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PDL N. 3285

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3285



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VERSACE

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

Presentata il 9 marzo 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel 1987 si tenne un referendum sulla responsabilità civile dei magistrati che intendeva, attraverso l'abrogazione di alcune norme del codice di procedura civile, consentire a qualsiasi cittadino si sentisse danneggiato da un provvedimento di un magistrato, per dolo o colpa grave di quest'ultimo, di ottenere dal magistrato responsabile il risarcimento dei danni che questi gli aveva causato. L'obiettivo del referendum era, in fondo, limitato poiché si riferiva solo a comportamenti dolosi o gravemente colposi o ai casi di diniego di giustizia. Il referendum del 1987 ottenne uno straordinario successo dal momento che circa l'83 per cento dell'elettorato si espresse a favore. Ciò nonostante, il Parlamento, con l'approvazione della cosiddetta «legge Vassalli» (legge n. 117 del 1988), disciplinò la materia in modo da vanificare del tutto l'esito del referendum. Attraverso quella legge, infatti, fu travolto il significato stesso del pronunciamento referendario poiché, disattendendo la volontà del popolo, si mise in piedi uno strumento legislativo che prevedeva e che prevede tuttora la responsabilità dello Stato in luogo della responsabilità personale del magistrato che si era reso colpevole di dolo o di colpa grave. Quella legge elusiva del referendum non ha funzionato. Di fatto, i cittadini che hanno ottenuto risarcimenti per dolo o colpa grave di magistrati si contano, dopo oltre venti anni, sulle dita di una mano. In ogni caso, nessun magistrato, in questi ventidue anni di applicazione della legge ha pagato di propria tasca un qualsiasi risarcimento. Tale clamoroso dato è la migliore conferma dell'inefficacia delle norme sulla responsabilità civile dei magistrati. Occorre mettere rimedio a quell'errore, riscrivendo le norme della legge n. 117 del 1988.
 

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Le norme in vigore prevedono che il cittadino che ritenga di aver subìto un danno ingiusto per effetto di atto doloso o gravemente colposo di un magistrato non possa evocare il magistrato in giudizio ma debba chiamare in giudizio lo Stato per chiedere a questo il risarcimento del danno. L'azione del cittadino danneggiato è, inoltre, sottoposta a una serie di filtri preventivi che hanno impedito che la legge trovasse attuazione. Secondo le norme vigenti, solo quando il cittadino abbia vinto la causa nei confronti dello Stato, lo Stato può chiamare in giudizio il magistrato per rivalersi su questi ma entro il limite di un terzo di annualità dello stipendio del magistrato. Di fatto, le norme vigenti, disegnano una totale irresponsabilità dei magistrati.
      Eppure, non mancano i casi di provvedimenti abnormi di singoli magistrati che hanno avuto conseguenze gravissime su singoli cittadini. Non si vuole qui fare l'elenco dei casi giunti fino alle prime pagine dei giornali ma la cronaca giudiziaria di questi venti anni è piena di casi del genere. Spesso, il danno prodotto da provvedimenti assunti con dolo o colpa grave è stato ingentissimo, fino a travolgere letteralmente la vita delle persone che vi sono state coinvolte. Non si comprende la ragione per cui questa categoria di funzionari dello Stato sia esentata completamente da responsabilità, diversamente da tutti gli altri dipendenti dello Stato che invece rispondono a titolo di responsabilità civile.
      Questa proposta di legge intende rimediare ai danni compiuti con la legge Vassalli e dare positiva attuazione alla volontà dell'elettorato espressasi in maniera inequivoca in occasione del referendum del 1987. Con l'articolo 1 si modifica la legge n. 117 del 1988: si sostituisce l'articolo 2, comma 1, con il semplice rinvio alle norme per la disciplina dell'azione di responsabilità civile per dolo o colpa grave; si abrogano gli articoli da 4 a 8 e si sostituisce l'articolo 9, comma 1, prevedendo nuove norme in materia di azione disciplinare. Con l'articolo 2 si introduce l'obbligo, per tutti i magistrati ordinari di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

      «1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o con colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo stesso magistrato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali. L'azione civile per il risarcimento del danno è regolata dalle norme vigenti in materia»;

          b) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

          c) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

      «1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, per i magistrati ordinari, e il titolare dell'azione disciplinare, negli altri casi, esercitano l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione che il richiedente del risarcimento è tenuto a fare, al procuratore generale o al titolare dell'azione disciplinare, contestualmente alla richiesta di risarcimento. Il Ministro della giustizia può proporre autonomamente l'azione disciplinare».

Art. 2.

      1. I magistrati sono tenuti a sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità

 

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civile derivante da comportamenti, atti o provvedimenti giudiziari posti in essere dagli stessi magistrati con dolo o con colpa grave. Il magistrato che omette di sottoscrivere la polizza o che non la rinnova alla data di scadenza è sottoposto ad azione disciplinare ed è sospeso dalle funzioni fino a quando non ha adempiuto all'obbligo.


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