministrazione che, a sua volta, nomina i componenti del comitato esecutivo. Le procedure elettive dell'assemblea degli iscritti si svolgono mediante votazione telematica.
5. Salvo ulteriori variazioni contenute nello statuto, il consiglio di amministrazione è composto da quindici membri e il comitato esecutivo è composto da otto membri. Gli organi dell'Ente durano in carica quattro anni. Ad esclusione del presidente e del segretario nazionale, tutte le altre cariche sono assunte da personale, in servizio o in quiescenza, proveniente dai ruoli della polizia locale.
6. L'Ente si avvale di uffici regionali, comunali e provinciali gestiti, in misura pari, da personale delle medesime amministrazioni, nonché dei corpi e dei servizi della polizia locale.
1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
2. In applicazione della tipologia negoziale di cui al comma 1, la contrattazione collettiva relativa al personale della polizia locale è recepita con decreto del Presidente della Repubblica e la sua copertura finanziaria è stabilita con legge dello Stato.
3. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:
a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.
4. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 3, sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.
5. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci dei comuni e delle province di pertinenza il concorso contributivo alla sua partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 4, secondo le quote proporzionali ai rispettivi bilanci.
1. Al fine di assicurare e di agevolare il superamento della disciplina di diritto privato cui è sottoposta la contrattazione dei dipendenti della polizia locale, ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 70, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica un regime giuridico transitorio.
2. Tenuto conto della specificità dei compiti svolti e al fine di realizzare un regime contrattuale pubblico, è istituito presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) il comparto della polizia locale.
3. Allo scopo di rendere omogenee le procedure di contrattazione tra l'ARAN e le rappresentanze sindacali del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale è, altresì, istituita l'Agenzia di rappresentanza della polizia locale, di seguito denominata «Agenzia», composta dalle delegazioni delle rispettive organizzazioni.
4. All'interno dell'Agenzia sono comprese le organizzazioni rappresentative almeno del 2 per cento del personale della polizia locale iscritto alle organizzazioni sindacali di livello nazionale. Le organizzazioni che non dispongono di deleghe sufficienti a raggiungere la soglia del 2 per cento possono associarsi tra loro mediante l'adozione della forma federativa con salvaguardia delle rispettive identità di sigla.
5. Per il triennio di cui al comma 1, è mantenuta la contrattazione collettiva decentrata, che cessa con il passaggio al regime contrattuale pubblicistico previsto ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera g), e al fine
1. Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale sono obbligati al rispetto dei doveri di imparzialità, di fedeltà, di lealtà, di riservatezza e di esclusività, intesa come l'obbligo di dedicare all'ufficio la propria capacità lavorativa, intellettuale e materiale, nonché il dovere di subordinazione.
2. Tenuto conto della natura giuridica della polizia locale come entità ad ordinamento speciale, in ragione delle peculiarità dei compiti di istituto e delle funzioni pubbliche esercitate, il dovere di subordinazione acquista le caratteristiche, formali e sostanziali, del dovere di obbedienza previsto per i corpi militari e di polizia anche ad ordinamento civile. Nei confronti dei superiori gerarchici, il personale della polizia locale non può rifiutarsi di eseguire gli ordini che gli vengono impartiti. I doveri di subordinazione e di obbedienza trovano applicazione ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 66 della legge 1o aprile 1981, n. 121, a condizione che siano dimostrate la stretta pertinenza dell'ordine al servizio svolto, la sua non eccedenza dai compiti di istituto, la sua non lesività della dignità personale di coloro ai quali è diretto e la sua legittimità.
1. È istituito il Consiglio nazionale della polizia locale, di seguito denominato «Consiglio», quale organismo consultivo del Ministero dell'interno, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dei presidenti delle regioni e dei consigli regionali, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. Il Consiglio ha la propria sede centrale in Roma e sedi periferiche presso ogni regione ed ente locale dotato di un corpo o servizio di polizia locale.
3. Il Consiglio formula pareri, promuove studi e ricerche e redige programmi in materia di polizia locale, nonché di organizzazione dei servizi e delle politiche per la sicurezza pubblica.
4. Il Consiglio è composto dall'assemblea, dal comitato direttivo, dal presidente e da due vicepresidenti, dal segretario nazionale, dall'ufficio di segreteria. L'assemblea è composta dai comandanti dei corpi di polizia locale e dai responsabili dei servizi di polizia locale operanti sul territorio nazionale o da loro delegati. Il presidente e i due vicepresidenti sono eletti dall'assemblea, che designa anche i componenti del comitato direttivo. Il presidente e il comitato direttivo nominano il segretario nazionale. Presso le regioni e le province sono istituiti i rispettivi consigli della polizia locale, la cui struttura è conforme a quella del Consiglio. Nei comuni
1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, gli oneri finanziari per l'organizzazione, il funzionamento e gli interventi volti a migliorare la redditività delle funzioni e la qualità professionale e salariale del personale della polizia locale sono ripartiti tra regioni, province e comuni in misura proporzionale secondo il criterio della fruibilità dei relativi servizi.
2. Le misure percentuali degli oneri ripartiti ai sensi del comma 1 sono definite annualmente con legge regionale, previa concertazione con gli enti locali interessati. La percentuale a carico delle regioni non può comunque essere inferiore al 35 per cento.
3. Le modalità di finanziamento dei beni strumentali o dei processi formativi per il personale della polizia locale sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali provvedono ad attuare la riqualificazione del personale della polizia locale mediante il transito nelle nuove qualifiche previste dall'articolo 16.
2. L'adeguamento delle preesistenti qualifiche del personale a quelle previste dall'articolo 16 è definito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono determinati i livelli retributivi e indennitari del personale oggetto della riqualificazione di cui al comma 1.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province provvedono a istituire, ovvero, qualora già esistenti, a integrare gli organici dei corpi e dei servizi di polizia locale di loro pertinenza, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a emanare le disposizioni legislative in materia di polizia locale di cui all'articolo 14.
1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.
2. Sono altresì abrogati:
a) il decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145;
b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) la lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371;
d) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
e) il comma 2 dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Alla legge 1o aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, primo comma, dopo le parole: «forze di polizia» sono inserite le seguenti: «anche locali»;
b) all'articolo 16, secondo comma, dopo le parole: «dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i corpi e i servizi di polizia locale».
4. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «tale qualità» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i comandanti, i dirigenti, i commissari e gli ispettori della polizia locale»;
b) alla lettera b) del comma 2, le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti della polizia locale».
5. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «Forze di polizia di Stato» sono inserite le seguenti: «nonché i corpi e i servizi di polizia locale,».
6. Al comma 2 dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «lettera d),» sono inserite le seguenti: «e fatta eccezione per quanto riguarda gli organici della polizia locale».
7. Al comma 439 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «e gli enti locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con oneri economici a esclusivo carico dello Stato».
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